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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 9846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 9846/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CURELLO Parte_1
ES che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CHIEFFO NICOLA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in CARUNCHIO il 25/08/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARUNCHIO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: CO il 13/01/2011.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/10/2018.
Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARUNCHIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio CO in via esclusiva alla madre, come già disposto dal Tribunale dei Minori di Torino, con residenza abituale presso quest'ultima;
DISPONE che il padre possa vedere il figlio due weekend al mese, alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
-I coniugi convengono che il figlio trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi nel periodo delle feste natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal I gennaio al 6 gennaio, ad Anni alternati. Nel
2024 trascorrerà con il padre dal I al 6 gennaio;
Il figlio trascorrerà Pasqua con un genitore e PA con l'altro, ad anni alterni. Nel 2025 trascorrerà Pasqua con il padre e PA con la madre;
Il figlio trascorrerà un periodo di giorni 15 consecutivi durante le vacanze estive con il padre, da concordarsi con la madre entro il 30 giugno;
DISPONE che il sig. si impegni a contribuire al mantenimento del figlio versando la somma CP_1 mensile di € 200 con rivalutazione Istat, oltre al versamento del50% delle spese, obbligatorie e straordinarie, mediche non previste dal SSNL, scolastiche e per attività sportive concordate prima e documentate poi;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano ciascuno a comunicare all'altro la nuova residenza e gli eventuali cambi della stessa;
DÀ ATTO che i coniugi si danno atto che i viaggi all'estero del figlio dovranno essere previamente concordati tra i coniugi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 9846/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CURELLO Parte_1
ES che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CHIEFFO NICOLA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in CARUNCHIO il 25/08/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARUNCHIO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: CO il 13/01/2011.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/10/2018.
Con ricorso depositato il 16/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARUNCHIO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio CO in via esclusiva alla madre, come già disposto dal Tribunale dei Minori di Torino, con residenza abituale presso quest'ultima;
DISPONE che il padre possa vedere il figlio due weekend al mese, alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
-I coniugi convengono che il figlio trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi nel periodo delle feste natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal I gennaio al 6 gennaio, ad Anni alternati. Nel
2024 trascorrerà con il padre dal I al 6 gennaio;
Il figlio trascorrerà Pasqua con un genitore e PA con l'altro, ad anni alterni. Nel 2025 trascorrerà Pasqua con il padre e PA con la madre;
Il figlio trascorrerà un periodo di giorni 15 consecutivi durante le vacanze estive con il padre, da concordarsi con la madre entro il 30 giugno;
DISPONE che il sig. si impegni a contribuire al mantenimento del figlio versando la somma CP_1 mensile di € 200 con rivalutazione Istat, oltre al versamento del50% delle spese, obbligatorie e straordinarie, mediche non previste dal SSNL, scolastiche e per attività sportive concordate prima e documentate poi;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano ciascuno a comunicare all'altro la nuova residenza e gli eventuali cambi della stessa;
DÀ ATTO che i coniugi si danno atto che i viaggi all'estero del figlio dovranno essere previamente concordati tra i coniugi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.