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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3896/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, all'esito della scadenza delle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3896/2022 R.G.A.C., pendente
TRA
(c.f.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la C.F._2
potestà genitoriale sul minore (c.f.: ), Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Tropeano n. 8, presso lo studio dell'Avv.
DE LISE ANTONIO (c.f.: , dai quali sono rappresentati e difesi C.F._4
in virtù di procura in atti
ATTORI
E
(c.f.: ), in persona dell'amm.re e Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Federico Persico n. 62, presso lo studio dell'Avv. CINQUE GIOVANNI (c.f.: , dal C.F._5
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
CONVENUTO
E
(p. iva: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MAGALDI RENATO (c.f.:
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) in virtù di procura generali alle liti in atti, e con questi C.F._6
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rinnovazione dell'atto di citazione notificato in data 21.9.2022, e Parte_1
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_2
genitoriale sul figlio minore , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1
di Napoli Nord, il Controparte_3
al fine di ottenere la condanna al risarcimento delle lesioni subite dal minore
[...]
a seguito del sinistro verificatosi in data 18.9.2019 all'interno del Persona_1
sito in alla . CP_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_3
In fatto esponevano che: in data 18.9.2019, alle ore 14.30 circa, il minore , Persona_1 all'interno del condominio sito in alla CP_1 Controparte_3 CP_3
, mentre camminava a piedi sul marciapiedi adiacente il primo ingresso del
[...]
predetto condominio, inciampava e cadeva sulla pavimentazione condominiale per basalto dissestato;
tale zona -pavimentazione non era né segnalata né transennata e non poteva essere evitata dal minore, il quale nel camminare regolarmente a piedi all'interno dell'area condominiale rimaneva vittima di un'insidia causata dalla pavimentazione dissestata del basalto e dal cattivo stato di manutenzione del parco condominiale;
il minore , a seguito della caduta, riportava lesioni personali tali da render Persona_1 necessario, in data 18.9.2019, il suo accompagnamento all'ospedale “Santobono –
Pausilipon” di Napoli ove gli veniva diagnosticato un trauma alla arcata dentaria superiore, contusione con ecchimosi del labbro superiore, in assenza di ferite lacero – contuse, frattura parziale I incisivo destro e sinistro giudicato guaribile in giorni 5 s.c.; in data 18.9.2019, 19.9.2019 e 21.10.2019 il minore veniva sottoposto a controlli ed esami sanitari;
che per le lesioni personali riportate erano residuati postumi di danno biologico valutabili nella misura del 2 % con periodo di I.T.T. di giorni 5 e con periodo di I.T.P. di giorni 30 con necessità periodica di interventi ricostruttivi ai 2 denti incisivi;
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per la predetta lesione andavano perciò liquidate in favore del minore € Persona_1
3.000,00 per danno biologico, estetico, psichico, alla vita di relazione, e danno patrimoniale e non patrimoniale valutabile nella misura del 2%, € 500,00 per I.T.T. di giorni 5, €1.500,00 per I.T.P. di giorni 30, € 30.000,00 per trattamenti chirurgico- sanitari necessari alla ricostruzione nel tempo di due incisivi fratturati;
il minore era stato sottoposto in data 19.12.2019 e 16.1.2020 a terapie odontoiatriche di ricostruzione per le quali gli attori avevano già sostenuto spese mediche documentate per € 629,00; alcun esito aveva sortito l'invito rivolto a mezzo pec al
[...]
a risarcire i danni;
era chiara la responsabilità Controparte_3
del RE , trattandosi di area-parti comuni, il cui cattivo stato di CP_1 manutenzione aveva determinato l'insorgenza di pavimentazione dissestata di basalto in pietra non segnalata e non transennata e della conseguente insidia e trabocchetto in danno di tutti i passanti condòmini e terzi;
l'evento in danno del minore si Persona_1
era verificato per esclusiva responsabilità del in violazione Controparte_3
agli articoli 2043 e 2051 c.c..
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“F) Accertare e dichiarare la piena e completa responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale del convenuto nella produzione CP_1 dell'evento dannoso cagionato al minore , per l'inadeguata e non Persona_1
diligente esecuzione delle opere di manutenzione per negligenza, imprudenza ed imperizia e per l'effetto, condannare il medesimo Controparte_1 [...]
ME di Napoli Na in persona del suo amministratore p.t., al Controparte_3
pagamento in favore di nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
e di nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
C.F. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2
genitoriale sul figlio minore c.f. nato a [...] il Persona_1 C.F._3
15.09.2010 per le lesioni personali cagionate dei danni che vengono quantificati in euro 3.000,00 per danno biologico, estetico, psichico, alla vita di relazione, e danno patrimoniale e non patrimoniale valutabile nella misura del 2%, euro 500,00 per I.T.T. di giorni 5, euro 1.500,00 per I.T.P. di giorni 30, euro 30.000,00 per trattamenti chirurgico - sanitari necessari alla ricostruzione nel tempo di due incisivi fratturati e così per un totale di euro 30.000,00 oltre danno morale da liquidarsi nella misura
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ritenuta equa secondo il normale apprezzamento del giudice adito oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo il tutto nei limiti della somma di euro 25.990,00 e con espressa rinuncia all'eventuale supero;
G) Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario;
(…)”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.2.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_3
che eccepiva in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo stante la genericità nella esposizione dei fatti che non consentiva di individuare l'esatta dinamica del sinistro e, dunque, una chiara responsabilità a carico del convenuto, e l'improcedibilità della domanda giudiziale per non essere stata preceduta dall'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 D.L. n.132/2014 convertito nella L.
n.162/2014. Nel merito contestava la domanda deducendo la mancata prova sia riguardo all'esistenza del supposto evento dannoso che in ordine alla riconducibilità a questo dei pretesi danni. Sotto tale profilo deduceva che laddove fosse stato provato l'accadimento era comunque ravvisabile nella fattispecie una concorrente responsabilità per culpa in vigilando dei genitori del minore, e per non aver Parte_1 Parte_2
adottato tutte le necessarie cautele per impedire la condotta impropria del figlio e, quindi, il verificarsi dell'evento.
In ordine al quantum debeatur, il convenuto contestava le pretese risarcitorie avanzate dagli attori, in quanto eccessive rispetto all'oggettiva portata delle asserite lesioni personali riportate dal minore e, in ogni caso, non documentate, e la richiesta di cumulo della rivalutazione e degli interessi sulla somma rivalutata, decorrenti dall'evento al saldo, atteso che, per costante giurisprudenza, una volta liquidate le somme all'attualità, gli interessi sarebbero dovuti decorrere dalla data della sentenza.
Il convenuto condominio chiedeva, infine, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della società con la quale, all'epoca del sinistro, Controparte_2
risultava assicurato per responsabilità civile verso terzi in virtù di polizza globale fabbricati civili n. 300616154 stipulata in data 2.9.2010, formulando le seguenti conclusioni:
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- dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata la inammissibile o, in subordine, rigettare ogni e qualsivoglia domanda rivolta nei confronti del convenuto, CP_1
in forza delle ragioni tutte sopra esposte;
- in via subordinata e nell'eventualità di accoglimento, anche solo parziale, di qualsivoglia domanda rivolta all'indirizzo della comparente, dichiarare la concorrente responsabilità per culpa in vigilando dei sigg. e , Parte_1 Parte_2
Per_ nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore e ridurre congruamente gli esorbitanti ed ingiustificati importi ex adverso domandati;
- in via subordinata e nell'eventualità di accoglimento, anche solo parziale, di qualsivoglia domanda rivolta all'indirizzo della comparente, condannare la compagnia
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a manlevare e Controparte_2
garantire il convenuto da qualsivoglia conseguenza negativa del predetto CP_1
giudizio, anche con condanna diretta ex art.1917 cod.civ.. Più specificatamente, si chiede che l'adita Autorità Giudiziaria, comunque, Voglia condannare la chiamata in causa disponendo in esplicita attuazione dell'art. 1917 cod.civ. il pagamento diretto dell'assicurazione ai danneggiati, consentendo al comparente chiamante in causa di agire in executivis in garanzia anche prima di essere stato costretto a pagare i creditori
o, in subordine, voglia condannarla a tenere indenne il comparente da ogni CP_1
e qualsivoglia conseguenza negativa possa derivargli dal presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre oneri di legge, rimborso forfettario e c.p.a., con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio in data 25.5.2023 la la quale impugnava l'atto di chiamata in causa nonché l'atto di Controparte_2
citazione introduttivo, rilevandone l'improponibilità, l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.
La società assicurativa deduceva che la garanzia invocata dalla chiamante era subordinata alla prova della sussistenza delle condizioni di operatività previste dal contratto e, pertanto, pur non contestando l'esistenza del rapporto assicurativo, assumeva che era preciso onere del chiamante dimostrare, attraverso il CP_1
deposito delle condizioni di assicurazione, che i fatti oggetto di causa rientrassero tra i rischi assicurati, nei modi e nei limiti economici e temporali previsti dal contratto.
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Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, rilevava che la condanna a tenere indenne l'assicurato era limitata ai rischi garantiti, al massimale per sinistro ed anno assicurativo ed al netto di scoperti e franchigie previsti nel contratto.
Assumeva poi che il chiamante, nel costituirsi autonomamente in giudizio, CP_1
aveva violato il patto contrattuale di gestione lite, e deduceva, dunque, che in caso di accoglimento della domanda di manleva essa società non poteva essere condannata al pagamento delle spese legali sostenute dal chiamante in quanto mai autorizzate.
Con riferimento alla domanda attorea, la si associava alle difese Controparte_2 già sollevate dal . Eccepiva innanzitutto l'improcedibilità della domanda, CP_1
non provata sia in punto di an che di quantum, evidenziando, dunque, come la stessa fosse priva di supporto probatorio.
Deduceva, infatti, che contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non era stato provato che la caduta del minore si fosse verificata a causa della “pavimentazione condominiale che risultava dissestata per basalto dissestato” e che dalla caduta fossero derivati i lamentati danni. Assumeva poi la mancata prova in ordine alla asserita insidia e trabocchetto, precisando che l'evento si era verificato in condizione di luce ottimali ovvero nel primo pomeriggio di un giorno di fine estate, in un'area familiare o comunque di conoscenza del minore, trovandosi all'interno del parco ove vi è
l'abitazione familiare, e dove in ogni caso era verosimile ritenere che il minore si fosse mosso in autonomia atteso che alla data dell'evento egli non era accompagnato da nessun adulto. Con riguardo all'infortunio, evidenziava che l'assenza di ulteriori lesioni corporali nelle zone più esposte nell'impatto al suolo portava ad escludere anche il nesso causale. In particolare, rilevava che la dinamica riferita era incompatibile con quanto riportato nel referto di PS ove era stata esclusa la presenza di escoriazioni e ferite lacero contuse. Nella ipotesi di raggiungimento della prova del nesso causale, osservava che la parte attrice era tenuta a fornire anche prova di aver prestato una adeguata diligenza.
La società assicurativa impugnava e contestava l'avversa domanda anche con riguardo alla quantificazione del danno in quanto arbitraria ed eccessiva nonché le risultanze della perizia di parte attorea.
Concludeva chiedendo:
1. Rigettare la domanda principale per le ragioni appena esposte;
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2. Rigettare la domanda in manleva per le ragioni di appena esposte;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda in manleva condannare la terza chiamata nei limiti, oltre che dei rischi e danni Controparte_2
assicurati, del massimale ed al netto di scoperti e/o franchigie.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Esaurita la fase istruttoria con l'escussione di due testi attorei e rigettata la richiesta di
CTU medico–legale perché ritenuta non rilevante, la causa alla scadenza delle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. veniva decisa ex ex art. 281-sexies c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla parte convenuta non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non
è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto. Nel caso di specie, è ben possibile individuare gli elementi essenziali delle pretese dell'attore sicché l'eccezione di nullità va rigettata.
Nel la domanda proposta dagli attori è infondata e va rigettata.
In punto di diritto, occorre innanzitutto evidenziare che l'azione proposta va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode del in relazione al bene de quo. CP_1
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare la situazione di pericolo insorta ed escludere i terzi dal contatto con la cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., trova il suo fondamento nel dovere del custode di mantenere sotto controllo la cosa e di impedire che provochi danni a terzi. Affinché sussista la responsabilità del custode,
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tuttavia, è innanzitutto necessario un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo: il danno deve essere il risultato del dinamismo connaturato alla cosa o conseguenza dell'insorgere in essa di un agente dannoso, anche se provocato da elementi esterni;
in secondo luogo, è richiesto che il custode disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa, che gli consenta di mantenerla sotto controllo e di intervenire laddove necessario (cfr., Cass., Sez. VI, 19.03.2018, n. 6703; Cass, Sez. III, 19.01.2018,
n. 1257). La norma dell'art. 2051 c.c. non dispensa comunque il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. La ricostruzione della dinamica del sinistro enunciata in citazione fonda la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. sulla responsabilità da custodia della cosa, ed in particolare sulla potenzialità lesiva della pavimentazione condominiale che sarebbe risultata dissestata per basalto dissestato.
La domanda presenta tuttavia carenze probatorie che ne impediscono l'accoglimento, laddove il sinistro non ha trovato adeguato e congruo sostegno probatorio all'esito della scarna istruttoria compiuta in punto di “an”, limitata all'escussione di due testi, rivelatesi scarsamente attendibili per l'intrinseca inaffidabilità di quanto dichiarato, per cui molte ed insuperabili sono le perplessità che affiorano sulla autenticità del sinistro secondo le prospettate modalità.
Una prima incongruenza che emerge dalla narrazione del sinistro fatto dai testi e , operai che avrebbero assistito all'incidente Testimone_1 Controparte_4 trovandosi all'esterno del cancello condominiale, è che entrambi hanno dichiarato che nella circostanza il minore camminava dando la mano alla madre mentre, Persona_1 invece, nell'atto di citazione non viene fatto alcun riferimento alla presenza della madre atteso che gli attori asserivano unicamente che “camminava a piedi sul Persona_1
marciapiedi adiacente il primo ingresso del RE condominio, allorquando inciampava e cadeva sulla pavimentazione condominiale che risultava dissestata per basalto dissestato.” Tale discrasia appare difficilmente comprensibile e, dunque,
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quantomeno strana e dubbia tenuto conto delle lesioni riportate dal minore a seguito della caduta e difficilmente ipotizzabili se il minore fosse stato condotto per mano dalla madre .
Palesi contraddizioni si rilevano anche con riferimento allo stato dei luoghi. Orbene, il teste , che si trovava al momento del fatto in compagnia dell'altro Controparte_4 teste di cui, tuttavia, neppure ricordava il cognome, ha affermato : “Avevo Pt_1
appena terminato la riparazione e in compagnia di stavamo andando via. Pt_1
Mentre stavo mettendo i ferri in macchina ho visto dal cancello aperto del CP_3
che un bambino, che camminava dando la mano alla madre, inciampava
[...] su un marciapiede all'interno del Parco e cadeva. Ci siamo avvicinati per prestare soccorso e il bambino aveva la bocca sporca di sangue, ma non sono riuscito a vedere se si fosse o meno fratturato qualche dente. Il bambino stava scendendo un gradino e vi era una mattonella del marciapiede del Parco che era rialzata. Mi pare si trattasse di mattonelle di porfido o di marmo, non sono in grado di riferire al riguardo.”. Il teste ha, invece, dichiarato di aver visto il bambino cadere sul Testimone_1 marciapiede all'interno del perché la pavimentazione del marciapiede non CP_1 era uniforme ed ha precisato che “il marciapiede dove è avvenuta la caduta era asfaltato, ma l'asfalto non era livellato. Non sono in grado però di dire se vi fosse o meno una buca.” per poi contraddirsi riconoscendo le foto dello stato dei luoghi che mostrano, invero, un marciapiede pavimentato e quindi privo di asfalto.
Entrambi i testi hanno poi riferito che il minore dopo essere caduto Persona_1
presentava la bocca ricoperta di sangue. Tale dichiarazione, invero, è smentita dal referto del P.S. dell'Ospedale Santobono depositato dagli attori che evidenzia l'assenza di ferite lacero contuse. Inoltre, dalla relazione medico-legale redatta dal fiduciario della emerge, con riferimento alla sussistenza del nesso causale, che “le Controparte_2
lesioni non possono, per la dinamica lesiva riferita ed evoluzione riparativa, essere congrue con la modalità di produzione degli eventi traumatici descritti, in assenza di lesioni secondarie.”
I testi poi neppure sono stati in grado di confermare che il minore avesse riportato la frattura di qualche dente pur avendo precisato di essersi avvicinati per prestare soccorso.
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Risulta, dunque, evidente che non si è formata una adeguata prova in merito alla circostanza che la caduta del minore sia avvenuta proprio a causa della Persona_1
presenza della dedotta insidia causata dalla pavimentazione dissestata a causa del basalto dissestato.
Il materiale probatorio appena vagliato denota indubbiamente tutta la sua carenza intorno alla stessa verificazione della caduta del minore per come dedotta in Persona_1 citazione e non consente un accertamento tranquillante dell'accadimento, tenuto conto poi che lo stesso non trova riscontro in ulteriori elementi di causa che possano corroborarlo. Neppure le tre foto allegate in bianco e nero sono sufficienti a rappresentare in modo adeguato lo stato dei luoghi nè tantomeno a comprovare la pure dedotta insidia.
Gli attori non hanno, pertanto, adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto generatore del pregiudizio allegato. In particolare, non è stata raggiunta la prova con sufficiente grado di certezza che le lesioni lamentate dal minore si siano effettivamente verificate in conseguenza della caduta dovuta alla Persona_1
pavimentazione dissestata dell'area condominiale.
La carenza di idonea prova circa il verificarsi dell'evento dannoso secondo le modalità di cui all'atto introduttivo rende irrilevante la necessità di fornire la prova liberatoria da parte del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Le lacune e le discrasie evidenziate nella ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori non consentono perciò di poter ritenere sufficientemente provata la domanda proposta da e che va rigettata, con conseguente venir meno Parte_1 Parte_2
del presupposto stesso della domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa.
Le spese di lite, nel rapporto tra gli attori e il convenuto, seguono la CP_1
soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Vanno invece compensate le spese nei confronti dell'assicurazione stante l'assorbimento della domanda di garanzia per il rigetto della domanda principale.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori e Parte_1 Parte_2
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in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Pt_2
figlio minore , nei confronti di Persona_1 Controparte_3 nonché sulla domanda proposta da quest'ultimo nei
[...]
confronti della chiamata in causa così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda avanzata dagli attori;
- condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del convenuto in € Controparte_3
237,00 per spese e € 3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanni Cinque antistatario;
- dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata dal condominio e compensa le spese di lite nei confronti della chiamata in causa.
Così deciso in Aversa, 28/03/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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