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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 559/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
ST (PG), piazza degli Armaioli n.4 (C.F. ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Veschi Luciana in forza di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in San ST (PG), via
Toscana n.1;
-Appellante=
nei confronti di
, residente in [...], loc. Cà di Morino, fraz. Pitigliano Controparte_1
s.n.c. (C.F. ; CodiceFiscale_2
, residente in [...]di Castello (PG), Loc. Belvedere Villa Florida n.26 Controparte_2
(C.F. ); C.F._3
pagina 1 di 22 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Pecorari Marcello, in forza di procure allegate alle comparse di costituzione in appello, e domiciliate presso lo Studio del difensore in
Città di Castello (PG), via Carlo Liviero n.2;
-Appellate=
, residente in [...], loc. Cà di Morino, fraz. Pigliano Controparte_3
s.n.c. (C.F. ); C.F._4
-Appellata contumace=
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
impugnazione del contratto di vendita.
CONCLUSIONI:
per parte appellante come da note di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025;
per parti appellate e come da note di precisazione Controparte_1 Controparte_2
delle conclusioni del 6.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 19.1.2015, in qualità di Parte_1
erede legittimaria del padre , conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1
di Perugia, , – di lei sorelle – e – di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
lei madre – affinché fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in San ST, Fraz. Pitigliano, Loc.
Cà di Morino s.n.c., stipulato in data 7.4.2010 tra il de cuius e , per Controparte_1
circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. e, per l'effetto, fosse dichiarato che il bene immobile oggetto di tale contratto fosse parte del relictum ereditario. In subordine domandava l'annullamento del suddetto contratto ai sensi dell'art. 428, co. 2, c.c. per pagina 2 di 22 incapacità di intendere e di volere del al momento della stipula, Persona_1
risultando evidente la malafede dell'acquirente . Controparte_1
L'attrice richiedeva altresì, in via principale, l'annullamento del testamento olografo redatto dal in data 7.4.2010 in ragione della sua incapacità di intendere e Persona_1
di volere ai sensi dell'art. 591, co.2, n.3 c.c., e per l'effetto, che l'eredità del Per_1
, comprensiva anche del bene immobile oggetto della compravendita ritenuta
[...]
nulla, venisse ripartita secondo le regole della successione legittima.
In via subordinata, l'attrice domandava l'accertamento, ai sensi dell'art. 1414 c.c., della simulazione del citato contratto di compravendita, dal momento che le parti avrebbero in realtà posto in essere un contratto di donazione;
l'accertamento della nullità di tale dissimulata donazione per difetto di forma;
e, per l'effetto, la dichiarazione di appartenenza dell'immobile oggetto del contratto al relictum ereditario.
In via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di ritenuta validità della donazione dissimulata da parte del giudice, ne richiedeva la riduzione in Parte_1
ragione dell'avvenuta lesione della sua quota di legittima per €.40.021,08; richiedeva, in ogni caso, lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi degli artt. 713s.s. c.c.;
domandava, infine, la condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'attrice riferiva di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento olografo, con il quale il padre aveva destinato l'intera quota disponibile alla sorella nonché dell'atto di vendita della nuda proprietà della casa Controparte_1
familiare di San ST alla medesima , soltanto dopo la morte del CP_1 Per_1
. In seguito all'acquisizione di una copia del rogito notarile, nonché di copia delle
[...]
contabili bancarie relative al conto corrente di cui era titolare il defunto padre, l'attrice riferiva di aver appreso, da un lato, che il prezzo di acquisto dell'immobile era pari a soli
€.90.000,00 e, dall'altro, che tale somma era stata prelevata per intero dal conto corrente pagina 3 di 22 del padre per tramite di una serie di operazioni di prelievo effettuate in un ristretto arco temporale.
Alla luce di tali accadimenti e delle precarie condizioni di salute del padre all'epoca della redazione dei due atti, il quale non era in grado di disporre liberamente e coscientemente dei propri averi essendo affetto da gravi patologie della psiche risultanti da molteplici certificazioni mediche, deduceva la nullità del Parte_1
contratto di compravendita per circonvenzione di incapace ai sensi dell'art. 643 c.p. e richiedeva l'annullamento del testamento olografo perché redatto in stato di incapacità
naturale.
A sostegno delle domande l'attrice produceva copia degli estratti conto relativi al conto corrente del de cuius acceso presso la Cassa di Risparmio di Cesena;
copia della certificazione medica rilasciata nel 2007 dalla Commissione di accertamento degli stati di invalidità civile della ASL Umbria, la quale riscontrava che il era Persona_1
affetto da “cerebropatia involutiva”, “depressione involutiva” e “encefalopatia atrofico-
vascolare”, riconoscendogli quindi lo stato di “persona handicappata grave” con un
“handicap psichico e mentale”; nonché una perizia di stima dell'immobile compravenduto al fine di dimostrarne l'effettivo valore (oltre €.240.000,00).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.4.2015 si costituivano in giudizio le tre convenute, le quali richiedevano il rigetto delle domande attoree, nonché
la condanna della al risarcimento dei danni subiti ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali.
Nel dettaglio le convenute, oltre a riferire del costante disinteressamento dell'attrice nei confronti del defunto padre, evidenziavano come quest'ultimo, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, avesse deciso di alienare la nuda proprietà della casa familiare alla
FI , che lo aveva da sempre assistito, proprio al fine di scongiurare dissidi in CP_1
pagina 4 di 22 seguito alla sua morte. Quanto al prezzo di acquisto dell'immobile – da ritenere congruo considerando sia la riserva di usufrutto, sia il debito che il de cuius aveva riconosciuto nei confronti della FI – le convenute evidenziavano come lo stesso fosse stato effettivamente versato dall'acquirente , la quale aveva a tal fine concluso un CP_1
contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Cesena contestualmente all'acquisto. I
successivi prelievi dal conto corrente cointestato al e alla Persona_1 CP_3
erano dovuti a far fronte a tutte le spese che la famiglia, anche a causa dei
[...]
problemi di salute del padre, si trovava ad affrontare.
Il Tribunale di Perugia, dopo aver istruito la causa per mezzo di testimoni, ordini di esibizione documentale e CTU medico legale e aver disposto la separazione, ai sensi dell'art. 279, co.2, n. 5 c.p.c., della domanda di scioglimento della comunione e della domanda di divisione, con sentenza n.1222/2023, pubblicata il 17.8.2023, rigettava tutte le domande di parte attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia ha proposto appello Parte_1
per sette motivi:
[...]
- Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto tardivo il disconoscimento del documento n.16 di controparte (riconoscimento di debito a firma del ) e, al contrario, per aver ritenuto tempestiva e ammissibile Persona_1
l'eccezione di tardività del disconoscimento da quest'ultima proposta. Ciò avrebbe prodotto, infatti, una errata valutazione della congruità del prezzo dell'immobile oggetto di compravendita.
- Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto la Parte_1
nullità/illegittimità/infondatezza della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla capacità naturale del de cuius. In particolare, il Collegio avrebbe errato nella valutazione delle risultanze della CTU medico legale, attribuendo alla relazione una pagina 5 di 22 interpretazione del tutto soggettiva e fuorviante rispetto alle indicazioni scientifiche del perito. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nella valutazione delle prove orali,
ritenendo erroneamente che plurime testimonianze fossero idonee a dimostrare la capacità di discernimento del . Persona_1
- Con il terzo motivo di appello, ha lamentato un ulteriore Parte_1
vizio di motivazione della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 643 c.p.,
ritenuto dal Collegio insussistente. Invero, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della terminologia utilizzata dal de cuius nel testamento, mentre non avrebbe dovuto tener conto, ai fini della valutazione della personalità del de cuius, delle testimonianze di (teste incapace), di (teste Testimone_1 Testimone_2
inattendibile) e di (teste inammissibile). Testimone_3
- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato un ulteriore vizio di motivazione della sentenza in relazione alle questioni concernenti il prezzo della compravendita della casa familiare. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso una qualsivoglia motivazione con riguardo alla decisione di non ammettere la richiesta
CTU tecnica volta ad accertare il valore dell'unità immobiliare (richiesta, dunque,
reiterata anche in appello). Vieppiù, anche in questo caso, errata sarebbe la valutazione delle risultanze testimoniali.
- Con il quinto motivo di appello, ha dedotto ancora un vizio Parte_1
di motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole che il
, al momento della vendita dell'immobile, rinunciasse all'ipoteca in Persona_1
suo favore e, anzi, rilasciasse idonea fideiussione in favore dell'acquirente,
affermazioni reputate illogiche e parziali.
pagina 6 di 22 - Con il sesto motivo, l'appellante ha contestato l'omessa motivazione del Tribunale in relazione alla domanda di simulazione e alla conseguente domanda di accertamento della nullità della dissimulata donazione.
- Con il settimo motivo di appello, ha contestato la decisione Parte_1
antieconomica di separare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria,
nonché la condanna alle spese.
In conformità ai motivi di appello proposti, l'appellante ha così concluso: “– In via
pregiudiziale, sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di scioglimento della comunione e
di divisione, separato ex art.279, co.2, n.5 c.p.c. RG.3437/2023, UDIENZA 28/11/2023
Giudice Dott.ssa Di Maria;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa (1- tempestività eccezione di disconoscimento, omessa eccezione di
tardività, mancata richiesta di verificazione e rinuncia alla ricognizione del debito;
2-
Nullità e/o illegittimità, e/o infondatezza e/o erroneità della sentenza impugnata per
vizio di motivazione sulla errata valutazione della CTU;
3– Nullità e/o illegittimità,
infondatezza e/o erroneità della sentenza impugnata per vizio di motivazione sul reato di
circonvenzione di incapace;
4-Nullità e/o erroneità, e/o illegittimità, e/o infondatezza
sull'effettivo pagamento del prezzo ed utilizzo denaro da parte dell'acquirente;
5-Nullità
e/o illegittimità, e/o infondatezza della sentenza impugnata sulla irrilevanza delle altre
circostanze;
6- Omessa motivazione domanda di simulazione), il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1222/2023 emessa dal Tribunale di Perugia,
Sezione Seconda Civile, Giudice Dott. Andrea Ausili Presidente, Dott.ssa Simona Di
Maria, Relatrice, nell'ambito del giudizio N.R.G.240 /2015, depositata in cancelleria in
data 16 Agosto 20203,notificata il 29 Agosto 2023 , accogliere tutte le conclusioni
avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ IN VIA PRINCIPALE -
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato pagina 7 di 22 tra e in data 07.04.10 a mezzo rogito notarile Notaio Persona_1 Controparte_1
Dott.ssa di Città di Castello ( Rep. N. 63012 ; Racc. 9368 ), Persona_2
concernente l'unità immobiliare sita in San ST (PG ), Fraz. Pitigliano, Voc. Cà di
Morino n. 1, catastalmente censita al Foglio n. 59, particella n. 126, sub. 3, piano t.1.2.,
Cat. A/2, Cl. 1, Vani 9, per circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., ricorrendone i
presupposti per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente - Dichiarare che il
bene immobile oggetto di tale contratto fa parte del relictum ereditario unitamente agli
altri beni appartenenti al IG. ; In subordine, nella denegata ipotesi in cui Persona_1
il Giudice non dovesse ravvisare gli estremi per la configurazione della fattispecie di
circonvenzione di incapace, annullare ex art. 428 comma 2 c.c. il contratto di
compravendita de quo per incapacità di intendere e di volere del IG. , Persona_1
essendo evidente la mala fede del compratore , consistente nella Controparte_1
consapevolezza dello stato di menomazione intellettiva e volitiva del padre;
> SEMPRE
IN VIA PRINCIPALE - Accertare che il IG. , nel momento in cui redigeva Persona_1
il testamento olografo datato 07.04.10, era incapace di intendere e di volere ex art. 591
comma 2 n. 3 c.c., posto che costui era affetto da un grave handicap psichico e mentale,
certificato da apposita commissione medica, che lo rendeva assolutamente privo della
capacità di autodeterminarsi e di comprendere il significato e la valenza degli atti che
poneva in essere e per l'effetto -Annullare il predetto testamento olografo e
conseguentemente -Disporre che l'eredità relitta del IG. , comprensiva Persona_1
anche del bene immobile oggetto della compravendita dichiarata nulla, vada ripartita
secondo le regole della successione legittima (art. 565 e ss.) e non in base alle
disposizioni contenute nel testamento de quo e successivamente - Disporre lo
scioglimento della comunione ereditaria ex artt. 713 e ss. c.c. – 784 e ss. c.p.c. relativa
ai beni componenti l'asse ereditario, previa determinazione della sua consistenza pagina 8 di 22 attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria
quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
- IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e
non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere che il IG. Persona_1
fosse capace di intendere e di volere nel momento in cui poneva in essere gli atti redatti
in data 07.04.10 - Accertare ex art. 1414 e ss. c.c. la simulazione del contratto di
compravendita immobiliare stipulato tra e in data Persona_1 Controparte_1
07.04.10, dal momento che le predette parti avrebbero in realtà posto in essere un
contratto di donazione per spirito di liberalità; - Accertare la nullità di tale contratto di
donazione, essendo stato stipulato mediante atto pubblico senza la presenza
obbligatoria di due testimoni ex art. 782 c.c. e per l'effetto - Dichiarare che il bene
immobile oggetto di tale contratto di donazione fa parte integrante del relictum
ereditario, non essendo mai uscito dal patrimonio del de cuius e conseguentemente -
Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ex artt. 713 e ss. c.c. – 784 e ss.
c.p.c. relativa ai beni componenti l'asse ereditario, previa determinazione della sua
consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente
alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
- IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA Nell'ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere che il contratto di
compravendita de quo sia simulato e che la donazione dissimulata sia valida - Accertare
che la quota di legittima assegnata con il testamento alla IG.ra Parte_1
e calcolata sul valore dei beni relitti al momento della morte del de cuius, ai sensi
dell'art. 542 c.c., è pari a € 1.588,68 ; - Accertare che il valore complessivo dell'asse
ereditario ammonta a € 249.658,61, visto e considerato che in esso va ricompreso
l'immobile oggetto del contratto di donazione dissimulato, e che quindi la quota di pagina 9 di 22 legittima cui avrebbe avuto diritto la IG.ra ammonta ad € Parte_1
41.609,76 - Accertare pertanto che la IG.ra è stata lesa nella Parte_1
propria quota di legittima per € 40.021,08 e per l'effetto - Ricostruire la massa
ereditaria del IG. mediante la computazione del relictum al donatum, Persona_1
tenendo conto dell'immobile oggetto della compravendita intercorsa tra Persona_1
e in quanto, rispetto all'atto impugnato, vi è una lesione della quota Controparte_1
di legittima facente capo all'odierna attrice, disponendo quindi la riduzione ex art. 553
e ss. c.c. della donazione effettuata per lesione di legittima, con valutazione dell'effettivo
valore del bene e computo dei relativi frutti del bene dalla data della sua fittizia
compravendita, da imputarsi alla quota di legittima della IG.ra , Controparte_1
dichiarando pertanto che la quota di riserva spettante all'attrice deve essere calcolata
sull'intero patrimonio ereditario, comprendente anche il bene oggetto della donazione
dissimulata e successivamente - Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ex
artt. 713 e ss. c.c. – 784 e ss. c.p.c. relativa ai beni componenti l'asse ereditario, previa
determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la
parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale
predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
Con vittoria
di spese vive e condanna di controparte al pagamento del compenso professionale
liquidato ai sensi del Decreto 55/14, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa (4 %), Iva
(22%) e successive occorrende come per legge e conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi
meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di
giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 10 di 22 Con comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2024 si sono costituite in giudizio e contestando l'ammissibilità dell'appello per Controparte_2 Controparte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c. e richiedendone comunque il rigetto nel merito.
Conformemente alle difese svolte, con note di precisazione delle conclusioni del
6.3.2025, hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis
reiectis, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello,
gradatim: - In via pregiudiziale, per i motivi esposti al punto I° delle premesse della
comparsa di costituzione e risposta in appello alle pagine 2 e 3, accertare il vizio della
vocatio in ius dell'atto di appello, e per l'effetto disporre a carico della parte appellante
la rinnovazione della notifica della citazione in appello;
- In via preliminare, per i
motivi esposti al numero II° delle premesse della comparsa di costituzione e risposta in
appello alla pagina 3, accertare la violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto
dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello con ogni conseguenza di legge;
- in via istruttoria, per i motivi esposti al punto III° delle premesse della comparsa di
costituzione e risposta in appello alle pagine 3,4,5 e 6, revocare parzialmente
l'ordinanza istruttoria del 29.6.2019 nella parte in cui ha ritenuto ammissibili i capitoli
di prova per testi formulati da controparte in modo contrario alla circostanza fattuale
che con essi l'attrice intendeva provare, e per l'effetto dichiarare non utilizzabili ai fini
del decidere le risposte date dai testimoni ai suddetti capitoli;
solo ove ritenuto
necessario ai fini del decidere, ammettere le prove formulate dalle convenute in primo
grado e non ammesse;
- nel merito, per i motivi esposti al punto IV° della comparsa di
costituzione e risposta in appello alle pagine da 6 a 32, in relazione ai singoli motivi di
impugnazione esposti dalla parte appellante, accertare e dichiarare l'infondatezza in
fatto e in diritto dei suddetti motivi di appello e per l'effetto rigettare integralmente
l'atto di appello e confermare la sentenza di primo grado del Collegio del Tribunale di pagina 11 di 22 Perugia oggetto di impugnazione, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso con
vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario, iva e cap come per legge. Si dichiara di non accettare il
contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda e/o modificazione di domanda di
parte appellante”.
Non si è costituita in giudizio della quale, accertata la regolarità della Controparte_3
notificazione dell'atto di appello, si dichiara la contumacia nel presente grado di giudizio.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della trattazione telematica dell'udienza del
7.5.2025, la decisione della causa è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto inammissibile – confermando l'ordinanza del precedente giudice istruttore del 14.7.2016 – il disconoscimento da lei effettuato del documento n.16
prodotto dalla parte convenuta, ossia il riconoscimento da parte del e Persona_1
della moglie di un debito pari a €.69.503,08 nei confronti della FI Controparte_3
per avere questa sostenuto le spese relative alla ristrutturazione Controparte_1
dell'abitazione familiare.
Il Tribunale avrebbe infatti errato sia nel ritenere tardivo tale disconoscimento, effettuato con la memoria ex art. 183, co.6, n. 1, c.p.c., sia nel reputare viceversa tempestiva l'eccezione di tardività sollevata da controparte solo con la memoria ex art. 183, co.6, n.
3, c.p.c.; inoltre parte appellante ha evidenziato l'incompatibilità logica dell'eccezione di tardività con l'istanza di CTU grafologica formulata da parte convenuta con la medesima memoria, anziché proporre istanza di verificazione.
pagina 12 di 22 Tali errori avrebbero quindi condotto il Collegio a ritenere non necessario che la convenuta, fornisse la prova dell'effettivo esborso del denaro in Controparte_1
favore del padre, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., il riconoscimento di debito dispensa colui in favore del quale è stato reso dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Inoltre, secondo parte appellante, la non debenza di tali somme sarebbe dimostrata sia dalla prodotta documentazione bancaria, dalla quale si evince l'inesistenza di risparmi nel conto del de cuius, a dimostrazione di un loro utilizzo per tutte le spese necessarie,
sia dai documenti prodotti e attestanti l'erogazione di un mutuo per un importo di Lire
120.000.000,00 e di un contributo per l'efficientamento energetico per un importo di
Lire 60.000.000,00 a favore del e della sorella nel 1999. Persona_1 CP_4
Le censure sono infondate.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato da
[...]
del documento prodotto dalle convenute. Invero, ai sensi dell'art. 215 Parte_1
c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “[…] se la parte
comparsa non la disconosce o dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella
prima risposta successiva alla produzione”. Nel caso di specie il documento è stato prodotto dalle convenute con la comparsa di costituzione in giudizio e, pertanto, avrebbe dovuto essere disconosciuto in sede di prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e non con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, co.6 c.p.c.
Deve inoltre rilevarsi come le convenute, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, avessero già con la memoria ex art. 183, co.6, n.2 qualificato il disconoscimento come inammissibile, formulando in subordine apposita istanza di verificazione (lett: “Circa l'inammissibile disconoscimento della scrittura privata
pagina 13 di 22 operato da controparte, la scrivente difesa in subordine dichiara che intende
avvalersene e pertanto formula istanza di verificazione”).
Ne deriva che correttamente il Collegio ha ritenuto provato il rapporto fondamentale alla base del riconosciuto documento di riconoscimento del debito, non reputando necessario che fornisse la prova dell'effettivo esborso di denaro. Né può ritenersi Controparte_1
che parte appellante, con la produzione dei documenti bancari e delle somme ricevute dal de cuius nel 1999, abbia fornito prova contraria di tale rapporto di debito tra il e la FI . Persona_1 CP_1
In ogni caso ed a tutto voler concedere appare ragionevole ritenere che il documento di cui trattasi -firmato sia dal de cuius che dalla propria moglie recasse Controparte_3
effettivamente la sottoscrizione di , dato che la firma del de cuius presenta Persona_1
fortissime analogie con quella apposta in calce al testamento (ad esempio il taglio della
“t”, l'occhiello della “g”, la maiuscola della “P”).
Il motivo di appello qui trattato deve dunque essere respinto.
*****
Con i motivi di appello dal secondo al sesto, che si ritiene di trattare congiuntamente per connessione delle questioni sollevate, l'appellante ha dedotto la nullità e/o illegittimità
e/o infondatezza della sentenza per vizi di motivazione.
Il Collegio avrebbe infatti errato nel ritenere il capace di intendere e di Persona_1
volere, nell'escludere l'integrazione del reato di cui all'art. 643 c.p., nonché
nell'escludere la simulazione del contratto di vendita stipulato tra il de cuius e la FI
. Controparte_1
In particolare, secondo l'odierna appellante, dalla motivazione della sentenza impugnata si evincerebbero errori nella valutazione delle risultanze della CTU medico legale, nella valutazione delle prove orali e nella decisione di non ammettere la richiesta CTU tecnica pagina 14 di 22 finalizzata ad accertare l'effettivo valore dell'unità immobiliare. Il Tribunale avrebbe,
inoltre, fornito una motivazione illogica e parziale nel ritenere ragionevole che il
, al momento della vendita dell'immobile, rinunciasse all'ipoteca in suo Persona_1
favore e, anzi, rilasciasse idonea fideiussione in favore dell'acquirente. Il Collegio
avrebbe, infine, omesso una qualsivoglia motivazione in relazione alla domanda di simulazione e alla conseguente domanda di accertamento della nullità della dissimulata donazione.
Tutte le censure sono infondate.
Questa Corte non ravvisa, infatti, alcun vizio di motivazione della sentenza di prime cure.
Quanto alla ritenuta capacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento olografo e della stipula del contratto di compravendita della nuda proprietà
dell'abitazione familiare per atto notarile, non si ravvisano errori nella valutazione degli esiti dell'istruttoria da parte del Tribunale. Non è vero che il Collegio ha attribuito alla relazione redatta dal CTU una interpretazione del tutto soggettiva e completamente fuorviante rispetto alle indicazioni scientifiche del professionista, come sostenuto da parte appellante.
Muovendo dal presupposto che “l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza
non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del
de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente,
ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al
momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o
della capacità di autodeterminarsi” e che “poiché lo stato di capacità costituisce la
regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare
pagina 15 di 22 la dedotta incapacità” (Cass. n.3934 del 2018), deve reputarsi corretta la conclusione raggiunta dal Tribunale sulla base della valutazione della relazione peritale.
Il medico legale, infatti, dopo aver premesso la particolare complessità dell'indagine per la necessità di effettuare un giudizio valutativo “ora per allora” in sostanziale assenza di documenti coevi all'epoca del testamento del 7.4.2010, nonché in ragione della presenza di documentazione sanitaria per alcuni aspetti contrastante (in virtù delle finalità per cui verosimilmente era stata proposta), ha concluso affermando che “la scarna
documentazione medica allegata ai fascicoli di causa, spesso anche contrastante nei
suoi contenuti, non consente la formulazione di un giudizio di certezza o di forte
verosimiglianza circa le condizioni psico-fisiche di al momento di Persona_1
stipulare il testamento olografo del 7.04.2010, risultando peraltro con certezza a
quell'epoca una compromissione psico-fisica di non trascurabile gravità”.
Ne deriva che, nonostante l'accertata condizione di inferiorità del de cuius (affetto da patologie di natura neuro-psichica e da una patologia neoplastica), che ne rendeva certamente fragile la sua autodeterminazione, correttamente il Tribunale ha escluso che il fosse privo della capacità di intendere e di volere al momento degli atti Persona_1
dispositivi, non potendo ritenersi raggiunta la prova del contrario.
Tale conclusione appare del resto avvalorata anche dalla testimonianza resa dalla dott.ssa notaio rogante l'atto di compravendita immobiliare, la quale ha riferito come Per_2
fosse sua “abitudine quando una delle parti avesse una età ragguardevole richiedere un
certificato medico attestante il possesso delle capacità mentali”, dichiarazione che fa presumere che anche nel caso dell'atto stipulato dal fosse stato condotto Persona_1
dal notaio un accertamento del genere, accertamento rivelatosi evidentemente soddisfacente, dato che l'atto era stato rogato senza problemi.
pagina 16 di 22 Infine, non censurabile è l'affermazione del Collegio per cui l'esistenza di sufficienti capacità di discernimento anche dopo gli anni 2006 e 2007 sarebbe stata confermata anche dalle ulteriori testimonianze, le quali non possono di certo ritenersi
“assolutamente irrilevanti” come affermato dall'odierna appellante. In particolare, anche a voler riconoscere un minor grado di attendibilità alle testimonianze della Tes_3
amica di famiglia, e dell' , nipote del de cuius, rilevante appare la
[...] Testimone_2
testimonianza della sub-agente assicurativo, che riferiva come nel 2008 il Tes_4
de cuius, il quale “stava benino”, le avesse chiesto consigli per l'acquisto di un'automobile e alcuni preventivi per delle assicurazioni, così dimostrando il diretto interessamento dello stesso alle questioni anche di natura economica.
Non censurabile risulta, dunque, la decisione del Tribunale di respingere la domanda di annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del de cuius ai sensi dell'art. 591 c.c. e quella di annullamento della compravendita ai sensi dell'art. 428 c.c.
(svolta in via subordinata al rigetto della domanda di nullità per circonvenzione di incapace).
Con riguardo al reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p., correttamente il Tribunale ne ha escluso la sussistenza. Invero, ai fini dell'integrazione del reato in questione, oltre all'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità della vittima,
devono ricorrere altresì i seguenti elementi: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato tra vittima e agente;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto (ex multis,
Cass. pen. n.1419 del 2013).
pagina 17 di 22 Nel caso di specie, tuttavia, l'istruttoria non ha consentito di ritenere plausibile l'integrazione di condotte induttive mediante un qualche abuso da parte delle odierne appellate. L'abuso non può infatti ritenersi provato dall'utilizzo di terminologia tecnica nel testamento (“lego”, “quota disponibile”), non compatibile con il linguaggio e il bagaglio di conoscenze propri del de cuius, deponendo, al contrario, tale circostanza nel senso di una preoccupazione da parte del de cuius del fatto che la sua volontà sostanziale venisse tradotta, dal punto di vista tecnico-giuridico, in maniera non controvertibile.
Inoltre, non possono ignorarsi le molteplici testimonianze che hanno descritto il Per_1
come un soggetto personalmente interessato alle questioni patrimoniali della sua
[...]
famiglia e che hanno riferito della sua espressa volontà di alienare l'immobile. A tal proposito, oltre alla già richiamata testimonianza della sub-agente assicurativa Tes_4
deve considerarsi la dichiarazione del teste , soggetto estraneo alla
[...] Testimone_1
famiglia (dipendente della filiale ove la convenuta ha acceso il mutuo Controparte_1
in occasione della vendita immobiliare), il quale ha riferito di ricordare “che il Per_1
espresse la volontà di alienare l'immobile di proprietà”, così corroborando l'ipotesi che le vendita immobiliare sia stata il risultato di una volontà propria e autodeterminata del testatore.
Infine, deve rilevarsi come tutte le testimonianze introdotte dall'appellante – e correttamente ritenute scarsamente attendibili dal Tribunale in quanto tutte rilasciate da familiari dell'attrice o da persone a questa strettamente legate – sono volte semplicemente a dimostrare lo stato di fragilità del , senza però fornire Persona_1
elementi sulla sussistenza di condotte abusive asseritamente poste in essere dalle appellate.
La mancata dimostrazione delle condotte abusive da parte delle convenute ha, pertanto,
correttamente condotto il Tribunale a rigettare la domanda di nullità della vendita pagina 18 di 22 immobiliare. Infatti, si ribadisce come l'integrazione del reato di circonvenzione di incapace non può dedursi dal semplice stato di fragilità/menomazione della presunta vittima.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda di simulazione della compravendita, non si ravvisa l'esistenza del vizio di omessa motivazione lamentato dall'appellante.
Il Collegio, a sostegno del rigetto della domanda di simulazione (e, conseguentemente,
del rigetto della domanda di nullità della dissimulata donazione), ha puntualmente motivato in ordine alla congruità del prezzo di acquisto, all'effettivo pagamento del prezzo e alle circostanze della rinuncia dell'ipoteca e del rilascio di fideiussione in favore dell'acquirente da parte del de cuius.
Quanto al prezzo pattuito per la vendita della nuda proprietà dell'immobile
(€.90.000,00), deve muoversi dalla considerazione per cui la perizia eseguita su incarico ricevuto dalla banca – erogante il mutuo per l'acquisto – abbia stimato un valore commerciale della piena proprietà dell'immobile pari a €.189.000,00 e un valore di realizzo pari a €.170.000,00. Il valore della nuda proprietà dell'immobile è, invece, stato stimato in €.110.500,00, importo ottenuto sottraendo al valore della piena proprietà
(€.170.000,00) quello dell'usufrutto (€.59.500,00). Alla luce di tali valutazioni, compiute da un soggetto terzo e affidabile come la banca, si reputa congruo il prezzo di
€.90.000,00 pattuito dalle parti, anche in considerazione dei legami affettivi e familiari tra loro intercorrenti e dei debiti che il venditore aveva nei confronti dell'acquirente
(dimostrati dal documento di ricognizione di debito di cui si è già trattato).
A dimostrazione dell'esaustività della motivazione fornita sul punto dal Tribunale, si osserva come questo abbia concluso per la congruità del prezzo anche accogliendo per ipotesi la valutazione dell'immobile effettuata da parte attrice (€.240.000,00). In questo caso, infatti, il valore della nuda proprietà sarebbe stato pari a €.150.000,00 e non a pagina 19 di 22 €.180.000,00 come dedotto dall'appellante (che ha sottratto per l'usufrutto il medesimo importo di €.59.500,00, il quale era stato però calcolato sulla base del valore di
€.170.000,00) rispetto al quale, tenuto conto del debito del de cuius verso l'acquirente di circa €.70.000,00, il pagamento di un prezzo pari a €.90.000,00 sarebbe comunque stato congruo. Proprio per questo, è ragionevole e condivisibile anche la decisione di non ammettere una CTU tecnica per la valutazione dell'immobile.
Appurata la congruità del prezzo, il Collegio ha affermato come l'istruttoria abbia consentito di rilevare che tale somma sia stata effettivamente versata al de cuius
dall'acquirente, la quale ha a tal fine contratto un mutuo con la Cassa di Risparmio di
Cesena.
Quanto al prelievo di somme dal conto corrente del de cuius, dall'istruttoria è emerso come le stesse siano state verosimilmente utilizzate per far fronte alle necessità familiari.
Inoltre, anche a voler ritenere non dimostrate spese per un importo pari a tale cifra da parte della famiglia, si ritiene che l'odierna appellante non abbia provato che tali somme siano state restituite alla convenuta , dimostrando solo che le stesse Controparte_1
venivano prelevate dal conto del padre. Del resto, tutte le testimonianze hanno concordemente riferito di una volontà del de cuius di tenere i soldi in contanti e non sul conto corrente.
Da ultimo, non può considerarsi irragionevole e/o parziale la motivazione del Tribunale
in ordine alla irrilevanza -ai fini della dimostrazione della simulazione- del fatto che il venditore aveva rinunciato ad iscrivere ipoteca sull'immobile ed aveva anzi rilasciato fideiussione a favore della FI acquirente. Invero, come osservato dal Collegio, ciò si può ben spiegare considerando l'effettiva erogazione del mutuo alla FI , il CP_1
fatto che già la banca avesse iscritto ipoteca sull'immobile, nonché il rapporto di reciproco affetto e fiducia tra i contraenti. pagina 20 di 22 Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto infondata la domanda di simulazione,
rigettando conseguentemente la domanda di nullità della donazione dissimulata per difetto di forma.
Ne deriva che tutti i motivi d'appello qui trattati devono essere respinti in quanto infondati.
*****
Con il settimo motivo di appello, ha contestato la decisione - Parte_1
considerata antieconomica- di separare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, nonché la condanna alle spese.
La censura relativa alla separazione della domanda di scioglimento della comunione deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appellante non ha infatti indicato in maniera specifica i motivi per cui la decisione del Tribunale, il quale ha giustificato la separazione della domanda in ragione della necessità di svolgere una defaticante CTU, sia da considerare antieconomica.
Quanto alla condanna alle spese, correttamente il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza sostanziale ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
*****
Da quanto argomentato deriva che l'appello deve essere integralmente respinto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
pagina 21 di 22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , e , così
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
decide:
- Rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Per_1 Parte_1
grado di giudizio sostenute dalle appellate che liquida in €.7.616,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- Condanna al pagamento del doppio del contributo Parte_1
unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 11 Dicembre 2025
Il Presidente istruttore
(dott. Simone Salcerini)
Sentenza redatta in minuta dalla MOT dott.ssa Martina Sforna
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 559/2023 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
ST (PG), piazza degli Armaioli n.4 (C.F. ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Veschi Luciana in forza di procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in San ST (PG), via
Toscana n.1;
-Appellante=
nei confronti di
, residente in [...], loc. Cà di Morino, fraz. Pitigliano Controparte_1
s.n.c. (C.F. ; CodiceFiscale_2
, residente in [...]di Castello (PG), Loc. Belvedere Villa Florida n.26 Controparte_2
(C.F. ); C.F._3
pagina 1 di 22 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Pecorari Marcello, in forza di procure allegate alle comparse di costituzione in appello, e domiciliate presso lo Studio del difensore in
Città di Castello (PG), via Carlo Liviero n.2;
-Appellate=
, residente in [...], loc. Cà di Morino, fraz. Pigliano Controparte_3
s.n.c. (C.F. ); C.F._4
-Appellata contumace=
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
impugnazione del contratto di vendita.
CONCLUSIONI:
per parte appellante come da note di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025;
per parti appellate e come da note di precisazione Controparte_1 Controparte_2
delle conclusioni del 6.3.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 19.1.2015, in qualità di Parte_1
erede legittimaria del padre , conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Persona_1
di Perugia, , – di lei sorelle – e – di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
lei madre – affinché fosse accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in San ST, Fraz. Pitigliano, Loc.
Cà di Morino s.n.c., stipulato in data 7.4.2010 tra il de cuius e , per Controparte_1
circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. e, per l'effetto, fosse dichiarato che il bene immobile oggetto di tale contratto fosse parte del relictum ereditario. In subordine domandava l'annullamento del suddetto contratto ai sensi dell'art. 428, co. 2, c.c. per pagina 2 di 22 incapacità di intendere e di volere del al momento della stipula, Persona_1
risultando evidente la malafede dell'acquirente . Controparte_1
L'attrice richiedeva altresì, in via principale, l'annullamento del testamento olografo redatto dal in data 7.4.2010 in ragione della sua incapacità di intendere e Persona_1
di volere ai sensi dell'art. 591, co.2, n.3 c.c., e per l'effetto, che l'eredità del Per_1
, comprensiva anche del bene immobile oggetto della compravendita ritenuta
[...]
nulla, venisse ripartita secondo le regole della successione legittima.
In via subordinata, l'attrice domandava l'accertamento, ai sensi dell'art. 1414 c.c., della simulazione del citato contratto di compravendita, dal momento che le parti avrebbero in realtà posto in essere un contratto di donazione;
l'accertamento della nullità di tale dissimulata donazione per difetto di forma;
e, per l'effetto, la dichiarazione di appartenenza dell'immobile oggetto del contratto al relictum ereditario.
In via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di ritenuta validità della donazione dissimulata da parte del giudice, ne richiedeva la riduzione in Parte_1
ragione dell'avvenuta lesione della sua quota di legittima per €.40.021,08; richiedeva, in ogni caso, lo scioglimento della comunione ereditaria ai sensi degli artt. 713s.s. c.c.;
domandava, infine, la condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite.
In particolare, l'attrice riferiva di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento olografo, con il quale il padre aveva destinato l'intera quota disponibile alla sorella nonché dell'atto di vendita della nuda proprietà della casa Controparte_1
familiare di San ST alla medesima , soltanto dopo la morte del CP_1 Per_1
. In seguito all'acquisizione di una copia del rogito notarile, nonché di copia delle
[...]
contabili bancarie relative al conto corrente di cui era titolare il defunto padre, l'attrice riferiva di aver appreso, da un lato, che il prezzo di acquisto dell'immobile era pari a soli
€.90.000,00 e, dall'altro, che tale somma era stata prelevata per intero dal conto corrente pagina 3 di 22 del padre per tramite di una serie di operazioni di prelievo effettuate in un ristretto arco temporale.
Alla luce di tali accadimenti e delle precarie condizioni di salute del padre all'epoca della redazione dei due atti, il quale non era in grado di disporre liberamente e coscientemente dei propri averi essendo affetto da gravi patologie della psiche risultanti da molteplici certificazioni mediche, deduceva la nullità del Parte_1
contratto di compravendita per circonvenzione di incapace ai sensi dell'art. 643 c.p. e richiedeva l'annullamento del testamento olografo perché redatto in stato di incapacità
naturale.
A sostegno delle domande l'attrice produceva copia degli estratti conto relativi al conto corrente del de cuius acceso presso la Cassa di Risparmio di Cesena;
copia della certificazione medica rilasciata nel 2007 dalla Commissione di accertamento degli stati di invalidità civile della ASL Umbria, la quale riscontrava che il era Persona_1
affetto da “cerebropatia involutiva”, “depressione involutiva” e “encefalopatia atrofico-
vascolare”, riconoscendogli quindi lo stato di “persona handicappata grave” con un
“handicap psichico e mentale”; nonché una perizia di stima dell'immobile compravenduto al fine di dimostrarne l'effettivo valore (oltre €.240.000,00).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.4.2015 si costituivano in giudizio le tre convenute, le quali richiedevano il rigetto delle domande attoree, nonché
la condanna della al risarcimento dei danni subiti ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali.
Nel dettaglio le convenute, oltre a riferire del costante disinteressamento dell'attrice nei confronti del defunto padre, evidenziavano come quest'ultimo, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, avesse deciso di alienare la nuda proprietà della casa familiare alla
FI , che lo aveva da sempre assistito, proprio al fine di scongiurare dissidi in CP_1
pagina 4 di 22 seguito alla sua morte. Quanto al prezzo di acquisto dell'immobile – da ritenere congruo considerando sia la riserva di usufrutto, sia il debito che il de cuius aveva riconosciuto nei confronti della FI – le convenute evidenziavano come lo stesso fosse stato effettivamente versato dall'acquirente , la quale aveva a tal fine concluso un CP_1
contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Cesena contestualmente all'acquisto. I
successivi prelievi dal conto corrente cointestato al e alla Persona_1 CP_3
erano dovuti a far fronte a tutte le spese che la famiglia, anche a causa dei
[...]
problemi di salute del padre, si trovava ad affrontare.
Il Tribunale di Perugia, dopo aver istruito la causa per mezzo di testimoni, ordini di esibizione documentale e CTU medico legale e aver disposto la separazione, ai sensi dell'art. 279, co.2, n. 5 c.p.c., della domanda di scioglimento della comunione e della domanda di divisione, con sentenza n.1222/2023, pubblicata il 17.8.2023, rigettava tutte le domande di parte attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia ha proposto appello Parte_1
per sette motivi:
[...]
- Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto tardivo il disconoscimento del documento n.16 di controparte (riconoscimento di debito a firma del ) e, al contrario, per aver ritenuto tempestiva e ammissibile Persona_1
l'eccezione di tardività del disconoscimento da quest'ultima proposta. Ciò avrebbe prodotto, infatti, una errata valutazione della congruità del prezzo dell'immobile oggetto di compravendita.
- Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto la Parte_1
nullità/illegittimità/infondatezza della sentenza per vizio di motivazione in relazione alla capacità naturale del de cuius. In particolare, il Collegio avrebbe errato nella valutazione delle risultanze della CTU medico legale, attribuendo alla relazione una pagina 5 di 22 interpretazione del tutto soggettiva e fuorviante rispetto alle indicazioni scientifiche del perito. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nella valutazione delle prove orali,
ritenendo erroneamente che plurime testimonianze fossero idonee a dimostrare la capacità di discernimento del . Persona_1
- Con il terzo motivo di appello, ha lamentato un ulteriore Parte_1
vizio di motivazione della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 643 c.p.,
ritenuto dal Collegio insussistente. Invero, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della terminologia utilizzata dal de cuius nel testamento, mentre non avrebbe dovuto tener conto, ai fini della valutazione della personalità del de cuius, delle testimonianze di (teste incapace), di (teste Testimone_1 Testimone_2
inattendibile) e di (teste inammissibile). Testimone_3
- Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato un ulteriore vizio di motivazione della sentenza in relazione alle questioni concernenti il prezzo della compravendita della casa familiare. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso una qualsivoglia motivazione con riguardo alla decisione di non ammettere la richiesta
CTU tecnica volta ad accertare il valore dell'unità immobiliare (richiesta, dunque,
reiterata anche in appello). Vieppiù, anche in questo caso, errata sarebbe la valutazione delle risultanze testimoniali.
- Con il quinto motivo di appello, ha dedotto ancora un vizio Parte_1
di motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole che il
, al momento della vendita dell'immobile, rinunciasse all'ipoteca in Persona_1
suo favore e, anzi, rilasciasse idonea fideiussione in favore dell'acquirente,
affermazioni reputate illogiche e parziali.
pagina 6 di 22 - Con il sesto motivo, l'appellante ha contestato l'omessa motivazione del Tribunale in relazione alla domanda di simulazione e alla conseguente domanda di accertamento della nullità della dissimulata donazione.
- Con il settimo motivo di appello, ha contestato la decisione Parte_1
antieconomica di separare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria,
nonché la condanna alle spese.
In conformità ai motivi di appello proposti, l'appellante ha così concluso: “– In via
pregiudiziale, sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di scioglimento della comunione e
di divisione, separato ex art.279, co.2, n.5 c.p.c. RG.3437/2023, UDIENZA 28/11/2023
Giudice Dott.ssa Di Maria;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti
dedotti in narrativa (1- tempestività eccezione di disconoscimento, omessa eccezione di
tardività, mancata richiesta di verificazione e rinuncia alla ricognizione del debito;
2-
Nullità e/o illegittimità, e/o infondatezza e/o erroneità della sentenza impugnata per
vizio di motivazione sulla errata valutazione della CTU;
3– Nullità e/o illegittimità,
infondatezza e/o erroneità della sentenza impugnata per vizio di motivazione sul reato di
circonvenzione di incapace;
4-Nullità e/o erroneità, e/o illegittimità, e/o infondatezza
sull'effettivo pagamento del prezzo ed utilizzo denaro da parte dell'acquirente;
5-Nullità
e/o illegittimità, e/o infondatezza della sentenza impugnata sulla irrilevanza delle altre
circostanze;
6- Omessa motivazione domanda di simulazione), il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1222/2023 emessa dal Tribunale di Perugia,
Sezione Seconda Civile, Giudice Dott. Andrea Ausili Presidente, Dott.ssa Simona Di
Maria, Relatrice, nell'ambito del giudizio N.R.G.240 /2015, depositata in cancelleria in
data 16 Agosto 20203,notificata il 29 Agosto 2023 , accogliere tutte le conclusioni
avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ IN VIA PRINCIPALE -
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato pagina 7 di 22 tra e in data 07.04.10 a mezzo rogito notarile Notaio Persona_1 Controparte_1
Dott.ssa di Città di Castello ( Rep. N. 63012 ; Racc. 9368 ), Persona_2
concernente l'unità immobiliare sita in San ST (PG ), Fraz. Pitigliano, Voc. Cà di
Morino n. 1, catastalmente censita al Foglio n. 59, particella n. 126, sub. 3, piano t.1.2.,
Cat. A/2, Cl. 1, Vani 9, per circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., ricorrendone i
presupposti per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente - Dichiarare che il
bene immobile oggetto di tale contratto fa parte del relictum ereditario unitamente agli
altri beni appartenenti al IG. ; In subordine, nella denegata ipotesi in cui Persona_1
il Giudice non dovesse ravvisare gli estremi per la configurazione della fattispecie di
circonvenzione di incapace, annullare ex art. 428 comma 2 c.c. il contratto di
compravendita de quo per incapacità di intendere e di volere del IG. , Persona_1
essendo evidente la mala fede del compratore , consistente nella Controparte_1
consapevolezza dello stato di menomazione intellettiva e volitiva del padre;
> SEMPRE
IN VIA PRINCIPALE - Accertare che il IG. , nel momento in cui redigeva Persona_1
il testamento olografo datato 07.04.10, era incapace di intendere e di volere ex art. 591
comma 2 n. 3 c.c., posto che costui era affetto da un grave handicap psichico e mentale,
certificato da apposita commissione medica, che lo rendeva assolutamente privo della
capacità di autodeterminarsi e di comprendere il significato e la valenza degli atti che
poneva in essere e per l'effetto -Annullare il predetto testamento olografo e
conseguentemente -Disporre che l'eredità relitta del IG. , comprensiva Persona_1
anche del bene immobile oggetto della compravendita dichiarata nulla, vada ripartita
secondo le regole della successione legittima (art. 565 e ss.) e non in base alle
disposizioni contenute nel testamento de quo e successivamente - Disporre lo
scioglimento della comunione ereditaria ex artt. 713 e ss. c.c. – 784 e ss. c.p.c. relativa
ai beni componenti l'asse ereditario, previa determinazione della sua consistenza pagina 8 di 22 attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria
quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
- IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e
non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere che il IG. Persona_1
fosse capace di intendere e di volere nel momento in cui poneva in essere gli atti redatti
in data 07.04.10 - Accertare ex art. 1414 e ss. c.c. la simulazione del contratto di
compravendita immobiliare stipulato tra e in data Persona_1 Controparte_1
07.04.10, dal momento che le predette parti avrebbero in realtà posto in essere un
contratto di donazione per spirito di liberalità; - Accertare la nullità di tale contratto di
donazione, essendo stato stipulato mediante atto pubblico senza la presenza
obbligatoria di due testimoni ex art. 782 c.c. e per l'effetto - Dichiarare che il bene
immobile oggetto di tale contratto di donazione fa parte integrante del relictum
ereditario, non essendo mai uscito dal patrimonio del de cuius e conseguentemente -
Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ex artt. 713 e ss. c.c. – 784 e ss.
c.p.c. relativa ai beni componenti l'asse ereditario, previa determinazione della sua
consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente
alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
- IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA Nell'ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere che il contratto di
compravendita de quo sia simulato e che la donazione dissimulata sia valida - Accertare
che la quota di legittima assegnata con il testamento alla IG.ra Parte_1
e calcolata sul valore dei beni relitti al momento della morte del de cuius, ai sensi
dell'art. 542 c.c., è pari a € 1.588,68 ; - Accertare che il valore complessivo dell'asse
ereditario ammonta a € 249.658,61, visto e considerato che in esso va ricompreso
l'immobile oggetto del contratto di donazione dissimulato, e che quindi la quota di pagina 9 di 22 legittima cui avrebbe avuto diritto la IG.ra ammonta ad € Parte_1
41.609,76 - Accertare pertanto che la IG.ra è stata lesa nella Parte_1
propria quota di legittima per € 40.021,08 e per l'effetto - Ricostruire la massa
ereditaria del IG. mediante la computazione del relictum al donatum, Persona_1
tenendo conto dell'immobile oggetto della compravendita intercorsa tra Persona_1
e in quanto, rispetto all'atto impugnato, vi è una lesione della quota Controparte_1
di legittima facente capo all'odierna attrice, disponendo quindi la riduzione ex art. 553
e ss. c.c. della donazione effettuata per lesione di legittima, con valutazione dell'effettivo
valore del bene e computo dei relativi frutti del bene dalla data della sua fittizia
compravendita, da imputarsi alla quota di legittima della IG.ra , Controparte_1
dichiarando pertanto che la quota di riserva spettante all'attrice deve essere calcolata
sull'intero patrimonio ereditario, comprendente anche il bene oggetto della donazione
dissimulata e successivamente - Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria ex
artt. 713 e ss. c.c. – 784 e ss. c.p.c. relativa ai beni componenti l'asse ereditario, previa
determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la
parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale
predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
Con vittoria
di spese vive e condanna di controparte al pagamento del compenso professionale
liquidato ai sensi del Decreto 55/14, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa (4 %), Iva
(22%) e successive occorrende come per legge e conseguentemente disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi
meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di
giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 10 di 22 Con comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2024 si sono costituite in giudizio e contestando l'ammissibilità dell'appello per Controparte_2 Controparte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c. e richiedendone comunque il rigetto nel merito.
Conformemente alle difese svolte, con note di precisazione delle conclusioni del
6.3.2025, hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis
reiectis, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello,
gradatim: - In via pregiudiziale, per i motivi esposti al punto I° delle premesse della
comparsa di costituzione e risposta in appello alle pagine 2 e 3, accertare il vizio della
vocatio in ius dell'atto di appello, e per l'effetto disporre a carico della parte appellante
la rinnovazione della notifica della citazione in appello;
- In via preliminare, per i
motivi esposti al numero II° delle premesse della comparsa di costituzione e risposta in
appello alla pagina 3, accertare la violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto
dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello con ogni conseguenza di legge;
- in via istruttoria, per i motivi esposti al punto III° delle premesse della comparsa di
costituzione e risposta in appello alle pagine 3,4,5 e 6, revocare parzialmente
l'ordinanza istruttoria del 29.6.2019 nella parte in cui ha ritenuto ammissibili i capitoli
di prova per testi formulati da controparte in modo contrario alla circostanza fattuale
che con essi l'attrice intendeva provare, e per l'effetto dichiarare non utilizzabili ai fini
del decidere le risposte date dai testimoni ai suddetti capitoli;
solo ove ritenuto
necessario ai fini del decidere, ammettere le prove formulate dalle convenute in primo
grado e non ammesse;
- nel merito, per i motivi esposti al punto IV° della comparsa di
costituzione e risposta in appello alle pagine da 6 a 32, in relazione ai singoli motivi di
impugnazione esposti dalla parte appellante, accertare e dichiarare l'infondatezza in
fatto e in diritto dei suddetti motivi di appello e per l'effetto rigettare integralmente
l'atto di appello e confermare la sentenza di primo grado del Collegio del Tribunale di pagina 11 di 22 Perugia oggetto di impugnazione, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso con
vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario, iva e cap come per legge. Si dichiara di non accettare il
contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda e/o modificazione di domanda di
parte appellante”.
Non si è costituita in giudizio della quale, accertata la regolarità della Controparte_3
notificazione dell'atto di appello, si dichiara la contumacia nel presente grado di giudizio.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della trattazione telematica dell'udienza del
7.5.2025, la decisione della causa è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto inammissibile – confermando l'ordinanza del precedente giudice istruttore del 14.7.2016 – il disconoscimento da lei effettuato del documento n.16
prodotto dalla parte convenuta, ossia il riconoscimento da parte del e Persona_1
della moglie di un debito pari a €.69.503,08 nei confronti della FI Controparte_3
per avere questa sostenuto le spese relative alla ristrutturazione Controparte_1
dell'abitazione familiare.
Il Tribunale avrebbe infatti errato sia nel ritenere tardivo tale disconoscimento, effettuato con la memoria ex art. 183, co.6, n. 1, c.p.c., sia nel reputare viceversa tempestiva l'eccezione di tardività sollevata da controparte solo con la memoria ex art. 183, co.6, n.
3, c.p.c.; inoltre parte appellante ha evidenziato l'incompatibilità logica dell'eccezione di tardività con l'istanza di CTU grafologica formulata da parte convenuta con la medesima memoria, anziché proporre istanza di verificazione.
pagina 12 di 22 Tali errori avrebbero quindi condotto il Collegio a ritenere non necessario che la convenuta, fornisse la prova dell'effettivo esborso del denaro in Controparte_1
favore del padre, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., il riconoscimento di debito dispensa colui in favore del quale è stato reso dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Inoltre, secondo parte appellante, la non debenza di tali somme sarebbe dimostrata sia dalla prodotta documentazione bancaria, dalla quale si evince l'inesistenza di risparmi nel conto del de cuius, a dimostrazione di un loro utilizzo per tutte le spese necessarie,
sia dai documenti prodotti e attestanti l'erogazione di un mutuo per un importo di Lire
120.000.000,00 e di un contributo per l'efficientamento energetico per un importo di
Lire 60.000.000,00 a favore del e della sorella nel 1999. Persona_1 CP_4
Le censure sono infondate.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto tardivo il disconoscimento effettuato da
[...]
del documento prodotto dalle convenute. Invero, ai sensi dell'art. 215 Parte_1
c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “[…] se la parte
comparsa non la disconosce o dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella
prima risposta successiva alla produzione”. Nel caso di specie il documento è stato prodotto dalle convenute con la comparsa di costituzione in giudizio e, pertanto, avrebbe dovuto essere disconosciuto in sede di prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e non con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, co.6 c.p.c.
Deve inoltre rilevarsi come le convenute, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, avessero già con la memoria ex art. 183, co.6, n.2 qualificato il disconoscimento come inammissibile, formulando in subordine apposita istanza di verificazione (lett: “Circa l'inammissibile disconoscimento della scrittura privata
pagina 13 di 22 operato da controparte, la scrivente difesa in subordine dichiara che intende
avvalersene e pertanto formula istanza di verificazione”).
Ne deriva che correttamente il Collegio ha ritenuto provato il rapporto fondamentale alla base del riconosciuto documento di riconoscimento del debito, non reputando necessario che fornisse la prova dell'effettivo esborso di denaro. Né può ritenersi Controparte_1
che parte appellante, con la produzione dei documenti bancari e delle somme ricevute dal de cuius nel 1999, abbia fornito prova contraria di tale rapporto di debito tra il e la FI . Persona_1 CP_1
In ogni caso ed a tutto voler concedere appare ragionevole ritenere che il documento di cui trattasi -firmato sia dal de cuius che dalla propria moglie recasse Controparte_3
effettivamente la sottoscrizione di , dato che la firma del de cuius presenta Persona_1
fortissime analogie con quella apposta in calce al testamento (ad esempio il taglio della
“t”, l'occhiello della “g”, la maiuscola della “P”).
Il motivo di appello qui trattato deve dunque essere respinto.
*****
Con i motivi di appello dal secondo al sesto, che si ritiene di trattare congiuntamente per connessione delle questioni sollevate, l'appellante ha dedotto la nullità e/o illegittimità
e/o infondatezza della sentenza per vizi di motivazione.
Il Collegio avrebbe infatti errato nel ritenere il capace di intendere e di Persona_1
volere, nell'escludere l'integrazione del reato di cui all'art. 643 c.p., nonché
nell'escludere la simulazione del contratto di vendita stipulato tra il de cuius e la FI
. Controparte_1
In particolare, secondo l'odierna appellante, dalla motivazione della sentenza impugnata si evincerebbero errori nella valutazione delle risultanze della CTU medico legale, nella valutazione delle prove orali e nella decisione di non ammettere la richiesta CTU tecnica pagina 14 di 22 finalizzata ad accertare l'effettivo valore dell'unità immobiliare. Il Tribunale avrebbe,
inoltre, fornito una motivazione illogica e parziale nel ritenere ragionevole che il
, al momento della vendita dell'immobile, rinunciasse all'ipoteca in suo Persona_1
favore e, anzi, rilasciasse idonea fideiussione in favore dell'acquirente. Il Collegio
avrebbe, infine, omesso una qualsivoglia motivazione in relazione alla domanda di simulazione e alla conseguente domanda di accertamento della nullità della dissimulata donazione.
Tutte le censure sono infondate.
Questa Corte non ravvisa, infatti, alcun vizio di motivazione della sentenza di prime cure.
Quanto alla ritenuta capacità naturale del de cuius al momento della redazione del testamento olografo e della stipula del contratto di compravendita della nuda proprietà
dell'abitazione familiare per atto notarile, non si ravvisano errori nella valutazione degli esiti dell'istruttoria da parte del Tribunale. Non è vero che il Collegio ha attribuito alla relazione redatta dal CTU una interpretazione del tutto soggettiva e completamente fuorviante rispetto alle indicazioni scientifiche del professionista, come sostenuto da parte appellante.
Muovendo dal presupposto che “l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza
non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del
de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente,
ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al
momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o
della capacità di autodeterminarsi” e che “poiché lo stato di capacità costituisce la
regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare
pagina 15 di 22 la dedotta incapacità” (Cass. n.3934 del 2018), deve reputarsi corretta la conclusione raggiunta dal Tribunale sulla base della valutazione della relazione peritale.
Il medico legale, infatti, dopo aver premesso la particolare complessità dell'indagine per la necessità di effettuare un giudizio valutativo “ora per allora” in sostanziale assenza di documenti coevi all'epoca del testamento del 7.4.2010, nonché in ragione della presenza di documentazione sanitaria per alcuni aspetti contrastante (in virtù delle finalità per cui verosimilmente era stata proposta), ha concluso affermando che “la scarna
documentazione medica allegata ai fascicoli di causa, spesso anche contrastante nei
suoi contenuti, non consente la formulazione di un giudizio di certezza o di forte
verosimiglianza circa le condizioni psico-fisiche di al momento di Persona_1
stipulare il testamento olografo del 7.04.2010, risultando peraltro con certezza a
quell'epoca una compromissione psico-fisica di non trascurabile gravità”.
Ne deriva che, nonostante l'accertata condizione di inferiorità del de cuius (affetto da patologie di natura neuro-psichica e da una patologia neoplastica), che ne rendeva certamente fragile la sua autodeterminazione, correttamente il Tribunale ha escluso che il fosse privo della capacità di intendere e di volere al momento degli atti Persona_1
dispositivi, non potendo ritenersi raggiunta la prova del contrario.
Tale conclusione appare del resto avvalorata anche dalla testimonianza resa dalla dott.ssa notaio rogante l'atto di compravendita immobiliare, la quale ha riferito come Per_2
fosse sua “abitudine quando una delle parti avesse una età ragguardevole richiedere un
certificato medico attestante il possesso delle capacità mentali”, dichiarazione che fa presumere che anche nel caso dell'atto stipulato dal fosse stato condotto Persona_1
dal notaio un accertamento del genere, accertamento rivelatosi evidentemente soddisfacente, dato che l'atto era stato rogato senza problemi.
pagina 16 di 22 Infine, non censurabile è l'affermazione del Collegio per cui l'esistenza di sufficienti capacità di discernimento anche dopo gli anni 2006 e 2007 sarebbe stata confermata anche dalle ulteriori testimonianze, le quali non possono di certo ritenersi
“assolutamente irrilevanti” come affermato dall'odierna appellante. In particolare, anche a voler riconoscere un minor grado di attendibilità alle testimonianze della Tes_3
amica di famiglia, e dell' , nipote del de cuius, rilevante appare la
[...] Testimone_2
testimonianza della sub-agente assicurativo, che riferiva come nel 2008 il Tes_4
de cuius, il quale “stava benino”, le avesse chiesto consigli per l'acquisto di un'automobile e alcuni preventivi per delle assicurazioni, così dimostrando il diretto interessamento dello stesso alle questioni anche di natura economica.
Non censurabile risulta, dunque, la decisione del Tribunale di respingere la domanda di annullamento del testamento olografo per incapacità naturale del de cuius ai sensi dell'art. 591 c.c. e quella di annullamento della compravendita ai sensi dell'art. 428 c.c.
(svolta in via subordinata al rigetto della domanda di nullità per circonvenzione di incapace).
Con riguardo al reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p., correttamente il Tribunale ne ha escluso la sussistenza. Invero, ai fini dell'integrazione del reato in questione, oltre all'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità della vittima,
devono ricorrere altresì i seguenti elementi: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato tra vittima e agente;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto (ex multis,
Cass. pen. n.1419 del 2013).
pagina 17 di 22 Nel caso di specie, tuttavia, l'istruttoria non ha consentito di ritenere plausibile l'integrazione di condotte induttive mediante un qualche abuso da parte delle odierne appellate. L'abuso non può infatti ritenersi provato dall'utilizzo di terminologia tecnica nel testamento (“lego”, “quota disponibile”), non compatibile con il linguaggio e il bagaglio di conoscenze propri del de cuius, deponendo, al contrario, tale circostanza nel senso di una preoccupazione da parte del de cuius del fatto che la sua volontà sostanziale venisse tradotta, dal punto di vista tecnico-giuridico, in maniera non controvertibile.
Inoltre, non possono ignorarsi le molteplici testimonianze che hanno descritto il Per_1
come un soggetto personalmente interessato alle questioni patrimoniali della sua
[...]
famiglia e che hanno riferito della sua espressa volontà di alienare l'immobile. A tal proposito, oltre alla già richiamata testimonianza della sub-agente assicurativa Tes_4
deve considerarsi la dichiarazione del teste , soggetto estraneo alla
[...] Testimone_1
famiglia (dipendente della filiale ove la convenuta ha acceso il mutuo Controparte_1
in occasione della vendita immobiliare), il quale ha riferito di ricordare “che il Per_1
espresse la volontà di alienare l'immobile di proprietà”, così corroborando l'ipotesi che le vendita immobiliare sia stata il risultato di una volontà propria e autodeterminata del testatore.
Infine, deve rilevarsi come tutte le testimonianze introdotte dall'appellante – e correttamente ritenute scarsamente attendibili dal Tribunale in quanto tutte rilasciate da familiari dell'attrice o da persone a questa strettamente legate – sono volte semplicemente a dimostrare lo stato di fragilità del , senza però fornire Persona_1
elementi sulla sussistenza di condotte abusive asseritamente poste in essere dalle appellate.
La mancata dimostrazione delle condotte abusive da parte delle convenute ha, pertanto,
correttamente condotto il Tribunale a rigettare la domanda di nullità della vendita pagina 18 di 22 immobiliare. Infatti, si ribadisce come l'integrazione del reato di circonvenzione di incapace non può dedursi dal semplice stato di fragilità/menomazione della presunta vittima.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda di simulazione della compravendita, non si ravvisa l'esistenza del vizio di omessa motivazione lamentato dall'appellante.
Il Collegio, a sostegno del rigetto della domanda di simulazione (e, conseguentemente,
del rigetto della domanda di nullità della dissimulata donazione), ha puntualmente motivato in ordine alla congruità del prezzo di acquisto, all'effettivo pagamento del prezzo e alle circostanze della rinuncia dell'ipoteca e del rilascio di fideiussione in favore dell'acquirente da parte del de cuius.
Quanto al prezzo pattuito per la vendita della nuda proprietà dell'immobile
(€.90.000,00), deve muoversi dalla considerazione per cui la perizia eseguita su incarico ricevuto dalla banca – erogante il mutuo per l'acquisto – abbia stimato un valore commerciale della piena proprietà dell'immobile pari a €.189.000,00 e un valore di realizzo pari a €.170.000,00. Il valore della nuda proprietà dell'immobile è, invece, stato stimato in €.110.500,00, importo ottenuto sottraendo al valore della piena proprietà
(€.170.000,00) quello dell'usufrutto (€.59.500,00). Alla luce di tali valutazioni, compiute da un soggetto terzo e affidabile come la banca, si reputa congruo il prezzo di
€.90.000,00 pattuito dalle parti, anche in considerazione dei legami affettivi e familiari tra loro intercorrenti e dei debiti che il venditore aveva nei confronti dell'acquirente
(dimostrati dal documento di ricognizione di debito di cui si è già trattato).
A dimostrazione dell'esaustività della motivazione fornita sul punto dal Tribunale, si osserva come questo abbia concluso per la congruità del prezzo anche accogliendo per ipotesi la valutazione dell'immobile effettuata da parte attrice (€.240.000,00). In questo caso, infatti, il valore della nuda proprietà sarebbe stato pari a €.150.000,00 e non a pagina 19 di 22 €.180.000,00 come dedotto dall'appellante (che ha sottratto per l'usufrutto il medesimo importo di €.59.500,00, il quale era stato però calcolato sulla base del valore di
€.170.000,00) rispetto al quale, tenuto conto del debito del de cuius verso l'acquirente di circa €.70.000,00, il pagamento di un prezzo pari a €.90.000,00 sarebbe comunque stato congruo. Proprio per questo, è ragionevole e condivisibile anche la decisione di non ammettere una CTU tecnica per la valutazione dell'immobile.
Appurata la congruità del prezzo, il Collegio ha affermato come l'istruttoria abbia consentito di rilevare che tale somma sia stata effettivamente versata al de cuius
dall'acquirente, la quale ha a tal fine contratto un mutuo con la Cassa di Risparmio di
Cesena.
Quanto al prelievo di somme dal conto corrente del de cuius, dall'istruttoria è emerso come le stesse siano state verosimilmente utilizzate per far fronte alle necessità familiari.
Inoltre, anche a voler ritenere non dimostrate spese per un importo pari a tale cifra da parte della famiglia, si ritiene che l'odierna appellante non abbia provato che tali somme siano state restituite alla convenuta , dimostrando solo che le stesse Controparte_1
venivano prelevate dal conto del padre. Del resto, tutte le testimonianze hanno concordemente riferito di una volontà del de cuius di tenere i soldi in contanti e non sul conto corrente.
Da ultimo, non può considerarsi irragionevole e/o parziale la motivazione del Tribunale
in ordine alla irrilevanza -ai fini della dimostrazione della simulazione- del fatto che il venditore aveva rinunciato ad iscrivere ipoteca sull'immobile ed aveva anzi rilasciato fideiussione a favore della FI acquirente. Invero, come osservato dal Collegio, ciò si può ben spiegare considerando l'effettiva erogazione del mutuo alla FI , il CP_1
fatto che già la banca avesse iscritto ipoteca sull'immobile, nonché il rapporto di reciproco affetto e fiducia tra i contraenti. pagina 20 di 22 Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto infondata la domanda di simulazione,
rigettando conseguentemente la domanda di nullità della donazione dissimulata per difetto di forma.
Ne deriva che tutti i motivi d'appello qui trattati devono essere respinti in quanto infondati.
*****
Con il settimo motivo di appello, ha contestato la decisione - Parte_1
considerata antieconomica- di separare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, nonché la condanna alle spese.
La censura relativa alla separazione della domanda di scioglimento della comunione deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appellante non ha infatti indicato in maniera specifica i motivi per cui la decisione del Tribunale, il quale ha giustificato la separazione della domanda in ragione della necessità di svolgere una defaticante CTU, sia da considerare antieconomica.
Quanto alla condanna alle spese, correttamente il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza sostanziale ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
*****
Da quanto argomentato deriva che l'appello deve essere integralmente respinto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
pagina 21 di 22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , e , così
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
decide:
- Rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
- Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Per_1 Parte_1
grado di giudizio sostenute dalle appellate che liquida in €.7.616,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge;
- Condanna al pagamento del doppio del contributo Parte_1
unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 11 Dicembre 2025
Il Presidente istruttore
(dott. Simone Salcerini)
Sentenza redatta in minuta dalla MOT dott.ssa Martina Sforna
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