Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza il 17 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1390 /2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
AVV. C.F. ), rappresentato e difeso in proprio, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, in via Franco Lucchini n. 33
- APPELLANTE –
E
on sede in Roma alla Via Zoe Fontana 220, in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma in Via Raffaele Cadorna n. 13 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Goracci - CF C.F._2
-APPELLATA-
E
P.I. ) in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in Roma in Via Casal Tidei 57 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Goracci – CF he la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti in atti. C.F._2
-INTERVENUTA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso l'ordinanza Parte_1
186-quater c.p.c. emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 7.08.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “…la predetta istanza attorea
è stata introdotta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2092/2016, R.G.1288/2016,
Benz Financial Services s.p.a..
In detto procedimento, la parte opponente ha rinunciato agli atti nei confronti della Mercedes Benz
Financial Service Italia s.p.a., con accollo di rifusione delle spese di lite nella misura di euro
1.500,00 oltre il rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, nonché ha rinunciato agli atti nei confronti della terza chiamata in causa Mercedes Benz Italia s.p.a..
In conseguenza dell'accettazione delle suddette rinunce agli atti, all'udienza del 20.6.2019, era dichiarata, ex art.306 c.p.c., l'estinzione del giudizio tra dette parti con obbligo, altresì, a carico del di rifusione delle spese, di lite, in favore della Mercedes Benz Italia s.p.a. (con cui non era Pt_1
stato raggiunto un accordo sulle spese a differenza che con la Mercedes Financial Services s.p.a.), spese liquidate nella misura di euro 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Ciò premesso, va osservato che:
-l'istanza ex art.186 quater c.p.c. avanzata dall'opponente è diretta ad ottenere, previo accertamento della responsabilità, ex art.2049 c.c., della parte terza chiamata Mercedes Benz Roma s.p.a. per il furto dell'autovettura Classe A tg. EY861EC, avvenuto in data 03/02/2015, la condanna di detta ultima società a manlevare esso opponente dal pagamento di quanto dovuto alla Mercedes Benz
Financial Services Italia s.p.a. e la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno subito;
-in particolare, chiedeva di condannare, ai sensi dell'art. 185 c.p., la Mercedes Benz Roma S.p.a. al pagamento, in suo favore, della somma di € 30.901,07, o della diversa somma accertata, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché della somma di €30.000,00, o della diversa somma accertata, a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale, nonché alla refusione delle spese di lite già corrisposte alla Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.a., pari ad € 2.188,68 e di quelle che verranno liquidate in favore di Mercedes Benz Italia S.p.a.; in subordine, di condannare comunque la Mercedes Benz Roma S.p.a., con l'ordinanza di cui all'art. 186 quater c.p.c., al risarcimento, in favore di esso opponente, del danno patrimoniale come sopra quantificato, riservando la decisione sul danno non patrimoniale, all'esito della sentenza definitiva”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata ordinanza, ha così deciso: “accertata la responsabilità, ex art.2049 c.c., della Mercedes Benz Roma s.p.a. in relazione al furto dell'auto in discussione, ex art. 186 quater c.p.c. ingiunge alla medesima il pagamento, in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dell'importo complessivo di euro 12.337,31, oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 3.2.2015 al saldo ed oltre gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata sino al saldo;
rigetta la residua domanda avanzata da condanna la Mercedes Benz Roma s.p.a. alla Parte_1
rifusione, in favore di delle spese di lite che si liquidano complessivamente in curo Parte_1 4.340,50, di cui euro 3.700,00 per compensi ed euro 640,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale e nel merito, accogliere l'appello proposto dal sottoscritto avvocato e, per l'effetto, previa conferma della responsabilità ex. art 2049 c.c. della Parte_1
Mercedes Benz Roma S.p.a., riformare parzialmente l'ordinanza ex art. 186, quater, c.p.c. n.
7499/2019, emessa in data 06/08/2019 dal Giudice Dott. Alfredo Landi della XVII Sezione del
Tribunale Civile di Roma, pubblicata in data 07/08/2019 e relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 21324/2016, solamente nei capi relativi ai meri importi del risarcimento del danno patrimoniale e delle spese legali, facendo salvi sia l'importo di €. 8.000,00 liquidato come danno non patrimoniale che le motivazioni nel merito del precedente giudizio, condannando contestualmente la Mercedes Benz Roma S.p.a. al pagamento in favore del sottoscritto avvocato della ulteriore somma di €. 24.123,76 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale subito per tutti i motivi suesposti;
sempre in via principale, voglia rimodulare l'importo delle spese legali di primo grado secondo i corretti parametri dei massimi tariffari stabiliti dal D.M.
10/03/2014, n. 55, liquidando, quindi, l'importo di €. 9.023,00 oltre accessori, o, in subordine, secondo i corretti parametri medi, liquidando l'importo di €. 4.835,00, oltre accessori, condannando contestualmente la Mercedes Benz Roma S.p.a. al pagamento della relativa differenza rispetto alla liquidazione del primo giudice, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituita che ha così concluso: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, contrariis reiectis, respingere in toto l'appello, poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese del grado”.
In data 13.6.2025 si è costituita dichiaratasi successore di Controparte_2 CP_1
che ha concluso richiamando le conclusioni rassegnate da Mercedes Benz Roma s.p.a.
[...]
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in un unico motivo, rubricato “Omesso Parte_1 esame e/o errore sulla valutazione di fatti decisivi per il giudizio”.
Parte appellante lamenta l'erroneo conteggio delle somme liquidate dal giudice di prime cure nei propri confronti. Nello specifico, rileva che Mercedes Benz Roma S.p.a. risulterebbe ancora debitrice verso il ella somma complessiva di €. 24.123,76 di cui €. 14.100,21 per differenza Pt_1
tra i canoni di noleggio e quelli di finanziamento dal primo luglio 2015 fino alla data di naturale scadenza dell'originario contratto sottoscritto con la finanziaria;
€. 9.003,99 per le spese anticipate al momento della sottoscrizione del contratto d'acquisto dell'auto rubata e per le prime sei rate del finanziamento regolarmente pagate;
€. 700,00 per l'acquisto del set di gomme invernali ed infine
€.319,46 per il bollo auto. Altresì contesta l'appellante la liquidazione delle spese di giudizio, chiedendo, pertanto la rimodulazione delle stesse, in quanto il giudice di primo grado, tenuto conto del valore della causa e della complessità della stessa, avrebbe dovuto liquidare le spese secondo i massimi tariffari e, pertanto, avrebbe dovuto condannare Mercedes Benz Roma S.p.a. al pagamento dell'importo di €. 9.023,00, oltre oneri, o, quanto meno, anche in caso di liquidazione ai valori medi tariffari, della somma di €. 4.835,00, oltre oneri.
L'ordinanza impugnata è così motivata: “…va evidenziato come sia documentalmente provato e sostanzialmente incontestato che:
-il acquistava in data 29 dicembre 2014 una automobile Mercedes "Classe A", tg EY861 Pt_1
EC, presso la Mercede Benz Roma s.p.a.; -nel 2015, il accortosi che solamente una delle Pt_1
due chiavi date in dotazioni era abbinata alla vettura acquistata, informava, tramite email del 30 gennaio, la suddetta concessionaria di tale problema;
per problemi lavorativi, rimandava l'appuntamento, per sostituire la chiave difettosa;
CP_3
-quattro giorni dopo, il 3 febbraio 2015, si verificava il furto della sua vettura;
successivamente il comunicava alla Mercedes Benz Roma s.p.a. l'avvenuto furto. Pt_1
In fatto, va rilevato che dalle indagini effettuate dalla Questura e dalle informazioni assunte dalla
Mercedes è risultato che:
-solo una delle due chiavi consegnate al era in dotazione all'auto acquistata tramite Pt_1
finanziamento, mentre la seconda chiave risultava abbinata ad altra vettura Mercedes Classe A, tg
ET 292 VT intestata alla Mercedes Benz Roma;
-l'acquirente di detta ultima vettura aveva richiesto un ulteriore telecomando essendo la vettura sprovvista della seconda chiave.
Ciò detto, circa la possibilità che il furto della vettura in oggetto potesse essere avvenuto tramite la chiave originale non consegnata dalla Mercedes Benz e che la sottrazione di detta seconda chiave fosse avvenuta proprio dagli addetti alla consegna dell'auto si rileva, innanzitutto, che detta circostanza è verosimile sia per il fatto che al come seconda chiave fu data una chiave di Pt_1
altra auto sempre di titolarità della Mercedes Benz Roma, sia perché all'epoca dei fatti, come da concordanti informazioni assunte dalla Questura (cfr. informativa e assunzione di informazioni allegate), nella fase di consegna dell'auto alla filiale e nella fase di pulitura e preparazione dell'auto prima della consegna, le due chiavi del veicolo seguivano la vettura sino al momento della consegna ed una chiave rimaneva inserita nel cruscotto ed una era messa nel vano porta oggetti. Risulta evidente, quindi, la facilità con cui poteva essere sottratta una delle chiavi originali dell'auto nella fase di pre-consegna della vettura al cliente. Va osservato, poi, che tramite le immagini video del furto acquisite dalla Questura di Roma (cfr. relazione allegata) tramite il sistema di video- sorveglianza dell'edificio presso il quale era stata sottratta la vettura, è emerso che:
-alle ore 19.00 vi era una Smart di colore chiaro in sosta sull'altro angolo della strada e che, contemporaneamente, si vedevano "lampeggiare più volte le frecce direzionali della Mercedes Classe
A, come se qualcuno avesse azionato in sequenza l'apertura e chiusura automatica del mezzo";
-qualche minuto dopo detto episodio, quando la Smart si era allontanata, un uomo si avvicinava alla suddetta Mercedes "e dopo aver più volte premuto il pulsante in oggetto nelle sue mani, forse una chiave o telecomando" azionava l'apertura automatica facendo azionare le quattro frecce direzionali del veicolo;
-l'uomo, introdottosi con circospezione nell'autovettura, si allontanava dal parcheggio dirigendosi verso via Panama.
Il Tribunale ritiene che dette emergenze confermano la circostanza che per il furto dell'auto in oggetto venne usata la chiave originale del veicolo non consegnata al in quanto, dalle Pt_1
immagini emerge come il complice alla guida della Smart aveva aperto e chiuso l'auto a distanza, circostanza possibile solo avendo la chiave e, poi, l'uomo che aveva compiuto materialmente il furto aveva utilizzato la predetta chiave per aprire la vettura ed andare velocemente via (altra circostanza che conferma l'utilizzo della chiave originale).
Sul punto, va evidenziato che anche i metodi di apertura senza effrazione, dedotti dalla Mercedes
Benz Roma, per escludere l'ipotesi dell'utilizzo della chiave originale per la commissione del furto in questione, basati su tecnologie di decodificazione dei segnali delle chiavi originali o di captazione dei codici di funzionamento, per poter funzionare devono essere utilizzati al momento della chiusura dell'auto con la chiave originale per poter captare il codice del telecomando per l'apertura e chiusura dell'auto (come documentato dalla stessa parte chiamata in causa tramite un articolo descrittivo di detti metodi di effrazione):
Ritenuto provato, quindi, l'utilizzo della chiave originale non consegnata al per effettuare il Pt_1
furto dell'auto, va considerato, innanzitutto, che non può in alcun modo essere imputata alcuna corresponsabilità a quest'ultimo per il fatto che non si era recato subito alla concessionaria per risolvere il problema della seconda chiave, considerato che era stato impossibilitato a recarsi immediatamente alla concessionaria per legittimi impegni lavorativi e non potendo certo sospettare che il mancato funzionamento della seconda chiave dipendesse dal fatto che fosse stata sottratta la seconda chiave originalo riferibile all'auto acquistata. Si ritiene, quindi, per quanto sopra emerso, che sussistono elementi di fatto da cui desumere in modo preciso, grave e concordante una responsabilità della Mercedes Benz Roma s.p.a. ex art. 2049 c.c. in relazione al furto in discussione.
Al riguardo va considerato che, come recentemente enunciato dalla stessa Corte di Cassazione "in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull"id quod plerumque accidit" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 6387 del 15 marzo 2018).
Considerato, poi, che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III, ordinan. n.25373/2018), "in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro, utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze", nonché che la prassi indicata dalla Mercedes di riporre entrambi le chiavi dell'auto incustodite nella vettura medesima, favorendone una facile asportazione in sede di fase di preparazione e pulitura dell'auto prima della consegna, stata determinante ai fini di favorire quanto accaduto, si ritiene irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità della Mercedes Benz Roma, la circostanza che i servizi di preparazione e movimentazione delle autovetture fossero stati affidati alla CP_4
In ordine al danno patrimoniale conseguente a detta responsabilità, vanno escluse innanzitutto le somme versate dal a titolo di rifusione delle spese processuali alle altre parti del presente Pt_1
procedimento, in quanto procedimenti non necessitati dalla condotta della Mercedes Benz Roma
s.p.a..
Tale responsabilità non comporta un automatico obbligo di manleva di quest'ultima in relazione a tutti i pagamenti che il ha dovuto effettuare alla Mercedes Benz Financial Services Italia Pt_1
S.p.a, ma al risarcimento dell'effettivo danno subito dal a seguito del furto al netto Pt_1
dell'indennizzo assicurativo da questi già ottenuto.
Riguardo al danno conseguente alla sottrazione dell'auto, ritenuto che l'indennizzo assicurativo già ricevuto dal (circostanza incontestata) di euro €. 22.725,00 è volto a coprire il danno Pt_1
relativo ai costi sopportati per l'acquisto della vettura, per tale voce ad esso va riconosciuta solo la differenza tra quanto ricevuto e quanto in più versato alla finanziaria in considerazione dell'anticipata chiusura contabile del finanziamento a seguito del furto dell'auto.
Rilevato che l'indennità di estinzione anticipata era pari ad euro 24.622,31, spetta, quindi, al a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 1.897,31. Pt_1
Va riconosciuto, altresì, al il risarcimento del danno consistito nell'aver dovuto noleggiare, Pt_1
nell'immediatezza dei fatti, un auto, per sopperire alla mancata disponibilità dell'auto oggetto di furto e pari, come documentato, ad euro 2.440,00 curo per il noleggio a breve termine (marzo/giugno
205), mentre si ritiene che la successiva scelta del di non acquistare un altro veicolo e di Pt_1
continuare nel noleggio di auto sia scelta discrezionale dello stesso non più conseguenza diretta della condotta della Mercedes Benz Roma s.p.a..
Nulla è dovuto riguardo al pagamento del bollo auto, in quanto detto pagamento, necessario per la circolazione dell'auto era, comunque, dovuto anche per il breve periodo per cui l'auto è stata effettivamente utilizzata dal nulla è dovuto per l'acquisto del set di gomme invernali in Pt_1
quanto il risarcimento per la perdita dell'auto ricomprende già le singole parti dell'auto medesima e considerato che, a seguito del montaggio sull'auto del set invernale di gomme, è rimasta nella proprietà del il set ordinario di pneumatici da esso sostituito. Pt_1
Va riconosciuto, altresì, al il danno non patrimoniale conseguente all'evento furto, Pt_1
fattispecie costituente reato, che, in considerazione delle modalità dei fatti e dell'entità degli stessi si ritiene liquidare in via equitativa in curo 8.000,00.
Ciò detto, considerato che nel caso di specie, nulla deve più pronunciarsi sul decreto ingiuntivo essendovi stata l'estinzione del procedimento tra parte opponente e parte opposta e che l'emissione dell'ordinanza ingiuntiva richiesta è idonea a definire l'intero procedimento (dovendo ritenersi assorbita la domanda subordinata avanzata nell'istanza ex art 186 quater c.p.c.), si ritiene che la suddetta istanza possa trovare accoglimento nei seguenti limiti.
Accertata la responsabilità, ex art.2049 c.c., della Mercedes Benz Roma s.p.a. in relazione al furto dell'auto in discussione, quest'ultima va condannata al pagamento, in favore di a Parte_1
titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dell'importo complessivo di euro
12.337,31.
Trattandosi di debito di valore, detta somma va rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento lesivo, 3.2.2015 (data del furto), al saldo, e sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata sino al saldo.
Va rigettata la residua domanda avanzata dal Pt_1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. In merito alla liquidazione delle spese processuali esse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014. n.
55 in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa”.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe liquidato il danno patrimoniale subito in misura inferiore a quella dovuta.
Egli si duole in primis del fatto che il giudice non ha riconosciuto il rimborso dell'anticipo sborsato in sede di acquisto nè le prime rate di finanziamento.
La doglianza è infondata.
Il Giudice ha preso condivisibilmente come base di calcolo per determinare la prima voce di danno patrimoniale risarcibile in favore della parte attrice il costo di estinzione anticipata del finanziamento coincidente di fatto col prezzo di acquisto dell'auto a quella data, da cui è stato detratto l'importo che il ha incassato a titolo di indennizzo dall'assicurazione per il furto subito. Pt_1
Non vi è ragione quindi di aggiungere alle somme liquidate dal giudice l'importo dell'acconto versato al momento dell'acquisto di cui si è tenuto conto nel conteggio finale, come pure quello relativo alle prime rate pagate alla finanziaria, tanto più che è pacifico che per un mese, prima del furto,
l'appellante ha comunque utilizzato l'auto.
L'appellante ancora rileva che erroneamente il giudice non avrebbe conteggiato tutte le spese sostenute per anni per noleggiare un'auto dopo il furto ma solo di quelle per i primi mesi successivi allo stesso.
Il Tribunale ha ritenuto che il noleggio dell'auto per sopperire nell'immediatezza del furto alla mancanza di un'autovettura, fosse senz'altro un danno risarcibile direttamente imputabile all'appellata, ritenendo invece che non sarebbe una conseguenza diretta del furto, bensì frutto di una precisa scelta discrezionale dell'appellante, quella di continuare a noleggiare un'auto per tutti gli ulteriori mesi ed anzi anni successivi.
A fronte di tale motivazione l'appellante sostiene che la propria scelta di noleggiare l'auto non sarebbe stata affatto una decisione discrezionale ma dettata dall'assenza di mezzi e risorse finanziarie per versare un nuovo anticipo occorrente per l'acquisto di una nuova auto. Ed ancora rileva che detta scelta sarebbe stata dettata dalla perdita di fiducia verso le concessionarie d'auto, come derivata dal furto.
Le argomentazioni svolte non colgono nel segno e debbono essere rigettate.
L'assunto secondo cui il non avrebbe avuto i mezzi per versare anche solo un acconto per Pt_1 comprare un'auto nuova, oltre che indimostrato nei fatti, è addirittura smentito dal dato pacifico
(riconosciuto invero anche nell'atto di appello) che lo stesso appellante aveva ricevuto dalla compagnia di assicurazione l'indennizzo per il furto pari ad € 22.725,00. Non è dunque credibile che l'appellante non avesse i mezzi per versare un anticipo per l'acquisto di un'auto nuova.
Oltretutto, l'appellante pretenderebbe di ricevere il rimborso dell'intero costo per il noleggio successivo al furto per tutta la durata corrispondente al contratto di finanziamento, anche per il tempo successivo all'indennizzato ricevuto dalla compagnia assicurativa;
il che non è sostenibile, atteso che essendo l'indennizzo assicurativo destinato proprio a tenere luogo del bene oggetto di furto, verrebbe in tal modo a verificarsi una ingiusta locupletazione in favore del danneggiato.
E' inoltre evidente, ancora, che al fine di giustificare il risarcimento del costo di un noleggio sostenuto per anni dopo il furto non possono assumere rilievo i presunti stati soggettivi della parte lesa (perdita di fiducia per le concessionarie) che, oltretutto, sono stati comunque risarciti a titolo di danno non patrimoniale derivato dall'illecito.
In definitiva, il giudizio espresso dal Tribunale che ha ritenuto la scelta del di noleggiare Pt_1
piuttosto che di acquistare un'auto nuova, come del tutto discrezionale e non imputabile alla appellata
è quindi da condividere.
Del pari, è del tutto da condividere la decisione del Tribunale di non rimborsare all'attore il costo del bollo auto, comunque dovuto per legge per la circolazione e messa in strada dell'auto rubata comunque utilizzata dal in quanto onere riconducibile alla mera proprietà del bene. Pt_1
Non si tratta, infatti, di una voce di danno immediata e diretta del furto, come tale imputabile alla società e, quindi da essa rimborsabile, ma di un costo comunque da sostenere in virtù dell'acquisto del bene, acquisto comunque avvenuto.
Del pari corretta si pone la decisione pure impugnata dal di non rifondere allo stesso (e per Pt_1
intero) il costo di un set di pneumatici invernali dell'auto rubata, in quanto oltre a quanto sostenuto sul punto dal Giudice, si tratterebbe in ogni caso dell'acquisto di un optional successivo e discrezionale, come tale indipendente dall'acquisto originario dell'auto.
In ogni caso del tutto condivisibile è la considerazione svolta dal Giudice secondo cui il è Pt_1
rimasto comunque in possesso di un set di gomme nuove, quelle originarie, e che è egli veniva comunque indennizzato dalla compagnia assicurativa del valore complessivo dell'auto.
Da ultimo l'appellante si duole della liquidazione delle spese di lite operata in suo favore dal giudice di prime cure, chiedendo che tali spese siano rideterminate nella misura massima o al più quella media prevista dalle tariffe di legge. Ora, il giudice ha liquidato in favore del l'importo di € 3700 Pt_1
oltre accessori ponendosi tra i minimi ed i medi dei valori tabellari.
Non è di alcuna utilità ai fini della corretta quantificazione delle spese di lite che debbono tenere conto della complessiva natura e difficoltà delle questioni trattate confrontare la liquidazione dei danni operata a favore del con quella disposta in favore della Mercedes-Benz Italia SpA, Pt_1 attesa la evidente diversità delle relative posizioni processuali e l'assoluta soccombenza dell'appellante nella veste di rinunziante rispetto al parziale accoglimento delle domande da questi spiegate nei confronti dell'odierna appellata.
Il risarcimento dei danni effettivamente accordato (valore in relazione al quale sono state liquidate le spese, scaglione fino ad € 26000) si è inoltre rivelato notevolmente inferiore rispetto all'importo di cui alle domande spiegate nel complesso nei confronti di Mercedes-Benz Italia SpA ed alle quali il ha pacificamente rinunziato. Pt_1
Il fatto che il abbia chiamato in causa terzi soggetti (nei cui confronti ha poi rinunziato a Pt_1
coltivare la lite) non giustifica un aumento delle spese di lite a carico della Controparte_1
Infine, va dato atto che la causa è stata definita senza dare corso ad una vera e propria fase
[...]
istruttoria e con modalità decisorie decisamente semplificate trattandosi di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., sicché del tutto congrua si pone il quantum liquidato dal giudice.
In conclusione, l'appello spiegato deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad € 26.000,00) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza 186 quater c.p.c. del Tribunale di Roma emessa in data 7.08.2019, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
-condanna a rifondere in favore di ex art. 111 c.p.c. le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.888 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'avv. Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-