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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/11/2024, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2023 promossa da: in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. ROMANELLI MARCO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. RUOCCO ANDREA giusta procura in atti;
Controparte_2
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva rituale opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 248/2023 del 19.04.2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di con il quale si ingiungeva di consegnare copia del contratto di credito revolving n. Controparte_2
53199447 ed estratto conto storico relativo al suddetto contratto, nonché di provvedere al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione ed accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione eccepiva preliminarmente la nullità della procura allegata al ricorso monitorio per difetto di valida sottoscrizione. Eccepiva, poi, la cessata materia del contendere posta la consegna della documentazione richiesta con il decreto ingiuntivo. Negava di aver mai ricevuto la richiesta di consegna della documentazione e disconosceva le missive inviate via pec con le quali l'opposta richiedeva ex art. 119 TUB la consegna della documentazione bancaria, affermando, comunque, l'insussistenza del diritto della cliente ad ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna dei contratti ovvero generica documentazione. Concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della procura allegata al ricorso per ingiunzione, con ogni conseguente statuizione;
- ancora in via pregiudiziale, dichiarare cessata la materia del
pagina 1 di 5 contendere; - in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta di ingiunzione avversa relativa alla domanda di consegna documentale per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto;
Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto tutto quanto affermato Controparte_2 dall'opponente e concludeva chiedendo che “il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. A) Rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. B) con condanna della società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'udienza del 24.11.2023 il procedimento era rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Pertanto, all'esito dell'esame delle note conclusive e delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era pubblicata la presente pronuncia mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Preliminarmente l'opponente eccepiva la nullità della procura per difetto di valida sottoscrizione da parte del soggetto che si assume rappresentato, il quale avrebbe apposto una firma elettronica non conforme alla normativa sulla firma digitale.
Sul punto, è bene precisare che la ratio che presiede la disciplina dettata in tema di procura alle liti è quella di “far conseguire alla parte per il tramite della difesa di un difensore abilitato, un determinato risultato giuridico, facoltizzando il difensore a introdurre le iniziative giudiziarie funzionali allo scopo”
(cfr. Cass. n. 21799/2016).
Presupposto essenziale, dunque, è quello di assicurare la certezza della provenienza dell'atto dalla parte e dell'effettiva volontà della parte stessa di conferire al difensore lo ius postulandi.
Il nostro sistema processual-civilistico ha, tra l'altro, predisposto una serie di regole che, con l'avvento del processo civile telematico, sono state adattate all'informatizzazione del deposito degli atti civili.
In particolare, l'art. 83 c.p.c., dopo aver precisato, al comma I che “quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”, continua, al comma III, spiegando che
“la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato
pagina 2 di 5 sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Quanto alla firma digitale, il legislatore nel C.A.D. ha altresì individuato e definito le caratteristiche della firma digitale come: “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” (v. art. 1 C.A.D.).
Tanto premesso, la procura in esame è priva dei requisiti previsti dalla normativa citata oltre ad essere stata depositata senza la sottoscrizione digitale del difensore. E ciò è tanto vero che, nell'alveo del fascicolo telematico la stessa risulta depositata in formato .pdf anzicchè .p7m.
Da ciò discende che, in assenza di una valida procura del difensore a ricorrere in sede monitoria, il decreto ingiuntivo andrà revocato. Né potrebbe ritenersi che la citata assenza di procura potrebbe essere sanata dalla produzione tardiva della procura nel presente giudizio di opposizione e ciò sulla base dell'ovvia considerazione per cui la procura depositata in questa sede dall'opposta reca una data successiva al ricorso per decreto ingiuntivo, è relativa alla presente fase di opposizione e non è in alcun modo idonea a sanare l'assenza di ius postulandi del difensore nella precedente fase monitoria.
Ne discende che il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Ciò non toglie che, nel presente giudizio di opposizione comunque avviato, allorchè – come nel caso di specie – l'opposto si costituisca mediante una valida procura alle liti, il giudice debba accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal ricorrente in sede monitoria, restando irrilevanti ai fini di questo accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento monitorio e che possono dispiegare rilevanza solo sul regolamento delle spese.
Oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è da ritenersi, infatti, giudizio di cognizione non solo per accertare la esistenza delle condizioni per la emissione della ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza pagina 3 di 5 della domanda del ricorrente in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto
(v. Cass. 20613/2011; Cass. 7020/2019).
Andando ad analizzare il caso di specie, stante l'intervenuta consegna della documentazione oggetto del decreto ingiuntivo (estratto conto storico e contratto di cui agli all. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione), non può in tale sede che dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, venendo meno, con ciò, l'interesse ad agire e a contraddire e la conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Ciò non toglie che le spese processuali andranno regolamentate in base al principio della “soccombenza virtuale”.
È noto che l'individuazione del soccombente – anche virtuale - si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo
è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (v. Cass.
n. 25111/2006).
Nel caso di specie la parte opponente ha dimostrato in giudizio di aver inviato ex art. 119 TUB una valida richiesta di consegna della documentazione bancaria afferente ai rapporti alla stessa intestati, richiesta che – come dimostrato dall'opposta nel presente giudizio – è stata correttamente recapitata all'opposta (cfr. all. 2). E ciò è confermato dalla stessa missiva di risposta prodotta in questa sede dall' con la quale quest'ultima chiedeva maggiore specificità nella richiesta (cfr. doc. 8). Pt_1
La sussistenza del diritto della di ottenere la citata documentazione è testimoniata proprio dal CP_2
fatto che, a seguito della ricevuta notifica del decreto ingiuntivo la ha immediatamente provveduto Pt_1
a consegnare i documenti richiesti così confermando la bontà delle ragioni avanzate dall'odierna opposta.
Se è vero, dunque, che la – titolare del diritto ad ottenere la documentazione richiesta – è CP_2
stata costretta ad adire il tribunale al fine di vedere tutelate le proprie ragioni, è anche vero che la Pt_1
a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo non supportato da valida procura è stata a propria volta costretta ad incardinare il presente giudizio di opposizione al fine di sentire annullare il decreto ingiuntivo.
Da ciò discende che nel caso di specie, relativamente alle spese della presente fase di opposizione, potrà dirsi che entrambe le parti, con i propri comportamenti, hanno reso necessaria l'instaurazione del presente procedimento con la conseguenza che si ritiene equo compensare le spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 915 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite della presente fase di opposizione.
Ascoli Piceno, 8 novembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 915/2023 promossa da: in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. ROMANELLI MARCO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. RUOCCO ANDREA giusta procura in atti;
Controparte_2
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva rituale opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 248/2023 del 19.04.2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di con il quale si ingiungeva di consegnare copia del contratto di credito revolving n. Controparte_2
53199447 ed estratto conto storico relativo al suddetto contratto, nonché di provvedere al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione ed accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione eccepiva preliminarmente la nullità della procura allegata al ricorso monitorio per difetto di valida sottoscrizione. Eccepiva, poi, la cessata materia del contendere posta la consegna della documentazione richiesta con il decreto ingiuntivo. Negava di aver mai ricevuto la richiesta di consegna della documentazione e disconosceva le missive inviate via pec con le quali l'opposta richiedeva ex art. 119 TUB la consegna della documentazione bancaria, affermando, comunque, l'insussistenza del diritto della cliente ad ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna dei contratti ovvero generica documentazione. Concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della procura allegata al ricorso per ingiunzione, con ogni conseguente statuizione;
- ancora in via pregiudiziale, dichiarare cessata la materia del
pagina 1 di 5 contendere; - in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta di ingiunzione avversa relativa alla domanda di consegna documentale per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto;
Con vittoria di spese, compensi e onorari”.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto tutto quanto affermato Controparte_2 dall'opponente e concludeva chiedendo che “il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. A) Rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. B) con condanna della società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
All'udienza del 24.11.2023 il procedimento era rinviato per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Pertanto, all'esito dell'esame delle note conclusive e delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era pubblicata la presente pronuncia mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Preliminarmente l'opponente eccepiva la nullità della procura per difetto di valida sottoscrizione da parte del soggetto che si assume rappresentato, il quale avrebbe apposto una firma elettronica non conforme alla normativa sulla firma digitale.
Sul punto, è bene precisare che la ratio che presiede la disciplina dettata in tema di procura alle liti è quella di “far conseguire alla parte per il tramite della difesa di un difensore abilitato, un determinato risultato giuridico, facoltizzando il difensore a introdurre le iniziative giudiziarie funzionali allo scopo”
(cfr. Cass. n. 21799/2016).
Presupposto essenziale, dunque, è quello di assicurare la certezza della provenienza dell'atto dalla parte e dell'effettiva volontà della parte stessa di conferire al difensore lo ius postulandi.
Il nostro sistema processual-civilistico ha, tra l'altro, predisposto una serie di regole che, con l'avvento del processo civile telematico, sono state adattate all'informatizzazione del deposito degli atti civili.
In particolare, l'art. 83 c.p.c., dopo aver precisato, al comma I che “quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”, continua, al comma III, spiegando che
“la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato
pagina 2 di 5 sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Quanto alla firma digitale, il legislatore nel C.A.D. ha altresì individuato e definito le caratteristiche della firma digitale come: “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” (v. art. 1 C.A.D.).
Tanto premesso, la procura in esame è priva dei requisiti previsti dalla normativa citata oltre ad essere stata depositata senza la sottoscrizione digitale del difensore. E ciò è tanto vero che, nell'alveo del fascicolo telematico la stessa risulta depositata in formato .pdf anzicchè .p7m.
Da ciò discende che, in assenza di una valida procura del difensore a ricorrere in sede monitoria, il decreto ingiuntivo andrà revocato. Né potrebbe ritenersi che la citata assenza di procura potrebbe essere sanata dalla produzione tardiva della procura nel presente giudizio di opposizione e ciò sulla base dell'ovvia considerazione per cui la procura depositata in questa sede dall'opposta reca una data successiva al ricorso per decreto ingiuntivo, è relativa alla presente fase di opposizione e non è in alcun modo idonea a sanare l'assenza di ius postulandi del difensore nella precedente fase monitoria.
Ne discende che il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Ciò non toglie che, nel presente giudizio di opposizione comunque avviato, allorchè – come nel caso di specie – l'opposto si costituisca mediante una valida procura alle liti, il giudice debba accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal ricorrente in sede monitoria, restando irrilevanti ai fini di questo accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento monitorio e che possono dispiegare rilevanza solo sul regolamento delle spese.
Oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è da ritenersi, infatti, giudizio di cognizione non solo per accertare la esistenza delle condizioni per la emissione della ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza pagina 3 di 5 della domanda del ricorrente in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto
(v. Cass. 20613/2011; Cass. 7020/2019).
Andando ad analizzare il caso di specie, stante l'intervenuta consegna della documentazione oggetto del decreto ingiuntivo (estratto conto storico e contratto di cui agli all. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione), non può in tale sede che dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, venendo meno, con ciò, l'interesse ad agire e a contraddire e la conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Ciò non toglie che le spese processuali andranno regolamentate in base al principio della “soccombenza virtuale”.
È noto che l'individuazione del soccombente – anche virtuale - si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo
è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (v. Cass.
n. 25111/2006).
Nel caso di specie la parte opponente ha dimostrato in giudizio di aver inviato ex art. 119 TUB una valida richiesta di consegna della documentazione bancaria afferente ai rapporti alla stessa intestati, richiesta che – come dimostrato dall'opposta nel presente giudizio – è stata correttamente recapitata all'opposta (cfr. all. 2). E ciò è confermato dalla stessa missiva di risposta prodotta in questa sede dall' con la quale quest'ultima chiedeva maggiore specificità nella richiesta (cfr. doc. 8). Pt_1
La sussistenza del diritto della di ottenere la citata documentazione è testimoniata proprio dal CP_2
fatto che, a seguito della ricevuta notifica del decreto ingiuntivo la ha immediatamente provveduto Pt_1
a consegnare i documenti richiesti così confermando la bontà delle ragioni avanzate dall'odierna opposta.
Se è vero, dunque, che la – titolare del diritto ad ottenere la documentazione richiesta – è CP_2
stata costretta ad adire il tribunale al fine di vedere tutelate le proprie ragioni, è anche vero che la Pt_1
a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo non supportato da valida procura è stata a propria volta costretta ad incardinare il presente giudizio di opposizione al fine di sentire annullare il decreto ingiuntivo.
Da ciò discende che nel caso di specie, relativamente alle spese della presente fase di opposizione, potrà dirsi che entrambe le parti, con i propri comportamenti, hanno reso necessaria l'instaurazione del presente procedimento con la conseguenza che si ritiene equo compensare le spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 915 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite della presente fase di opposizione.
Ascoli Piceno, 8 novembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
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