Articolo 26 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 25Articolo 27
Versione
25 marzo 1963
Art. 26. Esenzione da pagamento della tassa
supplementare d'ancoraggio

La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 non e' dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave e' esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.
Entrata in vigore il 25 marzo 1963