TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL OL nella causa civile iscritta al n° 7580/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
AN VA e IA LE.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
Controparte_1
, ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PALERMO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.6.2023, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere docente inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS –
1 Graduatorie Provinciali Supplenze per la Provincia di , nella classe di CP_1
concorso ADSS (docente di sostegno scuola medie superiori), in posizione n. 884 con un punteggio di 16, deduceva: di aver conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno e di avere presentato nei termini domanda di riconoscimento del predetto titolo al
[...]
; Controparte_1
che con provvedimento di nomina del 4 settembre 2021 aveva preso servizio presso l' di e che tuttavia il 22 settembre Parte_2 CP_1
2021 era stata disposta la revoca dell'incarico ricevuto;
che l'ufficio scolastico l'aveva esclusa dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, per non essersi conclusa la procedura di riconoscimento del titolo estero in Italia;
che aveva impugnato innanzi al giudice amministrativo il detto depennamento e che il TAR Lazio con ordinanza della Sez. III bis, 16 dicembre 2021 n. 7308, in accoglimento dell'istanza cautelare, aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
che con provvedimento dell' prot. n. 1 Controparte_2
del 12 gennaio 2022, era stata reinserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi
GPS, in esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis citata.
Lamentava l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, stante il disposto di cui all'art. 7, co. 4 dell'O.M 60/2020 e quanto stabilito dalle ordinanze del Tar, e di avere subito un danno, per effetto dello stesso, pari alla mancata attribuzione di un incarico di supplenza e del punteggio di 12 punti, nonché alla mancata corresponsione delle relative retribuzioni.
Domandava quindi di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS – Scuola Secondaria di secondo grado
b. e, per l'effetto, ordinare all' l'attribuzione di Controparte_2
incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS – Scuola secondaria superiore, a
2 tempo pieno (18 ore), con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021, sino al 31 agosto 2022, termine dell'anno scolastico;
c. in subordine, disporre in ogni caso il riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600, fatti salvi migliori conteggi”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Appare opportuno, in primo luogo, richiamare il quadro normativo di riferimento.
Va osservato come l'O.M 60/2020, all'art. 10, abbia previsto che “1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia […] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.”
Proprio in applicazione della detta norma, è stato adottato il decreto ministeriale, richiamato al comma 4, ovvero il D.M 51 del 3.03.2021, che all'art.2 co.1 ha previsto che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021.
Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione.
3 La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Ebbene, le norme del decreto ministeriale succitate prevedono espressamente che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi sia in possesso di “titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Pertanto, a nulla può valere il richiamo all'art. 7 della ordinanza 60/2020, ai sensi del quale “… Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara…e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal CP_1
devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla
Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. Va, infatti, rilevato come sebbene le citate disposizioni richiedano, ai fini dell'iscrizione con riserva, la mera dichiarazione di avvenuto inoltro agli organi competenti della domanda di riconoscimento del titolo, e sebbene le dette diposizioni si riferiscano agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,
d'altro canto, come sopra visto, all'art.10 della medesima ordinanza si rinvii all'emanazione, quanto alla “costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1”, di
“specifico decreto del Ministro”, che nella specie risulta essere proprio il D.M. n. 51 del
3.03.2021, che esige, all'art. 2 sopra esaminato, il previo riconoscimento in Italia del titolo.
Dal tenore testuale delle norme soprariportate risulta, dunque, chiaro che l'inserimento negli elenchi “aggiuntivi” delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi possedeva “titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”, ragion per cui la ricorrente non poteva essere comunque inserita in tali elenchi proprio perché pacificamente privo del “riconoscimento” in Italia del
4 proprio titolo estero, non risultando sufficiente la sola dichiarazione di invio della medesima domanda, come invece previsto dall'art.7 lettera e) dell'O.M n. 60/2020
(“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1
riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”).
L'esclusione della ricorrente dalle suddette graduatorie risultava dunque legittima, alla luce della normativa richiamata.
Sebbene la ricorrente sia stata nuovamente reinserita negli elenchi aggiuntivi con l'ordinanza cautelare del TAR Lazio in atti, non può accogliersi la domanda di riattribuzione dell'incarico o di attribuzione del punteggio con condanna al risarcimento del danno. E ciò in quanto la ricorrente non ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero, né ha fornito gli elementi per ritenere che sussistessero i presupposti per tale riconoscimento, e che pertanto vi sia stata una violazione del proprio diritto ad ottenerlo, con onere dell'Amministrazione di confermare l'ammissione negli elenchi aggiuntivi alle prime fasce delle GPS.
Difetta, dunque, il presupposto fondamentale per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle considerato anche che in ogni caso l'invocato diritto non può sorgere in forza del provvedimento cautelare del giudice amministrativo, privo, tra l'altro, di qualsiasi valore di giudicato.
Il ricorso va, dunque, respinto, mentre la presenza di pronunce di merito difformi giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo l'11/11/2025.
5 IL GIUDICE
EL OL
6
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL OL nella causa civile iscritta al n° 7580/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
AN VA e IA LE.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
[...]
Controparte_1
, ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PALERMO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10.11.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.6.2023, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere docente inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS –
1 Graduatorie Provinciali Supplenze per la Provincia di , nella classe di CP_1
concorso ADSS (docente di sostegno scuola medie superiori), in posizione n. 884 con un punteggio di 16, deduceva: di aver conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno e di avere presentato nei termini domanda di riconoscimento del predetto titolo al
[...]
; Controparte_1
che con provvedimento di nomina del 4 settembre 2021 aveva preso servizio presso l' di e che tuttavia il 22 settembre Parte_2 CP_1
2021 era stata disposta la revoca dell'incarico ricevuto;
che l'ufficio scolastico l'aveva esclusa dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, per non essersi conclusa la procedura di riconoscimento del titolo estero in Italia;
che aveva impugnato innanzi al giudice amministrativo il detto depennamento e che il TAR Lazio con ordinanza della Sez. III bis, 16 dicembre 2021 n. 7308, in accoglimento dell'istanza cautelare, aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
che con provvedimento dell' prot. n. 1 Controparte_2
del 12 gennaio 2022, era stata reinserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi
GPS, in esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis citata.
Lamentava l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, stante il disposto di cui all'art. 7, co. 4 dell'O.M 60/2020 e quanto stabilito dalle ordinanze del Tar, e di avere subito un danno, per effetto dello stesso, pari alla mancata attribuzione di un incarico di supplenza e del punteggio di 12 punti, nonché alla mancata corresponsione delle relative retribuzioni.
Domandava quindi di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS – Scuola Secondaria di secondo grado
b. e, per l'effetto, ordinare all' l'attribuzione di Controparte_2
incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS – Scuola secondaria superiore, a
2 tempo pieno (18 ore), con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021, sino al 31 agosto 2022, termine dell'anno scolastico;
c. in subordine, disporre in ogni caso il riconoscimento alla ricorrente del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600, fatti salvi migliori conteggi”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Appare opportuno, in primo luogo, richiamare il quadro normativo di riferimento.
Va osservato come l'O.M 60/2020, all'art. 10, abbia previsto che “1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia […] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema.”
Proprio in applicazione della detta norma, è stato adottato il decreto ministeriale, richiamato al comma 4, ovvero il D.M 51 del 3.03.2021, che all'art.2 co.1 ha previsto che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021.
Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione.
3 La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Ebbene, le norme del decreto ministeriale succitate prevedono espressamente che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi sia in possesso di “titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Pertanto, a nulla può valere il richiamo all'art. 7 della ordinanza 60/2020, ai sensi del quale “… Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara…e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal CP_1
devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla
Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. Va, infatti, rilevato come sebbene le citate disposizioni richiedano, ai fini dell'iscrizione con riserva, la mera dichiarazione di avvenuto inoltro agli organi competenti della domanda di riconoscimento del titolo, e sebbene le dette diposizioni si riferiscano agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,
d'altro canto, come sopra visto, all'art.10 della medesima ordinanza si rinvii all'emanazione, quanto alla “costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1”, di
“specifico decreto del Ministro”, che nella specie risulta essere proprio il D.M. n. 51 del
3.03.2021, che esige, all'art. 2 sopra esaminato, il previo riconoscimento in Italia del titolo.
Dal tenore testuale delle norme soprariportate risulta, dunque, chiaro che l'inserimento negli elenchi “aggiuntivi” delle GPS di prima fascia è consentito solo a chi possedeva “titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”, ragion per cui la ricorrente non poteva essere comunque inserita in tali elenchi proprio perché pacificamente privo del “riconoscimento” in Italia del
4 proprio titolo estero, non risultando sufficiente la sola dichiarazione di invio della medesima domanda, come invece previsto dall'art.7 lettera e) dell'O.M n. 60/2020
(“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1
riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”).
L'esclusione della ricorrente dalle suddette graduatorie risultava dunque legittima, alla luce della normativa richiamata.
Sebbene la ricorrente sia stata nuovamente reinserita negli elenchi aggiuntivi con l'ordinanza cautelare del TAR Lazio in atti, non può accogliersi la domanda di riattribuzione dell'incarico o di attribuzione del punteggio con condanna al risarcimento del danno. E ciò in quanto la ricorrente non ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero, né ha fornito gli elementi per ritenere che sussistessero i presupposti per tale riconoscimento, e che pertanto vi sia stata una violazione del proprio diritto ad ottenerlo, con onere dell'Amministrazione di confermare l'ammissione negli elenchi aggiuntivi alle prime fasce delle GPS.
Difetta, dunque, il presupposto fondamentale per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle considerato anche che in ogni caso l'invocato diritto non può sorgere in forza del provvedimento cautelare del giudice amministrativo, privo, tra l'altro, di qualsiasi valore di giudicato.
Il ricorso va, dunque, respinto, mentre la presenza di pronunce di merito difformi giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo l'11/11/2025.
5 IL GIUDICE
EL OL
6