Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 21093/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21093/2024 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato all'indirizzo pec Parte_1
presso l'avv. Roberto Tallarico, dal quale è Email_1 rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente al ricorso
ATTORE
E
, in persona del ministro p.t., ope legis rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla Via A. Diaz 11
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione di compenso al difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata per carenza di legittimazione attiva.
Con decreto del 24/9/2025 il G.E di questo Tribunale ha liquidato in favore dell'avvocato Roberto Tallarico, per l'attività professionale svolta in favore di Parte_1
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il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati al
, il quale si è costituito chiedendo di rigettare l'opposizione Controparte_1 perché infondata, con vittoria delle spese di lite;
all'ultima udienza del 10/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc richiamato dall'art. 281 terdecies cpc. L'opposizione non andava proposta da che è stato parte del procedimento Parte_1 giudiziario nel corso del quale l'avv. Tallarico ha prestato la propria attività professionale in suo favore, bensì personalmente dall'avv. Tallarico, in cui favore è stata liquidata una determinata somma col decreto reso ex art. 82 TU Spese di Giustizia, ed unico interessato a contestare la misura del compenso liquidatogli. è estraneo Parte_1 alla questione, perché il soggetto in cui favore è disposto il pagamento è l'avv. Tallarico, e il soggetto tenuto al pagamento è lo Stato. Come si legge in Cass. 1539/2015: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché
l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.”. Pertanto, l'opposizione va rigettata per carenza di legittimazione attiva. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 21093/2024 rgac tra:
, attore;
, convenuto;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione per carenza di legittimazione attiva;
2) Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese del giudizio, che CP_1 liquida in € 1000 per compenso, oltre spese generali, nonché Iva e Cpa se dovute. Così deciso in Portici in data 4/4/2025 Il giudice unico
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