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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7386/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7386/2017 promossa da:
(c.f. ), in persona dell'Amministratore p.t., _1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mariani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via P.L. Nervi, 56, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'avv. Diego Cianchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cisterna di
Latina, Corso della Repubblica, 181, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e
ING. (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2 C.F._1
Lana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via IV Novembre, 100, giusta procura in atti;
CONVENUTO nonché
(c.f. in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Berti Suman ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Quirino Majorana, 104, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 31 e
(p. Iva ) in Controparte_4 P.IVA_4
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi, 320, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, dinanzi _1
all'intestato Tribunale, la società e l'ing. , esponendo che:
1. in data CP_1 CP_2
07.03.2013 stipulava un contratto di appalto con la convenuta successivamente CP_1
integrato con nuovi e diversi incarichi, e nel contempo, nominava l'Ing. quale CP_2
direttore dei lavori e il geom. quale responsabile della sicurezza;
2. l'appaltatore, CP_5
società assumeva l'obbligo di eseguire l'opera come aggiudicata nella gara di appalto CP_1
condominiale, ricevendo il compenso di € 123.743,71; 3. con gli elaborati progettuali di appalto, venivano stabiliti e specificati i lavori di asportazione dell'intonaco esterno della palazzina, per le parti ammalorate e distaccate, con rifacimento parziale per un 35% della superficie totale nonché di rifacimento dei marciapiedi perimetrali, dell'androne coperto e delle porzioni antistanti i portoncini di ingresso;
4. consegnati i lavori all'impresa il 04.04.2013, in fase di esecuzione veniva aumentata la superficie da asportare dell'intonaco, sino a prevedere e convenire la totale asportazione dello stesso e il suo rifacimento, sottoscrivendosi una appendice di contratto di appalto che comportava un aumento del prezzo sino ad € 134.000,00 oltre oneri di sicurezza per €
6.780,82, trasformandosi il contratto da misura a corpo;
5. l'ultimazione dei lavori era prevista per il 04.08.2013, ma con appositi verbali di sospensione e ripresa dei lavori, l'opera veniva consegnata solo il 02.12.2013; 6. fuori dal contratto, l'impresa eseguiva, su decisione dell'assemblea condominiale, anche i lavori sui torrini e sui terrazzi di copertura nonché la rimozione dei pavimenti esterni al condominio e l'installazione di nuova pavimentazione condominiale esterna;
7. il direttore dei lavori, su segnalazione dei condomini, operava comunicazioni tempestive circa la rottura di due vetrate per colpa dell'impresa in opera;
pagina 2 di 31 segnalava la necessità di tamponare alcune cavità della superficie da intonacare e rendere la facciata regolare con tamponatura su superfici a piombo, reclamava la sostituzione della scossulina metallica in sostituzione della copertina di travertino sui parapetti del terrazzo di copertura , non sufficientemente larga (sporgente) da garantire la funzione di gocciolatoio;
8. il
D.L., alla consegna dei lavori, rilevava la omessa sigillatura delle betonelle con avvenuto e conseguente asporto della sabbia interposta tra gli spazi interstiziali presenti tra i singoli elementi per la pioggia che posava su un pavimento mal realizzato;
9. a seguito di una serie di problematiche, rilevate subito dopo la consegna dell'opera, l'amministratore contestava, ad entrambi i convenuti, la presenza di infiltrazioni sulla tettoia del portone della scala A, giusti i rigonfiamenti della tinteggiatura e lo sgretolamento della stessa, di fessurazioni dell'intonaco delle pareti del palazzo, del distacco dei profili in PVC posizionati dall'impresa sopra le finestre.
Tali rimostranze, prive di riscontro, venivano formalizzate dal legale del , il quale _1
rilevava che i vizi dell'opera erano stati riscontrati congiuntamente dal committente e dall'appaltatore durante il sopralluogo del dicembre 2014, durante il quale si contestava: che la pavimentazione esterna, scoperta e coperta, presentava avvallamenti fino a scoprire lo zoccolo perimetrale delle colonne, con infiltrazioni di acqua;
la mancata sigillatura ed ancoraggio delle mattonelle che già si erano sollevate;
la mancata impermeabilizzazione delle aperture bocche di lupo utili alla creazione dei garage con errata allocazione delle griglie metalliche;
la sussistenza di lesioni orizzontali sulle facciate esterne del fabbricato che presentavano avvallamenti e rigonfiamenti in più zone;
l'ossidazione, la perdita di colore e la totale compromissione della funzione dei gocciolatoi tanto che le pareti risultavano, nelle giornate di pioggia, completamente bagnate dall'acqua traboccante dal terrazzo;
10. il Condominio, pertanto, incaricava un consulente di parte, il geom. a mezzo di indagine termografica, di accertare vizi e CP_6
difformità sulla facciata e sugli elementi strutturali dell'immobile oggetto di lavori di restauri, come eseguiti della Ditta APL;
11. il consulente riscontrava lesioni irregolari sulla facciata che interessavano buona parte degli intonaci di nuova realizzazione e le stesse lesioni risultavano gravemente infiltrate da liquido con conseguenti rigonfiamenti e distacco del supporto di ancoraggio;
rilevava altresì l'assoluta assenza di rete di armatura neanche segnalata dal Direttore dei lavori. Dunque, risultava come l'intero lavoro di intonacatura fosse compromesso e tutte le parti intonacate (quindi tutte le facciate dell'immobile) prive di rete;
sotto altro profilo, le stesse pagina 3 di 31 opere presentavano avvallamenti e fuori piano, con movimento degli elementi posizionati a secco che si muovevano al calpestio nonché le bocche di lupo non impermeabilizzate.
Quindi, considerata la totale compromissione della funzionalità delle opere sopra descritte e la necessità del loro rifacimento totale, il promuoveva ricorso per accertamento tecnico _1
preventivo; in particolare, l'attore sosteneva che la CTU espletata nell'ATP, pur rilevando che le infiltrazioni di acqua e la mancanza di rete derivavano da una esecuzione approssimativa dei lavori non eseguiti a regola d'arte, risultava errata nella misura in cui aveva evidenziato che la impermeabilizzazione della tinteggiatura esterna non era stata commissionata. Per tutti gli altri vizi lamentati, parte attrice si riportava integralmente alla consulenza tecnica di parte depositata e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, riconoscere la grave responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, in solido, condannando gli stessi al risarcimento di tutti i danni da valutarsi in via equitativa per un importo superiore al costo dei lavori necessari per l'eliminazione dei detti ed il ripristino delle opere con la regola dell'arte oltre al risarcimento del danno stante la totale compromissione della godibilità e fruibilità delle aree condominiali e dell'intera opera per l'importo che si riterrà di giustizia sempre da valutarsi in via equitativa oltre il rimborso, si ripete, di tutte le spese necessarie alla rimozione di ogni opera viziata e per il loro rifacimento. Vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva la società la quale deduceva che il 19 aprile 2013 il D.L. ing. CP_1 CP_2
disponeva la prima (di quattro) sospensione dei lavori, dovuta ad una precedente sottostima della spicconatura degli intonaci;
accertato che la quantità ipotizzata del 35% del totale sarebbe stata abbondantemente superata, si rendeva necessaria la revisione dell'importo dell'appalto; inoltre, il committente non aveva ancora richiesto la fornitura di energia elettrica uso cantiere. I lavori riprendevano il successivo 19 giugno, dopo la sottoscrizione di un'appendice al contratto di appalto, in forza della quale : - il committente prendeva atto che i lavori di spicconatura degli intonaci erano ben maggiori di quelli originariamente previsti nella misura del 35% del totale;
-
l'impresa si faceva carico della pulitura delle polveri residue sul paramento esterno mediante lavaggio con idropulitrice al fine di garantire la perfetta tenuta del nuovo intonaco;
- il committente prendeva atto che le strutture in ferro delle ringhiere dei balconi erano profondamente corrose e deteriorate, e che quindi andavano per quanto possibile rigenerate o sostituite (benché tale opera non fosse anch'essa originariamente prevista); - tuttavia, l'assemblea pagina 4 di 31 dei condomini non accettava l'offerta economica dell'impresa che prevedeva la sistemazione/sostituzione delle ringhiere compromesse oltre alla sostituzione dei piedini di appoggio con analoghi profili zincati.
In data 09/08/2013 la D.L. disponeva la seconda sospensione dei lavori per le ferie di Ferragosto fino al successivo 26 agosto. In data 06/09/2013 la D.L. disponeva la terza sospensione lavori, motivata dalla richiesta della ditta appaltatrice di un collaudo in contraddittorio delle lavorazioni eseguite fino a quel momento e soprattutto da non meglio precisate “voci di contestazione” da parte di alcuni condomini inerenti l'intervento dell'impresa sui torrini e i volumi tecnici attestati sui terrazzi condominiali.
In data 11/10/2013 la D.L. disponeva la quarta e ultima sospensione dei lavori, motivata dalla necessità dei condomini di pronunciarsi circa la proposta della società appaltatrice sulla pavimentazione esterna da porre in opera. I tecnici dell'impresa, rilevato che quest'ultima si trovava ad un piano più basso di quello del giardino condominiale, per cui le acque meteoriche tendevano quindi a riversarvisi, avevano consigliato ai condomini di optare per un pavimento in klinker o gres porcellanato da incollare su quello preesistente o, ove necessario, dopo la costruzione di nuovo e idoneo massetto in cemento;
tale soluzione avrebbe garantito una minore esposizione alle acque suddette vista la posizione maggiormente rialzata ma anche una migliore sigillatura della superficie, senza aggravio di spese per il condominio, il quale tuttavia preferiva mantenere fermo l'accordo iniziale, che prevedeva la posizione in opera a secco delle betonelle.
Quindi, il 4 e 5 dicembre 2013 i condomini si riunivano in assemblea straordinaria nella quale lamentavano vizi chiedendone la verifica all'ing. il quale rispondeva puntualmente con CP_2
nota del 12.12.2013.
La convenuta sosteneva che dalle lamentele dei condomini poteva evincersi la scarsa conoscenza del contenuto del contratto di appalto e della relativa appendice;
in ogni caso, in merito alla richiesta di verifica e ripristino di non meglio specificati danni a cancelli, portoni, vetri, finestre e lampioni, la società si era già impegnata ad intervenire per ripristinare i danni di cui era effettivamente responsabile. Secondo la ditta, poi, il clima di ostilità che si era determinato tra le parti aveva causato il rifiuto della proposta transattiva formulata in sede di ATP ai condomini da parte della società.
In data 06/12/2013, l'ing. certificava la regolare esecuzione dell'opera, l'esecuzione dei CP_2
lavori a regola d'arte nonché la loro completezza, oltre alla qualità e conformità delle forniture pagina 5 di 31 dei materiali impiegati nei lavori a quelle previste nel capitolato. Sempre in pari data redigeva la relazione sullo stato finale dei lavori, nel quale non rilevava alcuna anomalia nell'esecuzione dell'opera. In sostanza, secondo la convenuta, le contestazioni dei condomini riguardavano questioni del tutto estranee al contratto di appalto (intonaco di torrini e terrazze, infissi delle finestre della scala condominiale), errate (duplice contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, presunto ritardo nella consegna), o ancora frutto di una/un loro precisa scelta/comportamento
(decisione di mantenere le vecchie scossaline, decisione di impiegare le betonelle a secco).
Richiamava la disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera di cui all'art. 1667
c.c., precisando che tale garanzia non operava se il committente aveva accettato l'opera e le difformità e i vizi erano da lui conosciuti o comunque riconoscibili, e sostenendo che, nel caso di specie, due circostanze deponevano per l'accettazione dell'opera: - il certificato di regolare esecuzione e la relazione sullo stato finale rilasciate dal direttore dei lavori;
- il saldo dell'ultimo
S.A.L. da parte dello stesso committente, avvenuto poco dopo, e quindi il saldo di tutto quanto dovuto all'impresa.
Eccepiva anche la decadenza da detta garanzia ai sensi del secondo comma dello stesso art. 1667
c.c. in quanto nell'atto di citazione il committente aveva sostenuto la scoperta dei vizi in questione subito dopo la consegna dell'opera, e nessuna comunicazione era stata trasmessa alla entro i previsti 60 giorni dalla scoperta. CP_1
Ancora, contestava le risultanze della CTU espletata in sede di ATP e precisava di essere provvista di polizza di assicurazione in R.C. per impresa edile n. 1 008 004013052, con la
[...]
dalla quale chiedeva di essere manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento Controparte_7
della domanda attorea.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare, accertare e dichiarare la non operatività della garanzia per i vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667, primo comma, del c.c. e/o la decadenza dalla garanzia in parola ex art. 1667, secondo comma, c.c. (di cui al par. 4 della comparsa). - Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della (già Controparte_3 Controparte_8
incorporata per fusione), con sede legale in Milano, alla via Carnia n. 26 – P. Iva: P.IVA_5
– e, per l'effetto, differire la prima udienza di trattazione, concedendo all'attuale terzo chiamato un termine per la notifica dell'atto di citazione al terzo nei termini di legge. - Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente in quanto priva di qualsivoglia fondamento, per i motivi
pagina 6 di 31 meglio esplicati in narrativa. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande delle controparti, con conseguente condanna della dichiarare il terzo CP_1 Controparte_3
(già incorporata per fusione) tenuto a manlevare la
[...] Controparte_8 CP_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno accertato in corso di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
Si costituiva anche l'altro convenuto, ing. , il quale preliminarmente chiamava in CP_2
manleva la in caso di riconoscimento di una sua responsabilità anche in Controparte_4
via solidale con altre parti in giudizio. Nel merito, deduceva che la ricostruzione effettuata da parte attrice e la documentazione dalla stessa allegata non dimostravano alcuna responsabilità a lui ascrivibile, né omissioni da parte sua circa i propri compiti di dirigere e sovrintendere i lavori
Cont eseguiti dalla convenuta che era stato fisicamente e settimanalmente presente sul cantiere dei lavori per verificare l'esecuzione delle opere e seguirne i progressivi avanzamenti ed ogni suo sviluppo. Soggiungeva altresì - con riferimento all'Assemblea condominiale del 29.08.2013 - che il Direttore dei Lavori non era responsabile delle scelte discrezionali dell'Assemblea condominiale sui lavori/opere da inserire/includere nel computo metrico né tantomeno sull'esecuzione in senso stretto delle opere da parte della Ditta, potendo (e dovendo) egli intervenire per fornire chiarimenti all'Assemblea dei condomini e a sollecitare la ditta sulle modalità delle esecuzioni dell'opera anche operando interventi integrativi e/o correttivi.
Assumeva di aver costantemente seguito e supervisionato i lavori compiuti dalla Ditta appaltatrice, intervenendo con chiarimenti e sollecitazioni sugli interventi da completare anche nel rispetto delle indicazioni fornite dai Condomini;
ribadiva le proprie puntuali considerazioni sullo svolgimento dei lavori, richiamando la mail del 29.10.2013 indirizzata all'allora
Amministratore condominiale, e i chiarimenti forniti ai condomini relativamente Testimone_1
ai torrini e al rifacimento dei parapetti in sede di assemblea condominiale del 23.09.2013.
Sotto altro profilo, l'ing. evidenziava che nel procedimento per ATP promosso dal CP_2
non era stato citato in qualità di resistente, mentre era stato citato nell'odierno _1
giudizio per rispondere di colpe/responsabilità che non gli competevano, con conseguente violazione del principio del contraddittorio
Infine, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del visto il mancato _1
pagamento dei propri compensi professionali per l'opera prestata per la variante di appalto e fuori contratto, quantificati in € 15.413,69.
pagina 7 di 31 Formulava stanza per l'autorizzazione alla chiamata in causa della ai Controparte_4
sensi dell'art. 269, comma 2 c.p.c., e così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) preliminarmente, ex art. 269 - 2° comma c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della , in Controparte_9
persona del legale rapp.te pro tempore, già con sede in Verona, Controparte_10
Lungadige Cangrande 16, con contestuale differimento della data della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. B) NEL
MERITO rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto, oltreché non provata e pretestuosa, nei confronti del Direttore dei Lavori Ing. anche con la CP_2
condanna alle spese di lite;
C) In linea del tutto subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, accogliere la domanda di garanzia formulata dall'esponente nei confronti della Controparte_9
, in persona del legale rapp.te pro tempore, già
[...] [...]
- dichiarandola tenuta a manlevare e tenere indenne L'ing. Controparte_11
da ogni e qualsiasi pretesa avanzata dall'attore e da tutto quanto lo stesso CP_2
fosse condannato a versare in favore dell'attore, a qualsiasi titolo ed anche eventualmente in solido o in concorso con altri, con condanna diretta della stessa Compagnia. D) In ogni caso, per la spiegata DOMANDA RICONVENZIONALE, condannare il , in _1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'ing. CP_2
dell'importo lordo di € 15.413,69 oltre interessi di legge a far data dall'ultimazione dei
[...]
lavori fino all'effettivo soddisfo, a titolo di onorari/compensi per l'integrativa opera professionale da egli prestata. E) Con ogni ulteriore, opportuno, necessario e consequenziale provvedimento come per legge. F) 11 tutto con vittoria di spese, compensi del giudizio, oltre alle spese generali ed accessori di legge”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio la Controparte_3
la quale sosteneva che le contestazioni sollevate dal nei confronti della _1 [...]
riguardavano aspetti che non interessavano la polizza di responsabilità civile sottoscritta. CP_1
Infatti, a termini dell'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione della polizza attualmente vigente
(già art. 1° della precedente polizza), la Società assicuratrice non poteva garantire la CP_1
per danni diversi da quelli ivi indicati, e dunque per le responsabilità e i conseguenti danni dovuti ai pretesi ritardi nell'esecuzione dei lavori.
pagina 8 di 31 Quanto ai lavori asseritamente mal eseguiti o ai difetti lamentati dall'Attore, richiamava l'esclusione dei “danni alle opere in costruzione”, prevista dall'art. 22 n. 12 (art. 3 lettera e della precedente polizza); quindi, precisava che per i danni a cose era prevista una franchigia fissa di €
500,00, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice Unico: 1)
Respingere la domanda principale proposta dal contro la accertata e _1 CP_1
dichiarata l'inoperatività della garanzia per i vizi, a termini del I comma dell'art. 1667 c.c.; 2)
Dichiarare, comunque, il decaduto garanzia per i vizi, giusto il disposto del II _1
comma dell'art. 1667 c.c.; 3) Respingere la domanda di manleva e garanzia formulata dalla
[...]
CP_ contro la per i motivi sopra enunciati;
4) In subordine limitare la Controparte_3
garanzia assicurativa nei termini e nei limiti della polizza e dietro deduzione della franchigia di
€ 500,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio anche la eccependo in via Controparte_12
preliminare l'inoperatività della polizza stipulata con l'Ing. vista la insussistenza dei CP_2
requisiti specifici del danno elencati dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, secondo cui le garanzie assicurative comprendevano i danni subiti dalle opere progettate e/o dirette dall'assicurato solo in presenza di “rovina totale delle opere” oppure “rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera”.
Quindi, considerato che i vizi lamentati dalla parte attrice riguardavano semplicemente presunti errori di esecuzione verificatisi nelle operazioni di posa degli elementi e delle componenti edilizie
(infiltrazioni, avvallamenti e rigonfiamenti dell'intonaco), la polizza risultava inoperante nel caso di specie con la conseguenza che alcuna manleva poteva essere invocata dall'assicurato.
In ogni caso, la in punto di an debeatur, rilevava che parte attrice non aveva Controparte_13
provato la verificazione del fatto né la responsabilità dell'ing. nella determinazione dei CP_2
danni lamentati. La contestava ed impugnava la CTU espletata nel corso del Controparte_14
procedimento per ATP in quanto del tutto inopponibile al convenuto, poiché eseguita senza la partecipazione dello stesso, evidenziando al contempo che dalla stessa ctu emergeva in maniera netta che i danni lamentati non potevano essere imputati ad una “culpa in vigilando” del Direttore dei Lavori bensì ad una “esecuzione approssimativa dei medesimi”.
Deduceva che le richieste risarcitorie avanzate nell'atto introduttivo del giudizio erano manifestamente eccessive, spropositate e comunque non provate in particolare con riferimento pagina 9 di 31 alla richiesta risarcitoria prospettata da parte attrice che era addirittura superiore al costo complessivo dei lavori eseguiti.
Infine, evidenziava che la polizza “responsabilità civile delle attività tecniche” sottoscritta tra l'ing. e la prevedeva uno scoperto del 10% di cui il CP_2 Controparte_15
Tribunale doveva tenere conto in caso di condanna della società con la decurtazione di tale percentuale dalle somme eventualmente da corrispondersi a titolo di indennizzo nei confronti dell'assicurato.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare, accertare e/o dichiarare l'inoperatività della polizza n. 6878912 stipulata dalla
(già con l'ing. con ogni Controparte_16 Controparte_11 CP_2
consequenziale effetto di legge;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto
e in diritto e non provata;
in via subordinata, a) nella denegata ipotesi di condanna della scrivente Compagnia, tenere conto dello scoperto e/o della franchigia richiamate nella polizza n.
6878912 e in ogni caso contenere l'eventuale condanna entro i massimali contrattuali;
b) nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità solidale in capo all'ing. con la CP_2
società condannare la scrivente Compagnia, alla luce dell'art. 22 delle C.G.A., al CP_1
risarcimento del danno per la sola parte di responsabilità “personale e diretta” accertata a carico del proprio assicurato;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi e, mutato il giudicante, veniva espletata la consulenza tecnica d'ufficio; quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono soltanto parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il ha agito in giudizio per far valere la responsabilità dell'appaltatore, in _1
solido con il Direttore dei Lavori, per la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato in data 07.03.2013 e della successiva appendice allo stesso contratto del 19.06.2013, avente ad oggetto i lavori di asportazione dell'intonaco esterno della palazzina in questione, per le parti ammalorate e distaccate, con rifacimento del 35% della superficie,
pagina 10 di 31 prevedendosi poi nell'appendice del contratto il rifacimento totale dello stesso intonaco nonché il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, dell'androne coperto e delle porzioni antistanti i portoncini di ingresso.
Il , in particolare, ha lamentato la sussistenza di vizi e difetti delle opere appaltate, _1
domandando, la condanna in solido della ditta e del Direttore dei Lavori al risarcimento del danno subito, consistente nel costo dei lavori necessari per l'eliminazione di tali vizi e nel pregiudizio patito per la compromessa fruibilità dell'immobile.
Va, quindi, in primo luogo dato atto dell'esistenza di un valido contratto di appalto, quale fonte negoziale delle pretese avanzate dalla parte attrice. La sussistenza di tale contratto, difatti, è comprovata dal deposito dello stesso a cura della parte attrice (cfr. allegati B e G, fascicolo di parte attrice) ed è circostanza non contestata dalla stessa parte convenuta.
Ciò detto, nel disciplinare il contenuto della garanzia per i difetti dell'opera realizzata, l'art. 1668
c.c., al primo comma, riconosce al committente la possibilità di chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore dei vizi e delle difformità riscontrate nonché la diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore e, al secondo comma, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto qualora i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Inquadrata la fattispecie, vanno esaminate, in primo luogo, le eccezioni di inoperatività della garanzia per i vizi, a termini del I comma dell'art. 1667 c.c., e di intervenuta decadenza dalla citata garanzia per i vizi, giusto il disposto del II comma dell'art. 1667 c.c., entrambe sollevate dalla e dalla . CP_1 CP_3
Con riguardo alla garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in pagina 11 di 31 sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. civ., Sez. 2, 13.3.2023, n.
7267).
Ancora, in materia di accettazione dell'opera giova rammentare il principio per cui “In tema di appalto, l'accettazione dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa;
l'accettazione, invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per
“facta concludentia” il gradimento dell'opera stessa e che comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità” (Cass. Civ., Sez. II, 1.3.2016, n.4051). Nel caso di specie, dunque, non può sostenersi, come vorrebbe parte convenuta, che la certificazione della regolare esecuzione delle opere appaltate, avvenuto in data 6.12.2013 a cura del D.L., precluda l'esercizio dell'azione di garanzia;
l'accettazione dell'opera, infatti, libera l'appaltatore da ogni responsabilità solo per i vizi e le difformità palesi o per quelli che erano conosciuti dal committente, non anche per i vizi occulti, come quelli di specie (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 31.2014,
n. 23293).
La disciplina dell'azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ., dunque, ruota intorno al cardine della consapevole verifica dell'opera, per cui l'accettazione dell'opera (anche tacita se il committente riceve l'opera senza riserve: v. art. 1665 comma 4 c.c.), libera l'appaltatore solo per le difformità ed i vizi riconosciuti o riconoscibili in sede di verifica, e non anche per i vizi occulti.
Per vizi occulti, quindi, devono intendersi quelli non immediatamente rilevabili, la cui scoperta può “ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 3.1.2019, n.11). Orbene, nel caso in esame i difetti lamentati da parte attrice rientrano nella casistica dei c.d. vizi occulti, in quanto sono risultati effettivamente conoscibili e collegabili all'imperfetta esecuzione dell'appalto solo mediante le indagini tecniche svolte dapprima nel corso del procedimento per ATP e successivamente nel presente giudizio.
pagina 12 di 31 Vale inoltre osservare che ai sensi dell'art. 1667 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, fatto salvo il riconoscimento o l'occultamento delle difformità o dei vizi dall'appaltatore. Ebbene, la denuncia in argomento, secondo la giurisprudenza che questo Giudice ritiene di dover condividere, costituisce una condizione necessaria dell'azione (già Cass. 2220/79) la cui esistenza deve essere dimostrata da chi esercita l'azione (Cass. 1452/69). Infatti, “In tema di appalto allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. civ., sez. II, n. 10579 del 25/06/2012). Tuttavia, nel caso di vizi occulti dell'opera appaltata, quali quelli che importano conoscenza tecnica in campo edile, il termine di decadenza per la denunzia da parte del committente ai fini dell'operatività della garanzia comincia a decorrere dalla scoperta, ossia dal giorno in cui il committente ha avuto effettiva conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto attraverso le necessarie indagini tecniche. La scoperta, dunque, è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
Nel caso di specie, la presenza dei vizi veniva per la prima volta lamentata da parte del con raccomandata del 20.11.2014, con cui, a ben vedere, quest'ultimo si limitava a _1 dare atto che “iniziano a presentarsi una serie di problematiche”; solo successivamente, a seguito dell'interessamento del tecnico di parte geom. il committente rivelava una più compiuta CP_6
conoscenza dei vizi, che venivano formalmente denunciati in data 14.10.2015, comunicazione a cui faceva seguito l'introduzione del procedimento per ATP n. 699/2016.
Pertanto, ritiene il Giudicante che l'effettiva scoperta dei vizi da parte del CP_17
odierno attore, deve farsi coincidere con gli accertamenti tecnici eseguiti dal geom.
[...]
sicché la denuncia effettuata con raccomandata del 14.10.2015 deve reputarsi CP_6
tempestiva, a maggior ragione ove si consideri che la verificazione della sussistenza dei difetti dell'opera è stata oggetto di ulteriore indagine peritale espletata in sede di ATP.
Ed allora, proprio alla luce della giurisprudenza sopra riportata, deve ritenersi che le contestazioni sono state tempestive proprio perché si trattava di difetti per la cui scoperta era necessaria una riprova di natura tecnica quale è stata la relazione di un tecnico, cui è seguita quella del c.t.u. in pagina 13 di 31 sede di A.T.P. e nel presente giudizio. Peraltro, lo stesso CTU incaricato, ing. Persona_1
ha accertato che le fessurazioni nell'intonaco – le quali costituiscono, come si avrà modo
[...]
di esporre più approfonditamente nel prosieguo, il difetto dell'opera imputabile alla ditta appaltatrice – non si sono manifestate nell'immediato, bensì a distanza di tempo, così confermando la natura occulta dei vizi venenti in rilievo nel caso di specie.
Quanto, infine, alla decorrenza del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c. si rileva che “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell' art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. Tanto più in caso di opere di una certa complessità, la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni giudiziarie infondate, con la conseguenza che il termine di decadenza incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del tecnico”
(Tribunale Latina, sez. II, 20.10.2020, n. 1898). Ed ancora, “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'articolo 1667, terzo comma, del codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi” (Cassazione civile, sez. VI, 7.6.2017, n.
14199).
Conseguenza ne è che la prescrizione del diritto alla garanzia decorre dalla scoperta, che si deve ritenere acquisita dal giorno in cui il committente ha avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, attraverso le necessarie indagini tecniche che nel nostro caso sono state svolte in sede di ATP. Si ritiene pertanto che l'appaltatore non è liberato da garanzia, visto che i difetti sono stati denunciati tempestivamente, trattandosi di vizi occulti, o non immediatamente rilevabili come accertato dal CTU.
Pertanto, le eccezioni di inoperatività della garanzia per i vizi, a termini del I comma dell'art. 1667 c.c., e di intervenuta decadenza dalla citata garanzia per i vizi, giusto il disposto del II comma dell'art. 1667 c.c., entrambe sollevate dalla e dalla , vanno respinte CP_1 CP_3
perché infondate.
pagina 14 di 31 Ad analoghe conclusioni, peraltro, si perviene anche laddove si riconduca l'azione spiegata al paradigma di cui all'art. 1669 c.c.
La giurisprudenza di legittimità regola i rapporti tra le azioni di cui all'art. 1667 c.c. e quelle di cui all'art. 1669 c.c. in termini di compatibilità, potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall' art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall' art. 1668 c.c., con riguardo ai vizi di cui all' art. 1667
c.c. , dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.). I gravi difetti dell'opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. civ., sez. II,
25.7.2019, n. 20184).
Deve altresì darsi atto del superamento della posizione nomofilattica più datata che aderiva ad una concezione restrittiva dei gravi difetti, che sostanzialmente si identificavano con quelli che implicavano un pericolo per la stabilità dell'edificio. Si osserva che in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo, pacifico essendo che tra gli elementi secondari sono da ricomprendersi anche rivestimenti ed infissi, purché le infiltrazioni e le altre problematiche da essi derivanti pregiudichino la normale fruibilità dell'immobile secondo la sua destinazione, benché siano eliminabili con interventi di ordinaria manutenzione, ed indipendentemente dal costo di questi ultimi. Inoltre, configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità
e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da pagina 15 di 31 compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (cfr. sul punto, Cass. Civ., sez. II, 28.4.2004, n. 8140). E, ancora, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cc., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima incidendo in modo negativo e considerevole sul godimento dell'immobile e pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua normale funzione economica e pratica. In tal senso, è stato precisato che “I gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento” (Cass. civ., sez. II, 13.12.2021, n. 39599), “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature” (Cass. n. 27315/2017), e che “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. un., 27.3.2017, n. 7756).
Ciò posto, in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata,
l'art. 1669 c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore), due ulteriori termini, uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta dei vizi o dei difetti, e l'altro di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia, senza alcun rilievo per eventuali aggravamenti che pagina 16 di 31 costituiscano la naturale evoluzione di una grave situazione già precedentemente manifestatasi e denunciata. Detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, non può più essere fatta valere (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14.2.1989, n. 903).
Anche in tal caso, la giurisprudenza ha precisato che il termine di decadenza annuale della denunzia dei vizi ai fini dell'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., decorre dal momento in cui il danneggiato abbia acquistato un grado di conoscenza seria ed obiettiva non soltanto della gravità del difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di godimento dell'immobile secondo la sua destinazione, nonché del collegamento causale dei difetti stessi con l'attività di esecuzione delle opere espletate dall'appaltatore. Nella fattispecie in esame, quindi, trattandosi come detto di vizi occulti, manifestatisi a distanza di tempo dalla ultimazione dei lavori, la relativa conoscenza da parte del committente non può ravvisarsi in data _1
antecedente agli accertamenti tecnici eseguiti da parte del geom. ed in quanto tale CP_6
Cont emerge soltanto a decorrere dalla lettera raccomandata inoltrata alla in data 14.10.2015.
Il termine di prescrizione annuale dell'azione, dunque, non può farsi decorrere, come vorrebbe la convenuta, dal 1.12.2014, data in cui veniva ricevuta la prima lettera raccomandata inoltrata da parte del posto che con tale missiva il committente si limitava a paventare _1
genericamente la sussistenza di vizi. Ed invero, in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, ai sensi dell'art. 1669 cod civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Corte d'appello di
Torino, sez. II, 18.3.2021, n. 298).
Nella specie, tale conoscenza può rinvenirsi soltanto nella comunicazione del 14.10.2015; ed allora, il termine annuale di prescrizione è stato validamente interrotto mediante il deposito (il
22.1.2016) del ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 -bis c.p.c., in conformità al principio per cui “la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta
l'interruzione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 co. 1 c.c., in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria. Pertanto, il termine di prescrizione annuale per l'azione
pagina 17 di 31 promossa dal proprietario-committente ex art. 1669 c.c. si interrompe con la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo” (così espressamente Cass. civ., sez. II, 20.5.2009,
n. 11743).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'odierna attrice abbia fornito la prova dei difetti lamentati in relazione alla non corretta esecuzione delle opere appaltate. In tal senso depongono, innanzitutto, la perizia di parte depositata dalla committente in seno al giudizio per ATP, a firma del geom. entrambe le Consulenze Tecniche, espletate in sede di ATP e nel presente CP_6
giudizio; infine, le dichiarazioni del teste SS , collaboratore del Direttore dei Testimone_2
Lavori, a conferma delle risultanze peritali.
Giova quindi esaminare nel dettaglio le risultanze degli accertamenti peritali svolti nel presente procedimento dall'ing. il quale ha compiutamente analizzato le singole doglianze Persona_1
avanzate dal Committente, verificandone l'imputabilità alla cattiva esecuzione dei lavori ad opera della Procedendo con ordine, per quanto riguarda il contratto di appalto del CP_1
07.03.2013 per l'importo totale lavori di € 123.743,71, oltre oneri di sicurezza ed iva dovuta per legge, le opere appaltate, estrapolate dall'allegato computo metrico estimativo del 07.01.2013
(All. F parte attrice), erano sinteticamente le seguenti: 1) montaggio dei ponteggi lungo tutto il perimetro del fabbricato fino ad altezza parapetto terrazzo copertura;
2) asportazione dell'intonaco ammalorato e distaccato sulle facciate esterne, con suo successivo rifacimento con intonaco di cemento retinato, ipotizzato preventivamente nell'ordine del 35% della superficie totale con uso di rete porta-intonaco anti-fessurazione nei punti di collegamento/ripresa; 3) sostituzione sia delle copertine in travertino di bordo pavimentazione dei balconi;
4) ripristino copriferri del calcestruzzo a faccia vista;
5) demolizione del pavimento dei marciapiedi perimetrali compresi cigli perimetrali e successivo rifacimento con masselli di cemento
(betonelle) dell'androne scoperto;
6) asportazione tinteggiatura esistente con bruciatore e carteggiatura opere in ferro su facciata;
7) verniciatura opere in ferro;
8) tinteggiatura al quarzo plastico;
9) pulizia delle n.12 bocche di lupo (areazione/caditoie stradali); 10) non era prevista la sostituzione delle griglie né la rimozione dello zoccolino di travertino presente in facciata né la impermeabilizzazione della pensilina di ingresso.
Le parti, quindi, in considerazione di opportunità scaturite durante l'esecuzione dei lavori, sottoscrivevano in data 16.09.2013 una “Appendice al Contratto di Appalto” per l'importo totale lavori di € 134.000,00, oltre oneri di sicurezza ed iva dovuta per legge, le cui opere appaltate, con pagina 18 di 31 rifermento sempre al contratto originario, erano sinteticamente le seguenti: 1) montaggio di ponteggi lungo tutto il perimetro del fabbricato fino ad altezza parapetto terrazzo copertura;
2) asportazione “in variante” dell'intonaco ammalorato e distaccato sulle facciate esterne, con suo successivo rifacimento con intonaco di cemento fibrato, constatato successivamente nell'ordine del 100% invece del 35% della superficie totale, compreso l'intonaco delle pareti esterne perimetrali dei soli torrini scale in copertura (precedentemente non incluso), esclusi i parapetti interni e stenditoi in muratura ivi presenti;
3) sostituzione sia delle copertine in travertino di bordo pavimentazione dei balconi;
4) ripristino copriferri del calcestruzzo a faccia vista;
5) demolizione del pavimento dei marciapiedi perimetrali compresi cigli perimetrali e successivo rifacimento con masselli di cemento (betonelle), dell'androne coperto, nonché delle porzioni antistanti i portoncini di ingresso;
6) asportazione tinteggiatura esistente con bruciatore e carteggiatura opere in ferro su facciata;
7) verniciatura opere in ferro;
8) tinteggiatura con tinta silossanica traspirante e migliorativa invece che al quarzo plastico;
9) pulizia delle n.12 bocche di lupo (areazione/caditoie stradali); 10) manutenzione delle ringhiere metalliche dei balconi “in variante” da carteggiare e riverniciare, oltre alla modifica del loro sistema di fissaggio
(manutenzione precedentemente non prevista); 11) non era prevista anche in questo caso la sostituzione delle griglie né la rimozione dello zoccolino di travertino presente in facciata né la impermeabilizzazione della pensilina di ingresso.
Rispetto, quindi, ai lavori così come commissionati, il ha avanzato le seguenti _1
doglianze, analiticamente esaminate dal CTU incaricato: a) infiltrazioni e sgretolamento tinteggiature in corrispondenza della tettoia della scala A. A tale proposito, il Consulente ha accertato che detti vizi presupponevano lavorazioni che non risultavano comprese nelle voci dell'appalto, di guisa che tale problematica non poteva considerarsi un lavoro mal eseguito;
b) distacco dei profili in pvc posizionati sopra le finestre. Anche in questo caso la richiesta di riduzione dello spazio fra veletta ed avvolgibile sopra le finestre non risultava compresa nell'appalto, ma il lavoro veniva eseguito dall'impresa solo per assecondare la volontà di alcuni condomini, peraltro in assenza di corrispettivo economico ed in assenza, soprattutto, della garanzia contrattuale sulla bontà del lavoro svolto;
c) avvallamenti della pavimentazione in betonelle sia interna che esterna fino a scoprire lo zoccolo perimetrale privo di sigillatura. In proposito, il Consulente ha imputato tale “difetto” alla tipologia di pavimentazione dei marciapiedi (betonelle) scelta dal . Infatti, “La posa in opera di betonelle, poggiate a _1
pagina 19 di 31 secco su letto di sabbia di cava, presuppone inevitabilmente il verificarsi di assestamenti della nuova pavimentazione. L'attuale distacco di quest'ultima dallo zoccolo perimetrale come constatato, presupponeva la sua rimozione e un nuovo rimontaggio dello stesso a filo pavimento dopo il prevedibile assestamento. Infatti, questa scelta (opzione betonelle invece che pavimentazione in gres porcellanato suggerita in più occasioni dalla DL) presupponeva la sigillatura fra i giunti aperti delle betonelle con sabbia di fiume, eseguita dall'impresa a fine lavori, come certificato anche dal DL nella Relazione allo stato finale, e da eseguire periodicamente e successivamente a cura del con continui riempimenti fra le fughe _1
(giunti aperti) delle betonelle. In sede di accesso lo scrivente ha rilevato invece l'assenza di tale manutenzione, la quale ha provocato un dissesto fra le betonelle, determinando anche i predetti avvallamenti e distacco dallo zoccolo perimetrale. Anche la presenza accertata di vegetazione fra le stesse betonelle conferma tale tesi di mancata manutenzione, come evidenziato dal seguente stralcio di foto” (pagg. 14 e 15 CTU); d) la mancata impermeabilizzazione delle bocche di lupo di aereazione dei garage, anch'essa non ricompresa in appalto, essendo prevista solo la pulizia delle cosiddette bocche di lupo/caditoia stradale;
e) quanto alla non corretta installazione delle griglie metalliche (sopra le bocche di lupo), a sua volta non oggetto dei lavori appaltati il
Perito ha appurato che la relativa disconnessione è stata presumibilmente cagionata da ulteriori lavori di successiva verniciatura commissionati ad altra ditta;
f) presenza di fessurazioni dell'intonaco sulle facciate con strato delle tinteggiature ossidate e perdita di colore e con assoluta assenza di rete di armatura nello spessore dell'intonaco. A tale riguardo il Perito, concordemente con tutti i CTP e previa autorizzazione del Giudice del 18.11.2023, commissionava una indagine sugli intonaci ad una ditta specializzata al fine di individuare l'origine dei difetti e degli ammaloramenti lamentati. Dall'indagine espletata è emerso che l'intonaco delle facciate risultava essere di spessore adeguato e correttamente ancorato all'apparecchio murario;
che la composizione della malta dell'intonaco corrispondeva a quanto dichiarato nella scheda tecnica come anche lo strato di finitura;
che lo spessore della pellicola pittorica presente sull'intonaco corrispondeva a quella conseguente all'applicazione di due mani equivalenti di pittura fresca;
infine, che “la superficie della pellicola pittorica non è attualmente idrorepellente, ma le proprietà prestazionali dell'intero pacchetto intonaco+pellicola pittorica si accordano egregiamente con quanto dichiarato sulla scheda tecnica del Controparte_18
(IVAS), in termini di permeabilità al vapore acqueo e di assorbimento capillare di acqua liquida.
pagina 20 di 31 L'intonaco integro, completo di strato pittorico protettivo, è classificabile, secondo la teoria di
ZE come durabile nel tempo, poco bagnabile e facilmente asciugabile” (pag. 17 ctu).
Dunque, i difetti non sono stati causati dai materiali utilizzati dalla ditta.
Per quanto riguarda, invece, le problematiche riscontrate, il CTU ha appurato che esse “sono riconducibili a lunghe fessurazioni orizzontali accompagnate da due bande laterali simmetriche che terminano con una intensa linea scura di demarcazione. A volte si presentavano anche fessurazioni verticali, accompagnate dalle stesse bande scure…. e dovute pertanto alla cattiva modalità di esecuzione delle riprese di intonaco eseguite in cantiere dalla ditta . CP_1
Continua il Perito, “Tali fessurazioni non interessano il sottostante apparecchio murario, ma solo lo spessore dell'intonaco, come deducibile dopo l'estrazione dei tasselli dei provini di intonaco”
(..)”Le fessurazioni orizzontali si ripetevano a distanze fisse, in corrispondenza del cambiamento del piano di lavoro sulle impalcature dei ponteggi. Le fessurazioni verticali riflettono evidentemente la ripresa dell'intonaco, sullo stesso piano di lavoro, dopo una consistente pausa temporale durante le operazioni di posa in opera”.
Il tecnico incaricato ha altresì verificato che le suddette fessurazioni si sono manifestate non nell'immediato ma a distanza di tempo, in tutte quelle zone ove l'applicazione fresco su fresco della malta dell'intonaco non era stata temporalmente possibile (zone di colore giallo di grandi dimensioni), ed evidentemente anche senza la messa in campo di tutte le necessarie contromisure atte a fronteggiare le problematiche relative alle inevitabili discontinuità temporali nella posa in opera da parte dell'impresa esecutrice dei lavori Ed ancora, il CTU ha rilevato che CP_1
l'infradiciamento profondo dell'intonaco, localizzato principalmente lungo le sue fessure passanti, non provocava solo danni estetici, ammaloramenti dei materiali interessati ed umidità nel sottostante apparecchio murario, ma aveva conseguenze ancora più gravi ai fini dell'isolamento termico e del risparmio energetico dell'edificio, a causa del cosiddetto raffreddamento psicrometrico, causando un notevole abbassamento della temperatura delle facciate interessate, con conseguente condensazione dell'umidità interna, così come aveva riscontrato anche in alcuni appartamenti visionati.
Il Perito ha quindi proceduto ad elencare i lavori da realizzarsi per eliminare tali inconvenienti, inerenti alle macchie di tinteggiatura sulle facciate, ma soprattutto per eliminare l'infradiciamento dell'intonaco interessato, redigendo apposito computo metrico estimativo secondo il prezziario regionale Lazio 2023 (all. 12 ctu) dal quale si evince che la spesa necessaria per l'eliminazione pagina 21 di 31 dei vizi sul fabbricato è pari ad € 49.643,00 oltre iva;
le spese tecniche di progetto e direzione lavori (all. 13 ctu) sono state invece quantificate dal Perito in € 11.770,49 oltre oneri. In conclusione, dal Quadro Economico Generale redatto dal Perito, l'onere di spesa complessivo per la eliminazione dei vizi riscontrati sul fabbricato in questione ammonta ad € 74.200,00 (all. 14 ctu).
In definitiva, quindi, le risultanze peritali hanno consentito di accertare la fondatezza delle doglianze attoree relativamente alla non corretta realizzazione dei lavori appaltati e, in particolare, per quanto concerne le fessurazioni nell'intonaco esterno della palazzina, di appurare che “la presenza di fessurazioni dell'intonaco sulle facciate è riconducibile unicamente a responsabilità dell'impresa, avendo la stessa operato con cattive modalità di esecuzione delle riprese di intonaco. Le fessurazioni si sono manifestate infatti, non nell'immediato ma a distanza di tempo, in tutte quelle zone ove l'applicazione fresco su fresco della malta dell'intonaco non è stata temporalmente possibile (zone di colore giallo di grandi dimensioni), ed evidentemente anche senza la messa in campo di tutte le necessarie contromisure atte a fronteggiare le problematiche relative alle inevitabili discontinuità temporali nella posa in opera da parte dell'impresa esecutrice dei lavori (pag. 19 CTU). CP_1
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare, comunque, opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
pagina 22 di 31 Ne deriva che la domanda proposta dal va accolta limitatamente ai vizi _1
concernenti le infiltrazioni lamentate, causate dalla presenza di fessurazioni nell'intonaco esterno della palazzina riconducibili alla cattiva modalità di applicazione dell'intonaco da parte della con conseguente condanna della ditta appaltatrice al pagamento della somma di € CP_1
74.200,00, in conformità ai calcoli operati dal CTU., da intendersi già rivalutata all'attualità. Su tale importo, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Pertanto, oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno riconosciuti anche gli interessi, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1712 del 1995, per cui gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale devalutata alla data in cui il danno si è verificato (che nel caso di specie può farsi coincidere con la data della denuncia dei vizi del 14.10.2015) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sulla somma così calcolata decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa agli ulteriori vizi e difformità denunciate dall'attore perché, dalla documentazione in atti e dai rilievi dei CTU sia in sede di
ATP che nel presente giudizio, emerge che gli stessi esulano dal contratto di appalto e dalla relativa appendice.
Parimenti va disattesa la domanda attorea di risarcimento degli ulteriori danni per la dedotta compromessa fruibilità dell'immobile. Trattasi di domanda generica, non supportata da allegazioni idonee a comprovare, almeno in via presuntiva, l'ulteriore pregiudizio lamentato. Né alcuna prova per testi è stata articolata sul punto a supporto della domanda. Ed invero, “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno- conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo” (Cass. civ. 31233/2018).
pagina 23 di 31 Quindi, appurata la responsabilità della ditta appaltatrice nei termini sopra esposti, occorre
Cont soffermarsi sulla domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della
[...]
Sul punto, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di CP_3
inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice. Ed invero, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di polizza di cui al mod. 531/01, richiamato nel contratto di Cont assicurazione stipulato dalla “L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato, per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività identificata in polizza”. La copertura assicurativa, pertanto, è da intendersi prestata con riferimento ai danni, personali o materiali, cagionati a terzi in occasione di un sinistro verificatosi durante lo svolgimento dell'attività, mentre ne risultavano espressamente esclusi i danni eventualmente determinati alle stesse opere oggetto di costruzione. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla ditta appaltatrice, le condizioni di polizza non risultano affatto confuse o oscure, prevedendo in maniera netta e cristallina l'esclusione dei danni “alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti interessate dall'esecuzione degli stessi”. Non è quindi consentito revocare in dubbio l'operatività del contratto di assicurazione in esame soltanto per i danni arrecati a beni di proprietà di terzi presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori, e non - anche - per quelli cagionati alle cose sulle quali si stessero eseguendo gli interventi o le lavorazioni, come è avvenuto nel caso di specie. In definitiva, la polizza in esame ha ad oggetto il rischio per danni che dovessero essere causati durante l'esecuzione dei lavori a persone o cose, ovvero ai dipendenti, ma non i danni alle cose oggetto di lavorazione, sicché sono coperti dalla polizza i danni che l'appaltatore assicurato ha involontariamente cagionato, durante la materiale esecuzione dei lavori, a beni di terzi (o alla loro persona), e non anche i danni arrecati alle stesse opere che l'assicurato sta realizzando o sulle quali sta lavorando.
Quanto alla dedotta responsabilità con consequenziale domanda di condanna del Direttore dei
Cont Lavori, in solido con la per violazione dell'art. 1176 c.c., la stessa va rigettata per le ragioni che seguono.
Con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori, va preliminarmente premesso che quest'ultimo, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di esso pagina 24 di 31 l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, per cui è ravvisabile la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo.
In punto di diritto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa e conformità al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. Consegue che il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, di riferirne al committente (v. Cass. civ., Sez. II,
27.01.2012, n. 1218; Cass. civ., sez. II, 24/07/2023, n. 22037).
Nel caso di specie, la documentazione depositata in atti comprova le verifiche svolte tempo per tempo dal D.L. che si è mostrato attento e rispettoso degli obblighi di diligenza sul medesimo gravanti.
A riprova della fattiva e costante presenza dell'ing. sul cantiere della ditta appaltatrice si CP_2
richiama la nota del 03.09.2013, formalizzata dallo stesso alla a seguito delle CP_1
rimostranze esplicitate dai condomini nell'assemblea condominiale tenutasi il 02.09.2013, con cui l'ing. elencava le problematiche esistenti e indicava come porvi rimedio, ordinando CP_2
altresì alla ditta lo smontaggio dei ponteggi da effettuarsi con la massima cautela in uno all'invito a verificare insieme la presenza o meno di vizi delle opere. Si richiama, ancora, la copiosa corrispondenza intercorsa con l'allora Amministratore condominiale, (allegati dal Testimone_1
n. 10 al n. 22 della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.) a conferma del comportamento diligente e rispettoso dei propri doveri di vigilanza tenuto dal D.L..
pagina 25 di 31 Inoltre, l'unico vizio imputabile alla ditta riscontrato dalla CTU attiene alle fessurazioni degli intonaci, ed è ascrivibile unicamente all'impresa, come rilevato dallo stesso consulente (“la presenza di fessurazioni dell'intonaco sulle facciate è riconducibile unicamente a responsabilità dell'impresa, avendo la stessa operato con cattive modalità di esecuzione delle riprese di intonaco non avendo messo in campo tutte le necessarie contromisure atte a fronteggiare le problematiche relative alle inevitabili discontinuità temporali nella posa in opera del nuovo intonaco” – cfr. pag. 4 della risposta del CTU alle osservazioni delle parti). Ed ancora, dalla relazione della emerge che la qualità dell'intonaco era buona, sicché anche sotto questo Pt_2
profilo non può ravvisarsi alcuna omessa vigilanza da parte del D.L. sulla adeguatezza dei materiali adoperati. Soprattutto, poi, assume rilievo dirimente la circostanza, appurata dal CTU, per cui i vizi dell'intonaco non si sono manifestati nell'immediato, bensì a distanza di tempo dall'ultimazione dei lavori, ed in quanto tali non potevano essere riscontrati dal D.L. in corso d'opera.
Per le ragioni esposte, dunque, ritiene il Tribunale che nel caso di specie debba escludersi la responsabilità dell'ing. per i difetti conseguenti alla cattiva esecuzione delle opere CP_2
appaltate da parte della CP_1
Resta conseguente assorbita la domanda di manleva azionata dal D.L. verso la propria
Compagnia di assicurazione Cattolica.
Infine, merita di trovare accoglimento la domanda riconvenzionale promossa dall'Ing. nei CP_2
confronti del Condominio committente per il pagamento del compenso spettante al D.L. per la prestazione della propria opera, sebbene in misura ridotta a quanto richiesto.
Sul punto, va in primo luogo precisato che la suddetta domanda è stata tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2018, nel rispetto del termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 6.11.2018, ex art. 166 c.p.c. ratione temporis vigente.
Al contrario, risulta tardiva ed in quanto tale inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Come noto, infatti, l'art. 183 _1
c.p.c. consente all'attore di formulare le domande e le eccezioni che siano conseguenza delle eccezioni del convenuto solo nella prima udienza, e non nella memoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.. In tal senso, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande “già
pagina 26 di 31 proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle pagina eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. 6 - 3, 26.11.2019, n. 30745). Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di prescrizione, conseguenza della domanda riconvenzionale svolta dal doveva essere proposta a pena di CP_2
decadenza in occasione della prima udienza di trattazione.
Anche nel merito, peraltro, la suddetta eccezione si appalesa evidentemente infondata, atteso che il diritto del D.L. a percepire il compenso per la prestazione professionale eseguita risulta senz'altro soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
La norma di cui all'art. 2956 c.c., infatti, va ricondotta alla categoria della c.d. prescrizione presuntiva, e si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione, implicando il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La prescrizione presuntiva prevista per i crediti professionali, infatti, non si fonda sull'inerzia del creditore e/o sul decorso del tempo, come invece accade per la prescrizione ordinaria, ma si basa sulla presunzione che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto oppure che l'adempimento del cliente normalmente avviene senza dilazione e senza quietanza scritta.
Sulla scorta di tali assunti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che
“L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti” (Cass. Civ., sez. II, 17.3.2023, n. 7793). Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dunque, l'eccezione merita il rigetto, atteso che la società convenuta ha contestato la pretesa avversa, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Ciò chiarito, la Suprema Corte ha precisato che, nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Civ., Sez. III, 10.7.2018, n. 18086).
Nella specie, inoltre, si è appurata l'insussistenza della responsabilità del CP_2
pagina 27 di 31 Ai fini della liquidazione del compenso professionale, si osserva che nel contratto di prestazione di opera intellettuale, il professionista è tenuto a provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso: “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale
(potendosene ammettere una declinazione gratuita, senza che ciò comporti un “aggravamento” dell'onere probatorio gravante sul professionista), sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (Cass. civ., Sez. II, 23.11.2016, n. 23893). Dunque, quando il professionista deduca l'esatta esecuzione della prestazione professionale e, sulla base di ciò, reclami il suo diritto al compenso, deve provare l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della sua attività e della sua opera. Inoltre, quando il diritto al compenso è oggetto di contestazione da parte del cliente convenuto che affermi la mancata instaurazione del rapporto professionale, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dal professionista attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni.
Ebbene, nel caso di specie il Condominio attore non ha svolto alcuna specifica contestazione in merito al conferimento dell'incarico professionale all'ing. da reputarsi pertanto pacifico. CP_2
Le attività per cui è stato richiesto il compenso, consistenti nella redazione di computi estimativi per lavori complementari o sostitutivi rispetto a quelli appaltati, non ricadenti nell'onorario contemplato nel contratto di appalto, trovano peraltro conferma nella documentazione versata in atti dal D.L. e sono state riscontrate dal CTU.
Alla luce di tali premesse e considerato, quindi, che il professionista creditore ha assolto al proprio onere probatorio (conferimento di incarico e svolgimento di attività riportate in parcella), per la determinazione del valore della prestazione occorre riferirsi al D.M. 140/2012. La prestazione professionale espletata dal professionista va, infatti, liquidata sulla scorta dei parametri offerti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27. pagina 12 di 14. In proposito, è necessario richiamare nuovamente le pagina 28 di 31 risultanze peritali, ove il CTU Ing. avuto riguardo alle attività espletate dal convenuto per Per_1
come risultanti dalla documentazione in atti, ha calcolato il compenso spettante all'ing. CP_2
sulla base dei parametri del D.M. n. 140/2012, applicando, per la complessità della prestazione, il valore medio tra quelli minimo e massimo di cui al predetto D.M. (cfr. pagg. 23-24 e allegato n.
15della relazione peritale in atti), così pervenendo alla quantificazione dell'importo complessivamente spettante nella somma di € 11.450,17 comprensiva di oneri.
In definitiva, la domanda attorea merita accoglimento nei confronti della ditta appaltatrice, la quale va condannata al risarcimento del danno in favore del nella misura di € _1
74.200,00 oltre interessi nei termini precedentemente esposti. Va invece respinta la domanda di Cont manleva spiegata dalla nei confronti della Controparte_3
Va poi rigettata la domanda del nei confronti del direttore dei lavori, con _1
conseguente assorbimento della manleva da quest'ultimo spiegata verso la , mentre deve CP_4
trovare accoglimento la domanda riconvenzionale dell'ing. avente ad oggetto il pagamento CP_2
dei compensi per le prestazioni extra-contrattuali eseguite.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
attore, e quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore dell'ing. _1 CP_2
Non sussistono invece i presupposti per la condanna del attore per responsabilità _1
aggravata nei confronti dell'ing. ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che CP_2
la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
Quanto, poi, alla posizione delle terze chiamate, va rammentato il principio per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. Sez. III, 7.3.2024, n. 6144). Ed
pagina 29 di 31 ancora, “Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva
l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (Cass. Civ., Sez. III, 15.11.2023, n. 31868).
Nel caso di specie, quindi, le spese sostenute dalla devono essere poste a Controparte_3
carico della stante il rigetto e la manifesta infondatezza della domanda di manleva da CP_1
quest'ultima spiegata.
Al contrario, le spese sostenute dalla vanno poste a carico del Controparte_4
in ragione del rigetto della domanda da quest'ultimo proposta nei confronti _1
dell'ing. e del conseguente assorbimento della relativa domanda di manleva. CP_2
Infine, le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa al fine di accertare la sussistenza e l'entità dei vizi e delle difformità delle opere oggetto di appalto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità della in relazione ai vizi ed alle difformità CP_1
dei lavori commissionati giusta contratto di appalto del 7.03.2013 e relativa appendice del
19.06.2013 e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore del a titolo di risarcimento del danno, dell'importo _1 di € 74.200,00, oltre interessi nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della CP_1 CP_19
[...]
- rigetta le domanda attoree proposte dal nei confronti del convenuto ing. _1
; CP_2
- dichiara assorbita la domanda di manleva dell'ing. verso la CP_2 [...]
Controparte_20
pagina 30 di 31 - in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna il _1
, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento in favore dell'ing.
[...] CP_2
dell'importo di € 11.450,17 comprensivo di accessori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento delle _1
spese di lite in favore dell'ing. e della che liquida in CP_2 Controparte_21
€ 10.860,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore del e della che liquida in € _1 Controparte_3
10.860,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della CP_1
[...]
Latina, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7386/2017 promossa da:
(c.f. ), in persona dell'Amministratore p.t., _1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mariani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via P.L. Nervi, 56, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'avv. Diego Cianchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cisterna di
Latina, Corso della Repubblica, 181, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e
ING. (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2 C.F._1
Lana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via IV Novembre, 100, giusta procura in atti;
CONVENUTO nonché
(c.f. in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Berti Suman ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Quirino Majorana, 104, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 31 e
(p. Iva ) in Controparte_4 P.IVA_4
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi, 320, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: appalto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, dinanzi _1
all'intestato Tribunale, la società e l'ing. , esponendo che:
1. in data CP_1 CP_2
07.03.2013 stipulava un contratto di appalto con la convenuta successivamente CP_1
integrato con nuovi e diversi incarichi, e nel contempo, nominava l'Ing. quale CP_2
direttore dei lavori e il geom. quale responsabile della sicurezza;
2. l'appaltatore, CP_5
società assumeva l'obbligo di eseguire l'opera come aggiudicata nella gara di appalto CP_1
condominiale, ricevendo il compenso di € 123.743,71; 3. con gli elaborati progettuali di appalto, venivano stabiliti e specificati i lavori di asportazione dell'intonaco esterno della palazzina, per le parti ammalorate e distaccate, con rifacimento parziale per un 35% della superficie totale nonché di rifacimento dei marciapiedi perimetrali, dell'androne coperto e delle porzioni antistanti i portoncini di ingresso;
4. consegnati i lavori all'impresa il 04.04.2013, in fase di esecuzione veniva aumentata la superficie da asportare dell'intonaco, sino a prevedere e convenire la totale asportazione dello stesso e il suo rifacimento, sottoscrivendosi una appendice di contratto di appalto che comportava un aumento del prezzo sino ad € 134.000,00 oltre oneri di sicurezza per €
6.780,82, trasformandosi il contratto da misura a corpo;
5. l'ultimazione dei lavori era prevista per il 04.08.2013, ma con appositi verbali di sospensione e ripresa dei lavori, l'opera veniva consegnata solo il 02.12.2013; 6. fuori dal contratto, l'impresa eseguiva, su decisione dell'assemblea condominiale, anche i lavori sui torrini e sui terrazzi di copertura nonché la rimozione dei pavimenti esterni al condominio e l'installazione di nuova pavimentazione condominiale esterna;
7. il direttore dei lavori, su segnalazione dei condomini, operava comunicazioni tempestive circa la rottura di due vetrate per colpa dell'impresa in opera;
pagina 2 di 31 segnalava la necessità di tamponare alcune cavità della superficie da intonacare e rendere la facciata regolare con tamponatura su superfici a piombo, reclamava la sostituzione della scossulina metallica in sostituzione della copertina di travertino sui parapetti del terrazzo di copertura , non sufficientemente larga (sporgente) da garantire la funzione di gocciolatoio;
8. il
D.L., alla consegna dei lavori, rilevava la omessa sigillatura delle betonelle con avvenuto e conseguente asporto della sabbia interposta tra gli spazi interstiziali presenti tra i singoli elementi per la pioggia che posava su un pavimento mal realizzato;
9. a seguito di una serie di problematiche, rilevate subito dopo la consegna dell'opera, l'amministratore contestava, ad entrambi i convenuti, la presenza di infiltrazioni sulla tettoia del portone della scala A, giusti i rigonfiamenti della tinteggiatura e lo sgretolamento della stessa, di fessurazioni dell'intonaco delle pareti del palazzo, del distacco dei profili in PVC posizionati dall'impresa sopra le finestre.
Tali rimostranze, prive di riscontro, venivano formalizzate dal legale del , il quale _1
rilevava che i vizi dell'opera erano stati riscontrati congiuntamente dal committente e dall'appaltatore durante il sopralluogo del dicembre 2014, durante il quale si contestava: che la pavimentazione esterna, scoperta e coperta, presentava avvallamenti fino a scoprire lo zoccolo perimetrale delle colonne, con infiltrazioni di acqua;
la mancata sigillatura ed ancoraggio delle mattonelle che già si erano sollevate;
la mancata impermeabilizzazione delle aperture bocche di lupo utili alla creazione dei garage con errata allocazione delle griglie metalliche;
la sussistenza di lesioni orizzontali sulle facciate esterne del fabbricato che presentavano avvallamenti e rigonfiamenti in più zone;
l'ossidazione, la perdita di colore e la totale compromissione della funzione dei gocciolatoi tanto che le pareti risultavano, nelle giornate di pioggia, completamente bagnate dall'acqua traboccante dal terrazzo;
10. il Condominio, pertanto, incaricava un consulente di parte, il geom. a mezzo di indagine termografica, di accertare vizi e CP_6
difformità sulla facciata e sugli elementi strutturali dell'immobile oggetto di lavori di restauri, come eseguiti della Ditta APL;
11. il consulente riscontrava lesioni irregolari sulla facciata che interessavano buona parte degli intonaci di nuova realizzazione e le stesse lesioni risultavano gravemente infiltrate da liquido con conseguenti rigonfiamenti e distacco del supporto di ancoraggio;
rilevava altresì l'assoluta assenza di rete di armatura neanche segnalata dal Direttore dei lavori. Dunque, risultava come l'intero lavoro di intonacatura fosse compromesso e tutte le parti intonacate (quindi tutte le facciate dell'immobile) prive di rete;
sotto altro profilo, le stesse pagina 3 di 31 opere presentavano avvallamenti e fuori piano, con movimento degli elementi posizionati a secco che si muovevano al calpestio nonché le bocche di lupo non impermeabilizzate.
Quindi, considerata la totale compromissione della funzionalità delle opere sopra descritte e la necessità del loro rifacimento totale, il promuoveva ricorso per accertamento tecnico _1
preventivo; in particolare, l'attore sosteneva che la CTU espletata nell'ATP, pur rilevando che le infiltrazioni di acqua e la mancanza di rete derivavano da una esecuzione approssimativa dei lavori non eseguiti a regola d'arte, risultava errata nella misura in cui aveva evidenziato che la impermeabilizzazione della tinteggiatura esterna non era stata commissionata. Per tutti gli altri vizi lamentati, parte attrice si riportava integralmente alla consulenza tecnica di parte depositata e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, riconoscere la grave responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, in solido, condannando gli stessi al risarcimento di tutti i danni da valutarsi in via equitativa per un importo superiore al costo dei lavori necessari per l'eliminazione dei detti ed il ripristino delle opere con la regola dell'arte oltre al risarcimento del danno stante la totale compromissione della godibilità e fruibilità delle aree condominiali e dell'intera opera per l'importo che si riterrà di giustizia sempre da valutarsi in via equitativa oltre il rimborso, si ripete, di tutte le spese necessarie alla rimozione di ogni opera viziata e per il loro rifacimento. Vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva la società la quale deduceva che il 19 aprile 2013 il D.L. ing. CP_1 CP_2
disponeva la prima (di quattro) sospensione dei lavori, dovuta ad una precedente sottostima della spicconatura degli intonaci;
accertato che la quantità ipotizzata del 35% del totale sarebbe stata abbondantemente superata, si rendeva necessaria la revisione dell'importo dell'appalto; inoltre, il committente non aveva ancora richiesto la fornitura di energia elettrica uso cantiere. I lavori riprendevano il successivo 19 giugno, dopo la sottoscrizione di un'appendice al contratto di appalto, in forza della quale : - il committente prendeva atto che i lavori di spicconatura degli intonaci erano ben maggiori di quelli originariamente previsti nella misura del 35% del totale;
-
l'impresa si faceva carico della pulitura delle polveri residue sul paramento esterno mediante lavaggio con idropulitrice al fine di garantire la perfetta tenuta del nuovo intonaco;
- il committente prendeva atto che le strutture in ferro delle ringhiere dei balconi erano profondamente corrose e deteriorate, e che quindi andavano per quanto possibile rigenerate o sostituite (benché tale opera non fosse anch'essa originariamente prevista); - tuttavia, l'assemblea pagina 4 di 31 dei condomini non accettava l'offerta economica dell'impresa che prevedeva la sistemazione/sostituzione delle ringhiere compromesse oltre alla sostituzione dei piedini di appoggio con analoghi profili zincati.
In data 09/08/2013 la D.L. disponeva la seconda sospensione dei lavori per le ferie di Ferragosto fino al successivo 26 agosto. In data 06/09/2013 la D.L. disponeva la terza sospensione lavori, motivata dalla richiesta della ditta appaltatrice di un collaudo in contraddittorio delle lavorazioni eseguite fino a quel momento e soprattutto da non meglio precisate “voci di contestazione” da parte di alcuni condomini inerenti l'intervento dell'impresa sui torrini e i volumi tecnici attestati sui terrazzi condominiali.
In data 11/10/2013 la D.L. disponeva la quarta e ultima sospensione dei lavori, motivata dalla necessità dei condomini di pronunciarsi circa la proposta della società appaltatrice sulla pavimentazione esterna da porre in opera. I tecnici dell'impresa, rilevato che quest'ultima si trovava ad un piano più basso di quello del giardino condominiale, per cui le acque meteoriche tendevano quindi a riversarvisi, avevano consigliato ai condomini di optare per un pavimento in klinker o gres porcellanato da incollare su quello preesistente o, ove necessario, dopo la costruzione di nuovo e idoneo massetto in cemento;
tale soluzione avrebbe garantito una minore esposizione alle acque suddette vista la posizione maggiormente rialzata ma anche una migliore sigillatura della superficie, senza aggravio di spese per il condominio, il quale tuttavia preferiva mantenere fermo l'accordo iniziale, che prevedeva la posizione in opera a secco delle betonelle.
Quindi, il 4 e 5 dicembre 2013 i condomini si riunivano in assemblea straordinaria nella quale lamentavano vizi chiedendone la verifica all'ing. il quale rispondeva puntualmente con CP_2
nota del 12.12.2013.
La convenuta sosteneva che dalle lamentele dei condomini poteva evincersi la scarsa conoscenza del contenuto del contratto di appalto e della relativa appendice;
in ogni caso, in merito alla richiesta di verifica e ripristino di non meglio specificati danni a cancelli, portoni, vetri, finestre e lampioni, la società si era già impegnata ad intervenire per ripristinare i danni di cui era effettivamente responsabile. Secondo la ditta, poi, il clima di ostilità che si era determinato tra le parti aveva causato il rifiuto della proposta transattiva formulata in sede di ATP ai condomini da parte della società.
In data 06/12/2013, l'ing. certificava la regolare esecuzione dell'opera, l'esecuzione dei CP_2
lavori a regola d'arte nonché la loro completezza, oltre alla qualità e conformità delle forniture pagina 5 di 31 dei materiali impiegati nei lavori a quelle previste nel capitolato. Sempre in pari data redigeva la relazione sullo stato finale dei lavori, nel quale non rilevava alcuna anomalia nell'esecuzione dell'opera. In sostanza, secondo la convenuta, le contestazioni dei condomini riguardavano questioni del tutto estranee al contratto di appalto (intonaco di torrini e terrazze, infissi delle finestre della scala condominiale), errate (duplice contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, presunto ritardo nella consegna), o ancora frutto di una/un loro precisa scelta/comportamento
(decisione di mantenere le vecchie scossaline, decisione di impiegare le betonelle a secco).
Richiamava la disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera di cui all'art. 1667
c.c., precisando che tale garanzia non operava se il committente aveva accettato l'opera e le difformità e i vizi erano da lui conosciuti o comunque riconoscibili, e sostenendo che, nel caso di specie, due circostanze deponevano per l'accettazione dell'opera: - il certificato di regolare esecuzione e la relazione sullo stato finale rilasciate dal direttore dei lavori;
- il saldo dell'ultimo
S.A.L. da parte dello stesso committente, avvenuto poco dopo, e quindi il saldo di tutto quanto dovuto all'impresa.
Eccepiva anche la decadenza da detta garanzia ai sensi del secondo comma dello stesso art. 1667
c.c. in quanto nell'atto di citazione il committente aveva sostenuto la scoperta dei vizi in questione subito dopo la consegna dell'opera, e nessuna comunicazione era stata trasmessa alla entro i previsti 60 giorni dalla scoperta. CP_1
Ancora, contestava le risultanze della CTU espletata in sede di ATP e precisava di essere provvista di polizza di assicurazione in R.C. per impresa edile n. 1 008 004013052, con la
[...]
dalla quale chiedeva di essere manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento Controparte_7
della domanda attorea.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis: - In via preliminare, accertare e dichiarare la non operatività della garanzia per i vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667, primo comma, del c.c. e/o la decadenza dalla garanzia in parola ex art. 1667, secondo comma, c.c. (di cui al par. 4 della comparsa). - Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della (già Controparte_3 Controparte_8
incorporata per fusione), con sede legale in Milano, alla via Carnia n. 26 – P. Iva: P.IVA_5
– e, per l'effetto, differire la prima udienza di trattazione, concedendo all'attuale terzo chiamato un termine per la notifica dell'atto di citazione al terzo nei termini di legge. - Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente in quanto priva di qualsivoglia fondamento, per i motivi
pagina 6 di 31 meglio esplicati in narrativa. Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande delle controparti, con conseguente condanna della dichiarare il terzo CP_1 Controparte_3
(già incorporata per fusione) tenuto a manlevare la
[...] Controparte_8 CP_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno accertato in corso di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
Si costituiva anche l'altro convenuto, ing. , il quale preliminarmente chiamava in CP_2
manleva la in caso di riconoscimento di una sua responsabilità anche in Controparte_4
via solidale con altre parti in giudizio. Nel merito, deduceva che la ricostruzione effettuata da parte attrice e la documentazione dalla stessa allegata non dimostravano alcuna responsabilità a lui ascrivibile, né omissioni da parte sua circa i propri compiti di dirigere e sovrintendere i lavori
Cont eseguiti dalla convenuta che era stato fisicamente e settimanalmente presente sul cantiere dei lavori per verificare l'esecuzione delle opere e seguirne i progressivi avanzamenti ed ogni suo sviluppo. Soggiungeva altresì - con riferimento all'Assemblea condominiale del 29.08.2013 - che il Direttore dei Lavori non era responsabile delle scelte discrezionali dell'Assemblea condominiale sui lavori/opere da inserire/includere nel computo metrico né tantomeno sull'esecuzione in senso stretto delle opere da parte della Ditta, potendo (e dovendo) egli intervenire per fornire chiarimenti all'Assemblea dei condomini e a sollecitare la ditta sulle modalità delle esecuzioni dell'opera anche operando interventi integrativi e/o correttivi.
Assumeva di aver costantemente seguito e supervisionato i lavori compiuti dalla Ditta appaltatrice, intervenendo con chiarimenti e sollecitazioni sugli interventi da completare anche nel rispetto delle indicazioni fornite dai Condomini;
ribadiva le proprie puntuali considerazioni sullo svolgimento dei lavori, richiamando la mail del 29.10.2013 indirizzata all'allora
Amministratore condominiale, e i chiarimenti forniti ai condomini relativamente Testimone_1
ai torrini e al rifacimento dei parapetti in sede di assemblea condominiale del 23.09.2013.
Sotto altro profilo, l'ing. evidenziava che nel procedimento per ATP promosso dal CP_2
non era stato citato in qualità di resistente, mentre era stato citato nell'odierno _1
giudizio per rispondere di colpe/responsabilità che non gli competevano, con conseguente violazione del principio del contraddittorio
Infine, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del visto il mancato _1
pagamento dei propri compensi professionali per l'opera prestata per la variante di appalto e fuori contratto, quantificati in € 15.413,69.
pagina 7 di 31 Formulava stanza per l'autorizzazione alla chiamata in causa della ai Controparte_4
sensi dell'art. 269, comma 2 c.p.c., e così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) preliminarmente, ex art. 269 - 2° comma c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della , in Controparte_9
persona del legale rapp.te pro tempore, già con sede in Verona, Controparte_10
Lungadige Cangrande 16, con contestuale differimento della data della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. B) NEL
MERITO rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto, oltreché non provata e pretestuosa, nei confronti del Direttore dei Lavori Ing. anche con la CP_2
condanna alle spese di lite;
C) In linea del tutto subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste di parte attrice, accogliere la domanda di garanzia formulata dall'esponente nei confronti della Controparte_9
, in persona del legale rapp.te pro tempore, già
[...] [...]
- dichiarandola tenuta a manlevare e tenere indenne L'ing. Controparte_11
da ogni e qualsiasi pretesa avanzata dall'attore e da tutto quanto lo stesso CP_2
fosse condannato a versare in favore dell'attore, a qualsiasi titolo ed anche eventualmente in solido o in concorso con altri, con condanna diretta della stessa Compagnia. D) In ogni caso, per la spiegata DOMANDA RICONVENZIONALE, condannare il , in _1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'ing. CP_2
dell'importo lordo di € 15.413,69 oltre interessi di legge a far data dall'ultimazione dei
[...]
lavori fino all'effettivo soddisfo, a titolo di onorari/compensi per l'integrativa opera professionale da egli prestata. E) Con ogni ulteriore, opportuno, necessario e consequenziale provvedimento come per legge. F) 11 tutto con vittoria di spese, compensi del giudizio, oltre alle spese generali ed accessori di legge”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio la Controparte_3
la quale sosteneva che le contestazioni sollevate dal nei confronti della _1 [...]
riguardavano aspetti che non interessavano la polizza di responsabilità civile sottoscritta. CP_1
Infatti, a termini dell'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione della polizza attualmente vigente
(già art. 1° della precedente polizza), la Società assicuratrice non poteva garantire la CP_1
per danni diversi da quelli ivi indicati, e dunque per le responsabilità e i conseguenti danni dovuti ai pretesi ritardi nell'esecuzione dei lavori.
pagina 8 di 31 Quanto ai lavori asseritamente mal eseguiti o ai difetti lamentati dall'Attore, richiamava l'esclusione dei “danni alle opere in costruzione”, prevista dall'art. 22 n. 12 (art. 3 lettera e della precedente polizza); quindi, precisava che per i danni a cose era prevista una franchigia fissa di €
500,00, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice Unico: 1)
Respingere la domanda principale proposta dal contro la accertata e _1 CP_1
dichiarata l'inoperatività della garanzia per i vizi, a termini del I comma dell'art. 1667 c.c.; 2)
Dichiarare, comunque, il decaduto garanzia per i vizi, giusto il disposto del II _1
comma dell'art. 1667 c.c.; 3) Respingere la domanda di manleva e garanzia formulata dalla
[...]
CP_ contro la per i motivi sopra enunciati;
4) In subordine limitare la Controparte_3
garanzia assicurativa nei termini e nei limiti della polizza e dietro deduzione della franchigia di
€ 500,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio anche la eccependo in via Controparte_12
preliminare l'inoperatività della polizza stipulata con l'Ing. vista la insussistenza dei CP_2
requisiti specifici del danno elencati dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, secondo cui le garanzie assicurative comprendevano i danni subiti dalle opere progettate e/o dirette dall'assicurato solo in presenza di “rovina totale delle opere” oppure “rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per loro natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera”.
Quindi, considerato che i vizi lamentati dalla parte attrice riguardavano semplicemente presunti errori di esecuzione verificatisi nelle operazioni di posa degli elementi e delle componenti edilizie
(infiltrazioni, avvallamenti e rigonfiamenti dell'intonaco), la polizza risultava inoperante nel caso di specie con la conseguenza che alcuna manleva poteva essere invocata dall'assicurato.
In ogni caso, la in punto di an debeatur, rilevava che parte attrice non aveva Controparte_13
provato la verificazione del fatto né la responsabilità dell'ing. nella determinazione dei CP_2
danni lamentati. La contestava ed impugnava la CTU espletata nel corso del Controparte_14
procedimento per ATP in quanto del tutto inopponibile al convenuto, poiché eseguita senza la partecipazione dello stesso, evidenziando al contempo che dalla stessa ctu emergeva in maniera netta che i danni lamentati non potevano essere imputati ad una “culpa in vigilando” del Direttore dei Lavori bensì ad una “esecuzione approssimativa dei medesimi”.
Deduceva che le richieste risarcitorie avanzate nell'atto introduttivo del giudizio erano manifestamente eccessive, spropositate e comunque non provate in particolare con riferimento pagina 9 di 31 alla richiesta risarcitoria prospettata da parte attrice che era addirittura superiore al costo complessivo dei lavori eseguiti.
Infine, evidenziava che la polizza “responsabilità civile delle attività tecniche” sottoscritta tra l'ing. e la prevedeva uno scoperto del 10% di cui il CP_2 Controparte_15
Tribunale doveva tenere conto in caso di condanna della società con la decurtazione di tale percentuale dalle somme eventualmente da corrispondersi a titolo di indennizzo nei confronti dell'assicurato.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui sopra, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare, accertare e/o dichiarare l'inoperatività della polizza n. 6878912 stipulata dalla
(già con l'ing. con ogni Controparte_16 Controparte_11 CP_2
consequenziale effetto di legge;
nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto
e in diritto e non provata;
in via subordinata, a) nella denegata ipotesi di condanna della scrivente Compagnia, tenere conto dello scoperto e/o della franchigia richiamate nella polizza n.
6878912 e in ogni caso contenere l'eventuale condanna entro i massimali contrattuali;
b) nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità solidale in capo all'ing. con la CP_2
società condannare la scrivente Compagnia, alla luce dell'art. 22 delle C.G.A., al CP_1
risarcimento del danno per la sola parte di responsabilità “personale e diretta” accertata a carico del proprio assicurato;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova per testi e, mutato il giudicante, veniva espletata la consulenza tecnica d'ufficio; quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 08.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, le domande attoree sono soltanto parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il ha agito in giudizio per far valere la responsabilità dell'appaltatore, in _1
solido con il Direttore dei Lavori, per la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato in data 07.03.2013 e della successiva appendice allo stesso contratto del 19.06.2013, avente ad oggetto i lavori di asportazione dell'intonaco esterno della palazzina in questione, per le parti ammalorate e distaccate, con rifacimento del 35% della superficie,
pagina 10 di 31 prevedendosi poi nell'appendice del contratto il rifacimento totale dello stesso intonaco nonché il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, dell'androne coperto e delle porzioni antistanti i portoncini di ingresso.
Il , in particolare, ha lamentato la sussistenza di vizi e difetti delle opere appaltate, _1
domandando, la condanna in solido della ditta e del Direttore dei Lavori al risarcimento del danno subito, consistente nel costo dei lavori necessari per l'eliminazione di tali vizi e nel pregiudizio patito per la compromessa fruibilità dell'immobile.
Va, quindi, in primo luogo dato atto dell'esistenza di un valido contratto di appalto, quale fonte negoziale delle pretese avanzate dalla parte attrice. La sussistenza di tale contratto, difatti, è comprovata dal deposito dello stesso a cura della parte attrice (cfr. allegati B e G, fascicolo di parte attrice) ed è circostanza non contestata dalla stessa parte convenuta.
Ciò detto, nel disciplinare il contenuto della garanzia per i difetti dell'opera realizzata, l'art. 1668
c.c., al primo comma, riconosce al committente la possibilità di chiedere l'eliminazione a spese dell'appaltatore dei vizi e delle difformità riscontrate nonché la diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore e, al secondo comma, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto qualora i vizi e le difformità siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Inquadrata la fattispecie, vanno esaminate, in primo luogo, le eccezioni di inoperatività della garanzia per i vizi, a termini del I comma dell'art. 1667 c.c., e di intervenuta decadenza dalla citata garanzia per i vizi, giusto il disposto del II comma dell'art. 1667 c.c., entrambe sollevate dalla e dalla . CP_1 CP_3
Con riguardo alla garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in pagina 11 di 31 sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. civ., Sez. 2, 13.3.2023, n.
7267).
Ancora, in materia di accettazione dell'opera giova rammentare il principio per cui “In tema di appalto, l'accettazione dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa;
l'accettazione, invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per
“facta concludentia” il gradimento dell'opera stessa e che comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità” (Cass. Civ., Sez. II, 1.3.2016, n.4051). Nel caso di specie, dunque, non può sostenersi, come vorrebbe parte convenuta, che la certificazione della regolare esecuzione delle opere appaltate, avvenuto in data 6.12.2013 a cura del D.L., precluda l'esercizio dell'azione di garanzia;
l'accettazione dell'opera, infatti, libera l'appaltatore da ogni responsabilità solo per i vizi e le difformità palesi o per quelli che erano conosciuti dal committente, non anche per i vizi occulti, come quelli di specie (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 31.2014,
n. 23293).
La disciplina dell'azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ., dunque, ruota intorno al cardine della consapevole verifica dell'opera, per cui l'accettazione dell'opera (anche tacita se il committente riceve l'opera senza riserve: v. art. 1665 comma 4 c.c.), libera l'appaltatore solo per le difformità ed i vizi riconosciuti o riconoscibili in sede di verifica, e non anche per i vizi occulti.
Per vizi occulti, quindi, devono intendersi quelli non immediatamente rilevabili, la cui scoperta può “ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 3.1.2019, n.11). Orbene, nel caso in esame i difetti lamentati da parte attrice rientrano nella casistica dei c.d. vizi occulti, in quanto sono risultati effettivamente conoscibili e collegabili all'imperfetta esecuzione dell'appalto solo mediante le indagini tecniche svolte dapprima nel corso del procedimento per ATP e successivamente nel presente giudizio.
pagina 12 di 31 Vale inoltre osservare che ai sensi dell'art. 1667 c.c. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, fatto salvo il riconoscimento o l'occultamento delle difformità o dei vizi dall'appaltatore. Ebbene, la denuncia in argomento, secondo la giurisprudenza che questo Giudice ritiene di dover condividere, costituisce una condizione necessaria dell'azione (già Cass. 2220/79) la cui esistenza deve essere dimostrata da chi esercita l'azione (Cass. 1452/69). Infatti, “In tema di appalto allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunciati costituendo tale denuncia una condizione dell'azione” (Cass. civ., sez. II, n. 10579 del 25/06/2012). Tuttavia, nel caso di vizi occulti dell'opera appaltata, quali quelli che importano conoscenza tecnica in campo edile, il termine di decadenza per la denunzia da parte del committente ai fini dell'operatività della garanzia comincia a decorrere dalla scoperta, ossia dal giorno in cui il committente ha avuto effettiva conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto attraverso le necessarie indagini tecniche. La scoperta, dunque, è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
Nel caso di specie, la presenza dei vizi veniva per la prima volta lamentata da parte del con raccomandata del 20.11.2014, con cui, a ben vedere, quest'ultimo si limitava a _1 dare atto che “iniziano a presentarsi una serie di problematiche”; solo successivamente, a seguito dell'interessamento del tecnico di parte geom. il committente rivelava una più compiuta CP_6
conoscenza dei vizi, che venivano formalmente denunciati in data 14.10.2015, comunicazione a cui faceva seguito l'introduzione del procedimento per ATP n. 699/2016.
Pertanto, ritiene il Giudicante che l'effettiva scoperta dei vizi da parte del CP_17
odierno attore, deve farsi coincidere con gli accertamenti tecnici eseguiti dal geom.
[...]
sicché la denuncia effettuata con raccomandata del 14.10.2015 deve reputarsi CP_6
tempestiva, a maggior ragione ove si consideri che la verificazione della sussistenza dei difetti dell'opera è stata oggetto di ulteriore indagine peritale espletata in sede di ATP.
Ed allora, proprio alla luce della giurisprudenza sopra riportata, deve ritenersi che le contestazioni sono state tempestive proprio perché si trattava di difetti per la cui scoperta era necessaria una riprova di natura tecnica quale è stata la relazione di un tecnico, cui è seguita quella del c.t.u. in pagina 13 di 31 sede di A.T.P. e nel presente giudizio. Peraltro, lo stesso CTU incaricato, ing. Persona_1
ha accertato che le fessurazioni nell'intonaco – le quali costituiscono, come si avrà modo
[...]
di esporre più approfonditamente nel prosieguo, il difetto dell'opera imputabile alla ditta appaltatrice – non si sono manifestate nell'immediato, bensì a distanza di tempo, così confermando la natura occulta dei vizi venenti in rilievo nel caso di specie.
Quanto, infine, alla decorrenza del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c. si rileva che “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell' art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. Tanto più in caso di opere di una certa complessità, la conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni giudiziarie infondate, con la conseguenza che il termine di decadenza incomincia a decorrere solo dall'acquisizione della relazione del tecnico”
(Tribunale Latina, sez. II, 20.10.2020, n. 1898). Ed ancora, “In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'articolo 1667, terzo comma, del codice civile, decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi” (Cassazione civile, sez. VI, 7.6.2017, n.
14199).
Conseguenza ne è che la prescrizione del diritto alla garanzia decorre dalla scoperta, che si deve ritenere acquisita dal giorno in cui il committente ha avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto, attraverso le necessarie indagini tecniche che nel nostro caso sono state svolte in sede di ATP. Si ritiene pertanto che l'appaltatore non è liberato da garanzia, visto che i difetti sono stati denunciati tempestivamente, trattandosi di vizi occulti, o non immediatamente rilevabili come accertato dal CTU.
Pertanto, le eccezioni di inoperatività della garanzia per i vizi, a termini del I comma dell'art. 1667 c.c., e di intervenuta decadenza dalla citata garanzia per i vizi, giusto il disposto del II comma dell'art. 1667 c.c., entrambe sollevate dalla e dalla , vanno respinte CP_1 CP_3
perché infondate.
pagina 14 di 31 Ad analoghe conclusioni, peraltro, si perviene anche laddove si riconduca l'azione spiegata al paradigma di cui all'art. 1669 c.c.
La giurisprudenza di legittimità regola i rapporti tra le azioni di cui all'art. 1667 c.c. e quelle di cui all'art. 1669 c.c. in termini di compatibilità, potendo il committente di un immobile che presenti gravi difetti invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall' art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall' art. 1668 c.c., con riguardo ai vizi di cui all' art. 1667
c.c. , dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme, le relative fattispecie si configurino l'una (art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.). I gravi difetti dell'opera, invero, si traducono inevitabilmente in vizi della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c. (Cass. civ., sez. II,
25.7.2019, n. 20184).
Deve altresì darsi atto del superamento della posizione nomofilattica più datata che aderiva ad una concezione restrittiva dei gravi difetti, che sostanzialmente si identificavano con quelli che implicavano un pericolo per la stabilità dell'edificio. Si osserva che in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo, pacifico essendo che tra gli elementi secondari sono da ricomprendersi anche rivestimenti ed infissi, purché le infiltrazioni e le altre problematiche da essi derivanti pregiudichino la normale fruibilità dell'immobile secondo la sua destinazione, benché siano eliminabili con interventi di ordinaria manutenzione, ed indipendentemente dal costo di questi ultimi. Inoltre, configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità
e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da pagina 15 di 31 compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (cfr. sul punto, Cass. Civ., sez. II, 28.4.2004, n. 8140). E, ancora, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cc., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell'opera medesima incidendo in modo negativo e considerevole sul godimento dell'immobile e pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua normale funzione economica e pratica. In tal senso, è stato precisato che “I gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento” (Cass. civ., sez. II, 13.12.2021, n. 39599), “i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature” (Cass. n. 27315/2017), e che “In tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (Cass. Civ., sez. un., 27.3.2017, n. 7756).
Ciò posto, in tema di rovina e difetti di cose immobili destinate per loro natura a lunga durata,
l'art. 1669 c.c. prescrive, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore (ricollegabile anche alla posizione del venditore-costruttore), due ulteriori termini, uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta dei vizi o dei difetti, e l'altro di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia, senza alcun rilievo per eventuali aggravamenti che pagina 16 di 31 costituiscano la naturale evoluzione di una grave situazione già precedentemente manifestatasi e denunciata. Detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, non può più essere fatta valere (cfr. Cass. Civ., sez. II, 14.2.1989, n. 903).
Anche in tal caso, la giurisprudenza ha precisato che il termine di decadenza annuale della denunzia dei vizi ai fini dell'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., decorre dal momento in cui il danneggiato abbia acquistato un grado di conoscenza seria ed obiettiva non soltanto della gravità del difetti dell'edificio, ma anche dell'incidenza di essi sulla statica e sulla possibilità di godimento dell'immobile secondo la sua destinazione, nonché del collegamento causale dei difetti stessi con l'attività di esecuzione delle opere espletate dall'appaltatore. Nella fattispecie in esame, quindi, trattandosi come detto di vizi occulti, manifestatisi a distanza di tempo dalla ultimazione dei lavori, la relativa conoscenza da parte del committente non può ravvisarsi in data _1
antecedente agli accertamenti tecnici eseguiti da parte del geom. ed in quanto tale CP_6
Cont emerge soltanto a decorrere dalla lettera raccomandata inoltrata alla in data 14.10.2015.
Il termine di prescrizione annuale dell'azione, dunque, non può farsi decorrere, come vorrebbe la convenuta, dal 1.12.2014, data in cui veniva ricevuta la prima lettera raccomandata inoltrata da parte del posto che con tale missiva il committente si limitava a paventare _1
genericamente la sussistenza di vizi. Ed invero, in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, ai sensi dell'art. 1669 cod civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Corte d'appello di
Torino, sez. II, 18.3.2021, n. 298).
Nella specie, tale conoscenza può rinvenirsi soltanto nella comunicazione del 14.10.2015; ed allora, il termine annuale di prescrizione è stato validamente interrotto mediante il deposito (il
22.1.2016) del ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 -bis c.p.c., in conformità al principio per cui “la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo comporta
l'interruzione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2943 co. 1 c.c., in relazione al diritto oggetto della richiesta istruttoria. Pertanto, il termine di prescrizione annuale per l'azione
pagina 17 di 31 promossa dal proprietario-committente ex art. 1669 c.c. si interrompe con la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo” (così espressamente Cass. civ., sez. II, 20.5.2009,
n. 11743).
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'odierna attrice abbia fornito la prova dei difetti lamentati in relazione alla non corretta esecuzione delle opere appaltate. In tal senso depongono, innanzitutto, la perizia di parte depositata dalla committente in seno al giudizio per ATP, a firma del geom. entrambe le Consulenze Tecniche, espletate in sede di ATP e nel presente CP_6
giudizio; infine, le dichiarazioni del teste SS , collaboratore del Direttore dei Testimone_2
Lavori, a conferma delle risultanze peritali.
Giova quindi esaminare nel dettaglio le risultanze degli accertamenti peritali svolti nel presente procedimento dall'ing. il quale ha compiutamente analizzato le singole doglianze Persona_1
avanzate dal Committente, verificandone l'imputabilità alla cattiva esecuzione dei lavori ad opera della Procedendo con ordine, per quanto riguarda il contratto di appalto del CP_1
07.03.2013 per l'importo totale lavori di € 123.743,71, oltre oneri di sicurezza ed iva dovuta per legge, le opere appaltate, estrapolate dall'allegato computo metrico estimativo del 07.01.2013
(All. F parte attrice), erano sinteticamente le seguenti: 1) montaggio dei ponteggi lungo tutto il perimetro del fabbricato fino ad altezza parapetto terrazzo copertura;
2) asportazione dell'intonaco ammalorato e distaccato sulle facciate esterne, con suo successivo rifacimento con intonaco di cemento retinato, ipotizzato preventivamente nell'ordine del 35% della superficie totale con uso di rete porta-intonaco anti-fessurazione nei punti di collegamento/ripresa; 3) sostituzione sia delle copertine in travertino di bordo pavimentazione dei balconi;
4) ripristino copriferri del calcestruzzo a faccia vista;
5) demolizione del pavimento dei marciapiedi perimetrali compresi cigli perimetrali e successivo rifacimento con masselli di cemento
(betonelle) dell'androne scoperto;
6) asportazione tinteggiatura esistente con bruciatore e carteggiatura opere in ferro su facciata;
7) verniciatura opere in ferro;
8) tinteggiatura al quarzo plastico;
9) pulizia delle n.12 bocche di lupo (areazione/caditoie stradali); 10) non era prevista la sostituzione delle griglie né la rimozione dello zoccolino di travertino presente in facciata né la impermeabilizzazione della pensilina di ingresso.
Le parti, quindi, in considerazione di opportunità scaturite durante l'esecuzione dei lavori, sottoscrivevano in data 16.09.2013 una “Appendice al Contratto di Appalto” per l'importo totale lavori di € 134.000,00, oltre oneri di sicurezza ed iva dovuta per legge, le cui opere appaltate, con pagina 18 di 31 rifermento sempre al contratto originario, erano sinteticamente le seguenti: 1) montaggio di ponteggi lungo tutto il perimetro del fabbricato fino ad altezza parapetto terrazzo copertura;
2) asportazione “in variante” dell'intonaco ammalorato e distaccato sulle facciate esterne, con suo successivo rifacimento con intonaco di cemento fibrato, constatato successivamente nell'ordine del 100% invece del 35% della superficie totale, compreso l'intonaco delle pareti esterne perimetrali dei soli torrini scale in copertura (precedentemente non incluso), esclusi i parapetti interni e stenditoi in muratura ivi presenti;
3) sostituzione sia delle copertine in travertino di bordo pavimentazione dei balconi;
4) ripristino copriferri del calcestruzzo a faccia vista;
5) demolizione del pavimento dei marciapiedi perimetrali compresi cigli perimetrali e successivo rifacimento con masselli di cemento (betonelle), dell'androne coperto, nonché delle porzioni antistanti i portoncini di ingresso;
6) asportazione tinteggiatura esistente con bruciatore e carteggiatura opere in ferro su facciata;
7) verniciatura opere in ferro;
8) tinteggiatura con tinta silossanica traspirante e migliorativa invece che al quarzo plastico;
9) pulizia delle n.12 bocche di lupo (areazione/caditoie stradali); 10) manutenzione delle ringhiere metalliche dei balconi “in variante” da carteggiare e riverniciare, oltre alla modifica del loro sistema di fissaggio
(manutenzione precedentemente non prevista); 11) non era prevista anche in questo caso la sostituzione delle griglie né la rimozione dello zoccolino di travertino presente in facciata né la impermeabilizzazione della pensilina di ingresso.
Rispetto, quindi, ai lavori così come commissionati, il ha avanzato le seguenti _1
doglianze, analiticamente esaminate dal CTU incaricato: a) infiltrazioni e sgretolamento tinteggiature in corrispondenza della tettoia della scala A. A tale proposito, il Consulente ha accertato che detti vizi presupponevano lavorazioni che non risultavano comprese nelle voci dell'appalto, di guisa che tale problematica non poteva considerarsi un lavoro mal eseguito;
b) distacco dei profili in pvc posizionati sopra le finestre. Anche in questo caso la richiesta di riduzione dello spazio fra veletta ed avvolgibile sopra le finestre non risultava compresa nell'appalto, ma il lavoro veniva eseguito dall'impresa solo per assecondare la volontà di alcuni condomini, peraltro in assenza di corrispettivo economico ed in assenza, soprattutto, della garanzia contrattuale sulla bontà del lavoro svolto;
c) avvallamenti della pavimentazione in betonelle sia interna che esterna fino a scoprire lo zoccolo perimetrale privo di sigillatura. In proposito, il Consulente ha imputato tale “difetto” alla tipologia di pavimentazione dei marciapiedi (betonelle) scelta dal . Infatti, “La posa in opera di betonelle, poggiate a _1
pagina 19 di 31 secco su letto di sabbia di cava, presuppone inevitabilmente il verificarsi di assestamenti della nuova pavimentazione. L'attuale distacco di quest'ultima dallo zoccolo perimetrale come constatato, presupponeva la sua rimozione e un nuovo rimontaggio dello stesso a filo pavimento dopo il prevedibile assestamento. Infatti, questa scelta (opzione betonelle invece che pavimentazione in gres porcellanato suggerita in più occasioni dalla DL) presupponeva la sigillatura fra i giunti aperti delle betonelle con sabbia di fiume, eseguita dall'impresa a fine lavori, come certificato anche dal DL nella Relazione allo stato finale, e da eseguire periodicamente e successivamente a cura del con continui riempimenti fra le fughe _1
(giunti aperti) delle betonelle. In sede di accesso lo scrivente ha rilevato invece l'assenza di tale manutenzione, la quale ha provocato un dissesto fra le betonelle, determinando anche i predetti avvallamenti e distacco dallo zoccolo perimetrale. Anche la presenza accertata di vegetazione fra le stesse betonelle conferma tale tesi di mancata manutenzione, come evidenziato dal seguente stralcio di foto” (pagg. 14 e 15 CTU); d) la mancata impermeabilizzazione delle bocche di lupo di aereazione dei garage, anch'essa non ricompresa in appalto, essendo prevista solo la pulizia delle cosiddette bocche di lupo/caditoia stradale;
e) quanto alla non corretta installazione delle griglie metalliche (sopra le bocche di lupo), a sua volta non oggetto dei lavori appaltati il
Perito ha appurato che la relativa disconnessione è stata presumibilmente cagionata da ulteriori lavori di successiva verniciatura commissionati ad altra ditta;
f) presenza di fessurazioni dell'intonaco sulle facciate con strato delle tinteggiature ossidate e perdita di colore e con assoluta assenza di rete di armatura nello spessore dell'intonaco. A tale riguardo il Perito, concordemente con tutti i CTP e previa autorizzazione del Giudice del 18.11.2023, commissionava una indagine sugli intonaci ad una ditta specializzata al fine di individuare l'origine dei difetti e degli ammaloramenti lamentati. Dall'indagine espletata è emerso che l'intonaco delle facciate risultava essere di spessore adeguato e correttamente ancorato all'apparecchio murario;
che la composizione della malta dell'intonaco corrispondeva a quanto dichiarato nella scheda tecnica come anche lo strato di finitura;
che lo spessore della pellicola pittorica presente sull'intonaco corrispondeva a quella conseguente all'applicazione di due mani equivalenti di pittura fresca;
infine, che “la superficie della pellicola pittorica non è attualmente idrorepellente, ma le proprietà prestazionali dell'intero pacchetto intonaco+pellicola pittorica si accordano egregiamente con quanto dichiarato sulla scheda tecnica del Controparte_18
(IVAS), in termini di permeabilità al vapore acqueo e di assorbimento capillare di acqua liquida.
pagina 20 di 31 L'intonaco integro, completo di strato pittorico protettivo, è classificabile, secondo la teoria di
ZE come durabile nel tempo, poco bagnabile e facilmente asciugabile” (pag. 17 ctu).
Dunque, i difetti non sono stati causati dai materiali utilizzati dalla ditta.
Per quanto riguarda, invece, le problematiche riscontrate, il CTU ha appurato che esse “sono riconducibili a lunghe fessurazioni orizzontali accompagnate da due bande laterali simmetriche che terminano con una intensa linea scura di demarcazione. A volte si presentavano anche fessurazioni verticali, accompagnate dalle stesse bande scure…. e dovute pertanto alla cattiva modalità di esecuzione delle riprese di intonaco eseguite in cantiere dalla ditta . CP_1
Continua il Perito, “Tali fessurazioni non interessano il sottostante apparecchio murario, ma solo lo spessore dell'intonaco, come deducibile dopo l'estrazione dei tasselli dei provini di intonaco”
(..)”Le fessurazioni orizzontali si ripetevano a distanze fisse, in corrispondenza del cambiamento del piano di lavoro sulle impalcature dei ponteggi. Le fessurazioni verticali riflettono evidentemente la ripresa dell'intonaco, sullo stesso piano di lavoro, dopo una consistente pausa temporale durante le operazioni di posa in opera”.
Il tecnico incaricato ha altresì verificato che le suddette fessurazioni si sono manifestate non nell'immediato ma a distanza di tempo, in tutte quelle zone ove l'applicazione fresco su fresco della malta dell'intonaco non era stata temporalmente possibile (zone di colore giallo di grandi dimensioni), ed evidentemente anche senza la messa in campo di tutte le necessarie contromisure atte a fronteggiare le problematiche relative alle inevitabili discontinuità temporali nella posa in opera da parte dell'impresa esecutrice dei lavori Ed ancora, il CTU ha rilevato che CP_1
l'infradiciamento profondo dell'intonaco, localizzato principalmente lungo le sue fessure passanti, non provocava solo danni estetici, ammaloramenti dei materiali interessati ed umidità nel sottostante apparecchio murario, ma aveva conseguenze ancora più gravi ai fini dell'isolamento termico e del risparmio energetico dell'edificio, a causa del cosiddetto raffreddamento psicrometrico, causando un notevole abbassamento della temperatura delle facciate interessate, con conseguente condensazione dell'umidità interna, così come aveva riscontrato anche in alcuni appartamenti visionati.
Il Perito ha quindi proceduto ad elencare i lavori da realizzarsi per eliminare tali inconvenienti, inerenti alle macchie di tinteggiatura sulle facciate, ma soprattutto per eliminare l'infradiciamento dell'intonaco interessato, redigendo apposito computo metrico estimativo secondo il prezziario regionale Lazio 2023 (all. 12 ctu) dal quale si evince che la spesa necessaria per l'eliminazione pagina 21 di 31 dei vizi sul fabbricato è pari ad € 49.643,00 oltre iva;
le spese tecniche di progetto e direzione lavori (all. 13 ctu) sono state invece quantificate dal Perito in € 11.770,49 oltre oneri. In conclusione, dal Quadro Economico Generale redatto dal Perito, l'onere di spesa complessivo per la eliminazione dei vizi riscontrati sul fabbricato in questione ammonta ad € 74.200,00 (all. 14 ctu).
In definitiva, quindi, le risultanze peritali hanno consentito di accertare la fondatezza delle doglianze attoree relativamente alla non corretta realizzazione dei lavori appaltati e, in particolare, per quanto concerne le fessurazioni nell'intonaco esterno della palazzina, di appurare che “la presenza di fessurazioni dell'intonaco sulle facciate è riconducibile unicamente a responsabilità dell'impresa, avendo la stessa operato con cattive modalità di esecuzione delle riprese di intonaco. Le fessurazioni si sono manifestate infatti, non nell'immediato ma a distanza di tempo, in tutte quelle zone ove l'applicazione fresco su fresco della malta dell'intonaco non è stata temporalmente possibile (zone di colore giallo di grandi dimensioni), ed evidentemente anche senza la messa in campo di tutte le necessarie contromisure atte a fronteggiare le problematiche relative alle inevitabili discontinuità temporali nella posa in opera da parte dell'impresa esecutrice dei lavori (pag. 19 CTU). CP_1
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il Consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare, comunque, opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
pagina 22 di 31 Ne deriva che la domanda proposta dal va accolta limitatamente ai vizi _1
concernenti le infiltrazioni lamentate, causate dalla presenza di fessurazioni nell'intonaco esterno della palazzina riconducibili alla cattiva modalità di applicazione dell'intonaco da parte della con conseguente condanna della ditta appaltatrice al pagamento della somma di € CP_1
74.200,00, in conformità ai calcoli operati dal CTU., da intendersi già rivalutata all'attualità. Su tale importo, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Pertanto, oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno riconosciuti anche gli interessi, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1712 del 1995, per cui gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale devalutata alla data in cui il danno si è verificato (che nel caso di specie può farsi coincidere con la data della denuncia dei vizi del 14.10.2015) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Sulla somma così calcolata decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c..
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa agli ulteriori vizi e difformità denunciate dall'attore perché, dalla documentazione in atti e dai rilievi dei CTU sia in sede di
ATP che nel presente giudizio, emerge che gli stessi esulano dal contratto di appalto e dalla relativa appendice.
Parimenti va disattesa la domanda attorea di risarcimento degli ulteriori danni per la dedotta compromessa fruibilità dell'immobile. Trattasi di domanda generica, non supportata da allegazioni idonee a comprovare, almeno in via presuntiva, l'ulteriore pregiudizio lamentato. Né alcuna prova per testi è stata articolata sul punto a supporto della domanda. Ed invero, “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, da allegare e provare da parte del preteso danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno- conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo” (Cass. civ. 31233/2018).
pagina 23 di 31 Quindi, appurata la responsabilità della ditta appaltatrice nei termini sopra esposti, occorre
Cont soffermarsi sulla domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della
[...]
Sul punto, ritiene il Tribunale che meriti di trovare accoglimento l'eccezione di CP_3
inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia assicuratrice. Ed invero, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di polizza di cui al mod. 531/01, richiamato nel contratto di Cont assicurazione stipulato dalla “L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato, per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività identificata in polizza”. La copertura assicurativa, pertanto, è da intendersi prestata con riferimento ai danni, personali o materiali, cagionati a terzi in occasione di un sinistro verificatosi durante lo svolgimento dell'attività, mentre ne risultavano espressamente esclusi i danni eventualmente determinati alle stesse opere oggetto di costruzione. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla ditta appaltatrice, le condizioni di polizza non risultano affatto confuse o oscure, prevedendo in maniera netta e cristallina l'esclusione dei danni “alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti interessate dall'esecuzione degli stessi”. Non è quindi consentito revocare in dubbio l'operatività del contratto di assicurazione in esame soltanto per i danni arrecati a beni di proprietà di terzi presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori, e non - anche - per quelli cagionati alle cose sulle quali si stessero eseguendo gli interventi o le lavorazioni, come è avvenuto nel caso di specie. In definitiva, la polizza in esame ha ad oggetto il rischio per danni che dovessero essere causati durante l'esecuzione dei lavori a persone o cose, ovvero ai dipendenti, ma non i danni alle cose oggetto di lavorazione, sicché sono coperti dalla polizza i danni che l'appaltatore assicurato ha involontariamente cagionato, durante la materiale esecuzione dei lavori, a beni di terzi (o alla loro persona), e non anche i danni arrecati alle stesse opere che l'assicurato sta realizzando o sulle quali sta lavorando.
Quanto alla dedotta responsabilità con consequenziale domanda di condanna del Direttore dei
Cont Lavori, in solido con la per violazione dell'art. 1176 c.c., la stessa va rigettata per le ragioni che seguono.
Con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori, va preliminarmente premesso che quest'ultimo, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di esso pagina 24 di 31 l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, per cui è ravvisabile la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo.
In punto di diritto, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa e conformità al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. Consegue che il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, di riferirne al committente (v. Cass. civ., Sez. II,
27.01.2012, n. 1218; Cass. civ., sez. II, 24/07/2023, n. 22037).
Nel caso di specie, la documentazione depositata in atti comprova le verifiche svolte tempo per tempo dal D.L. che si è mostrato attento e rispettoso degli obblighi di diligenza sul medesimo gravanti.
A riprova della fattiva e costante presenza dell'ing. sul cantiere della ditta appaltatrice si CP_2
richiama la nota del 03.09.2013, formalizzata dallo stesso alla a seguito delle CP_1
rimostranze esplicitate dai condomini nell'assemblea condominiale tenutasi il 02.09.2013, con cui l'ing. elencava le problematiche esistenti e indicava come porvi rimedio, ordinando CP_2
altresì alla ditta lo smontaggio dei ponteggi da effettuarsi con la massima cautela in uno all'invito a verificare insieme la presenza o meno di vizi delle opere. Si richiama, ancora, la copiosa corrispondenza intercorsa con l'allora Amministratore condominiale, (allegati dal Testimone_1
n. 10 al n. 22 della memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.) a conferma del comportamento diligente e rispettoso dei propri doveri di vigilanza tenuto dal D.L..
pagina 25 di 31 Inoltre, l'unico vizio imputabile alla ditta riscontrato dalla CTU attiene alle fessurazioni degli intonaci, ed è ascrivibile unicamente all'impresa, come rilevato dallo stesso consulente (“la presenza di fessurazioni dell'intonaco sulle facciate è riconducibile unicamente a responsabilità dell'impresa, avendo la stessa operato con cattive modalità di esecuzione delle riprese di intonaco non avendo messo in campo tutte le necessarie contromisure atte a fronteggiare le problematiche relative alle inevitabili discontinuità temporali nella posa in opera del nuovo intonaco” – cfr. pag. 4 della risposta del CTU alle osservazioni delle parti). Ed ancora, dalla relazione della emerge che la qualità dell'intonaco era buona, sicché anche sotto questo Pt_2
profilo non può ravvisarsi alcuna omessa vigilanza da parte del D.L. sulla adeguatezza dei materiali adoperati. Soprattutto, poi, assume rilievo dirimente la circostanza, appurata dal CTU, per cui i vizi dell'intonaco non si sono manifestati nell'immediato, bensì a distanza di tempo dall'ultimazione dei lavori, ed in quanto tali non potevano essere riscontrati dal D.L. in corso d'opera.
Per le ragioni esposte, dunque, ritiene il Tribunale che nel caso di specie debba escludersi la responsabilità dell'ing. per i difetti conseguenti alla cattiva esecuzione delle opere CP_2
appaltate da parte della CP_1
Resta conseguente assorbita la domanda di manleva azionata dal D.L. verso la propria
Compagnia di assicurazione Cattolica.
Infine, merita di trovare accoglimento la domanda riconvenzionale promossa dall'Ing. nei CP_2
confronti del Condominio committente per il pagamento del compenso spettante al D.L. per la prestazione della propria opera, sebbene in misura ridotta a quanto richiesto.
Sul punto, va in primo luogo precisato che la suddetta domanda è stata tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2018, nel rispetto del termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 6.11.2018, ex art. 166 c.p.c. ratione temporis vigente.
Al contrario, risulta tardiva ed in quanto tale inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Come noto, infatti, l'art. 183 _1
c.p.c. consente all'attore di formulare le domande e le eccezioni che siano conseguenza delle eccezioni del convenuto solo nella prima udienza, e non nella memoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.. In tal senso, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande “già
pagina 26 di 31 proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle pagina eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. 6 - 3, 26.11.2019, n. 30745). Nel caso di specie, dunque, l'eccezione di prescrizione, conseguenza della domanda riconvenzionale svolta dal doveva essere proposta a pena di CP_2
decadenza in occasione della prima udienza di trattazione.
Anche nel merito, peraltro, la suddetta eccezione si appalesa evidentemente infondata, atteso che il diritto del D.L. a percepire il compenso per la prestazione professionale eseguita risulta senz'altro soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
La norma di cui all'art. 2956 c.c., infatti, va ricondotta alla categoria della c.d. prescrizione presuntiva, e si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione, implicando il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. La prescrizione presuntiva prevista per i crediti professionali, infatti, non si fonda sull'inerzia del creditore e/o sul decorso del tempo, come invece accade per la prescrizione ordinaria, ma si basa sulla presunzione che il pagamento sia avvenuto nel termine previsto oppure che l'adempimento del cliente normalmente avviene senza dilazione e senza quietanza scritta.
Sulla scorta di tali assunti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che
“L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti” (Cass. Civ., sez. II, 17.3.2023, n. 7793). Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dunque, l'eccezione merita il rigetto, atteso che la società convenuta ha contestato la pretesa avversa, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Ciò chiarito, la Suprema Corte ha precisato che, nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Civ., Sez. III, 10.7.2018, n. 18086).
Nella specie, inoltre, si è appurata l'insussistenza della responsabilità del CP_2
pagina 27 di 31 Ai fini della liquidazione del compenso professionale, si osserva che nel contratto di prestazione di opera intellettuale, il professionista è tenuto a provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso: “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale
(potendosene ammettere una declinazione gratuita, senza che ciò comporti un “aggravamento” dell'onere probatorio gravante sul professionista), sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (Cass. civ., Sez. II, 23.11.2016, n. 23893). Dunque, quando il professionista deduca l'esatta esecuzione della prestazione professionale e, sulla base di ciò, reclami il suo diritto al compenso, deve provare l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della sua attività e della sua opera. Inoltre, quando il diritto al compenso è oggetto di contestazione da parte del cliente convenuto che affermi la mancata instaurazione del rapporto professionale, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dal professionista attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni.
Ebbene, nel caso di specie il Condominio attore non ha svolto alcuna specifica contestazione in merito al conferimento dell'incarico professionale all'ing. da reputarsi pertanto pacifico. CP_2
Le attività per cui è stato richiesto il compenso, consistenti nella redazione di computi estimativi per lavori complementari o sostitutivi rispetto a quelli appaltati, non ricadenti nell'onorario contemplato nel contratto di appalto, trovano peraltro conferma nella documentazione versata in atti dal D.L. e sono state riscontrate dal CTU.
Alla luce di tali premesse e considerato, quindi, che il professionista creditore ha assolto al proprio onere probatorio (conferimento di incarico e svolgimento di attività riportate in parcella), per la determinazione del valore della prestazione occorre riferirsi al D.M. 140/2012. La prestazione professionale espletata dal professionista va, infatti, liquidata sulla scorta dei parametri offerti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27. pagina 12 di 14. In proposito, è necessario richiamare nuovamente le pagina 28 di 31 risultanze peritali, ove il CTU Ing. avuto riguardo alle attività espletate dal convenuto per Per_1
come risultanti dalla documentazione in atti, ha calcolato il compenso spettante all'ing. CP_2
sulla base dei parametri del D.M. n. 140/2012, applicando, per la complessità della prestazione, il valore medio tra quelli minimo e massimo di cui al predetto D.M. (cfr. pagg. 23-24 e allegato n.
15della relazione peritale in atti), così pervenendo alla quantificazione dell'importo complessivamente spettante nella somma di € 11.450,17 comprensiva di oneri.
In definitiva, la domanda attorea merita accoglimento nei confronti della ditta appaltatrice, la quale va condannata al risarcimento del danno in favore del nella misura di € _1
74.200,00 oltre interessi nei termini precedentemente esposti. Va invece respinta la domanda di Cont manleva spiegata dalla nei confronti della Controparte_3
Va poi rigettata la domanda del nei confronti del direttore dei lavori, con _1
conseguente assorbimento della manleva da quest'ultimo spiegata verso la , mentre deve CP_4
trovare accoglimento la domanda riconvenzionale dell'ing. avente ad oggetto il pagamento CP_2
dei compensi per le prestazioni extra-contrattuali eseguite.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1
attore, e quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore dell'ing. _1 CP_2
Non sussistono invece i presupposti per la condanna del attore per responsabilità _1
aggravata nei confronti dell'ing. ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che CP_2
la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
Quanto, poi, alla posizione delle terze chiamate, va rammentato il principio per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. Sez. III, 7.3.2024, n. 6144). Ed
pagina 29 di 31 ancora, “Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva
l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato” (Cass. Civ., Sez. III, 15.11.2023, n. 31868).
Nel caso di specie, quindi, le spese sostenute dalla devono essere poste a Controparte_3
carico della stante il rigetto e la manifesta infondatezza della domanda di manleva da CP_1
quest'ultima spiegata.
Al contrario, le spese sostenute dalla vanno poste a carico del Controparte_4
in ragione del rigetto della domanda da quest'ultimo proposta nei confronti _1
dell'ing. e del conseguente assorbimento della relativa domanda di manleva. CP_2
Infine, le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa al fine di accertare la sussistenza e l'entità dei vizi e delle difformità delle opere oggetto di appalto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità della in relazione ai vizi ed alle difformità CP_1
dei lavori commissionati giusta contratto di appalto del 7.03.2013 e relativa appendice del
19.06.2013 e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore del a titolo di risarcimento del danno, dell'importo _1 di € 74.200,00, oltre interessi nei termini di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della CP_1 CP_19
[...]
- rigetta le domanda attoree proposte dal nei confronti del convenuto ing. _1
; CP_2
- dichiara assorbita la domanda di manleva dell'ing. verso la CP_2 [...]
Controparte_20
pagina 30 di 31 - in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna il _1
, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento in favore dell'ing.
[...] CP_2
dell'importo di € 11.450,17 comprensivo di accessori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento delle _1
spese di lite in favore dell'ing. e della che liquida in CP_2 Controparte_21
€ 10.860,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore del e della che liquida in € _1 Controparte_3
10.860,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della CP_1
[...]
Latina, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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