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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 412/2022
PROMOSSA DA
, rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Parte_1 Parte_2 Parte_3
Martina, presso il cui studio in Copertino alla via Dante, 63 sono elettivamente domiciliati parte attrice
CONTRO
, contumace CP_1
, , , , rappresentati e difesi Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 dall'avv. Paolo Romano, presso il cui studio in Brindisi alla via Mazzini, 27 sono elettivamente domiciliati
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Panzuti, presso il cui studio in Brindisi alla CP_6 via Casimiro, 13 è elettivamente domiciliata
, , rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Pulieri, Controparte_7 Controparte_8 presso il cui studio in San Vito dei Normanni alla c.da Poggioreale, 11 sono elettivamente domiciliati parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di regolamento dei confini proposta, ai sensi dell'art. 950 c.c., da in qualità di proprietari Parte_1 Parte_2 Parte_3 del fondo sito in San Vito dei Normanni e identificato al catasto terreni al fg. 19, p.lla 153, nei
Pag. 1 a 6 confronti dei proprietari confinanti , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , , .
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
Dopo aver rappresentato l'incertezza dei confini, parte attrice ha chiesto, quindi, di accertare l'esattezza dei confini del terreno in proprietà, vinte le spese di lite.
2. Regolarmente notificato l'atto di citazione ai convenuti, non si è CP_1 costituito in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia, mentre , Controparte_2 CP_3
, e si sono costituiti con comparsa depositata il
[...] Controparte_4 CP_5
14.06.2022, si è costituita con comparsa del 09.06.2022, e CP_6 Controparte_7
si sono costituiti con atto del 13.06.2022. Controparte_8
2.1 In particolare, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_2 degli attori in ragione dell'assenza del titolo della proprietà vantata dagli stessi.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
2.2 La convenuta ha parimenti eccepito il difetto di legittimazione attiva degli CP_6 attori in ragione dell'assenza del titolo della proprietà vantata dagli stessi. Al riguardo, ha chiarito che, dalla visura catastale dell'immobile depositata dagli attori, questi risultano meri titolari del diritto di enfiteusi, e non proprietari del fondo.
Ha osservato, poi, l'insussistenza della situazione di incertezza e, in ogni caso, l'assenza di prova sul punto, deducendo che l'azione di regolamento di confini proposta sia un'azione “al buio” in spregio al principio di buona fede oggettiva.
Ha concluso chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attrice con vittoria delle spese di lite.
2.3 I convenuti hanno precisato che già nel 2014, nel contraddittorio tecnico CP_7 delle parti, si è proceduto alla misurazione degli esatti confini del terreno degli attori rispetto al proprio, rilevando l'insussistenza di alcuna incertezza oggettiva e soggettiva.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda attrice, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale ha ritenuto di dover decidere separatamente dal merito l'eccezione preliminare. Ha fissato, quindi, l'udienza di discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando un breve termine per note finali.
3.1 Con istanza depositata il 12.01.2024, gli attori hanno chiesto la rimessione in Pt_1 termini per depositare il titolo di proprietà, già depositato in telematico in uno alla relativa istanza.
Alla successiva udienza gli attori hanno insistito nella richiesta di rimessione in termini, mentre la difesa di ha rilevato la tardività della produzione documentale con riferimento non solo al CP_6 difetto di legittimazione attiva ma anche al difetto di titolarità attiva e ha osservato, in ogni caso,
Pag. 2 a 6 che il documento depositato dagli attori non è prova dell'avvenuto acquisto in corso di causa delle proprietà.
3.2 Con ordinanza del 16.02.2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di rimessione in termini, osservando che il difetto di legittimazione attiva è una condizione dell'azione necessaria al momento della decisione dimodoché, se questa difetta nell'atto di proposizione della domanda ma sopraggiunge nel corso del procedimento, rende proponibile l'azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi. Conseguentemente, ha ammesso la CTU volta alla determinazione dell'esatto confine di proprietà.
3.3 La difesa di ha chiesto la modifica della precedente ordinanza nella parte in cui CP_6 si ammette l'istruttoria della causa piuttosto che fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
3.4 Con ordinanza del 06.07.2024, il Tribunale ha accolto tale istanza, modificando parzialmente la precedente ordinanza.
Dopo aver rilevato che nella precedente ordinanza la questione della tardività della produzione documentale è stata affrontata solo con riferimento al difetto di legittimazione attiva e non anche al difetto della titolarità attiva la quale, diversamente dalla prima, attiene al merito e soggiace, quindi, all'onere di allegazione e dimostrazione da soddisfarsi entro i termini preclusivi imposti dal codice di procedura, il Tribunale ha revocato la CTU ammessa e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
3.5 Alla successiva udienza, parte attrice ha insistito per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini e parte convenuta ha insistito per la decisione della causa.
Rilevato che sulla richiesta di rimessione il Tribunale si era già pronunciato con l'ordinanza del
16.02.2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
3.6 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti difensivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda attrice è infondata per assenza di prova circa la titolarità attiva del diritto di proprietà fatto valere in giudizio e posto a fondamento dell'azione di regolamento di confini spiegata.
Pag. 3 a 6 5. non hanno tempestivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 provato, infatti, di essere titolari del diritto di proprietà sul fondo di cui fg. 19, p.lla 153.
5.1 Per un verso, nell'atto introduttivo, hanno meramente dichiarato di esserne proprietari senza addurre alcun titolo al riguardo;
al contrario, dalla visura catastale della p.lla 153 si evince che gli attori sono titolari esclusivamente del diritto di enfiteusi e che la proprietà spetta alla concedente Parte_4
5.2 Per altro verso, nella richiesta di rimessione in termini, hanno allegato, a presunta riprova del diritto di proprietà spettante loro, un atto notarile di affrancazione di enfiteusi del
14.11.2023, registrato e trascritto il 13.12.2023. Con tale atto Parte_1 Parte_2
in qualità di enfiteuti, hanno inteso esercitare nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_5
, quale successore mortis causa della concedente , il diritto di affrancare il
[...] Parte_4 fondo concesso loro in enfiteuti.
5.2.1 Si tratta, tuttavia, di un atto inefficace, atteso che il diritto di affrancare il fondo enfiteutico riconosciuto dall'art. 971 c.c. può essere esercitato solo nelle forme previste dalla legge.
Al riguardo, occorre fare riferimento all'art. 58 disp. att. c.c. che, a sua volta, rinvia sia alla legge
11 giugno 1925, 998, ancora in vigore, sia al r.d. 7 febbraio 2926, n. 426, abrogato nel 2010 e sostituito dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 come estesa, successivamente, dalla l. 18 dicembre
1970 n. 1138.
In breve, è alla legge del 1966 recante le “Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue” che bisogna guardare per verificare le forme del diritto di affrancazione.
A tal proposito, l'art. 2 della legge 607/1966 prevede la proposizione della domanda giudiziale di affrancazione come unica via di esercizio del diritto di affrancazione.
Ciò equivale a dire che le parti non possono affrancare da sé, neanche su accordo e consenso, il fondo enfiteutico.
5.2.2 Non v'è dubbio, invero, che concedente ed enfiteuta possano modificare in modo concordato l'assetto giuridico del fondo, prevedendo l'estinzione del diritto reale di godimento di antica memoria e l'acquisto della proprietà piena in capo all'ex-enfiteuta.
Tuttavia, un simile risultato non si può ottenere mediante un atto pubblico di affrancazione, in quanto tale diritto risulta essere a necessario esercizio giudiziale.
Viceversa, il risultato indicato potrebbe essere raggiunto delle parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale riconosciuta loro dall'art. 1322 c.c., con un contratto di vendita, di donazione o misto oppure con un atto bilaterale qualificabile come rinuncia traslativa, a causa onerosa o gratuita/liberale.
Pag. 4 a 6 In sintesi, diversi sono gli strumenti negoziali che le parti possono impiegare per consolidare l'intera e piena proprietà del fondo enfiteutico dal concedente all'enfiteuta, ma tra questi non compare l'atto di affrancazione che è e resta normativamente qualificato solo come atto processuale, e non negoziale, contenente la domanda di affrancazione di enfiteusi da rivolgersi al
Tribunale.
5.3 Alla stregua di tali considerazioni è evidente, allora, che gli attori non hanno Pt_1 provato la loro titolarità attiva all'azione di regolamento di confini, rimessa unicamente al titolare del diritto di proprietà, e che gli stessi non risultano, allo stato, proprietari della p.lla 153.
Va ricordato, infatti, il principio di diritto consolidato in giurisprudenza e ribadito, da ultimo, da
Cass. Sez. 2, 10/10/2007, n. 21245 nelle premesse del ragionamento svolto dalla Corte, secondo cui “Poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione”.
6. Al rigetto della domanda attrice segue la condanna di parte attrice soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti vittoriosi costituitisi.
6.1 Nessuna rifusione può essere disposta, infatti, a favore di rimasto CP_1 contumace, atteso che non vi è alcuna spesa processuale meritevole di rifusione ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
6.2 Viceversa, per quel che riguarda gli altri convenuti costituitisi, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, a norma dell'art. 15, comma 3, c.p.c., con riduzione del 30% del compenso previsto per la fase istruttoria e per la fase decisoria, considerato che, per un verso, non si è mai dato corso nell'istruzione probatoria della causa (v. ordinanza di revoca della CTU) e che, per altro verso,
l'attività difensiva finale risulta essere modesta e ripetitiva, e senza l'aumento discrezionale previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, atteso che la difesa di più soggetti o di un unico soggetto contro più soggetti non ha richiesto, nel caso di specie, uno sforzo difensivo ulteriore in ragione dell'omogeneità delle posizioni delle parti.
All'individuazione del valore della causa si perviene, in particolare, applicando il criterio residuale posto dall'art. 15 c.p.c. dal momento che il valore di proprietà controversa, nell'azione di regolamento di confini esperita dagli attori non è determinato e che questo non emerge Pt_1 dagli atti. In mancanza di tale valore, la causa va ritenuta, infatti, di valore indeterminabile, come previsto dall'art. 15, comma 2, c.p.c. che rinvia al comma seguente e non al comma precedente, sì da escludere il criterio individuato al comma 1 per le cause relative alla proprietà.
Pag. 5 a 6 Gli attori vanno condannati, quindi, al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 8.664,90 nei confronti sia dei convenuti sia della convenuta nonché dei convenuti CP_2 CP_6
. CP_7
Va disposta, infine, la distrazione delle spese in favore dell'avv. Lucia Pulieri, dichiaratasi antistataria per i convenuti . CP_7
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice di regolamento di confini;
2. condanna in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , in solido, che liquida in € 8.664,90 a titolo di onorario, oltre
[...] CP_5 rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. condanna in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € 8.664,90 a CP_6 titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. condanna in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_7 CP_8
, in solido, che liquida in € 8.664,90 a titolo di onorario, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Lucia Pulieri dichiaratasi antistataria.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 412/2022
PROMOSSA DA
, rappresentati e difesi dall'avv. Nadia Parte_1 Parte_2 Parte_3
Martina, presso il cui studio in Copertino alla via Dante, 63 sono elettivamente domiciliati parte attrice
CONTRO
, contumace CP_1
, , , , rappresentati e difesi Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 dall'avv. Paolo Romano, presso il cui studio in Brindisi alla via Mazzini, 27 sono elettivamente domiciliati
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Panzuti, presso il cui studio in Brindisi alla CP_6 via Casimiro, 13 è elettivamente domiciliata
, , rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Pulieri, Controparte_7 Controparte_8 presso il cui studio in San Vito dei Normanni alla c.da Poggioreale, 11 sono elettivamente domiciliati parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto la domanda di regolamento dei confini proposta, ai sensi dell'art. 950 c.c., da in qualità di proprietari Parte_1 Parte_2 Parte_3 del fondo sito in San Vito dei Normanni e identificato al catasto terreni al fg. 19, p.lla 153, nei
Pag. 1 a 6 confronti dei proprietari confinanti , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , , .
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
Dopo aver rappresentato l'incertezza dei confini, parte attrice ha chiesto, quindi, di accertare l'esattezza dei confini del terreno in proprietà, vinte le spese di lite.
2. Regolarmente notificato l'atto di citazione ai convenuti, non si è CP_1 costituito in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia, mentre , Controparte_2 CP_3
, e si sono costituiti con comparsa depositata il
[...] Controparte_4 CP_5
14.06.2022, si è costituita con comparsa del 09.06.2022, e CP_6 Controparte_7
si sono costituiti con atto del 13.06.2022. Controparte_8
2.1 In particolare, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva CP_2 degli attori in ragione dell'assenza del titolo della proprietà vantata dagli stessi.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
2.2 La convenuta ha parimenti eccepito il difetto di legittimazione attiva degli CP_6 attori in ragione dell'assenza del titolo della proprietà vantata dagli stessi. Al riguardo, ha chiarito che, dalla visura catastale dell'immobile depositata dagli attori, questi risultano meri titolari del diritto di enfiteusi, e non proprietari del fondo.
Ha osservato, poi, l'insussistenza della situazione di incertezza e, in ogni caso, l'assenza di prova sul punto, deducendo che l'azione di regolamento di confini proposta sia un'azione “al buio” in spregio al principio di buona fede oggettiva.
Ha concluso chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attrice con vittoria delle spese di lite.
2.3 I convenuti hanno precisato che già nel 2014, nel contraddittorio tecnico CP_7 delle parti, si è proceduto alla misurazione degli esatti confini del terreno degli attori rispetto al proprio, rilevando l'insussistenza di alcuna incertezza oggettiva e soggettiva.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda attrice, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale ha ritenuto di dover decidere separatamente dal merito l'eccezione preliminare. Ha fissato, quindi, l'udienza di discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando un breve termine per note finali.
3.1 Con istanza depositata il 12.01.2024, gli attori hanno chiesto la rimessione in Pt_1 termini per depositare il titolo di proprietà, già depositato in telematico in uno alla relativa istanza.
Alla successiva udienza gli attori hanno insistito nella richiesta di rimessione in termini, mentre la difesa di ha rilevato la tardività della produzione documentale con riferimento non solo al CP_6 difetto di legittimazione attiva ma anche al difetto di titolarità attiva e ha osservato, in ogni caso,
Pag. 2 a 6 che il documento depositato dagli attori non è prova dell'avvenuto acquisto in corso di causa delle proprietà.
3.2 Con ordinanza del 16.02.2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di rimessione in termini, osservando che il difetto di legittimazione attiva è una condizione dell'azione necessaria al momento della decisione dimodoché, se questa difetta nell'atto di proposizione della domanda ma sopraggiunge nel corso del procedimento, rende proponibile l'azione ab origine, indipendentemente dal momento in cui si verifichi. Conseguentemente, ha ammesso la CTU volta alla determinazione dell'esatto confine di proprietà.
3.3 La difesa di ha chiesto la modifica della precedente ordinanza nella parte in cui CP_6 si ammette l'istruttoria della causa piuttosto che fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
3.4 Con ordinanza del 06.07.2024, il Tribunale ha accolto tale istanza, modificando parzialmente la precedente ordinanza.
Dopo aver rilevato che nella precedente ordinanza la questione della tardività della produzione documentale è stata affrontata solo con riferimento al difetto di legittimazione attiva e non anche al difetto della titolarità attiva la quale, diversamente dalla prima, attiene al merito e soggiace, quindi, all'onere di allegazione e dimostrazione da soddisfarsi entro i termini preclusivi imposti dal codice di procedura, il Tribunale ha revocato la CTU ammessa e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
3.5 Alla successiva udienza, parte attrice ha insistito per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termini e parte convenuta ha insistito per la decisione della causa.
Rilevato che sulla richiesta di rimessione il Tribunale si era già pronunciato con l'ordinanza del
16.02.2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
3.6 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti difensivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. La domanda attrice è infondata per assenza di prova circa la titolarità attiva del diritto di proprietà fatto valere in giudizio e posto a fondamento dell'azione di regolamento di confini spiegata.
Pag. 3 a 6 5. non hanno tempestivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 provato, infatti, di essere titolari del diritto di proprietà sul fondo di cui fg. 19, p.lla 153.
5.1 Per un verso, nell'atto introduttivo, hanno meramente dichiarato di esserne proprietari senza addurre alcun titolo al riguardo;
al contrario, dalla visura catastale della p.lla 153 si evince che gli attori sono titolari esclusivamente del diritto di enfiteusi e che la proprietà spetta alla concedente Parte_4
5.2 Per altro verso, nella richiesta di rimessione in termini, hanno allegato, a presunta riprova del diritto di proprietà spettante loro, un atto notarile di affrancazione di enfiteusi del
14.11.2023, registrato e trascritto il 13.12.2023. Con tale atto Parte_1 Parte_2
in qualità di enfiteuti, hanno inteso esercitare nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_5
, quale successore mortis causa della concedente , il diritto di affrancare il
[...] Parte_4 fondo concesso loro in enfiteuti.
5.2.1 Si tratta, tuttavia, di un atto inefficace, atteso che il diritto di affrancare il fondo enfiteutico riconosciuto dall'art. 971 c.c. può essere esercitato solo nelle forme previste dalla legge.
Al riguardo, occorre fare riferimento all'art. 58 disp. att. c.c. che, a sua volta, rinvia sia alla legge
11 giugno 1925, 998, ancora in vigore, sia al r.d. 7 febbraio 2926, n. 426, abrogato nel 2010 e sostituito dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 come estesa, successivamente, dalla l. 18 dicembre
1970 n. 1138.
In breve, è alla legge del 1966 recante le “Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue” che bisogna guardare per verificare le forme del diritto di affrancazione.
A tal proposito, l'art. 2 della legge 607/1966 prevede la proposizione della domanda giudiziale di affrancazione come unica via di esercizio del diritto di affrancazione.
Ciò equivale a dire che le parti non possono affrancare da sé, neanche su accordo e consenso, il fondo enfiteutico.
5.2.2 Non v'è dubbio, invero, che concedente ed enfiteuta possano modificare in modo concordato l'assetto giuridico del fondo, prevedendo l'estinzione del diritto reale di godimento di antica memoria e l'acquisto della proprietà piena in capo all'ex-enfiteuta.
Tuttavia, un simile risultato non si può ottenere mediante un atto pubblico di affrancazione, in quanto tale diritto risulta essere a necessario esercizio giudiziale.
Viceversa, il risultato indicato potrebbe essere raggiunto delle parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale riconosciuta loro dall'art. 1322 c.c., con un contratto di vendita, di donazione o misto oppure con un atto bilaterale qualificabile come rinuncia traslativa, a causa onerosa o gratuita/liberale.
Pag. 4 a 6 In sintesi, diversi sono gli strumenti negoziali che le parti possono impiegare per consolidare l'intera e piena proprietà del fondo enfiteutico dal concedente all'enfiteuta, ma tra questi non compare l'atto di affrancazione che è e resta normativamente qualificato solo come atto processuale, e non negoziale, contenente la domanda di affrancazione di enfiteusi da rivolgersi al
Tribunale.
5.3 Alla stregua di tali considerazioni è evidente, allora, che gli attori non hanno Pt_1 provato la loro titolarità attiva all'azione di regolamento di confini, rimessa unicamente al titolare del diritto di proprietà, e che gli stessi non risultano, allo stato, proprietari della p.lla 153.
Va ricordato, infatti, il principio di diritto consolidato in giurisprudenza e ribadito, da ultimo, da
Cass. Sez. 2, 10/10/2007, n. 21245 nelle premesse del ragionamento svolto dalla Corte, secondo cui “Poiché l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti, la mancata prova del diritto di comproprietà esclude la legittimazione attiva all'esercizio di tale azione”.
6. Al rigetto della domanda attrice segue la condanna di parte attrice soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti vittoriosi costituitisi.
6.1 Nessuna rifusione può essere disposta, infatti, a favore di rimasto CP_1 contumace, atteso che non vi è alcuna spesa processuale meritevole di rifusione ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
6.2 Viceversa, per quel che riguarda gli altri convenuti costituitisi, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, a norma dell'art. 15, comma 3, c.p.c., con riduzione del 30% del compenso previsto per la fase istruttoria e per la fase decisoria, considerato che, per un verso, non si è mai dato corso nell'istruzione probatoria della causa (v. ordinanza di revoca della CTU) e che, per altro verso,
l'attività difensiva finale risulta essere modesta e ripetitiva, e senza l'aumento discrezionale previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, atteso che la difesa di più soggetti o di un unico soggetto contro più soggetti non ha richiesto, nel caso di specie, uno sforzo difensivo ulteriore in ragione dell'omogeneità delle posizioni delle parti.
All'individuazione del valore della causa si perviene, in particolare, applicando il criterio residuale posto dall'art. 15 c.p.c. dal momento che il valore di proprietà controversa, nell'azione di regolamento di confini esperita dagli attori non è determinato e che questo non emerge Pt_1 dagli atti. In mancanza di tale valore, la causa va ritenuta, infatti, di valore indeterminabile, come previsto dall'art. 15, comma 2, c.p.c. che rinvia al comma seguente e non al comma precedente, sì da escludere il criterio individuato al comma 1 per le cause relative alla proprietà.
Pag. 5 a 6 Gli attori vanno condannati, quindi, al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 8.664,90 nei confronti sia dei convenuti sia della convenuta nonché dei convenuti CP_2 CP_6
. CP_7
Va disposta, infine, la distrazione delle spese in favore dell'avv. Lucia Pulieri, dichiaratasi antistataria per i convenuti . CP_7
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attrice di regolamento di confini;
2. condanna in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , in solido, che liquida in € 8.664,90 a titolo di onorario, oltre
[...] CP_5 rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. condanna in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in € 8.664,90 a CP_6 titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. condanna in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_7 CP_8
, in solido, che liquida in € 8.664,90 a titolo di onorario, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Lucia Pulieri dichiaratasi antistataria.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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