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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 91/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 12.3.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
GEMELLI LUCA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe agiva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento a mezzo del quale l' CP_1 rigettato il ricorso amministrativo promosso dalla madre signora Parte_2 aveva richiesto a quest'ultima, nella sua qualità di erede del defunto marito sig. R_
, la restituzione della prestazione di invalidità civile, cat. INV CIV n. 07031646,
[...] indebitamente percepita per i mesi di ottobre e novembre 2019 “all'esito della comunicazione del Ministero della Giustizia , in applicazione dell'art. 2 della legge del 28.6.2012 n. 92”.
Eccepiva l'infondatezza del provvedimento in quanto la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 1669 del 24.9.2021, pubblicata il 17.3.2023, aveva dichiarato di “non doversi procedere nei confronti di per intervenuta morte dell'imputato con revoca delle relative Persona_1 statuizioni civili della sentenza impugnata”, sicchè il defunto non aveva mai assunto la qualità di condannato o detenuto ed il provvedimento dell'Istituto era stato, pertanto, adottato in violazione dall'art. 38 Cost..
Tanto premesso, così concludeva “a) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica e/o la nullità insanabile del provvedimento impugnato e/o, in subordine, l'illegittimità per carenza assoluta dei preuspposti soggettivi ed oggettivi previsti della legge e/o infondatezza nel merito e, per l'effetto, revocarlo o annullarlo, per le causali tutte di cui in narrativa;
b) sempre per effetto dell'accoglimento della domanda sub a), condannare al pagamento, in favore della ricorrente, erede del Sig. di tutte le somme, CP_1 Persona_1
a qualsiasi titolo dovute, e non corrisposte, al de cuius, da novembre 2019 al suo decesso, oltre interessi e rivalutazione, per le causali tutte di cui in narrativa. Con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, anche valutandone il contegno ex art. 96 c.p.c..”.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, eccepiva in via preliminare la carenza di CP_1 legittimazione attiva della ricorrente, nel merito contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
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La domanda è inammissibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
La ricorrente, invero, ha proposto opposizione avverso un provvedimento indirizzato ad altro soggetto, ossia alla signora (nella sua qualità di erede del defunto Parte_2 marito sig. ), cui l' ha richiesto il pagamento della somma indebitamente Persona_1 CP_1 percepita (dal de cuius) per il periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019 sulla pensione cat.
INVCIV n. 07031646 per l'importo complessivo di euro 1.607,00.
E', pertanto, pacifico e documentalmente provato che l'Istituto previdenziale, per il tramite del provvedimento in oggetto, abbia richiesto il pagamento dell'indebito unicamente alla signora che, conseguente, rappresenta l'unico soggetto legittimato Parte_2 ad agire in giudizio al fine di contestare la legittimità del provvedimento impugnato
(eventualmente anche rispetto alla richiesta di integrale pagamento dell'indebito, posto che non sussiste solidarietà tra gli eredi e ciascuno risponde in proporzione alle proprie quote ereditarie ex art. 752 c.c.).
Dalla carenza del suddetto presupposto processuale deriva l'inammissibilità del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, espunta la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 91/2024, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che CP_1
si liquidano nella somma di euro 886,00, oltre spese generali 15/, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei