Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magist rati: dott. Gi us eppe de Rosa Presi dent e rel. dott. Antonell a All egra Consigli ere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nel procedimento n. RG 2062/ 2023 int rodotto con cit azi one deposit at a il
27.12.2023
TRA
( ) rappresent ato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati M ass imo Viappi ani e S ergio Vi appiani del Foro di R eggi o
Emili a con dom ici lio el etto in Bibi ano vi a IV Novembre n. 4
Appell ant e
CONT RO
( ), rappresent ata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Elena Amadei del foro di Ravenna ed elettivamente domi cili at a presso il suo studi o i n R avenna Via B accari ni 60 appell at a
Oggett o: im pugnazi one dell a sent enza n. 608/2023 del 15.9.2023
Tri bunal e di R avenna
Conclusi oni part e appell ant e
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione res pint a, per tutti i moti vi esposti i n atti e per quelli che saranno accert ati i n corso di causa accogliere il propost o appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 608/ 2023 pubblicata i n dat a
Giudi ce Uni co Dott. Pierluigi Gal ant e:
IN VIA PR INC IP ALE: res pingere l e domande tutt e propost e in giudizio dall a si g.ra nei confronti del sig. n Controparte_1 Parte_1
quanto infondat e in fatto e in di ritto.
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi che l'intestata Corte
d'Appello dovesse ribadire la presunta genericità della contestazione sollevata dal convenuto avverso l'elenco dei versamenti distintamente e precisamente elencati dall'attrice in atto di citazione, circostanza che com unque qui si res pinge, chi ede i n parzi ale ri form a dell a sent enza n.
60/2023 pubblicata in data 15.09.2023, che voglia determinare l'importo dovut o dal si g. nei confront i dell a si g.ra Parte_1 [...]
nell a mi nor s omm a di Euro 26.990,00 o in quella diversa CP_1
accertat a in caus a.
In ogni caso, con ri mborso dell e spese di CTU e C TP e con vittori a di spese e ri fusi one dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudi zio, oltre IVA e CPA di l egge.
Nonché, in cas o di aus picat a ri form a della m edesima sent enza, con l a condanna della si g.ra al la restituzione a favore del Controparte_1
sig. del le s omm e che l o stesso nell e more del present e Parte_1
giudi zio è stato cos tretto a pagarl e i n forza dell a sentenza di primo grado.
Conclusi oni part e appell ata
Voglia l'Ill.ma su intestata Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione dis att es a:
IN VIA PRELIM INARE E/ O PR EGIUDIZIALE dichiarare l'appello avverso inammissibile, per i motivi tutti di cui in narrati va, con ogni cons eguente eventual e provvedim ento;
senza che ciò poss a i ntenders i qual e accet tazione del cont raddi ttori o.
NEL MER ITO IN VIA PR INC IPALE
pag. 2/6 Respingere in ogni caso l'appello avverso e le domande ed eccezioni tutte i vi spi egat e, in quanto inammissibi li e, in ogni caso, i nfondat e i n fat to ed in di ritt o, per i moti vi t utti di cui in narrati va con conseguente conferma dell a s ent enza im pugnata n. 608/2023 resa dal Tri bunal e di
Ravenna nell a caus a RG n 3135/2019 e pubbli cat a in data 15.09.2023.
In ogni caso con vittori a di spese e compenso professi onale, olt re rimbors o 15% spes e gen. IVA e CP A com e per l egge, di entrambi i gradi di gi udi zio.
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 608/2023 del 15.9.2023 il Tri bunal e di Ravenna, prem esso che aveva cit at o in gi udi zi o Controparte_1 [...]
all egando che durante il peri odo i n cui avevano convissuto, Parte_1
precisament e il 27.7.2012, avevano apert o un c/ c coint est ato, che su tale conto erano st ati versat i da l ei 500 euro ogni m ese olt re i guadagni proveni ent e dal la sua atti vit à professi onal e, che, al cont rari o, il m arito non solo nulla aveva vers at o, m a aveva ampiam ente prelevat o somm e di denaro, che il 12.10.2017 il conto era st ato chi uso, che secondo l a tesi dell'attuale convenuta aveva prelevato Parte_1
com plessivam ent e euro 69.094,85, som ma che doveva esserle restituit a, che l'attuale appellante aveva negato quanto affermato dall'attrice e, com unque, aveva allegato il fatt o che l a coint est azione del conto corrente configurava una donazi one indirett a, che non vi era al cuna prova dell'intenzione donativa con la cointestazione, che la CTU disposta i n cors o di caus a aveva evidenziato che nel periodo int eres sato l'attrice aveva versato complessivamente 65.542,24, mentre il convenuto euro 11.000, che ri sult ava dall a C TU stessa che vi erano versam enti com plessivi per euro 51.900 non ri conducibili a nessuna dell e parti, i quali, tuttavia, dovevano ritenersi somme versate dall'attrice, che risul tava provat o come avesse prel evat o dal conto Parte_1
com plessivi euro 36.300, m ent re l a mogli e null a, che ri sult avano prel evati anche com ples sivi euro 16.970 form alm ent e non at tribuibili a pag. 3/6 nessuna dell e due parti, m a, att esa l a disponibilit à in capo al convenuto dell'unico bancomat andavano a lui attribuiti, tenuto conto delle spese fam ili ari sost enut e dal convenuto e pari ad euro 1.180,16, condannava a rimbors are alla m ogli e euro 43.450, olt re le spese di Parte_1
lite.
Con att o di citazi one 27.12.2023 i m pugnava l a Parte_1
decisi one, chiedendone la ri form a.
Ritual mente ci tat a s i costitui va chi edendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 15.4.2025
Moti vi della deci sione
Preliminarmente e per l'effetto che ne potrebbe derivare ai fini della decisione, va rigettato l'appello nella parte in cui afferma che la coi ntestazi one del conto aveva nat ura di donazi one indi rett a.
Giova ri cordare che, com e afferma la Suprem a Cort e di C assazione con motivazione cui si ritiene di aderire “Peral tro, anche sul piano stret tamente ci vili sti co, il versamento di una somma di danaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Difatti, l'atto di cointestazione, con firma e di sponi bilità disgi unt e, di una somma di denaro depositat a presso un is titut o di credito che risult i essere appart enuta ad uno solo dei cont est atari , può ess er e qualif icato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, c onsistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento dell a dett a coi nt estazione, altro scopo che quell o dell a li beralità. Per cui, in assenza di circostanze univocamente suffraganti l'immanenza di uno spi rito liber ale, il mero versamento da part e del coniuge di danaro personale sul cont o cor rente coint estato al contri buent e non era i doneo
a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest'ultimo…..
Né gli elementi controdedotti…sono idonei a sovvertire tale conclusione.
Difatti , lo s pirito di l iberali tà può essere desunto da circostanze
pag. 4/6 contestual i, ma non anche da ci rcostanze successi ve (che possono, al più, confermarlo) all'atto qualificabile alla stregua di donazione indiretta.” (cfr. Cass. 22.9.2021 n. 25684).
Orbene le circostanze dedotte dall'appellante, secondo cui lo spirito di liberalit à va accert ato i n rel azi one ai singoli versam enti (rectius) “lo spiri to di liberalit à va val ut ato in rel azione al momento in cui è compi ut a ogni singola movimentazione” (pag. 9 citazione) e quella per cui lo spirito di liberalità va dedotto dal fatto che l'attuale appellata aveva continuato ad alim entare il conto corrente nonost ant e il m ari to non l o facesse, appai ono ci rcost anze errat e e comunque del t utto insufficienti a provare l a li beralit à.
Tali fatti e quel li coll egati per cui omett eva di Controparte_1 controllare l'operato del marito, l'unico bancomat del conto era nelle mani dell'appellante e, sempre l'attuale convenuta, non chiedeva rimbors i o rendiconti, appaiono ci rcost anze non diri menti, considerato che t utto quant o si dis cut e avveniva i n cost anza di matri monio e nel proget to di vit a a questo coll egato, il che non ha null a a che vedere con uno spi rit o di li beralit à, m a, in tutt a evi denza, con l a fi ducia e l e aspett ati ve che caratt eri zzano proprio l a comuni one fam ili are.
Quanto al secondo motivo d'appello, cioè a quello relativo al fatto che la somm a versat a di euro 51.000 può essere att ribuit a alla convenut a, perché, pur in as senza di un accert am ent o effet tivo in tal senso da part e del C TU, non cont estando i l fatt o che la m ogli e Parte_1 versava più somme di lui avrebbe consentito di provare l'affermazione contenut a i n s ent enza, lo s tesso è infondato.
Va condivisa l'affermazione fatta dal Tribunale secondo cui “anche l e maggiori somme ver sate sul conto corrente coi ntestat o nel corso degli anni e non ricondot te dal CT U a nessuno dei due coni ugi devono, in real tà, rit ener si eff ettuat e con denaro di proveni ent e Controparte_1 dalla gestione dello stabilimento balneare “Bagno Molo”, anche considerando, come già sopra det to, che non ha Parte_1
pag. 5/6 provato che i versamenti operati dalla mogli e sul predett o conto f ossero relativi anche ad utili dell'impresa familiare a lui asseritamente spet tanti .”, tenuto conto del tenore complessivo delle difese di
[...]
del fatt o che l ui stesso dichi arava che per ragioni di Parte_1
tossi codipendenza aveva effettuato di versi preli evi (qui ndi del fatto che non sono ris ultati versam enti da lui olt re l e poche somm e accert ate dal
CTU), del fatt o che l a convenuta eserci tava at tivit à comm erci ale e del fatto che “Si tratt a di somme ri conducibil i all a Si gnora in CP_1
quant o ver samenti a ti tolo di acconto soci proveni enti dalla soci età
“Massari valentina e C sas” esercente l'attività di gestione di uno stabilimento balneare di cui l'odierna appellata è socia e legale rappresentante…tali versamenti sono stati tutti effettuati durante la stagi one esti va. In part icolare ci si rif erisce alla somma di euro
14.150,00 per l'anno 2013, euro 11.000,00 per l'anno 2014 cui evo aggiungersi le operazioni del 5.7.2016 a titolo di “compenso soci” per euro 10.000,00 e del 20.6.2017 a ti tolo di preli evo soci per euro
5.000,00” (così in atti conclusivi testualmente . Controparte_1
Le spese s eguono l a soccom benza
p.q.m
.
La C ort e d'Appell o di Bologna, S ezione P rim a Civi le, pronunciando in via defi nitiva nella caus a come indicat a i n epigrafe così provvede:
-ri getta l 'appell o e, per l 'effetto, conferm a l a sent enza 15.9.2023
Tri bunal e di R avenna;
-condanna al pagam ento dell e spese del grado liqui date Parte_2
in compl ess ivi euro 4.500 di cui euro 130 per spese, oltr e spese general i ed accessori di l egge;
-dà atto che sus sis tono in capo all 'appellant e l e cond izioni per il pagam ent o nel doppi o del contri but o unificato.
Bologna, lì 22 april e 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 6/6