TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5556/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07.101963, C.F. , residente in [...], assistito e C.F._1 rappresentato dall' Avv. Luana Sinicco ( ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio di Calco (LC), Largo Pomeo, n. 5, per procura allegata al ricorso (All. A). L'Avv. Luana Sinicco autorizza espressamente la comunicazione di memorie, atti e notifiche all'indirizzo pec o all'utenza fax n. 039.5320728 Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Carate Brianza (MB) in Via Confalonieri n. 20 (Doc. 1, Doc. 2 e Doc. 3), cittadina italiana, elettivamente domiciliata in Monza (MB) alla via Manzoni n. 37, presso lo studio degli Avv.ti
NA NA (C.F. ) ed LA DI (C.F. ) del C.F._4 C.F._5
Foro di Monza, che la rappresentano e la difendono in forza di procura allegata alla memoria di costituzione Ai sensi dell'art. 125, co. 1, c.p.c., modificato dalla L. 148/2011 e, da ultimo, dalla L. 183/2011, gli Avv.ti LA DI e NA NA dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 039.2312932 o all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_2 Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI CONGIUNTE chiedono il divorzio alle seguenti condizioni:
si obbliga a versare a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile la somma di euro 800 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
revoca del contributo a carico del padre al mantenimento dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti con decorrenza dal mese di agosto 2024; spese del presente giudizio compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 14.2.2013.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in BOVISIO MASCIAGO il 14.5.1989 (trascritto al
[...] Controparte_1 nr. 21 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOVISIO MASCIAGO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5556/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07.101963, C.F. , residente in [...], assistito e C.F._1 rappresentato dall' Avv. Luana Sinicco ( ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio di Calco (LC), Largo Pomeo, n. 5, per procura allegata al ricorso (All. A). L'Avv. Luana Sinicco autorizza espressamente la comunicazione di memorie, atti e notifiche all'indirizzo pec o all'utenza fax n. 039.5320728 Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Carate Brianza (MB) in Via Confalonieri n. 20 (Doc. 1, Doc. 2 e Doc. 3), cittadina italiana, elettivamente domiciliata in Monza (MB) alla via Manzoni n. 37, presso lo studio degli Avv.ti
NA NA (C.F. ) ed LA DI (C.F. ) del C.F._4 C.F._5
Foro di Monza, che la rappresentano e la difendono in forza di procura allegata alla memoria di costituzione Ai sensi dell'art. 125, co. 1, c.p.c., modificato dalla L. 148/2011 e, da ultimo, dalla L. 183/2011, gli Avv.ti LA DI e NA NA dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax 039.2312932 o all'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_2 Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI CONGIUNTE chiedono il divorzio alle seguenti condizioni:
si obbliga a versare a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile la somma di euro 800 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2025, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
revoca del contributo a carico del padre al mantenimento dei figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti con decorrenza dal mese di agosto 2024; spese del presente giudizio compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 14.2.2013.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in BOVISIO MASCIAGO il 14.5.1989 (trascritto al
[...] Controparte_1 nr. 21 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOVISIO MASCIAGO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.2.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2