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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13767/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13767/2022 promosso da
C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
BALSAMO ANNA MARIA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via C.F._2
Ludovico Ariosto n. 3, Paternò (CT); appellante contro
C.F. , impresa individuale, in persona del titolare CP_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'AVV. SALVATORE CALÌ, C.F. ed CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in via V. Emanuele n. 348, Biancavilla (CT); appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di prestazione d'opera materiale – inadempimento – domanda di condanna.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti dell'impresa Parte_1
individuale avente ad oggetto la sentenza n. 46/2022 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Biancavilla.
1. Il procedimento di primo grado
In primo grado ha citato in giudizio l'impresa individuale di cui è Parte_1 CP_1
titolare , esponendo di aver commissionato alla stessa la realizzazione di una Controparte_2
vetrata di mq 11 per il prezzo di euro 3.000.00, di aver versato un acconto di euro 1.500,00 e di aver pattuito la consegna dell'opera entro 20-30 giorni;
ha altresì esposto che i lavori non sono stati completati nel termine pattuito e che, solo a seguito di numerosi solleciti, circa sette mesi dopo,
l'impresa è intervenuta con un montaggio solo parziale, lasciando, così, l'opera esposta al rischio di infiltrazioni d'acqua; la committente ha dunque diffidato inutilmente l'impresa alla restituzione dell'acconto versato e al ripristino dei luoghi allo stato originario.
Dinanzi al Giudice di pace ha prospettato la responsabilità dell'impresa per Parte_1
inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., stante la mancata esecuzione dell'opera, e la violazione dei principi di buona fede e diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c.; ha dunque chiesto la restituzione della somma versata in acconto, la condanna al ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, il pagamento delle somme necessarie per la rimozione, oltre al risarcimento del danno subito.
L'impresa individuale nella persona del titolare , si è costituita e, in CP_1 Controparte_2 via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, affermando che i fatti si erano svolti in maniera differente rispetto alla prospettazione dell'attrice: la cliente, infatti, aveva inizialmente commissionato la realizzazione di una porta scorrevole e di un armadio a muro, successivamente aveva chiesto di sospendere i lavori a causa della emergenza pandemica e, infine, non essendo più interessata ai lavori originariamente chiesti, aveva commissionato al loro posto una veranda-vetrata per il terrazzo;
il convenuto, che aveva già ordinato e tagliato il materiale per la prima opera commissionata, aveva dovuto adeguare il materiale alle nuove richieste, si era recato presso l'abitazione della committente ed aveva iniziato a tagliare le aperture laterali delle veranda, salvo poi doverle modificare su nuova richiesta della quest'ultima, però, dopo qualche tempo, gli Pt_1
aveva comunicato di non essere più interessata ai lavori.
Alla udienza di prima comparizione il procedimento è stato rinviato per consentire l'espletamento della negoziazione assistita;
sono seguiti altri rinvii su richiesta delle parti e alla quarta udienza, in data
11.02.2022, articolate le richieste istruttorie, il Giudice di pace ha dichiarato le parti decadute dalle suddette istanze.
Con la sentenza n. 46/2022 è stata dunque rigettata la domanda attorea, in quanto sfornita di prova.
2. Il procedimento di appello
Con l'atto di appello ha impugnato la suddetta sentenza per i motivi di seguito Parte_1
indicati.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, per non avere il Giudice di pace tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta da parte attrice, dalla quale si evince la commissione dell'opera, l'acconto versato, lo stato dei luoghi e la diffida ad adempiere, laddove, al contrario, parte convenuta, che non ha contestato questi fatti, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento, anzi ha dichiarato all'udienza del
13.07.2021 la propria volontà di portare a termine i lavori;
avendo, dunque, assolto parte attrice all'onere probatorio sulla stessa incombente, la domanda avrebbe dovuto essere accolta.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'errata applicazione dell'art. 320 c.p.c. e degli artt.
112, 214 e 215 c.p.c. e 2719 c.c., affermando che all'udienza tenuta in data 11.02.2022, in cui le parti hanno chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori e parte attrice ha disconosciuto la conformità all'originale del doc. 2 della produzione di controparte esibendo l'originale di esso, il Giudice avrebbe dovuto rivolgere alle parti l'invito di cui all'art. 320 co. III c.p.c., trattandosi sostanzialmente di una prima udienza, rinviata con salvezza dei relativi diritti.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 112, 132 e 214, 215 e 216
c.p.c., posto che alla suddetta udienza tenuta in data 11.02.2022, a fronte del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica dall'impresa convenuta, la parte intenzionata ad avvalersene avrebbe dovuto esibire l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
non avendolo fatto, e conseguentemente non essendo utilizzabile in giudizio la scrittura, la corretta applicazione dei principi che si assumono violati (corrispondenza tra chiesto e pronunciato, difetto di motivazione e utilizzo della scrittura privata in caso di suo disconoscimento) avrebbe determinato l'accoglimento della domanda principale di restituzione dell'acconto.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha infine lamentato la violazione degli artt. 1218
c.c. e 116 c.p.c., posto che il Giudice, alla luce dei fatti, avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità contrattuale di per la mancata esecuzione della prestazione. CP_1
ha dunque reiterato le domande e difese proposte in primo grado e ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE CHE LA SUDDETTA È STATA EMESSA IN VIOLAZIONE:
- Dell'art. 115 c.p.c., 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. con conseguente riforma della sentenza ritendo come provata l'obbligazione ed il relativo inadempimento da parte del convenuto;
- Dell'art. 320 C.P.C., nelle parti sottoposte all'attenzione dell'On.le Giudice adito, riformando i relativi punti e confermando che all'udienza dell'11/02/2022 le parti potevano precisare la domanda, offrire e richiedere mezzi di prova, con conseguente accoglimento delle richieste di cui al verbale dell'11/02/2022;
A questo proposito, in subordine,
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della violazione dell'art. 320 c.p.c. la domanda viene limitata alla sola restituzione dell'acconto corrisposto.
- Dell'art. 2719 c.c. E artt. 214 e 215 c.p.c., oltre che dell'art. 112 c.p.c., e per omessa motivazione, nella parte in cui ha omesso di estromettere dal processo il doc. 2 prodotto dal convenuto per le ragioni esposte con le conseguenti statuizioni di diritto per effetto della mancata verificazione richiesta dal convenuto con espunzione del suddetto doc. 2 della produzione avversaria copia difforme dall'originale proposta n. 121 del 3/2/2020;
- Dell'art. Art. 1218 c.c e dell'art. 116 c.p.c. per le ragioni esposte con le conseguenti statuizioni di diritto per effetto della mancata verificazione richiesta dal convenuto;
Inoltre, per effetto della devoluzione Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE che in data 03/02/2020 la sig.ra ed il titolare Parte_1 della ditta di concordavano l'esecuzione di una struttura come CP_1 Controparte_2
riportata nella proposta di commissione del 03/02/2020 (doc.1);
- ACCERTARE E DICHIARARE che la in p.l.r.p.t. non ha adempiuto all'accordo Controparte_3 sottoscritto in data 03/02/2020 e che l'opera non è stata eseguita;
ACCERTARE E DICHIARARE che la ditta in p.l.r.p.t. è incorsa nella responsabilità ex art. 1218
c.c., per non aver eseguito il lavoro di installazione nel termine pattuito in seno alla proposta di commissione del 03 febbraio 2020;
ACCERTARE E DICHIARARE che la ditta in p.l.r.p.t. sig. ha CP_1 Controparte_2 ricevuto come acconto la somma di €.1500,00;
ACCERTARE E DICHIARARE che l'attrice ha subito un danno morale oltre che patrimoniale per lo stesso subito, e per la cui valutazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice in via equitativa, e per l'effetto,
Voglia l'On.le Giudice di Pace di Biancavilla, in accoglimento delle suesposte domande:
CONDANNARE la in persona del suo titolare sig. , alla Controparte_3 Controparte_2 restituzione della somma di Euro 1.500,00 in favore dell'odierna attrice sig.ra con Parte_1 interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo unitamente alla rivalutazione monetaria;
CONDANNARE, altresì, la convenuta ditta al ripristino dello stato originario o, in alternativa, all'ulteriore pagamento di quelle somme che si rendessero necessarie per la rimozione che si quantificano in €.300,00, Unitamente al risarcimento del danno morale patito dalla odierna attrice pari ad €.1000,00, o in quella somma maggiore o minore meglio vista dell'On.le Giudice di Pace adito ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Si è costituita in giudizio l'impresa individuale chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appellato ha preliminarmente rilevato la nullità dell'appello perché introdotto con un file non nativo digitale, dato che nel medesimo sono riportate riproduzioni per immagine dei verbali di udienza, in violazione dell'art. 12 co. I del provvedimento del 16.04.2014 del Ministero della Giustizia, con conseguente inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, parte appellata ha dedotto in ordine all'assenza di prove del credito e la mancanza di puntuali contestazioni dell'attrice, nel primo grado di giudizio, in ordine ai fatti allegati dal debitore convenuto;
ha poi rilevato che nel giudizio dinanzi al Giudice di pace ogni richiesta di prova, ogni eccezione non rilevabile d'ufficio e ogni deposito deve esaurirsi nella prima udienza di comparizione e trattazione ed è, quindi, precluso nelle udienze successive;
ha contestato il disconoscimento di scrittura privata formulato da parte appellante per la prima volta all'udienza tenuta in data 11.02.2022, in quanto tardivo;
da ultimo, ha insistito nella eccezione di improcedibilità già formulata in primo grado per non avere parte attrice adempiuto all'obbligo di espletare la negoziazione assistita nei termini assegnati dal
Giudice, avendo essa stessa, peraltro, chiesto rinviarsi l'udienza sia per l'espletamento della procedura che per il deposito del verbale negativo. Parte appellata ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'appello per i suesposti motivi;
2) ritenere e dichiarare in ogni caso l'improcedibilità della domanda avanzata dall'odierno appellante per le ragioni sopra esposte;
3) nel merito, rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
2) in subordine e nel merito, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Sig,ra
e, per l'effetto, rigettare in toto la domanda dell'odierno appellante perché Parte_1
inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto per tutti i suesposti motivi;
3) in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare in ogni caso il diritto dell'odierno convenuto alla ritenzione dell'acconto di 1.500,00 a titolo di refusione e/o risarcimento delle spese già affrontate per la predisposizione dei materiali e l'approntamento dei lavori già eseguiti, nonché per ulteriore risarcimento del danno per lucro cessante”.
Con le note di trattazione per l'udienza del 22.11.2023 l'appellata ha altresì eccepito l'improcedibilità dell'appello, essendo stata la causa iscritta a ruolo il 28.10.2022, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello (avvenuta il 17.10.2022), ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate per la stessa udienza l'appellante ha contestato l'eccepita improcedibilità e ha depositato le ricevute del deposito telematico relativo all'iscrizione a ruolo.
Alla successiva udienza del 27.03.2024 parte appellante ha insistito nella richiesta di espunzione del documento n. 2 prodotto da parte convenuta in primo grado, disconoscendone la conformità all'originale, e, a fronte dell'eccezione di tardività di parte appellata, ha insistito nella richiesta di rimessione in termini.
Con ordinanza del 18.07.2024 sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, perché inammissibili, e la richiesta di rimessione in termini, non sussistendone i presupposti.
3. Motivi della decisione: le eccezioni preliminari
3.1. Sull'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Parte appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c.; tale eccezione, del tutto generica, è comunque infondata e va rigettata.
Infatti, ai fini dell'ammissibilità, dell'appello l'atto deve contenere motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, deve indicare le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura nonché le ragioni specifiche di doglianza;
in altri termini, deve indicare gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, in modo tale da consentire una ragionata e puntuale valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata e l'individuazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento. La specificità dei motivi di appello non deve essere, dunque, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficiente a delimitare in modo esatto l'ambito di riesame invocato dall'appellante (ex multis, Corte appello Catania, Sez. I, 14.04.2022, n. 794). Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello può pervenirsi, dunque, solo quando dal corpo dell'atto non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati.
Nel caso di specie l'atto di appello soddisfa i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., dal momento che dalle argomentazioni svolte e dall'esame della sentenza appellata è possibile individuare le doglianze avanzate e le parti della pronuncia gravate, che sono state, peraltro, specificamente indicate dall'appellante; la relativa eccezione va, dunque, rigettata.
3.2. Sull'eccezione di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo
Anche l'eccezione di improcedibilità formulata da parte appellata e fondata sull'affermata tardiva iscrizione a ruolo va rigettata.
Infatti, la produzione documentale di parte appellante è idonea a dimostrare quanto segue: l'invio del deposito telematico è stato effettuato in data 27.10.2022 alle ore 19:06, è giunto alla casella di destinazione in pari data alle ore 19:07, ha superato i controlli telematici il successivo 28.10.2022 alle ore 08;23; l'accettazione del deposito si è perfezionata in data 28.10.2023 alle ore 11:25.
In tema di deposito degli atti mediante il processo civile telematico è consolidato in giurisprudenza l'orientamento per il quale esso si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia (art. 16bis co. VII d.l. n.
179 del 2012, conv. con modif. dalla l. 221/2012, e modificato dall'art. 51 co. II lett. a. e b. d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014, abrogato dal d.lgs. 149/2022) ed è tempestivo quando tale ricevuta venga generata entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile (ex multis, Cass. civ., Sez. lav.,
n. 12422/2021).
Tale principio è stato recepito nel nuovo art. 196sexies c.p.c. (introdotto con il d. lgs. 149/2022), che prevede espressamente che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”; tale norma trova applicazione al caso in esame, essendo applicabile a decorrere dalla data 01.01.2023 anche ai procedimenti civili pendenti.
3.3. Sull'eccezione di nullità dell'appello perché redatto su file non nativo digitale
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di appello perché l'atto introduttivo depositato non è nativo digitale.
Si rammenta, infatti, che l'eventuale deposito (o notifica) dell'atto in formato non conforme alle regole tecniche del processo civile telematico non ne comporta la nullità quando il mancato rispetto delle regole formali non lede il diritto di difesa dell'altra parte, né arreca pregiudizio alla decisione della controversia;
ciò in applicazione delle generali regole in materia di nullità di cui all'art. 156 c.p.c., per il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (ex multis, Cass. civ., Sez. un., 18.04.2016, n. 7665), a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la parte che ha censurato l'irregolarità non ha allegato i motivi per i quali la violazione lamentata avrebbe comportato un pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Sul tema può richiamarsi Cass. civ., Sez. III, ord. 12.7.2018, n. 18324, in cui la Corte, pronunciando sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto la notifica conteneva un file creato mediante scansione di copia cartacea, ha ritenuto l'eccezione infondata alla luce di due considerazioni: “primo:
l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L,
Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660 - 01); secondo: scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire
a quest'ultimo il 'copia e incolla'. E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua 'navigabilità' - come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Sez. 5 - , Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018,
Rv. 647092 - 01)”.
4. Nel merito: sulla prova del credito
4.1. Sulla decadenza dalle richieste istruttorie
La decisione della presente controversia richiede, da un punto di vista logico e giuridico, il preliminare esame del secondo motivo di appello.
L'appellante ha lamentato il fatto che il Giudice di prime cure all'udienza tenuta in data 11.02.2022 avrebbe dovuto formulare l'invito alle parti di cui all'art. 320 co. III c.p.c. anziché dichiarare erroneamente le parti decadute dalle prove.
Tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
Secondo le norme che regolano il procedimento innanzi al Giudice di pace, infatti, non vi è distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e le parti, all'udienza ex art. 320 c.p.c., possono allegare fatti nuovi, proporre nuove domande o eccezioni, produrre documenti e richiedere mezzi istruttori;
tuttavia, considerato che al procedimento innanzi al giudice di pace in mancanza di diversa disciplina si applicano le disposizioni che regolano il procedimento dinanzi al tribunale (art. 311 c.p.c.), le parti incorrono nelle stesse preclusioni previste per tale rito e, pertanto, successivamente alla prima udienza – nella quale, secondo quanto previsto dalla versione dell'art. 320 co. III comma c.p.c. precedente al d.lgs. 149/2022, “Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese, ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere” – non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni, allegare fatti nuovi, produrre altri documenti e richiedere mezzi istruttori;
tale preclusione, peraltro, non è disponibile dal giudice mediante un rinvio della prima udienza per consentire tali attività, perché precluse dopo lo svolgimento della prima udienza, né
l'omissione del giudice del formale invito di cui sopra impedisce il verificarsi della preclusione (ex multis, Cass. civ., Sez. II, ordinanza 06.09.2017 n. 20840). Secondo la motivazione di Cass. civ., Sez. VI, 29.10.2019, n. 27731, infatti, “la formula 'concede rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza'
è una formula di stile alla quale non accede il significato che apparentemente essa sembrerebbe esprimere, perché non è nei poteri del giudice, sia esso onorario o togato, disporre dei tempi e delle attività del processo ove siano fissati dal codice, non meno di quanto ciò non sia nella facoltà delle parti: se una determinata attività è previsto che debba svolgersi in limine, entro il termine della udienza di trattazione, non è nella disponibilità del giudice postergarne la facoltà di svolgimento, né per sé né per le parti, ad un momento successivo: pertanto, con la formula 'con salvezza dei diritti di prima udienza' nulla il giudice può 'salvare' che sia prescritto debba svolgersi entro l'udienza fissata: la facoltà o il diritto processuale che è previsto debba essere esercitato entro quel tempo e non o sia, non può più essere esercitata”.
4.2. Sull'onere probatorio e sul disconoscimento della conformità del doc. n. 2 di parte convenuta all'originale
Con il secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione del principio del riparto dell'onere della prova e del principio di non contraddizione di cui agli artt. 115 e 167 c.p.c., alla luce della documentazione prodotta, non ha ritenuto provati la commissione dell'opera, l'acconto versato e, in mancanza di prova contraria di parte convenuta,
l'inadempimento della stessa.
Tale motivo di appello va esaminato congiuntamente al quarto motivo, con il quale l'appellante ha lamentato la violazione degli art. 1218 c.c. e 116 c.p.c., per non aver il Giudice di prime cure condannato la convenuta al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
I motivi di appello devono essere decisi sulla base di quanto segue: le parti concordino sull'esistenza di un rapporto contrattuale tra le stesse, ma non vi è alcuna prova certa dell'opera commissionata e del prezzo convenuto per la sua realizzazione;
sul punto va osservato che grava su parte creditrice l'onere di provare il titolo su cui il diritto azionato mediante la domanda è fondato, ai sensi degli artt. 128 e
2697 c.c. (quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sotto il profilo della valutazione delle prove in atti non può che attribuirsi medesimo valore probatorio sia alla proposta di commissione prodotta dall'appellante (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione, non disconosciuto da , sia alla diversa proposta prodotta dal convenuto/appellato CP_1
(doc. n. 2 all.to alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado); è infatti tardivo il disconoscimento della conformità di quest'ultimo all'originale, dato che parte attrice avrebbe dovuto formalizzare tale disconoscimento nella prima udienza di comparizione o, comunque, nella prima difesa successiva alla sua produzione, e, invece ha rilevato la non conformità solo all'udienza
11.02.2022 e, dunque, per i motivi sopra esposti, tardivamente (conclusione che assorbe la questione relativa all'obbligo di operare il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, mancante nel caso in esame).
Merita a questo punto esame congiunto il terzo motivo di appello, relativo all'utilizzabilità del doc. n. 2 prodotto dalla convenuta in primo grado (proposta di commissione); alla luce delle considerazioni di sopra svolte con riferimento alla tardività del disconoscimento della conformità all'originale, la doglianza va rigettata.
Tornando al merito della prova del credito, dall'esame delle prove documentali offerte emerge, dunque, che, malgrado le parti non concordino sull'opera originariamente commissionata, entrambe concordano sul fatto che la realizzazione, da ritenersi iniziata secondo quanto prospettato da entrambe le parti e provato dalle foto allegate all'atto di citazione, non è stata completata. Sul punto deve osservarsi che, sebbene non non vi sia prova dell'importo che le parti hanno concordato, né dell'esatta opra commissionata, nè del motivo del suo mancato completamento (se su specifica richiesta del committente o per inadempimento dell'esecutore), ciò che è incontestato è la dazione dell'acconto di euro 1.500 da ad (comunque comprovato documentalmente dall'assegno Parte_1 CP_1
in atti).
Con riferimento a tale importo, il mancato adempimento della prestazione fonda il diritto della parte committente alla restituzione, né parte appellata ha provato che tale dazione trovi giustificazione nell'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera e nelle attività parziale comunque compiuta (come da foto in atti).
5. Statuizioni sull'appello e sulle spese
Alla luce di quanto esposto, essendo solo parzialmente i motivi formulati e non essendo stato integralmente provato il credito oggetto della domanda dell'appellante l'appello deve Parte_1
essere parzialmente accolto, la sentenza di primo grado deve essere annullata e Controparte_4
deve essere condannata alla restituzione a dell'acconto di euro 1.500, oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda (19.02.2021, data di notifica dell'atto di citazione).
Le ulteriori domande di condanna, relative ai costi di riduzione in pristino ed al danno morale patito, non possono invece trovare accoglimento, tenuto conto del carattere generico delle allegazioni e della totale mancanza di prova.
Quanto alle spese, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018 nella misura della metà, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello, della pluralità di difese spiegate (in una maniera tale da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli), della tardività delle richieste istruttorie e del disconoscimento operati dalla parte pur vittoriosa;
la quantificazione delle spese viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014, quale modificato dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore per cui la domanda è stata accolta, del carattere documentale del procedimento, delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13767/2022, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da annulla la sentenza Parte_1
n. 46/2022 emessa dal Giudice di pace di Biancavilla;
- condanna a restituire a euro 1.500, Controparte_5 Parte_1
oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 19.02.2021;
- compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti nella misura della metà;
- condanna a corrispondere a la metà delle spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate, per la quota, in euro 316,50 per il primo grado ed euro 639,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 15.04.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13767/2022 promosso da
C.F. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
BALSAMO ANNA MARIA, C.F. , ed elettivamente domiciliata in via C.F._2
Ludovico Ariosto n. 3, Paternò (CT); appellante contro
C.F. , impresa individuale, in persona del titolare CP_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'AVV. SALVATORE CALÌ, C.F. ed CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in via V. Emanuele n. 348, Biancavilla (CT); appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di prestazione d'opera materiale – inadempimento – domanda di condanna.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, che si intende trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti dell'impresa Parte_1
individuale avente ad oggetto la sentenza n. 46/2022 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
Biancavilla.
1. Il procedimento di primo grado
In primo grado ha citato in giudizio l'impresa individuale di cui è Parte_1 CP_1
titolare , esponendo di aver commissionato alla stessa la realizzazione di una Controparte_2
vetrata di mq 11 per il prezzo di euro 3.000.00, di aver versato un acconto di euro 1.500,00 e di aver pattuito la consegna dell'opera entro 20-30 giorni;
ha altresì esposto che i lavori non sono stati completati nel termine pattuito e che, solo a seguito di numerosi solleciti, circa sette mesi dopo,
l'impresa è intervenuta con un montaggio solo parziale, lasciando, così, l'opera esposta al rischio di infiltrazioni d'acqua; la committente ha dunque diffidato inutilmente l'impresa alla restituzione dell'acconto versato e al ripristino dei luoghi allo stato originario.
Dinanzi al Giudice di pace ha prospettato la responsabilità dell'impresa per Parte_1
inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., stante la mancata esecuzione dell'opera, e la violazione dei principi di buona fede e diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c.; ha dunque chiesto la restituzione della somma versata in acconto, la condanna al ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, il pagamento delle somme necessarie per la rimozione, oltre al risarcimento del danno subito.
L'impresa individuale nella persona del titolare , si è costituita e, in CP_1 Controparte_2 via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, affermando che i fatti si erano svolti in maniera differente rispetto alla prospettazione dell'attrice: la cliente, infatti, aveva inizialmente commissionato la realizzazione di una porta scorrevole e di un armadio a muro, successivamente aveva chiesto di sospendere i lavori a causa della emergenza pandemica e, infine, non essendo più interessata ai lavori originariamente chiesti, aveva commissionato al loro posto una veranda-vetrata per il terrazzo;
il convenuto, che aveva già ordinato e tagliato il materiale per la prima opera commissionata, aveva dovuto adeguare il materiale alle nuove richieste, si era recato presso l'abitazione della committente ed aveva iniziato a tagliare le aperture laterali delle veranda, salvo poi doverle modificare su nuova richiesta della quest'ultima, però, dopo qualche tempo, gli Pt_1
aveva comunicato di non essere più interessata ai lavori.
Alla udienza di prima comparizione il procedimento è stato rinviato per consentire l'espletamento della negoziazione assistita;
sono seguiti altri rinvii su richiesta delle parti e alla quarta udienza, in data
11.02.2022, articolate le richieste istruttorie, il Giudice di pace ha dichiarato le parti decadute dalle suddette istanze.
Con la sentenza n. 46/2022 è stata dunque rigettata la domanda attorea, in quanto sfornita di prova.
2. Il procedimento di appello
Con l'atto di appello ha impugnato la suddetta sentenza per i motivi di seguito Parte_1
indicati.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, per non avere il Giudice di pace tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta da parte attrice, dalla quale si evince la commissione dell'opera, l'acconto versato, lo stato dei luoghi e la diffida ad adempiere, laddove, al contrario, parte convenuta, che non ha contestato questi fatti, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento, anzi ha dichiarato all'udienza del
13.07.2021 la propria volontà di portare a termine i lavori;
avendo, dunque, assolto parte attrice all'onere probatorio sulla stessa incombente, la domanda avrebbe dovuto essere accolta.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'errata applicazione dell'art. 320 c.p.c. e degli artt.
112, 214 e 215 c.p.c. e 2719 c.c., affermando che all'udienza tenuta in data 11.02.2022, in cui le parti hanno chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori e parte attrice ha disconosciuto la conformità all'originale del doc. 2 della produzione di controparte esibendo l'originale di esso, il Giudice avrebbe dovuto rivolgere alle parti l'invito di cui all'art. 320 co. III c.p.c., trattandosi sostanzialmente di una prima udienza, rinviata con salvezza dei relativi diritti.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 112, 132 e 214, 215 e 216
c.p.c., posto che alla suddetta udienza tenuta in data 11.02.2022, a fronte del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica dall'impresa convenuta, la parte intenzionata ad avvalersene avrebbe dovuto esibire l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
non avendolo fatto, e conseguentemente non essendo utilizzabile in giudizio la scrittura, la corretta applicazione dei principi che si assumono violati (corrispondenza tra chiesto e pronunciato, difetto di motivazione e utilizzo della scrittura privata in caso di suo disconoscimento) avrebbe determinato l'accoglimento della domanda principale di restituzione dell'acconto.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha infine lamentato la violazione degli artt. 1218
c.c. e 116 c.p.c., posto che il Giudice, alla luce dei fatti, avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità contrattuale di per la mancata esecuzione della prestazione. CP_1
ha dunque reiterato le domande e difese proposte in primo grado e ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE CHE LA SUDDETTA È STATA EMESSA IN VIOLAZIONE:
- Dell'art. 115 c.p.c., 167 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. con conseguente riforma della sentenza ritendo come provata l'obbligazione ed il relativo inadempimento da parte del convenuto;
- Dell'art. 320 C.P.C., nelle parti sottoposte all'attenzione dell'On.le Giudice adito, riformando i relativi punti e confermando che all'udienza dell'11/02/2022 le parti potevano precisare la domanda, offrire e richiedere mezzi di prova, con conseguente accoglimento delle richieste di cui al verbale dell'11/02/2022;
A questo proposito, in subordine,
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della violazione dell'art. 320 c.p.c. la domanda viene limitata alla sola restituzione dell'acconto corrisposto.
- Dell'art. 2719 c.c. E artt. 214 e 215 c.p.c., oltre che dell'art. 112 c.p.c., e per omessa motivazione, nella parte in cui ha omesso di estromettere dal processo il doc. 2 prodotto dal convenuto per le ragioni esposte con le conseguenti statuizioni di diritto per effetto della mancata verificazione richiesta dal convenuto con espunzione del suddetto doc. 2 della produzione avversaria copia difforme dall'originale proposta n. 121 del 3/2/2020;
- Dell'art. Art. 1218 c.c e dell'art. 116 c.p.c. per le ragioni esposte con le conseguenti statuizioni di diritto per effetto della mancata verificazione richiesta dal convenuto;
Inoltre, per effetto della devoluzione Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
- ACCERTARE E DICHIARARE che in data 03/02/2020 la sig.ra ed il titolare Parte_1 della ditta di concordavano l'esecuzione di una struttura come CP_1 Controparte_2
riportata nella proposta di commissione del 03/02/2020 (doc.1);
- ACCERTARE E DICHIARARE che la in p.l.r.p.t. non ha adempiuto all'accordo Controparte_3 sottoscritto in data 03/02/2020 e che l'opera non è stata eseguita;
ACCERTARE E DICHIARARE che la ditta in p.l.r.p.t. è incorsa nella responsabilità ex art. 1218
c.c., per non aver eseguito il lavoro di installazione nel termine pattuito in seno alla proposta di commissione del 03 febbraio 2020;
ACCERTARE E DICHIARARE che la ditta in p.l.r.p.t. sig. ha CP_1 Controparte_2 ricevuto come acconto la somma di €.1500,00;
ACCERTARE E DICHIARARE che l'attrice ha subito un danno morale oltre che patrimoniale per lo stesso subito, e per la cui valutazione ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice in via equitativa, e per l'effetto,
Voglia l'On.le Giudice di Pace di Biancavilla, in accoglimento delle suesposte domande:
CONDANNARE la in persona del suo titolare sig. , alla Controparte_3 Controparte_2 restituzione della somma di Euro 1.500,00 in favore dell'odierna attrice sig.ra con Parte_1 interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo unitamente alla rivalutazione monetaria;
CONDANNARE, altresì, la convenuta ditta al ripristino dello stato originario o, in alternativa, all'ulteriore pagamento di quelle somme che si rendessero necessarie per la rimozione che si quantificano in €.300,00, Unitamente al risarcimento del danno morale patito dalla odierna attrice pari ad €.1000,00, o in quella somma maggiore o minore meglio vista dell'On.le Giudice di Pace adito ai sensi dell'art. 1226 c.c.”.
Si è costituita in giudizio l'impresa individuale chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appellato ha preliminarmente rilevato la nullità dell'appello perché introdotto con un file non nativo digitale, dato che nel medesimo sono riportate riproduzioni per immagine dei verbali di udienza, in violazione dell'art. 12 co. I del provvedimento del 16.04.2014 del Ministero della Giustizia, con conseguente inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, parte appellata ha dedotto in ordine all'assenza di prove del credito e la mancanza di puntuali contestazioni dell'attrice, nel primo grado di giudizio, in ordine ai fatti allegati dal debitore convenuto;
ha poi rilevato che nel giudizio dinanzi al Giudice di pace ogni richiesta di prova, ogni eccezione non rilevabile d'ufficio e ogni deposito deve esaurirsi nella prima udienza di comparizione e trattazione ed è, quindi, precluso nelle udienze successive;
ha contestato il disconoscimento di scrittura privata formulato da parte appellante per la prima volta all'udienza tenuta in data 11.02.2022, in quanto tardivo;
da ultimo, ha insistito nella eccezione di improcedibilità già formulata in primo grado per non avere parte attrice adempiuto all'obbligo di espletare la negoziazione assistita nei termini assegnati dal
Giudice, avendo essa stessa, peraltro, chiesto rinviarsi l'udienza sia per l'espletamento della procedura che per il deposito del verbale negativo. Parte appellata ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, ritenere e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'appello per i suesposti motivi;
2) ritenere e dichiarare in ogni caso l'improcedibilità della domanda avanzata dall'odierno appellante per le ragioni sopra esposte;
3) nel merito, rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
2) in subordine e nel merito, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Sig,ra
e, per l'effetto, rigettare in toto la domanda dell'odierno appellante perché Parte_1
inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto per tutti i suesposti motivi;
3) in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare in ogni caso il diritto dell'odierno convenuto alla ritenzione dell'acconto di 1.500,00 a titolo di refusione e/o risarcimento delle spese già affrontate per la predisposizione dei materiali e l'approntamento dei lavori già eseguiti, nonché per ulteriore risarcimento del danno per lucro cessante”.
Con le note di trattazione per l'udienza del 22.11.2023 l'appellata ha altresì eccepito l'improcedibilità dell'appello, essendo stata la causa iscritta a ruolo il 28.10.2022, oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello (avvenuta il 17.10.2022), ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate per la stessa udienza l'appellante ha contestato l'eccepita improcedibilità e ha depositato le ricevute del deposito telematico relativo all'iscrizione a ruolo.
Alla successiva udienza del 27.03.2024 parte appellante ha insistito nella richiesta di espunzione del documento n. 2 prodotto da parte convenuta in primo grado, disconoscendone la conformità all'originale, e, a fronte dell'eccezione di tardività di parte appellata, ha insistito nella richiesta di rimessione in termini.
Con ordinanza del 18.07.2024 sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, perché inammissibili, e la richiesta di rimessione in termini, non sussistendone i presupposti.
3. Motivi della decisione: le eccezioni preliminari
3.1. Sull'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Parte appellata ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c.; tale eccezione, del tutto generica, è comunque infondata e va rigettata.
Infatti, ai fini dell'ammissibilità, dell'appello l'atto deve contenere motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, deve indicare le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura nonché le ragioni specifiche di doglianza;
in altri termini, deve indicare gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, in modo tale da consentire una ragionata e puntuale valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata e l'individuazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento. La specificità dei motivi di appello non deve essere, dunque, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficiente a delimitare in modo esatto l'ambito di riesame invocato dall'appellante (ex multis, Corte appello Catania, Sez. I, 14.04.2022, n. 794). Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello può pervenirsi, dunque, solo quando dal corpo dell'atto non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati.
Nel caso di specie l'atto di appello soddisfa i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., dal momento che dalle argomentazioni svolte e dall'esame della sentenza appellata è possibile individuare le doglianze avanzate e le parti della pronuncia gravate, che sono state, peraltro, specificamente indicate dall'appellante; la relativa eccezione va, dunque, rigettata.
3.2. Sull'eccezione di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo
Anche l'eccezione di improcedibilità formulata da parte appellata e fondata sull'affermata tardiva iscrizione a ruolo va rigettata.
Infatti, la produzione documentale di parte appellante è idonea a dimostrare quanto segue: l'invio del deposito telematico è stato effettuato in data 27.10.2022 alle ore 19:06, è giunto alla casella di destinazione in pari data alle ore 19:07, ha superato i controlli telematici il successivo 28.10.2022 alle ore 08;23; l'accettazione del deposito si è perfezionata in data 28.10.2023 alle ore 11:25.
In tema di deposito degli atti mediante il processo civile telematico è consolidato in giurisprudenza l'orientamento per il quale esso si perfeziona con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia (art. 16bis co. VII d.l. n.
179 del 2012, conv. con modif. dalla l. 221/2012, e modificato dall'art. 51 co. II lett. a. e b. d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014, abrogato dal d.lgs. 149/2022) ed è tempestivo quando tale ricevuta venga generata entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile (ex multis, Cass. civ., Sez. lav.,
n. 12422/2021).
Tale principio è stato recepito nel nuovo art. 196sexies c.p.c. (introdotto con il d. lgs. 149/2022), che prevede espressamente che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”; tale norma trova applicazione al caso in esame, essendo applicabile a decorrere dalla data 01.01.2023 anche ai procedimenti civili pendenti.
3.3. Sull'eccezione di nullità dell'appello perché redatto su file non nativo digitale
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di appello perché l'atto introduttivo depositato non è nativo digitale.
Si rammenta, infatti, che l'eventuale deposito (o notifica) dell'atto in formato non conforme alle regole tecniche del processo civile telematico non ne comporta la nullità quando il mancato rispetto delle regole formali non lede il diritto di difesa dell'altra parte, né arreca pregiudizio alla decisione della controversia;
ciò in applicazione delle generali regole in materia di nullità di cui all'art. 156 c.p.c., per il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (ex multis, Cass. civ., Sez. un., 18.04.2016, n. 7665), a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la parte che ha censurato l'irregolarità non ha allegato i motivi per i quali la violazione lamentata avrebbe comportato un pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Sul tema può richiamarsi Cass. civ., Sez. III, ord. 12.7.2018, n. 18324, in cui la Corte, pronunciando sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto la notifica conteneva un file creato mediante scansione di copia cartacea, ha ritenuto l'eccezione infondata alla luce di due considerazioni: “primo:
l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L,
Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660 - 01); secondo: scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire
a quest'ultimo il 'copia e incolla'. E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua 'navigabilità' - come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Sez. 5 - , Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018,
Rv. 647092 - 01)”.
4. Nel merito: sulla prova del credito
4.1. Sulla decadenza dalle richieste istruttorie
La decisione della presente controversia richiede, da un punto di vista logico e giuridico, il preliminare esame del secondo motivo di appello.
L'appellante ha lamentato il fatto che il Giudice di prime cure all'udienza tenuta in data 11.02.2022 avrebbe dovuto formulare l'invito alle parti di cui all'art. 320 co. III c.p.c. anziché dichiarare erroneamente le parti decadute dalle prove.
Tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
Secondo le norme che regolano il procedimento innanzi al Giudice di pace, infatti, non vi è distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e le parti, all'udienza ex art. 320 c.p.c., possono allegare fatti nuovi, proporre nuove domande o eccezioni, produrre documenti e richiedere mezzi istruttori;
tuttavia, considerato che al procedimento innanzi al giudice di pace in mancanza di diversa disciplina si applicano le disposizioni che regolano il procedimento dinanzi al tribunale (art. 311 c.p.c.), le parti incorrono nelle stesse preclusioni previste per tale rito e, pertanto, successivamente alla prima udienza – nella quale, secondo quanto previsto dalla versione dell'art. 320 co. III comma c.p.c. precedente al d.lgs. 149/2022, “Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese, ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere” – non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni, allegare fatti nuovi, produrre altri documenti e richiedere mezzi istruttori;
tale preclusione, peraltro, non è disponibile dal giudice mediante un rinvio della prima udienza per consentire tali attività, perché precluse dopo lo svolgimento della prima udienza, né
l'omissione del giudice del formale invito di cui sopra impedisce il verificarsi della preclusione (ex multis, Cass. civ., Sez. II, ordinanza 06.09.2017 n. 20840). Secondo la motivazione di Cass. civ., Sez. VI, 29.10.2019, n. 27731, infatti, “la formula 'concede rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza'
è una formula di stile alla quale non accede il significato che apparentemente essa sembrerebbe esprimere, perché non è nei poteri del giudice, sia esso onorario o togato, disporre dei tempi e delle attività del processo ove siano fissati dal codice, non meno di quanto ciò non sia nella facoltà delle parti: se una determinata attività è previsto che debba svolgersi in limine, entro il termine della udienza di trattazione, non è nella disponibilità del giudice postergarne la facoltà di svolgimento, né per sé né per le parti, ad un momento successivo: pertanto, con la formula 'con salvezza dei diritti di prima udienza' nulla il giudice può 'salvare' che sia prescritto debba svolgersi entro l'udienza fissata: la facoltà o il diritto processuale che è previsto debba essere esercitato entro quel tempo e non o sia, non può più essere esercitata”.
4.2. Sull'onere probatorio e sul disconoscimento della conformità del doc. n. 2 di parte convenuta all'originale
Con il secondo motivo di appello parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione del principio del riparto dell'onere della prova e del principio di non contraddizione di cui agli artt. 115 e 167 c.p.c., alla luce della documentazione prodotta, non ha ritenuto provati la commissione dell'opera, l'acconto versato e, in mancanza di prova contraria di parte convenuta,
l'inadempimento della stessa.
Tale motivo di appello va esaminato congiuntamente al quarto motivo, con il quale l'appellante ha lamentato la violazione degli art. 1218 c.c. e 116 c.p.c., per non aver il Giudice di prime cure condannato la convenuta al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.
I motivi di appello devono essere decisi sulla base di quanto segue: le parti concordino sull'esistenza di un rapporto contrattuale tra le stesse, ma non vi è alcuna prova certa dell'opera commissionata e del prezzo convenuto per la sua realizzazione;
sul punto va osservato che grava su parte creditrice l'onere di provare il titolo su cui il diritto azionato mediante la domanda è fondato, ai sensi degli artt. 128 e
2697 c.c. (quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sotto il profilo della valutazione delle prove in atti non può che attribuirsi medesimo valore probatorio sia alla proposta di commissione prodotta dall'appellante (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione, non disconosciuto da , sia alla diversa proposta prodotta dal convenuto/appellato CP_1
(doc. n. 2 all.to alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado); è infatti tardivo il disconoscimento della conformità di quest'ultimo all'originale, dato che parte attrice avrebbe dovuto formalizzare tale disconoscimento nella prima udienza di comparizione o, comunque, nella prima difesa successiva alla sua produzione, e, invece ha rilevato la non conformità solo all'udienza
11.02.2022 e, dunque, per i motivi sopra esposti, tardivamente (conclusione che assorbe la questione relativa all'obbligo di operare il disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, mancante nel caso in esame).
Merita a questo punto esame congiunto il terzo motivo di appello, relativo all'utilizzabilità del doc. n. 2 prodotto dalla convenuta in primo grado (proposta di commissione); alla luce delle considerazioni di sopra svolte con riferimento alla tardività del disconoscimento della conformità all'originale, la doglianza va rigettata.
Tornando al merito della prova del credito, dall'esame delle prove documentali offerte emerge, dunque, che, malgrado le parti non concordino sull'opera originariamente commissionata, entrambe concordano sul fatto che la realizzazione, da ritenersi iniziata secondo quanto prospettato da entrambe le parti e provato dalle foto allegate all'atto di citazione, non è stata completata. Sul punto deve osservarsi che, sebbene non non vi sia prova dell'importo che le parti hanno concordato, né dell'esatta opra commissionata, nè del motivo del suo mancato completamento (se su specifica richiesta del committente o per inadempimento dell'esecutore), ciò che è incontestato è la dazione dell'acconto di euro 1.500 da ad (comunque comprovato documentalmente dall'assegno Parte_1 CP_1
in atti).
Con riferimento a tale importo, il mancato adempimento della prestazione fonda il diritto della parte committente alla restituzione, né parte appellata ha provato che tale dazione trovi giustificazione nell'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera e nelle attività parziale comunque compiuta (come da foto in atti).
5. Statuizioni sull'appello e sulle spese
Alla luce di quanto esposto, essendo solo parzialmente i motivi formulati e non essendo stato integralmente provato il credito oggetto della domanda dell'appellante l'appello deve Parte_1
essere parzialmente accolto, la sentenza di primo grado deve essere annullata e Controparte_4
deve essere condannata alla restituzione a dell'acconto di euro 1.500, oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso legale a decorrere dalla data della domanda (19.02.2021, data di notifica dell'atto di citazione).
Le ulteriori domande di condanna, relative ai costi di riduzione in pristino ed al danno morale patito, non possono invece trovare accoglimento, tenuto conto del carattere generico delle allegazioni e della totale mancanza di prova.
Quanto alle spese, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018 nella misura della metà, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello, della pluralità di difese spiegate (in una maniera tale da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli), della tardività delle richieste istruttorie e del disconoscimento operati dalla parte pur vittoriosa;
la quantificazione delle spese viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014, quale modificato dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore per cui la domanda è stata accolta, del carattere documentale del procedimento, delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13767/2022, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da annulla la sentenza Parte_1
n. 46/2022 emessa dal Giudice di pace di Biancavilla;
- condanna a restituire a euro 1.500, Controparte_5 Parte_1
oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 19.02.2021;
- compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio tra le parti nella misura della metà;
- condanna a corrispondere a la metà delle spese di lite, CP_1 Parte_1
liquidate, per la quota, in euro 316,50 per il primo grado ed euro 639,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 15.04.2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone