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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/07/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con l'Avv. Veronica Guerini C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...]. Kosovo) il 30.07.1992 (CF: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio civile in Sale Marasino (BS) il
07/04/2021, trascritto presso il registro dello stato civile dello stesso atto n.
3, parte I, anno 2021.
In data 07.03.2024 ha presentato ricorso chiedendo la Parte_1
dichiarazione della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, nonché affido esclusivo a sé della figlia della coppia, Per_1
(29.05.2021), obbligo per il resistente di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine chiedeva disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
All'udienza del 13.06.2024 nessuno compariva per parte resistente e parte ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso introduttivo;
il Giudice, riservatosi, scioglieva la riserva con ordinanza del 29.06.2024 e fissava nuova udienza ordinando la notifica del ricorso all'indirizzo di nuova residenza del resistente di cui si era avuta conoscenza a seguito della presentazione del ricorso.
Alla successiva udienza parte ricorrente dava prova dell'avvenuta notifica e insisteva nell'accoglimento delle richieste già formulate con ricorso introduttivo;
il Giudice, con ordinanza del 02.12.2024 a scioglimento della riserva, dichiarava la contumacia del resistente e assumeva provvedimenti provvisori e urgenti.
Nelle more della successiva udienza la ricorrente presentava istanza di interpretazione autentica del dispositivo con cui concedeva l'affido esclusivo al fine di produrlo per il rilascio dei documenti della minore e, altresì, chiedeva la sentenza parziale sul solo status.
Pag. 2 di 3 Il Giudice, quindi, ritenendo meritevole di accoglimento la suindicata istanza del 24.01.2025, con decreto del 12.03.2025 rimetteva la causa al collegio per la decisione sul solo status.
Tale domanda merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della mancata costituzione di parte resistente e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente estensore
Costanza Teti
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con l'Avv. Veronica Guerini C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...]. Kosovo) il 30.07.1992 (CF: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio civile in Sale Marasino (BS) il
07/04/2021, trascritto presso il registro dello stato civile dello stesso atto n.
3, parte I, anno 2021.
In data 07.03.2024 ha presentato ricorso chiedendo la Parte_1
dichiarazione della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, nonché affido esclusivo a sé della figlia della coppia, Per_1
(29.05.2021), obbligo per il resistente di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine chiedeva disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
All'udienza del 13.06.2024 nessuno compariva per parte resistente e parte ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso introduttivo;
il Giudice, riservatosi, scioglieva la riserva con ordinanza del 29.06.2024 e fissava nuova udienza ordinando la notifica del ricorso all'indirizzo di nuova residenza del resistente di cui si era avuta conoscenza a seguito della presentazione del ricorso.
Alla successiva udienza parte ricorrente dava prova dell'avvenuta notifica e insisteva nell'accoglimento delle richieste già formulate con ricorso introduttivo;
il Giudice, con ordinanza del 02.12.2024 a scioglimento della riserva, dichiarava la contumacia del resistente e assumeva provvedimenti provvisori e urgenti.
Nelle more della successiva udienza la ricorrente presentava istanza di interpretazione autentica del dispositivo con cui concedeva l'affido esclusivo al fine di produrlo per il rilascio dei documenti della minore e, altresì, chiedeva la sentenza parziale sul solo status.
Pag. 2 di 3 Il Giudice, quindi, ritenendo meritevole di accoglimento la suindicata istanza del 24.01.2025, con decreto del 12.03.2025 rimetteva la causa al collegio per la decisione sul solo status.
Tale domanda merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della mancata costituzione di parte resistente e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente estensore
Costanza Teti
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