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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA FADDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. ISABELLA SALIS Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente come segue:
“1. Disporre l'affido condiviso della minore la quale avrà collocazione e residenza Persona_1 privilegiata presso la madre.
2. Riguardo il diritto di visita e frequentazioni, alla luce del piano genitoriale a cui si fa totale riferimento per gli aspetti più specifici, stabilire che il signor CP_1 potrà vedere la figlia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, salvo
[...] diverso accordo delle parti. A settimane alterne la minore pernotterà presso il padre il quale il Per_1 venerdì la preleverà alle ore 16: 00 da scuola e la ricondurrà presso la casa di residenza alle ore 14:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti. La minore trascorrerà, ad anni alterni, una Per_1 volta con il padre e una volta con la madre, le principali festività, quali festa di Ognissanti, 8 dicembre
(Immacolata), 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 1 maggio, 2 giugno e ogni altra festività non indicata. Durante le vacanze estive la minore potrà Per_1 trascorrere con il padre un periodo, anche non continuativo, di due settimane, previo accordo tra i genitori per la individuazione delle date.
3. Dichiarare il signor tenuto a versare a Controparte_1 titolo di mantenimento della minore la somma di € 300,00, che sarà versata anticipatamente entro Per_1 il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre concorrere al 50% alle spese straordinarie. L'assegno Unico è riconosciuto per intero a favore della signora ”. Parte_1
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 settembre 2024 esponeva che dalla sua relazione con Parte_1 CP_1 era nata la figlia , il 21 maggio 2021. Terminata la convivenza col questi aveva
[...] Per_1 CP_1 trasferito la sua residenza altrove, ma fra loro erano state da subito concordate modalità condivise per l'esercizio dei rapporti genitoriali, avendo essi di comune accordo stabilito che la piccola restasse presso la madre ma frequentando regolarmente il padre, con cui aveva mantenuto rapporti sereni e continuativi.
Aggiungeva di essere madre di un altro minore in tenerissima età, nato da un'altra relazione, e di non esercitare alcuna attività lavorativa, mentre il lavorava stabilmente presso un'impresa agricola e CP_1 percepiva una retribuzione non inferiore a 1200 euro mensili. Lamentava quindi che il resistente rifiutava di corrisponderle un contributo predeterminato per il mantenimento della figlia, ritenendo egli sufficiente la percezione dell'assegno unico corrispostole dall'INPS.
Chiedeva pertanto che, affidata la piccola a entrambi i genitori e regolamentata la sua Per_1 permanenza presso il padre, con prevalente collocazione presso la madre, fosse posto a carico del sig. un adeguato contributo economico per il mantenimento della bambina e per le spese CP_1 straordinarie.
Il convenuto si costituiva e, confermando che anche dopo la fine della sua relazione con la sig.ra i Pt_1 suoi rapporti con la bambina si erano mantenuti sereni e regolari, esponeva, quanto agli aspetti patrimoniali, di lavorare come dipendente presso un'impresa agricola con una retribuzione di circa
1100/1200 euro mensili netti. Nulla opponeva alla regolamentazione della relazione genitoriale e del contributo economico dovuto per la minore in conformità alle richieste della sua ex compagna.
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti pervenivano quindi alla formulazione delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Ritiene il collegio di dover recepire interamente gli accordi delle parti che hanno proposto una regolamentazione dei rapporti genitoriali e dei contributi economici del tutto conforme all'interesse della minore che vede garantita un'ampia permanenza presso entrambi i genitori e la conseguente possibilità di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con loro, ricevendone cure, educazione, istruzione e supporto morale.
Si dispone quindi in conformità alle conclusioni condivise sopra trascritte e alla regolamentazione meglio specificata nel piano genitoriale allegato, precisandosi che in ordine alle spese straordinarie, in caso di mancato accordo circa la relativa individuazione, le parti faranno riferimento al protocollo approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
Le spese sono interamente compensate stante la definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, provvede alla regolamentazione dei rapporti genitoriali in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in epigrafe.
Spese compensate.
Sassari 17 marzo 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2197/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA FADDA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
, col patrocinio dell'avv. ISABELLA SALIS Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente come segue:
“1. Disporre l'affido condiviso della minore la quale avrà collocazione e residenza Persona_1 privilegiata presso la madre.
2. Riguardo il diritto di visita e frequentazioni, alla luce del piano genitoriale a cui si fa totale riferimento per gli aspetti più specifici, stabilire che il signor CP_1 potrà vedere la figlia nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, salvo
[...] diverso accordo delle parti. A settimane alterne la minore pernotterà presso il padre il quale il Per_1 venerdì la preleverà alle ore 16: 00 da scuola e la ricondurrà presso la casa di residenza alle ore 14:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti. La minore trascorrerà, ad anni alterni, una Per_1 volta con il padre e una volta con la madre, le principali festività, quali festa di Ognissanti, 8 dicembre
(Immacolata), 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 1 maggio, 2 giugno e ogni altra festività non indicata. Durante le vacanze estive la minore potrà Per_1 trascorrere con il padre un periodo, anche non continuativo, di due settimane, previo accordo tra i genitori per la individuazione delle date.
3. Dichiarare il signor tenuto a versare a Controparte_1 titolo di mantenimento della minore la somma di € 300,00, che sarà versata anticipatamente entro Per_1 il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre concorrere al 50% alle spese straordinarie. L'assegno Unico è riconosciuto per intero a favore della signora ”. Parte_1
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 settembre 2024 esponeva che dalla sua relazione con Parte_1 CP_1 era nata la figlia , il 21 maggio 2021. Terminata la convivenza col questi aveva
[...] Per_1 CP_1 trasferito la sua residenza altrove, ma fra loro erano state da subito concordate modalità condivise per l'esercizio dei rapporti genitoriali, avendo essi di comune accordo stabilito che la piccola restasse presso la madre ma frequentando regolarmente il padre, con cui aveva mantenuto rapporti sereni e continuativi.
Aggiungeva di essere madre di un altro minore in tenerissima età, nato da un'altra relazione, e di non esercitare alcuna attività lavorativa, mentre il lavorava stabilmente presso un'impresa agricola e CP_1 percepiva una retribuzione non inferiore a 1200 euro mensili. Lamentava quindi che il resistente rifiutava di corrisponderle un contributo predeterminato per il mantenimento della figlia, ritenendo egli sufficiente la percezione dell'assegno unico corrispostole dall'INPS.
Chiedeva pertanto che, affidata la piccola a entrambi i genitori e regolamentata la sua Per_1 permanenza presso il padre, con prevalente collocazione presso la madre, fosse posto a carico del sig. un adeguato contributo economico per il mantenimento della bambina e per le spese CP_1 straordinarie.
Il convenuto si costituiva e, confermando che anche dopo la fine della sua relazione con la sig.ra i Pt_1 suoi rapporti con la bambina si erano mantenuti sereni e regolari, esponeva, quanto agli aspetti patrimoniali, di lavorare come dipendente presso un'impresa agricola con una retribuzione di circa
1100/1200 euro mensili netti. Nulla opponeva alla regolamentazione della relazione genitoriale e del contributo economico dovuto per la minore in conformità alle richieste della sua ex compagna.
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti pervenivano quindi alla formulazione delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Ritiene il collegio di dover recepire interamente gli accordi delle parti che hanno proposto una regolamentazione dei rapporti genitoriali e dei contributi economici del tutto conforme all'interesse della minore che vede garantita un'ampia permanenza presso entrambi i genitori e la conseguente possibilità di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con loro, ricevendone cure, educazione, istruzione e supporto morale.
Si dispone quindi in conformità alle conclusioni condivise sopra trascritte e alla regolamentazione meglio specificata nel piano genitoriale allegato, precisandosi che in ordine alle spese straordinarie, in caso di mancato accordo circa la relativa individuazione, le parti faranno riferimento al protocollo approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
Le spese sono interamente compensate stante la definizione concordata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, provvede alla regolamentazione dei rapporti genitoriali in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in epigrafe.
Spese compensate.
Sassari 17 marzo 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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