Sentenza 19 febbraio 1988
Massime • 1
Poiché i "turni particolari" (che assicurano ai marittimi che vi sono iscritti la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di determinati armatori) sono previsti e regolati unicamente dalla contrattazione collettiva, le questioni della legittimità della cancellazione del marittimo dal turno particolare e della sussistenza del diritto del lavoratore illegittimo ente cancellato alla reiscrizione nel turno debbono dal giudice essere decise in base alla citata disciplina contrattuale: restando applicabile questa (nella specie, C.C.n.L. 1 gennaio 1981) - sempreché non sia configurabile (come in relazione al marittimo iscritto in un turno particolare ma in regime di continuità) un rapporto riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonostante la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità (pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96 del 1987) dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle parti in cui escludono la diretta applicabilità delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante delle imprese di navigazione, e la conseguente caducazione dell'art. 345 cod. nav. (relativo alla facoltà dell'armatore di risolvere, in qualsiasi tempo e luogo, il contratto di arruolamento). ( V 6705/86, mass n 448852).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/1988, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1988 |
Testo completo
Poiché i "turni particolari" (che assicurano ai marittimi che vi sono iscritti la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di determinati armatori) sono previsti e regolati unicamente dalla contrattazione collettiva, le questioni della legittimità della cancellazione del marittimo dal turno particolare e della sussistenza del diritto del lavoratore illegittimo ente cancellato alla reiscrizione nel turno debbono dal giudice essere decise in base alla citata disciplina contrattuale: restando applicabile questa (nella specie, C.C.n.L. 1 gennaio 1981) - sempreché non sia configurabile (come in relazione al marittimo iscritto in un turno particolare ma in regime di continuità) un rapporto riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonostante la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità (pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96 del 1987) dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle parti in cui escludono la diretta applicabilità delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante delle imprese di navigazione, e la conseguente caducazione dell'art. 345 cod. nav. (relativo alla facoltà dell'armatore di risolvere, in qualsiasi tempo e luogo, il contratto di arruolamento). ( V 6705/86, mass n 448852).*