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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4477 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosalba Pindinello, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTA -
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 4 novembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 22.7.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.6.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito civile con il 25.8.2001 in OS (CN), in Controparte_1 regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, Per_
il 1°.12.1999, il 10.5.2001 e il 19.11.2009; che i coniugi avevano stabilito Per_2 Per_3 la residenza coniugale in EL, in un'abitazione di esclusiva proprietà della convenuta;
che con sentenza del Tribunale di Lecce, depositata il 7.6.2021, era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in ricorso;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che, successivamente, i coniugi avevano presentato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni della separazione in relazione al contributo posto a carico della a titolo CP_1 di mantenimento per il figlio collocato presso il padre;
che, pertanto, questo Per_3
Tribunale aveva disposto, all'esito del procedimento iscritto al n. 4296/2021 VG, che la concorresse al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno CP_1 mensile di euro 150,00, secondo quanto già stabilito con la sentenza di separazione, e con il riconoscimento, in favore del , del diritto a percepire l'intero importo dell'A.U.U. Pt_1 per il figlio, “provvedendo alla corresponsione in favore del medesimo della differenza”. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso di sé, assegnazione alla convenuta della casa coniugale, in quanto di sua esclusiva proprietà, assegno mensile a carico della convenuta a titolo di mantenimento per il figlio pari ad euro 150,00, oltre Per_3 rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, disciplina degli incontri madre-figlio secondo gli accordi raggiunti in sede di separazione e con la conferma delle modifiche delle condizioni della separazione di cui al decreto di questo Tribunale del
22.12.2022.
è comparsa personalmente all'udienza di prima comparizione del Controparte_1
4.11.2024. Nel corso di tale udienza il ricorrente ha confermato le richieste in ricorso ed entrambe le parti hanno precisato le rispettive posizioni lavorative ed economiche.
[...] ha dichiarato, inoltre: di non volersi costituire con un difensore, che la CP_1 regolamentazione stabilita in sede di separazione aveva avuto regolare attuazione, che il figlio era stato collocato presso il padre perché questi poteva assicurargli una maggiore Per_3 presenza in casa, che la situazione scolastica del figlio era in fase di recupero, che i rapporti tra le parti e con il figlio erano sereni, di aderire alla richiesta di scioglimento del Per_3 matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Nella stessa udienza, quindi, il difensore di parte ricorrente, autorizzata alla discussione orale su sua richiesta, ha chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente alle stesse condizioni della separazione e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di scioglimento del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con il figlio, le condizioni concordate, confermative di quelle della separazione, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La natura necessitata del giudizio ai fini della pronuncia sullo status e la non opposizione della convenuta alla pronuncia richiesta giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 28.6.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OS (CN) il 25.8.2001 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 12 Parte I anno 2001, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
1) la ex casa coniugale sita in EL (LE) alla via A. De Gasperi n.85, di proprietà esclusiva della sig.ra , rimane assegnata alla stessa che continuerà ad abitarvi con CP_1
Per_ i figli maggiorenni e . Per_2
2) il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori con collocazione Per_3 prevalente presso il padre nella nuova residenza di quest'ultimo, sita in Racale (LE) alla via Andrea Costa n.13/b, secondo il regime dell'affido condiviso. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni martedì e venerdì Per_3 dalle 14.00 (prelevandolo da scuola nel periodo scolastico) alle 21.00 (22.30 nel periodo estivo). A settimane alterne il minore trascorrerà il fine settimana con la madre dal venerdì alle 14.00 (lo preleverà da scuola nel periodo scolastico) alla domenica alle 21.00 (22.30 nel periodo estivo), con pernottamento presso la stessa. Previo accordo tra i genitori, il minore potrà pernottare presso la madre anche infrasettimanalmente. Le feste natalizie e pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori, secondo le esigenze degli stessi e del minore. In difetto di accordo, le dette festività verranno trascorse dal minore alternativamente con i genitori, partendo dal Natale 2020 e il Lunedì dell'Angelo 2021 con la madre e il Capodanno 2020 e la Pasqua 2021 con il padre. Le altre festività (25/4, 1/5,
2/6, 1/11, 8/12) saranno concordate di volta in volta tra i genitori, secondo le esigenze degli stessi e del minore. In difetto di accordo, le festività verranno trascorse dal minore alternativamente con i genitori, partendo dal 24/5/2021 con la madre. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà 30 giorni, suddivisi in 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, anche non consecutivi, con la madre, concordati di volta in volta dai genitori, secondo le esigenze degli stessi e del minore.
4) le disposizioni di cui al punto 3 della presente scrittura sono comunque sempre derogabili su accordo dei genitori in caso di esigenze lavorative degli stessi o di richieste o necessità del minore.
5) la sig.ra corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio minore l'importo mensile di euro 150,00, somma che dovrà essere Per_3 corrisposta entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT. I genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'Intesa 21/05/2018 – sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati, il Tribunale di Lecce e le locali associazioni forensi di settore – fatta accezione per le eventuali spese
“doposcuola” che saranno integralmente a carico del padre. La sig.ra Controparte_1 consentirà al sig. la fruizione dell'intero assegno unico relativo al Parte_1 minore e provvedendo alla corresponsione in favore del medesimo della differenza.
6) entrambi i coniugi rinunciano espressamente ad un assegno di mantenimento per sé. I Per_ rapporti personali ed economici con i figli maggiorenni e , entrambi Per_2 maggiorenni, verranno gestiti direttamente ed autonomamente con gli stessi da parte dei genitori.
7) i genitori si impegnano a favorire in ogni modo il rapporto del figlio con Per_3 ciascuno di essi e a garantire il diritto del minore di frequentare gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8) entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente ad avere un comportamento civile e non invadente tra di loro e nei confronti dei loro familiari e di persone con esse conviventi;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.12.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore