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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/10/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
01/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.4296/2021, promossa da: nato a [...] il [...] cf: , e residente a Parte_1 C.F._1
Tortorici in C/da Sciortino 78/B, elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n.5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 01/12/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta , con sede in Tortorici, p.iva , per Controparte_2 P.IVA_1
l'anno 2014 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce
(DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
DS/agricola;
- Che l' con provvedimento del 18/08/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.020,12 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.
2015665710681, per i seguenti motivi: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare per un numero di giornate superiore a quelle spettanti”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP_ Argomentava tra i vari motivi di opposizione di non avere mai ricevuto il pagamento per cui l' chiede la restituzione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' eccependo la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Preliminarmente va rilevato che l' con la documentazione in atti (prospetto di pagamento), ha dato prova della corresponsione della somma alla parte ricorrente, accreditando la citata somma nel libretto postale del beneficiario. (vedesi prospetto di pagamento allegato). CP_ A fronte di tale pregnante prova offerta dall' era onere della parte ricorrente provare rigorosamente di non avere mai ricevuto il citato pagamento, cosa non fatta.
Passando a scrutinare il merito parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, CP_ attraverso la documentazione prodotta, anche da parte dell' della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per le giornate necessarie (102 nel biennio), ai fini CP_ dell'ottenimento dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012). CP_ Orbene, con la memoria di costituzione nel procedimento l' eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato il ricorrente dagli elenchi e produce l'elenco di cancellazione.
Orbene, dall'esame degli atti non si evince alcuna cancellazione delle giornate per gli anni 2014 e
2015, nei confronti del ricorrente. CP_ CP_ Esaminando, la documentazione allegata dall' elenco di variazione, l' eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato il ricorrente dagli elenchi per gli anni 2014 e 2015, con la prima variazione 2016, pubblicata dal 15/09/2016 al 03/10/2016, e produce una schermata del II elenco di variazione 2016, composto da n.29 pagine, con l'elenco dei braccianti cui sono state cancellate le giornate.
Dall'esame di detto elenco ai righi 191 e 192 risulta il nominativo del ricorrente, e contiene le n.52
e 102 giornate per gli anni 202014 e 2015, confermate, diversamente da altri lavoratori, dopo la variazione.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, sopra riassunta, non risulta che l' abbia mai CP_1 provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_ necessarie ai fini dell'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente, rigo CP_1
191 e 192 dell'elenco prodotto).
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo, e assicurativo, allo stesso spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno
2014, conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme CP_ di cui alla comunicazione del 18/08/2020, con la quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.020,12 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 2015665710681, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tali periodi. CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, in Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede: CP_ 1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito, del 18/08/2020, con la quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.020,12 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. CP_ 2015665710681, conseguentemente condanna l' alla restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 01/10/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
01/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.4296/2021, promossa da: nato a [...] il [...] cf: , e residente a Parte_1 C.F._1
Tortorici in C/da Sciortino 78/B, elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n.5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 01/12/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta , con sede in Tortorici, p.iva , per Controparte_2 P.IVA_1
l'anno 2014 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce
(DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati, come per legge e in particolare anche l'indennità di CP_1
DS/agricola;
- Che l' con provvedimento del 18/08/2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha CP_1 comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.020,12 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.
2015665710681, per i seguenti motivi: sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare per un numero di giornate superiore a quelle spettanti”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
CP_ Argomentava tra i vari motivi di opposizione di non avere mai ricevuto il pagamento per cui l' chiede la restituzione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' eccependo la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Preliminarmente va rilevato che l' con la documentazione in atti (prospetto di pagamento), ha dato prova della corresponsione della somma alla parte ricorrente, accreditando la citata somma nel libretto postale del beneficiario. (vedesi prospetto di pagamento allegato). CP_ A fronte di tale pregnante prova offerta dall' era onere della parte ricorrente provare rigorosamente di non avere mai ricevuto il citato pagamento, cosa non fatta.
Passando a scrutinare il merito parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, CP_ attraverso la documentazione prodotta, anche da parte dell' della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per le giornate necessarie (102 nel biennio), ai fini CP_ dell'ottenimento dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012). CP_ Orbene, con la memoria di costituzione nel procedimento l' eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato il ricorrente dagli elenchi e produce l'elenco di cancellazione.
Orbene, dall'esame degli atti non si evince alcuna cancellazione delle giornate per gli anni 2014 e
2015, nei confronti del ricorrente. CP_ CP_ Esaminando, la documentazione allegata dall' elenco di variazione, l' eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato il ricorrente dagli elenchi per gli anni 2014 e 2015, con la prima variazione 2016, pubblicata dal 15/09/2016 al 03/10/2016, e produce una schermata del II elenco di variazione 2016, composto da n.29 pagine, con l'elenco dei braccianti cui sono state cancellate le giornate.
Dall'esame di detto elenco ai righi 191 e 192 risulta il nominativo del ricorrente, e contiene le n.52
e 102 giornate per gli anni 202014 e 2015, confermate, diversamente da altri lavoratori, dopo la variazione.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, sopra riassunta, non risulta che l' abbia mai CP_1 provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_ necessarie ai fini dell'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente, rigo CP_1
191 e 192 dell'elenco prodotto).
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo, e assicurativo, allo stesso spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno
2014, conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme CP_ di cui alla comunicazione del 18/08/2020, con la quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.020,12 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 2015665710681, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tali periodi. CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, e del valore della causa, in Euro 900,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede: CP_ 1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito, del 18/08/2020, con la quale l' ha comunicato all'odierno ricorrente che “nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.020,12 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. CP_ 2015665710681, conseguentemente condanna l' alla restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo;
CP_ 2)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 01/10/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia