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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1176/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1176/2015 R.G. promossa
da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Lamezia Terme (CZ) alla via A. Moro n. 8, presso lo studio degli avv.ti Francesca
Cugnetto ed Emma Felcia, dalle quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla via Adda n. 22, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Falbo, dal quale è rappresentato e difeso, giuste delibera comunale n. 66 del 10.11.2015 e procura in atti;
- parte appellata –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 56/2015 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme in data 14.1.2015 e depositata il successivo 16.1.2015 –
risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 7.10.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, il al Controparte_1
fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'Amministrazione Comunale nella interruzione del servizio di erogazione dell'acqua potabile, con conseguente ordine al di immediata CP_1
risoluzione del problema e condanna dello stesso al rimborso del canone annuo indebitamente pagato dall'attore e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, nella misura di € 5.000,00 o altra somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: di essere titolare di un contratto di fornitura di acqua potabile;
che si verificavano continuamente interruzioni - ingiustificate e senza alcun preavviso - di detto servizio di erogazione;
che i reclami inviati al Comune convenuto rimanevano privi di riscontro;
che,
pertanto, l'attore si vedeva costretto a provvedere all'installazione di un serbatoio di litri 300; che, nonostante detta istallazione, il problema non trovava risoluzione a causa della poca pressione dell'acqua, che non consentiva il riempimento del serbatoio.
Si costituiva, con apposita comparsa di costituzione, il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., il quale impugnava e contestava la domanda attorea, infondata in fatto e diritto, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 56/2015, rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
1.2 Avverso la sentenza citata proponeva appello, lamentando Parte_1
l'erronea ricostruzione dei fatti oggetto di causa e la vessatorietà della clausola di cui all'art. 5 del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, che escludeva la responsabilità del per qualsiasi interruzione del servizio di erogazione;
CP_1
chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto, la riforma della sentenza impugnata con accertamento e dichiarazione di responsabilità
contrattuale e/o extracontrattuale del nella interruzione del Controparte_1 servizio di erogazione dell'acqua potabile, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore, nella misura di € 5.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 contestando l'atto di appello ed eccependo, in particolare, la modifica della domanda di merito avanzata in primo grado - non avendo reiterato la Parte_1
domanda di rimborso dei canoni dovuti per il servizio idrico, da intendersi, pertanto,
rinunciata - e l'introduzione di una domanda nuova relativamente alla clausola di cui all'art. 5 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, ritenuta vessatoria;
chiedeva, dunque, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 17.11.2021, il magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo (in data
19.11.2020), sottoponeva alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., la quale, tuttavia, non trovava il favore delle parti.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Va anzitutto osservato, quanto alla domanda di rimborso dei canoni di acqua avanzata in primo grado da , che, come correttamente evidenziato Parte_1 dal la stessa non è stata riproposta nell'atto di appello. Difatti, Controparte_1 nelle “conclusioni” dell'atto di appello si chiede testualmente al Tribunale adito di
“a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del , in persona del sindaco p.t.,; b) Controparte_1
condannare il , in persona del sindaco p.t., al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dal sig. , nella misura mediante il pagamento della Parte_1
somma di 5.000,00 o dell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e
di giustizia (comunque nei limiti di € 5.000,00), oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dell'evento”.
Ebbene, le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Detto
principio, espressamente previsto dall'art. 346 c.p.c. (che prevede “Le domande e le
eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”) è stato altresì confermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 7940 del 21.3.2019,
hanno statuito che nel caso una domanda o un'eccezione sia stata rigettata in primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è necessaria la proposizione di appello affinché il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione. Di conseguenza la domanda di rimborso dei canoni di acqua avanzata dall'attore in primo grado, deve considerarsi rinunciata.
2.1 Quanto poi alla domanda di risarcimento danni avanzata in primo grado da e riproposta con il presente gravame, occorre evidenziare ciò Parte_1
segue.
La domanda di risarcimento danni, così come tutte le domande giudiziali, è regolata dal principio generale dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., secondi cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; spetta, dunque, al danneggiato fornire la prova del fatto generatore del danno, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Ciò tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale;
difatti la Cassazione ha chiarito che “Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra
l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Cass., ord. n. 28995/2017; sent. n. 21140/2007).
Difatti, i principi giurisprudenziali per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano solo in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno consequenziale.
Ciò detto, nel caso di specie, quanto al fatto generatore del danno (comportamento antigiuridico che ha cagionato il danno), l'attore non ha fornito adeguata prova di quanto riferito.
Le due testimoni escusse all'udienza del 10.11.2011, e – Tes_1 Tes_2
rispettivamente madre e compagna di -, hanno riferito Parte_1 genericamente dell'assenza di acqua, senza alcun riferimento temporale, né relativo al periodo, né alle ore della giornata in cui detta interruzione avveniva. Invero, dette precisazioni non sono contenute neppure nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Anche i capitoli di prova, pur ammessi, sono stati articolati senza alcun riferimento spazio-temporale, con la conseguenza che i fatti di causa - che dovrebbero concretare il dedotto comportamento antigiuridico del - sono rimasti generici sia nella CP_1
esposizione che nella prova.
Parimenti sono rimasti del tutto indimostrati, all'esito del primo grado di giudizio,
l'esistenza e la consistenza dei danni lamentati come subiti da in Parte_1
conseguenza dei fatti di causa.
Ed invero, nell'atto di citazione si è avanzata domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali, consistenti, in tesi attorea, nella necessità di acquistare un serbatoio per la raccolta delle acque, oltre che nella necessità di recarsi presso i propri parenti per far fronte ai bisogni primari.
Quanto al danno patrimoniale, dunque, dovrebbe essere identificato nell'acquisto di un “serbatoio di litri 300 per un importo pari ad euro 199,71, giuste fatture che si allegano”, per come indicato nell'atto di citazione in primo grado;
tuttavia, in atti è presente un documento denominato, nell'indice degli allegati, “copia fattura del
01/07/2010” di € 120,00, dunque di importo differente rispetto a quello riferito, e che, comunque, non costituisce fattura (difatti non risultano riportati il numero progressivo e la data di emissione); su detto documento risultano apposti in calce e di pugno la data, il luogo e la sottoscrizione di che non è stato Parte_2
indicato come testimone al fine di dare conferma di detta sottoscrizione, risultando -
pertanto - detto documento privo di valore probatorio. Si rammenta infatti che è
principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “la fattura
non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una
quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n.
15832 ) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cass. n.
3293/2018).
2.2 Parimenti è mancata prova della sussistenza del danno non patrimoniale.
Ed invero, il danno non patrimoniale, anche qualora sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (ex multis, Cass. n.
8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003) che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identificava il danno con l'evento dannoso (cd.
“danno-evento”) enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, superata già dalla successiva sentenza n. 372/1994, con pronunciamento poi condiviso dalla Cassazione entro le citate sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del
2003.
Del pari, non è meritevole di adesione la variante interpretativa che afferma che
(solo) nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché anche tale interpretazione snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (argom. da Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).
Invero, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (vds., tra le tante, Cass. n. 9834/2002);
il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie,
siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008 cit. e Sez. Un. n. 3677/2009).
Tanto detto, nel caso in esame, è completamente mancata da parte dell'attore l'indicazione specifica e puntuale di circostanze dalle quali poter ricavare, anche in via presuntiva, l'effettiva determinazione di un pregiudizio di carattere non patrimoniale a loro carico.
Difatti, la sola teste ha confermato genericamente il capitolo di prova Tes_1 relativo alla necessità dell'attore di recarsi presso i propri parenti per i bisogni quotidiani a causa del continuo distacco dell'acqua; la teste, tuttavia, non ha precisato alcunché al proposito, risultano la prova – e, finanche, lo stesso capitolo di prova, come anzidetto – priva di riferimenti spazio-temporali precisi, non avendo la teste riferito, neppure approssimativamente, quante volte fosse stato necessario il trasferimento presso i parenti, chi fossero detti parenti o il periodo in cui si fosse verificata la necessità; inoltre, la teste nulla riferiva in merito a detta Tes_2
circostanza.
Oltre ciò, risultano versati in atti - come indicato nell'elencazione dei documenti allegati contenuta nell'atto di citazione e nello stesso indice dei documenti del fascicolo di primo grado - n. 2 certificati medici, che, tuttavia, fanno riferimento alla persona di , teste e compagna convivente dell'attore (per come dalla Tes_2
stessa riferito), e non allo stesso , risultando, dunque, del tutto Parte_1
irrilevanti ai fini della richiesta di risarcimento danni da costui avanzata.
È mancata totalmente, quindi, la prova sia del fatto generatore del danno, che dei relativi danni, patrimoniali e non patrimoniali, sia nell'an che nel quantum.
2.3 Giova, infine, ricordare che può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. n. 3794/2008). In tema di obbligazioni contrattuali, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. n. 15585/2007).
Le medesime considerazioni sopra svolte circa l'insussistenza di qualsivoglia compiuta allegazione e prova in ordine alla verificazione dei lamentati danni escludono, dunque, qualsiasi ricorso alla liquidazione equitativa, atteso che tale forma di liquidazione presuppone pur sempre il compiuto assolvimento degli oneri probatori in ordine all'an debeatur, oneri probatori che per tutto quanto sopra detto non possono dirsi assolti ad opera di . Parte_1
In conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice, segue il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda attorea spiegata in primo grado.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (mentre, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese - cfr. Cass., n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, il rigetto del gravame e l'assenza di uno specifico motivo di impugnazione, giustificano la conferma dell'avvenuta compensazione delle spese di lite avvenuta in primo grado.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di , tenuto conto del valore Parte_1 della causa (€ 5.000,00 - scaglione fino da € 1.100 a € 5.200), nei valori minimi, stante l'attività difensionale prestata, nella misura di € 1.278,00 (di cui € 213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase di trattazione ed € 426 per la fase decisionale), oltre € 209,90 per esborsi.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle
2022 di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
4. Da ultimo va precisato che trova applicazione, nella fattispecie in esame, la disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo cui “quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile
la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello
dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale” atteso che la norma si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 56/2015 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 14.1.2015 e depositata il successivo 16.1.2015:
2) condanna l'appellante, , alla rifusione in favore del Parte_1
in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228.
Lamezia Terme, 16.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1176/2015 R.G. promossa
da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Lamezia Terme (CZ) alla via A. Moro n. 8, presso lo studio degli avv.ti Francesca
Cugnetto ed Emma Felcia, dalle quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla via Adda n. 22, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Falbo, dal quale è rappresentato e difeso, giuste delibera comunale n. 66 del 10.11.2015 e procura in atti;
- parte appellata –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 56/2015 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme in data 14.1.2015 e depositata il successivo 16.1.2015 –
risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del 7.10.2024 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3,
e 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, il al Controparte_1
fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'Amministrazione Comunale nella interruzione del servizio di erogazione dell'acqua potabile, con conseguente ordine al di immediata CP_1
risoluzione del problema e condanna dello stesso al rimborso del canone annuo indebitamente pagato dall'attore e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, nella misura di € 5.000,00 o altra somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva: di essere titolare di un contratto di fornitura di acqua potabile;
che si verificavano continuamente interruzioni - ingiustificate e senza alcun preavviso - di detto servizio di erogazione;
che i reclami inviati al Comune convenuto rimanevano privi di riscontro;
che,
pertanto, l'attore si vedeva costretto a provvedere all'installazione di un serbatoio di litri 300; che, nonostante detta istallazione, il problema non trovava risoluzione a causa della poca pressione dell'acqua, che non consentiva il riempimento del serbatoio.
Si costituiva, con apposita comparsa di costituzione, il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., il quale impugnava e contestava la domanda attorea, infondata in fatto e diritto, chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova testimoniale ammessa.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 56/2015, rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
1.2 Avverso la sentenza citata proponeva appello, lamentando Parte_1
l'erronea ricostruzione dei fatti oggetto di causa e la vessatorietà della clausola di cui all'art. 5 del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, che escludeva la responsabilità del per qualsiasi interruzione del servizio di erogazione;
CP_1
chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto, la riforma della sentenza impugnata con accertamento e dichiarazione di responsabilità
contrattuale e/o extracontrattuale del nella interruzione del Controparte_1 servizio di erogazione dell'acqua potabile, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore, nella misura di € 5.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 contestando l'atto di appello ed eccependo, in particolare, la modifica della domanda di merito avanzata in primo grado - non avendo reiterato la Parte_1
domanda di rimborso dei canoni dovuti per il servizio idrico, da intendersi, pertanto,
rinunciata - e l'introduzione di una domanda nuova relativamente alla clausola di cui all'art. 5 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, ritenuta vessatoria;
chiedeva, dunque, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante alle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 17.11.2021, il magistrato subentrato medio tempore ai precedenti titolari del ruolo (in data
19.11.2020), sottoponeva alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., la quale, tuttavia, non trovava il favore delle parti.
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 7.10.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Va anzitutto osservato, quanto alla domanda di rimborso dei canoni di acqua avanzata in primo grado da , che, come correttamente evidenziato Parte_1 dal la stessa non è stata riproposta nell'atto di appello. Difatti, Controparte_1 nelle “conclusioni” dell'atto di appello si chiede testualmente al Tribunale adito di
“a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del , in persona del sindaco p.t.,; b) Controparte_1
condannare il , in persona del sindaco p.t., al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dal sig. , nella misura mediante il pagamento della Parte_1
somma di 5.000,00 o dell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e
di giustizia (comunque nei limiti di € 5.000,00), oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dell'evento”.
Ebbene, le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Detto
principio, espressamente previsto dall'art. 346 c.p.c. (che prevede “Le domande e le
eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”) è stato altresì confermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 7940 del 21.3.2019,
hanno statuito che nel caso una domanda o un'eccezione sia stata rigettata in primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è necessaria la proposizione di appello affinché il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione. Di conseguenza la domanda di rimborso dei canoni di acqua avanzata dall'attore in primo grado, deve considerarsi rinunciata.
2.1 Quanto poi alla domanda di risarcimento danni avanzata in primo grado da e riproposta con il presente gravame, occorre evidenziare ciò Parte_1
segue.
La domanda di risarcimento danni, così come tutte le domande giudiziali, è regolata dal principio generale dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., secondi cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; spetta, dunque, al danneggiato fornire la prova del fatto generatore del danno, dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
Ciò tanto nell'ipotesi di responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale;
difatti la Cassazione ha chiarito che “Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra
l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Cass., ord. n. 28995/2017; sent. n. 21140/2007).
Difatti, i principi giurisprudenziali per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano solo in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno consequenziale.
Ciò detto, nel caso di specie, quanto al fatto generatore del danno (comportamento antigiuridico che ha cagionato il danno), l'attore non ha fornito adeguata prova di quanto riferito.
Le due testimoni escusse all'udienza del 10.11.2011, e – Tes_1 Tes_2
rispettivamente madre e compagna di -, hanno riferito Parte_1 genericamente dell'assenza di acqua, senza alcun riferimento temporale, né relativo al periodo, né alle ore della giornata in cui detta interruzione avveniva. Invero, dette precisazioni non sono contenute neppure nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Anche i capitoli di prova, pur ammessi, sono stati articolati senza alcun riferimento spazio-temporale, con la conseguenza che i fatti di causa - che dovrebbero concretare il dedotto comportamento antigiuridico del - sono rimasti generici sia nella CP_1
esposizione che nella prova.
Parimenti sono rimasti del tutto indimostrati, all'esito del primo grado di giudizio,
l'esistenza e la consistenza dei danni lamentati come subiti da in Parte_1
conseguenza dei fatti di causa.
Ed invero, nell'atto di citazione si è avanzata domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali, consistenti, in tesi attorea, nella necessità di acquistare un serbatoio per la raccolta delle acque, oltre che nella necessità di recarsi presso i propri parenti per far fronte ai bisogni primari.
Quanto al danno patrimoniale, dunque, dovrebbe essere identificato nell'acquisto di un “serbatoio di litri 300 per un importo pari ad euro 199,71, giuste fatture che si allegano”, per come indicato nell'atto di citazione in primo grado;
tuttavia, in atti è presente un documento denominato, nell'indice degli allegati, “copia fattura del
01/07/2010” di € 120,00, dunque di importo differente rispetto a quello riferito, e che, comunque, non costituisce fattura (difatti non risultano riportati il numero progressivo e la data di emissione); su detto documento risultano apposti in calce e di pugno la data, il luogo e la sottoscrizione di che non è stato Parte_2
indicato come testimone al fine di dare conferma di detta sottoscrizione, risultando -
pertanto - detto documento privo di valore probatorio. Si rammenta infatti che è
principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “la fattura
non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una
quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n.
15832 ) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cass. n.
3293/2018).
2.2 Parimenti è mancata prova della sussistenza del danno non patrimoniale.
Ed invero, il danno non patrimoniale, anche qualora sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (ex multis, Cass. n.
8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003) che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identificava il danno con l'evento dannoso (cd.
“danno-evento”) enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, superata già dalla successiva sentenza n. 372/1994, con pronunciamento poi condiviso dalla Cassazione entro le citate sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del
2003.
Del pari, non è meritevole di adesione la variante interpretativa che afferma che
(solo) nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché anche tale interpretazione snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (argom. da Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).
Invero, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (vds., tra le tante, Cass. n. 9834/2002);
il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie,
siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentono di risalire al fatto ignoto (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008 cit. e Sez. Un. n. 3677/2009).
Tanto detto, nel caso in esame, è completamente mancata da parte dell'attore l'indicazione specifica e puntuale di circostanze dalle quali poter ricavare, anche in via presuntiva, l'effettiva determinazione di un pregiudizio di carattere non patrimoniale a loro carico.
Difatti, la sola teste ha confermato genericamente il capitolo di prova Tes_1 relativo alla necessità dell'attore di recarsi presso i propri parenti per i bisogni quotidiani a causa del continuo distacco dell'acqua; la teste, tuttavia, non ha precisato alcunché al proposito, risultano la prova – e, finanche, lo stesso capitolo di prova, come anzidetto – priva di riferimenti spazio-temporali precisi, non avendo la teste riferito, neppure approssimativamente, quante volte fosse stato necessario il trasferimento presso i parenti, chi fossero detti parenti o il periodo in cui si fosse verificata la necessità; inoltre, la teste nulla riferiva in merito a detta Tes_2
circostanza.
Oltre ciò, risultano versati in atti - come indicato nell'elencazione dei documenti allegati contenuta nell'atto di citazione e nello stesso indice dei documenti del fascicolo di primo grado - n. 2 certificati medici, che, tuttavia, fanno riferimento alla persona di , teste e compagna convivente dell'attore (per come dalla Tes_2
stessa riferito), e non allo stesso , risultando, dunque, del tutto Parte_1
irrilevanti ai fini della richiesta di risarcimento danni da costui avanzata.
È mancata totalmente, quindi, la prova sia del fatto generatore del danno, che dei relativi danni, patrimoniali e non patrimoniali, sia nell'an che nel quantum.
2.3 Giova, infine, ricordare che può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. n. 3794/2008). In tema di obbligazioni contrattuali, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. n. 15585/2007).
Le medesime considerazioni sopra svolte circa l'insussistenza di qualsivoglia compiuta allegazione e prova in ordine alla verificazione dei lamentati danni escludono, dunque, qualsiasi ricorso alla liquidazione equitativa, atteso che tale forma di liquidazione presuppone pur sempre il compiuto assolvimento degli oneri probatori in ordine all'an debeatur, oneri probatori che per tutto quanto sopra detto non possono dirsi assolti ad opera di . Parte_1
In conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice, segue il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda attorea spiegata in primo grado.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (mentre, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese - cfr. Cass., n. 10405/2003).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, il rigetto del gravame e l'assenza di uno specifico motivo di impugnazione, giustificano la conferma dell'avvenuta compensazione delle spese di lite avvenuta in primo grado.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di , tenuto conto del valore Parte_1 della causa (€ 5.000,00 - scaglione fino da € 1.100 a € 5.200), nei valori minimi, stante l'attività difensionale prestata, nella misura di € 1.278,00 (di cui € 213 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase di trattazione ed € 426 per la fase decisionale), oltre € 209,90 per esborsi.
Vale precisare che la suddetta liquidazione avviene sulla base delle nuove tabelle
2022 di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, pur se sopravvenuto al giudizio da cui trae linfa il diritto al compenso, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
4. Da ultimo va precisato che trova applicazione, nella fattispecie in esame, la disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo cui “quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile
la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello
dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale” atteso che la norma si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 56/2015 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 14.1.2015 e depositata il successivo 16.1.2015:
2) condanna l'appellante, , alla rifusione in favore del Parte_1
in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 oltre spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228.
Lamezia Terme, 16.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini