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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3275/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3275/2023 promossa da:
, nata a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il Parte_1
28.11.1969 e residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti d'America) (c.f.:
); , nata ad [...], Virginia CodiceFiscale_1 Parte_2
(Stati Uniti d'America) il 22.08.1994 e residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati
Uniti d'America) (c.f. ); , nata a CodiceFiscale_2 Parte_3
New York (Stati Uniti d'America) il 10.12.1996 e residente in 756 Washington Street Apt. CP_1
, NY (Stati Uniti d'America), (c.f.: );
[...] C.F._3 CodiceFiscale_4 [...]
, nato ad [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il 09.02.1999 e Parte_4 residente in 2271 Clay Street, San Francisco, CA 94115 (Stati Uniti d'America) (c.f.:
[...]
); , nata a [...], Virginia (Stati Uniti C.F._5 Parte_5
d'America) il 26.04.2001 e residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti
d'America) (c.f.: ); , nato a CodiceFiscale_6 Parte_6
Newport News, Virginia (Stati Uniti d'America) il 08.01.1975 e residente in 128 N 31st Street
Allentown, PA 18104 (Stati Uniti d'America) (c.f. ), tutti rappresentati e CodiceFiscale_7 difesi dall'Avv. Marco Permunian unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian ed elettivamente domiciliata in Rovigo – Corso del Popolo 222 presso lo studio dell'Avv. Marco
Permunian, giusta procure autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
1 -Ricorrente - contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza TA.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti della nativa TA (in atti Parte_7 statunitensi generalizzata anche come o o Parte_8 Parte_7 Parte_9
), nata a [...] il [...] da e (cfr.
[...] Persona_1 Persona_2 certificato di nascita e certificato per rettifica di generalità versati in atti ai nn.1 e 2), la quale era emigrata negli Stati Uniti ove aveva contratto matrimonio il 29.05.1902 con il cittadino italiano
(noto anche come o ”) nato a [...] il Controparte_3 Controparte_4 Persona_3
23.02.1866, successivamente naturalizzatosi cittadino statunitense come appresso specificato.
, non essendosi mai naturalizzata cittadina americana né avendo mai rinunciato Parte_7 allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 3), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza TA.
Mentre il di lei coniuge, , si era naturalizzato cittadino statunitense, come si evince Controparte_3 del censimento dell'anno 1910, allegato agli atti n. 26.
Dal matrimonio tra e era nato, il 12.01.1908, il figlio Parte_7 Controparte_3
(in atti generalizzato anche come o o Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
) che aveva sposato, in data 27.06.1936, (alias o
[...] Persona_8 Persona_9 Per_10
o (Cfr. doc. in atti n.6, 7 e 12).
[...] Persona_11
Dalla predetta unione matrimoniale era nato, il 16.05.1942, , il quale – a Persona_12 sua volta, il 28.11.1964 - aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc. in atti n. 13 Persona_13
e 14), generando:
oggi , il 28.11.1969 e Persona_14 Parte_1
, l'8 .01.1975, (Cfr. doc. in atti n. 15 e 16), entrambi Parte_6 odierni ricorrenti.
, il 22.03.1993, aveva sposato divenendo Parte_1 Persona_15
e dalla loro unione erano nati gli odierni ricorrenti: Parte_1
2 , il 22.08.1994; , Parte_2 Parte_3 il 10.12.1996; , il 09.02.1999; Parte_4 [...]
, il 26.04.2001 (Cfr. doc. in atti 18-23). Parte_5
Secondo la parte ricorrente, l'originaria ava TA non aveva mai Parte_7 rinunciato alla cittadinanza TA in favore di quella statunitense, come comprovato dalla certificazione rilasciata dall'ufficio per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti “United
States Citizenship and Immigration Services, in data 5.11.2021 e confermato dagli archivi nazionali
“National archives at New York City” il 6 ottobre 2022 nonché dagli Uffici di segretariato delle Contee di e di Kings, rispettivamente in data 24 agosto 2022 e 15 settembre 2022 (cfr. doc. versata CP_1 agli atti ai nn. 8, 9, 10 e 11).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza TA iure sanguinis per discendenza femminile da ava TA, e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, i ricorrenti argomentavano che nonostante l'ava TA , avesse Parte_7 perso (involontariamente) la propria cittadinanza TA in seguito alla naturalizzazione statunitense del marito, in conformità alla legislazione statunitense in materia di cittadinanza al tempo vigente che prevedeva che “Ogni donna sposata, o che in futuro contrarrà matrimonio con un cittadino statunitense e che possa legittimamente naturalizzarsi, sarà ritenuta cittadina statunitense” nonché all'art. 14 del codice civile italiano del 1865 secondo il quale “La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”, tuttavia la mancanza di un atto volontario di rinuncia la aveva consentito di conservare la cittadinanza TA fino alla morte, trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso poiché in mancanza di domanda CP_2 amministrativa, l'azione “è inammissibile anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994” e, pertanto, i ricorrenti non avrebbero potuto adire l'Autorità giudiziaria, non sussistendo neppure un interesse giuridicamente rilevante.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Infatti, la discendenza da un'antenata di sesso femminile avrebbe impedito la conservazione e la
3 trasmissione della cittadinanza TA secondo la normativa all'epoca vigente che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Infine, l'autorità amministrativa concludeva evidenziando come parte ricorrente nulla avesse dedotto sulla data del decesso dell'ava (per errore, frutto evidentemente di un refuso, denominata
[...]
) che, “ove morta prima del 1948 non avrebbe mai potuto avvalersi degli effetti della Per_16 sopravvenuta incostituzionalità della norma, con la conseguenza che il rapporto regolato da norma incostituzionale sarebbe da intendersi ormai consumato”. Il Pubblico Ministero, notiziato, non presentava né osservazioni né conclusioni.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso e il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza TA sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti preso gli uffici di stato civile statunitensi nei quali l'ava TA sia stata generalizzata con Parte_7 distorsioni sia nel nome da nubile che da coniugata (quale “ o Parte_8 [...]
o o o ”) si ritiene che non vi siano Parte_7 Parte_9 Persona_17 Persona_18 dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza del luogo e della nata di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo al coniuge e ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità e data e luogo di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua TA e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati
4 all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza TA, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza TA jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per
5 l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina TA che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza TA dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza TA per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed
6 alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza TA va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
7 incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza TA dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre TA nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione TA è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre TA prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza TA jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre TA) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza TA in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Pt_10 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica
8 via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza TA iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent.
22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza TA per via materna a figli nati prima del
1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza TA anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via materna” e, quindi, che la cittadinanza TA
è stata trasmessa dall'ava sino agli odierni ricorrenti, senza interruzione.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nata a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 28.11.1969 e residente in
[...]
6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti d'America) (c.f.: ); CodiceFiscale_1
, nata ad [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il Parte_2
22.08.1994 e residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti d'America) (c.f.
[...]
[... ); , nata a [...] C.F._8 Parte_3
d'America) il 10.12.1996 e residente in 756 Washington Street Apt. , NY CP_1 C.F._3
(Stati Uniti d'America), (c.f.: ); , CodiceFiscale_4 Parte_4 nato ad [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il 09.02.1999 e residente in 2271 Clay Street, San
Francisco, CA 94115 (Stati Uniti d'America) (c.f.: ); CodiceFiscale_5 [...]
, nata a [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il 26.04.2001 e Parte_5 residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti d'America) (c.f.:
[...]
); , nato a [...], Virginia (Stati C.F._6 Parte_6
Uniti d'America) l'8.01.1975 e residente in 128 N 31st Street Allentown, PA 18104 (Stati Uniti
d'America) (c.f. ), il diritto alla cittadinanza TA stante la sussistenza dei CodiceFiscale_7 presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 15.03.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3275/2023 promossa da:
, nata a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il Parte_1
28.11.1969 e residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti d'America) (c.f.:
); , nata ad [...], Virginia CodiceFiscale_1 Parte_2
(Stati Uniti d'America) il 22.08.1994 e residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati
Uniti d'America) (c.f. ); , nata a CodiceFiscale_2 Parte_3
New York (Stati Uniti d'America) il 10.12.1996 e residente in 756 Washington Street Apt. CP_1
, NY (Stati Uniti d'America), (c.f.: );
[...] C.F._3 CodiceFiscale_4 [...]
, nato ad [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il 09.02.1999 e Parte_4 residente in 2271 Clay Street, San Francisco, CA 94115 (Stati Uniti d'America) (c.f.:
[...]
); , nata a [...], Virginia (Stati Uniti C.F._5 Parte_5
d'America) il 26.04.2001 e residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti
d'America) (c.f.: ); , nato a CodiceFiscale_6 Parte_6
Newport News, Virginia (Stati Uniti d'America) il 08.01.1975 e residente in 128 N 31st Street
Allentown, PA 18104 (Stati Uniti d'America) (c.f. ), tutti rappresentati e CodiceFiscale_7 difesi dall'Avv. Marco Permunian unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian ed elettivamente domiciliata in Rovigo – Corso del Popolo 222 presso lo studio dell'Avv. Marco
Permunian, giusta procure autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
1 -Ricorrente - contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza TA.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti della nativa TA (in atti Parte_7 statunitensi generalizzata anche come o o Parte_8 Parte_7 Parte_9
), nata a [...] il [...] da e (cfr.
[...] Persona_1 Persona_2 certificato di nascita e certificato per rettifica di generalità versati in atti ai nn.1 e 2), la quale era emigrata negli Stati Uniti ove aveva contratto matrimonio il 29.05.1902 con il cittadino italiano
(noto anche come o ”) nato a [...] il Controparte_3 Controparte_4 Persona_3
23.02.1866, successivamente naturalizzatosi cittadino statunitense come appresso specificato.
, non essendosi mai naturalizzata cittadina americana né avendo mai rinunciato Parte_7 allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 3), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza TA.
Mentre il di lei coniuge, , si era naturalizzato cittadino statunitense, come si evince Controparte_3 del censimento dell'anno 1910, allegato agli atti n. 26.
Dal matrimonio tra e era nato, il 12.01.1908, il figlio Parte_7 Controparte_3
(in atti generalizzato anche come o o Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
) che aveva sposato, in data 27.06.1936, (alias o
[...] Persona_8 Persona_9 Per_10
o (Cfr. doc. in atti n.6, 7 e 12).
[...] Persona_11
Dalla predetta unione matrimoniale era nato, il 16.05.1942, , il quale – a Persona_12 sua volta, il 28.11.1964 - aveva contratto matrimonio con (Cfr. doc. in atti n. 13 Persona_13
e 14), generando:
oggi , il 28.11.1969 e Persona_14 Parte_1
, l'8 .01.1975, (Cfr. doc. in atti n. 15 e 16), entrambi Parte_6 odierni ricorrenti.
, il 22.03.1993, aveva sposato divenendo Parte_1 Persona_15
e dalla loro unione erano nati gli odierni ricorrenti: Parte_1
2 , il 22.08.1994; , Parte_2 Parte_3 il 10.12.1996; , il 09.02.1999; Parte_4 [...]
, il 26.04.2001 (Cfr. doc. in atti 18-23). Parte_5
Secondo la parte ricorrente, l'originaria ava TA non aveva mai Parte_7 rinunciato alla cittadinanza TA in favore di quella statunitense, come comprovato dalla certificazione rilasciata dall'ufficio per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti “United
States Citizenship and Immigration Services, in data 5.11.2021 e confermato dagli archivi nazionali
“National archives at New York City” il 6 ottobre 2022 nonché dagli Uffici di segretariato delle Contee di e di Kings, rispettivamente in data 24 agosto 2022 e 15 settembre 2022 (cfr. doc. versata CP_1 agli atti ai nn. 8, 9, 10 e 11).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza TA iure sanguinis per discendenza femminile da ava TA, e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, i ricorrenti argomentavano che nonostante l'ava TA , avesse Parte_7 perso (involontariamente) la propria cittadinanza TA in seguito alla naturalizzazione statunitense del marito, in conformità alla legislazione statunitense in materia di cittadinanza al tempo vigente che prevedeva che “Ogni donna sposata, o che in futuro contrarrà matrimonio con un cittadino statunitense e che possa legittimamente naturalizzarsi, sarà ritenuta cittadina statunitense” nonché all'art. 14 del codice civile italiano del 1865 secondo il quale “La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”, tuttavia la mancanza di un atto volontario di rinuncia la aveva consentito di conservare la cittadinanza TA fino alla morte, trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso poiché in mancanza di domanda CP_2 amministrativa, l'azione “è inammissibile anche in considerazione del fatto che l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R. n. 362 del 1994” e, pertanto, i ricorrenti non avrebbero potuto adire l'Autorità giudiziaria, non sussistendo neppure un interesse giuridicamente rilevante.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Infatti, la discendenza da un'antenata di sesso femminile avrebbe impedito la conservazione e la
3 trasmissione della cittadinanza TA secondo la normativa all'epoca vigente che stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Infine, l'autorità amministrativa concludeva evidenziando come parte ricorrente nulla avesse dedotto sulla data del decesso dell'ava (per errore, frutto evidentemente di un refuso, denominata
[...]
) che, “ove morta prima del 1948 non avrebbe mai potuto avvalersi degli effetti della Per_16 sopravvenuta incostituzionalità della norma, con la conseguenza che il rapporto regolato da norma incostituzionale sarebbe da intendersi ormai consumato”. Il Pubblico Ministero, notiziato, non presentava né osservazioni né conclusioni.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso e il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza TA sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti preso gli uffici di stato civile statunitensi nei quali l'ava TA sia stata generalizzata con Parte_7 distorsioni sia nel nome da nubile che da coniugata (quale “ o Parte_8 [...]
o o o ”) si ritiene che non vi siano Parte_7 Parte_9 Persona_17 Persona_18 dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza del luogo e della nata di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre (eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo al coniuge e ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità e data e luogo di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua TA e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati
4 all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza TA, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza TA jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per
5 l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina TA che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza TA dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza TA per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed
6 alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza TA va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
7 incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza TA dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre TA nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione TA è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre TA prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza TA jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre TA) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza TA in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Pt_10 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica
8 via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza TA iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent.
22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza TA per via materna a figli nati prima del
1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza TA anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente “per via materna” e, quindi, che la cittadinanza TA
è stata trasmessa dall'ava sino agli odierni ricorrenti, senza interruzione.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nata a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 28.11.1969 e residente in
[...]
6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti d'America) (c.f.: ); CodiceFiscale_1
, nata ad [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il Parte_2
22.08.1994 e residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti d'America) (c.f.
[...]
[... ); , nata a [...] C.F._8 Parte_3
d'America) il 10.12.1996 e residente in 756 Washington Street Apt. , NY CP_1 C.F._3
(Stati Uniti d'America), (c.f.: ); , CodiceFiscale_4 Parte_4 nato ad [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il 09.02.1999 e residente in 2271 Clay Street, San
Francisco, CA 94115 (Stati Uniti d'America) (c.f.: ); CodiceFiscale_5 [...]
, nata a [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il 26.04.2001 e Parte_5 residente in 6216 Berlee Drive, Alexandria, VA 22312 (Stati Uniti d'America) (c.f.:
[...]
); , nato a [...], Virginia (Stati C.F._6 Parte_6
Uniti d'America) l'8.01.1975 e residente in 128 N 31st Street Allentown, PA 18104 (Stati Uniti
d'America) (c.f. ), il diritto alla cittadinanza TA stante la sussistenza dei CodiceFiscale_7 presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 15.03.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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