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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/08/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5763/2022 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV.SEVERI FRANCESCO, giusta procura in atti;
RICORRENTE;
Contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'AVV. CP_1 C.F._2
BERNARDI CATERINA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE
1 ed hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
24 giugno 1989.
Dalla relazione sentimentale sono nati due figli: (18.10.1990) ed Per_1
(7.10.1995) maggiorenni ed indipendenti economicamente. Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 14 ottobre 2015 del
Tribunale di Modena.
La sentenza di separazione prevedeva nessun mantenimento per la moglie e per la figlia , spese di mutuo e condominiali relative alla casa coniugale a carico del marito il quale avrebbe continuato a vivere nella stessa sino alla vendita.
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio chiedendo una pronuncia Pt_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La resistente si è costituita in giudizio ed ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo la revoca dell'assegnazione casa familiare al marito prevista nella sentenza di separazione e l'emissione di un assegno divorzile a suo favore ammontante ad euro 500,00 mensili.
3. In difetto dei presupposti non sono stati emessi provvedimenti temporanei ed urgenti ed il fascicolo in data 1° marzo 2023 è stato rimesso al giudice istruttore.
Il procedimento è stato istruito in data 20 febbraio 2024.
Con provvedimento del 6 dicembre 2024 il G.I. pro tempore ha formulato una proposta conciliativa (con previsione del riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie ammontante ad euro 250,00 mensili) accolta dalla parte resistente e non dalla parte ricorrente.
4. Il fascicolo è stato quindi rimesso al Collegio per la decisione in data 25 marzo
2025.
Come già precisato nei provvedimenti provvisori ed urgenti sono inammissibili in questa sede le domande inerenti alla casa familiare in comproprietà, che le parti devono proporre in separato giudizio ordinario.
pagina 2 di 9
5. Requisiti pronuncia divorzio.
Osserva il Tribunale che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo controverso che siano trascorsi più sei mesi tra il giorno della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione personale e la data di deposito del ricorso introduttivo, che in tutto questo periodo temporale i coniugi abbiano vissuto separati senza alcuna ripresa della convivenza e che sia ormai da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970
n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
6. Assegno divorzile.
Quanto alla domanda avanzata dalla resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile, va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575). La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art.5 L n.
898 del 1970, così come modificato dalla L n. 74 del 1987, il quale pone le pagina 3 di 9 condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le
Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2,3,29 cost).Le
Sezioni Unite nella citata recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n.
18287), superando un contrasto sussistente sul punto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
L'adeguatezza dei redditi prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 L. n. 898 del 1970, che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a Sezioni Unite, va riconosciuta sia pagina 4 di 9 una natura assistenziale, sia una natura perequatrice - compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata "non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva", nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, "ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare".
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610;
Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio
2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986). Per l'accertamento dei redditi delle parti occorre guardare in primo luogo alla documentazione fiscale prodotta (Cass.
12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004,
n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986). Va, però, osservato che, per l'accertamento delle disponibilità economiche delle parti sovente non è possibile limitarsi alla considerazione del solo reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, perché si deve tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I,
19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051).Ciò premesso il ricorrente, nel negare il diritto della resistente all'assegno di mantenimento, ha allegato che la stessa aveva una stabile convivenza more uxorio con dal 2022. Persona_3
Nelle memorie conclusive, poi, nel precisare le ragioni della mancata accettazione della proposta conciliativa del giudice, lo stesso ha allegato: di essere titolare dell'omonima ditta individuale inattiva dal 2014, da quando, con decreto n. 455 del 16 ottobre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico decretava la pagina 5 di 9 liquidazione coatta amministrativa della (Cooperativa Modenese Pt_2
Autotrasportatori) cooperativa di cui il medesimo era socio;
di essere socio e liquidatore della Asfalti Castello s.r.l. attualmente in via di scioglimento e inattiva dall'1 luglio 2019 da quando, in pratica, l'esponente veniva assunto dalla
[...] di TO (MO) con la qualifica di operaio, di avere un debito erariale e CP_2 contributivo ammontante a euro 70.000,00; di essere stato assunto nel 2020 dalla società Granulati Donini S.p.a., attualmente in liquidazione giudiziale.
La resistente, di contro, nel ribadire il suo diritto all'erogazione di un assegno divorzile, ha allegato: di aver lasciato l'apprendistato il mese prima di sposarsi, di aver ripreso a lavorare 26 anni dopo la separazione, di trovarsi nell'impossibilità di procurarsi redditi propri in ragione dell'età (54 anni), dell'assenza di titoli e dell'assenza di esperienza lavorativa. Ciò detto va osservato che la Suprema
Corte, in alcune recenti pronunce, richiamate anche dalle Sezioni Unite come espressione di un indirizzo ermeneutico coerente con i principi affermati con la sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato, con ampia argomentazione, che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi viene meno quando il coniuge richiedente l'assegno abbia costituito una nuova famiglia, ancorché di fatto, vale a dire quando abbia iniziato un rapporto di convivenza e questo abbia assunto i connotati di stabilità e continuità che caratterizzano la famiglia fondata sul matrimonio. In tal caso, infatti, si rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, con funzione assistenziale, residuando solo la possibilità di riconoscere un assegno con funzione compensativa (Cass. civ. 05.11.2021 n. 32198).
Tale assunto deve essere però rivalutato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che con sentenza Cass. Civ. I Sez. n. 3645 del 07.02.2023, ha statuito il principio che “Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale pagina 6 di 9 discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche.
Si è, infatti, chiarito che quanto al contenuto della prova della convivenza, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L n. 76/2016 art 1 comma 37) deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci.
Ciò detto, nel caso di specie, dall'attività istruttoria espletata in data 20.2.2024, non è emerso che la resistente avesse una stabile relazione sentimentale (il figlio della coppia, escusso in quella sede, non ha fornito elementi determinanti in tal senso (cfr. il verbale di udienza). Conseguentemente non può dirsi eliso il parametro della adeguatezza dei mezzi nella valutazione del diritto all'assegno divorzile della resistente. Orbene analizzando la situazione economica delle odierne parti in causa, al fine di verificare il primo indice della sussistenza di un divario di redditi tra le parti, risulta quanto segue: il ricorrente nel 2021 documentava un reddito netto pari ad oltre 27.000; nel 2022 pari ad € 25.000 e nel 2023 pari a € 35.000). Non risultano depositate le ultime dichiarazioni dei redditi e non è stata provata l'interruzione del rapporto lavorativo con la Granulati
Donini S.p.a. da parte del ricorrente.
Appare evidente che vi sia una situazione di disparità reddituale tra le parti.Sotto il profilo compensativo deve, poi, ritenersi che le attuali condizioni reddituali deteriori della resistente siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dal ricorrente e della stessa vicenda matrimoniale, protrattasi per
26 anni ed allietata dalla nascita di due figli dei quali la moglie si è presa cura.
pagina 7 di 9 Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile e che esso possa essere quantificato nella misura mensile individuata con l'ordinanza presidenziale, pari ad euro 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
7. Spese di lite.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente soccombente. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n.
37 aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Poiché la resistente è stata ammessa al gratuito patrocinio, (con CP_1 provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena del 26 gennaio
2023) deve disporsi - a norma dell'art. 134 del D.P.R. n. 115 del 2002), che il pagamento da parte del ricorrente soccombente sia eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 nato l'[...] ad [...] e , nata il [...] a
[...] CP_1
Modena uniti in matrimonio in Modena in data 24.6.1989, matrimonio trascritto negli atti del Registro atti di matrimonio del Comune di Modena dell'anno 1989 atto n. 250, P 2. Serie A.;
2) Dispone che versi a , a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT;
pagina 8 di 9 3) Dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio CP_1
a seguito del matrimonio;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. n. 396/20000 ART 69 lett d);
5) CONDANNA a rimborsare allo Stato, ai sensi dell'art. 133 Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, le spese processuali del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Dr. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5763/2022 promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV.SEVERI FRANCESCO, giusta procura in atti;
RICORRENTE;
Contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'AVV. CP_1 C.F._2
BERNARDI CATERINA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE
1 ed hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
24 giugno 1989.
Dalla relazione sentimentale sono nati due figli: (18.10.1990) ed Per_1
(7.10.1995) maggiorenni ed indipendenti economicamente. Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del 14 ottobre 2015 del
Tribunale di Modena.
La sentenza di separazione prevedeva nessun mantenimento per la moglie e per la figlia , spese di mutuo e condominiali relative alla casa coniugale a carico del marito il quale avrebbe continuato a vivere nella stessa sino alla vendita.
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio chiedendo una pronuncia Pt_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La resistente si è costituita in giudizio ed ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo la revoca dell'assegnazione casa familiare al marito prevista nella sentenza di separazione e l'emissione di un assegno divorzile a suo favore ammontante ad euro 500,00 mensili.
3. In difetto dei presupposti non sono stati emessi provvedimenti temporanei ed urgenti ed il fascicolo in data 1° marzo 2023 è stato rimesso al giudice istruttore.
Il procedimento è stato istruito in data 20 febbraio 2024.
Con provvedimento del 6 dicembre 2024 il G.I. pro tempore ha formulato una proposta conciliativa (con previsione del riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie ammontante ad euro 250,00 mensili) accolta dalla parte resistente e non dalla parte ricorrente.
4. Il fascicolo è stato quindi rimesso al Collegio per la decisione in data 25 marzo
2025.
Come già precisato nei provvedimenti provvisori ed urgenti sono inammissibili in questa sede le domande inerenti alla casa familiare in comproprietà, che le parti devono proporre in separato giudizio ordinario.
pagina 2 di 9
5. Requisiti pronuncia divorzio.
Osserva il Tribunale che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo controverso che siano trascorsi più sei mesi tra il giorno della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione personale e la data di deposito del ricorso introduttivo, che in tutto questo periodo temporale i coniugi abbiano vissuto separati senza alcuna ripresa della convivenza e che sia ormai da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970
n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
6. Assegno divorzile.
Quanto alla domanda avanzata dalla resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile, va evidenziato che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575). La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art.5 L n.
898 del 1970, così come modificato dalla L n. 74 del 1987, il quale pone le pagina 3 di 9 condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le
Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2,3,29 cost).Le
Sezioni Unite nella citata recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n.
18287), superando un contrasto sussistente sul punto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
L'adeguatezza dei redditi prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 L. n. 898 del 1970, che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a Sezioni Unite, va riconosciuta sia pagina 4 di 9 una natura assistenziale, sia una natura perequatrice - compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata "non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva", nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, "ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare".
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610;
Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio
2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986). Per l'accertamento dei redditi delle parti occorre guardare in primo luogo alla documentazione fiscale prodotta (Cass.
12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004,
n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986). Va, però, osservato che, per l'accertamento delle disponibilità economiche delle parti sovente non è possibile limitarsi alla considerazione del solo reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, perché si deve tenere conto di tutti i diversi elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I,
19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051).Ciò premesso il ricorrente, nel negare il diritto della resistente all'assegno di mantenimento, ha allegato che la stessa aveva una stabile convivenza more uxorio con dal 2022. Persona_3
Nelle memorie conclusive, poi, nel precisare le ragioni della mancata accettazione della proposta conciliativa del giudice, lo stesso ha allegato: di essere titolare dell'omonima ditta individuale inattiva dal 2014, da quando, con decreto n. 455 del 16 ottobre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico decretava la pagina 5 di 9 liquidazione coatta amministrativa della (Cooperativa Modenese Pt_2
Autotrasportatori) cooperativa di cui il medesimo era socio;
di essere socio e liquidatore della Asfalti Castello s.r.l. attualmente in via di scioglimento e inattiva dall'1 luglio 2019 da quando, in pratica, l'esponente veniva assunto dalla
[...] di TO (MO) con la qualifica di operaio, di avere un debito erariale e CP_2 contributivo ammontante a euro 70.000,00; di essere stato assunto nel 2020 dalla società Granulati Donini S.p.a., attualmente in liquidazione giudiziale.
La resistente, di contro, nel ribadire il suo diritto all'erogazione di un assegno divorzile, ha allegato: di aver lasciato l'apprendistato il mese prima di sposarsi, di aver ripreso a lavorare 26 anni dopo la separazione, di trovarsi nell'impossibilità di procurarsi redditi propri in ragione dell'età (54 anni), dell'assenza di titoli e dell'assenza di esperienza lavorativa. Ciò detto va osservato che la Suprema
Corte, in alcune recenti pronunce, richiamate anche dalle Sezioni Unite come espressione di un indirizzo ermeneutico coerente con i principi affermati con la sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato, con ampia argomentazione, che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi viene meno quando il coniuge richiedente l'assegno abbia costituito una nuova famiglia, ancorché di fatto, vale a dire quando abbia iniziato un rapporto di convivenza e questo abbia assunto i connotati di stabilità e continuità che caratterizzano la famiglia fondata sul matrimonio. In tal caso, infatti, si rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, con funzione assistenziale, residuando solo la possibilità di riconoscere un assegno con funzione compensativa (Cass. civ. 05.11.2021 n. 32198).
Tale assunto deve essere però rivalutato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che con sentenza Cass. Civ. I Sez. n. 3645 del 07.02.2023, ha statuito il principio che “Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale pagina 6 di 9 discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche.
Si è, infatti, chiarito che quanto al contenuto della prova della convivenza, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L n. 76/2016 art 1 comma 37) deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci.
Ciò detto, nel caso di specie, dall'attività istruttoria espletata in data 20.2.2024, non è emerso che la resistente avesse una stabile relazione sentimentale (il figlio della coppia, escusso in quella sede, non ha fornito elementi determinanti in tal senso (cfr. il verbale di udienza). Conseguentemente non può dirsi eliso il parametro della adeguatezza dei mezzi nella valutazione del diritto all'assegno divorzile della resistente. Orbene analizzando la situazione economica delle odierne parti in causa, al fine di verificare il primo indice della sussistenza di un divario di redditi tra le parti, risulta quanto segue: il ricorrente nel 2021 documentava un reddito netto pari ad oltre 27.000; nel 2022 pari ad € 25.000 e nel 2023 pari a € 35.000). Non risultano depositate le ultime dichiarazioni dei redditi e non è stata provata l'interruzione del rapporto lavorativo con la Granulati
Donini S.p.a. da parte del ricorrente.
Appare evidente che vi sia una situazione di disparità reddituale tra le parti.Sotto il profilo compensativo deve, poi, ritenersi che le attuali condizioni reddituali deteriori della resistente siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dal ricorrente e della stessa vicenda matrimoniale, protrattasi per
26 anni ed allietata dalla nascita di due figli dei quali la moglie si è presa cura.
pagina 7 di 9 Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile e che esso possa essere quantificato nella misura mensile individuata con l'ordinanza presidenziale, pari ad euro 250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
7. Spese di lite.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente soccombente. Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n.
37 aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Poiché la resistente è stata ammessa al gratuito patrocinio, (con CP_1 provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena del 26 gennaio
2023) deve disporsi - a norma dell'art. 134 del D.P.R. n. 115 del 2002), che il pagamento da parte del ricorrente soccombente sia eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 nato l'[...] ad [...] e , nata il [...] a
[...] CP_1
Modena uniti in matrimonio in Modena in data 24.6.1989, matrimonio trascritto negli atti del Registro atti di matrimonio del Comune di Modena dell'anno 1989 atto n. 250, P 2. Serie A.;
2) Dispone che versi a , a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT;
pagina 8 di 9 3) Dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio CP_1
a seguito del matrimonio;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modena per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. n. 396/20000 ART 69 lett d);
5) CONDANNA a rimborsare allo Stato, ai sensi dell'art. 133 Parte_1
D.P.R. n. 115/2002, le spese processuali del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Dr. Riccardo Di Pasquale
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