Art. 26. Esenzione da pagamento della tassa
supplementare d'ancoraggio
La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 non e' dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave e' esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.
supplementare d'ancoraggio
La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 non e' dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave e' esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.