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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 6338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6338 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9054 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Galdi Parte_1 RICORRENTE
E
Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Carlo Maria Liguori
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.2024 il ricorrente conveniva in giudizio l , assumendo: di essere stato dipendente della catena di Pt_2 supermercati denominata DV Supermercati SRL, assunto con la qualifica di scaffalista;
che in data 03/08/2022, durante l'orario di lavoro, veniva aggredito da una persona ignota, successivamente identificata, che lo colpiva con un coltello procurandogli ferite al torace;
che, in conseguenza di tale aggressione, gli veniva diagnosticato: “pneumotorace con ferita aperta nel torace”; che, successivamente, dopo aver svolto gli opportuni esami e a seguito del peggiorare del suddetto infortunio, era costretto a sottoporsi a diversi controlli specialistici presso diversi chirurghi;
che il datore di lavoro provvedeva a denunciare l'infortunio all' ; Parte_2 che nonostante le numerose segnalazioni e solleciti inviati non veniva mai convocato a visita dall e dunque l'entità del suo infortunio ad oggi Pt_2 non era mai stata quantificata;
che, in data 05.06.2023, chiedeva la riapertura dell'infortunio; di aver diritto al riconoscimento della inabilità nella misura pari al 10% quale danno biologico;
di aver ottenuto unicamente il risarcimento dei giorni di malattia. Tanto premesso, concludeva: “… - accertare e dichiarare che il ricorrente in data
03.08.2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nel presente ricorso;
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado di inabilità da accertare a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Galdi, procuratore dichiaratosi antistatario”.
L , nel costituirsi, resisteva all'avverso ricorso chiedendone il Pt_2 rigetto.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica sulla documentazione in atti.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà.
L'art. 13 d.lgs. 28/02/00 n. 38, rubricato Danno biologico, stabilisce:
«1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 2.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l Pt_2 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti".
La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico».
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che le lesioni indicate in ricorso sono conseguenza dell'infortunio avvenuto durante l'attività lavorativa.
Il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato l'esistenza di un nesso di causalità tra la dinamica dell'infortunio e le lesioni riportate.
All'uopo ha affermato che va riconoscuto “… al sig. il nesso Parte_1 di causa tra la dinamica dell'infortunio e le lesioni riportate. I postumi sono da ricondursi agli esiti delle lesioni. Si dovrà valutare un D.B. inteso nella sua completezza nell'ordine del 6%. Una inabilità valutabile nella misura del ITT giorni 20 (Venti) ITP al 50 % giorni 20 (venti) ed un
ITP al 25% di giorni 14 (quattordici).”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Dunque, nell'accertata sussistenza dei presupposti di carattere sanitario utili ai fini del riconoscimento del solo indennizzo in capitale, la domanda va accolta con conseguente condanna dell al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura dell'6%, Pt_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, non essendo formulata ulteriore domanda.
Le spese seguono la soccombenza ma vanno compensate nella misura del 50% considerato l'accoglimento solo parziale della domanda.
PQM
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore del ricorrente dell'importo dovuto a titolo Pt_2 di indennizzo in capitale commisurato al grado di menomazione pari all'6%, oltre accessori di legge.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che, compensate per la Pt_2 metà, liquida in complessivi € 1100,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con attribuzione.
Napoli, il 18/09/2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli