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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6640/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6640/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
(c.f. ) nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 marzo 1961, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to GIANLUCA GRAZIANI (c.f. ), giusta procura C.F._2 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. in persona del suo Presidente e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto CF.
( - in virtù di procura generale alle liti n° 37875 del 22/03/2025 a C.F._3 rogito notar di Roma, allegata alla memoria di costituzione;
Persona_1
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 6/11/2024, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di “In via principale, accertare il diritto all'accesso al Fondo di
Garanzia della ricorrente per le retribuzioni afferenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023, e per l'effetto condannare l' al pagamento di € 4.226,17, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
In estremo subordine, accertare il diritto all'accesso al Fondo di Garanzia della ricorrente per la retribuzione afferente la mensilità di marzo 2023, e per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento di € 1.447,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, rimborso forfettario, e CA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario;
Nella negata e non creduta ipotesi della dichiarazione di improcedibilità, inammissibilità e/o rigetto del ricorso, tenersi indenne la ricorrente dalle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da separata dichiarazione depositata in una con l'iscrizione a ruolo del ricorso" per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 25/7/2025 per chiedere al Tribunale adito: CP_1
“nel merito in via principale: dichiarare inammissibile e infondata la domanda, per le tre mensilità retributive per tutto quanto finora dedotto e respingere integralmente il ricorso per
i motivi sovraesposti;
il tutto con vittoria di spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 16/9/2025, con rinvio per note all'udienza del 25/11/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5.Dall'esame degli atti di causa è emerso che veniva assunta da Parte_1 [...]
con la qualifica di operaia addetta al servizio di igiene e pulizia, livello A del CP_2
CCNL per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture assistenziali associate
AIOP.
6. In data 27/4/2023 il Tribunale di Velletri dichiarava l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro;
la ricorrete continuava a prestare l'attività lavorativa sino al 18/12/2023, data indicata nella lettera di licenziamento del
6/11/2023, ricevuta il 17/11/2023.
7. In data 19/7/2023 la ricorrente si insinuava nel passivo del fallimento per l'importo complessivo di € 34752,82 a titolo di retribuzioni impagate da febbraio 2020 a febbraio 2023, nonchè a titolo di TFR.
8. Il Giudice delegato ammetteva allo stato passivo il credito della lavoratrice per € 31.759,44 per retribuzioni e indennità e per € 2993,38 per T.F.R..
9. Lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 14/11/2023 e non veniva proposta opposizione.
10. Rimasto insoluto il credito, la ricorrente in data 29/1/2024 presentava domanda di accesso al Fondo di Garanzia dell' per l'importo di € 2993,38 a titolo di TFR e per l'importo di € CP_1
4226,17 pari alla somma delle retribuzioni lorde di gennaio, febbraio e marzo 2023.
11. La domanda di accesso al Fondo di Garanzia dell' veniva accolta con riferimento al CP_1 credito per il Trattamento di Fine Rapporto, ma veniva respinta con riferimento al restante credito retributivo.
3 12. Avverso la decisione dell' la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, che CP_1 veniva rigettato con comunicazione del 19/8/2024; veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
13. Si premette in diritto che il Fondo di Garanzia dell' costituito con l'art. 2 della L. n. CP_1
297/1982 ha lo scopo “di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
14. Ai sensi dell'art. 2 del dlgs. vo n. 80/1992, di attuazione della Direttiva dell'U.E. n.
80/1987 è stata estesa la tutela del lavoratore – oltre che al TFR - anche alle ultime tre mensilità, così statuendo:
“il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro-cedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.2.
15. Per l'accesso al Fondo di Garanzia dell' previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 CP_1 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 occorrono dunque i seguenti presupposti:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (anche se la cessazione sia intervenuta prima della dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro);
• per i datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle procedure concorsuali: apertura di una procedura concorsuale, con ammissione del credito allo stato passivo divenuto definitivo, anche a seguito di opposizione e, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di
4 amministrazione straordinaria, stato di insolvenza del datore di lavoro dichiarato nelle forme di legge.
Al fine di ottenere il pagamento della prestazione il lavoratore deve presentare la domanda CP_ presso la sede competente dell' in relazione al luogo di residenza corredandola di documentazione che dimostri:
• l'inadempimento da parte del datore di lavoro;
• la data di cessazione del rapporto;
• lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
In ogni caso le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro per essere indennizzabili devono cadere nei 12 mesi che precedono una delle procedure concorsuali in seguito alla quale scatta la tutela a favore del lavoratore (cfr. Cass. n. 15832/2010).
16. Nel caso di specie, le mensilità richieste di gennaio, febbraio e marzo 2023 non sono state le ultime tre mensilità prima della cessazione del rapporto, poiché dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del 27/4/2023, la ricorrente ha continuato a lavorare sino al 18/12/2023.
17. L'art. 2 del dlg.vo n. 80/1992 ha fissato un limite perentorio entro cui il diritto di credito per le tre mensilità va esercitato: il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia copre i crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ma rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
18. Ne consegue che il ricorso è infondato poiché gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro erano stati ottobre, novembre e dicembre 2023 e non gennaio, febbraio e marzo 2023. Ne consegue la legittimità dell'operato del Fondo di Garanzia dell' . CP_1
3. Le spese di lite.
5
19.Le spese di lite seguono la soccombenza;
tuttavia, stante la sussistenza dei presupposti reddituali, vista l'autodichiarazione in atti, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
Così deciso in Velletri, il 25 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6640/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
(c.f. ) nata a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 marzo 1961, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.to GIANLUCA GRAZIANI (c.f. ), giusta procura C.F._2 allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. in persona del suo Presidente e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto CF.
( - in virtù di procura generale alle liti n° 37875 del 22/03/2025 a C.F._3 rogito notar di Roma, allegata alla memoria di costituzione;
Persona_1
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 442 cpc depositato il 6/11/2024, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale di “In via principale, accertare il diritto all'accesso al Fondo di
Garanzia della ricorrente per le retribuzioni afferenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023, e per l'effetto condannare l' al pagamento di € 4.226,17, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
In estremo subordine, accertare il diritto all'accesso al Fondo di Garanzia della ricorrente per la retribuzione afferente la mensilità di marzo 2023, e per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento di € 1.447,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, rimborso forfettario, e CA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario;
Nella negata e non creduta ipotesi della dichiarazione di improcedibilità, inammissibilità e/o rigetto del ricorso, tenersi indenne la ricorrente dalle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da separata dichiarazione depositata in una con l'iscrizione a ruolo del ricorso" per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 25/7/2025 per chiedere al Tribunale adito: CP_1
“nel merito in via principale: dichiarare inammissibile e infondata la domanda, per le tre mensilità retributive per tutto quanto finora dedotto e respingere integralmente il ricorso per
i motivi sovraesposti;
il tutto con vittoria di spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 16/9/2025, con rinvio per note all'udienza del 25/11/2025; all'esito di tale ultima udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5.Dall'esame degli atti di causa è emerso che veniva assunta da Parte_1 [...]
con la qualifica di operaia addetta al servizio di igiene e pulizia, livello A del CP_2
CCNL per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture assistenziali associate
AIOP.
6. In data 27/4/2023 il Tribunale di Velletri dichiarava l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro;
la ricorrete continuava a prestare l'attività lavorativa sino al 18/12/2023, data indicata nella lettera di licenziamento del
6/11/2023, ricevuta il 17/11/2023.
7. In data 19/7/2023 la ricorrente si insinuava nel passivo del fallimento per l'importo complessivo di € 34752,82 a titolo di retribuzioni impagate da febbraio 2020 a febbraio 2023, nonchè a titolo di TFR.
8. Il Giudice delegato ammetteva allo stato passivo il credito della lavoratrice per € 31.759,44 per retribuzioni e indennità e per € 2993,38 per T.F.R..
9. Lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo il 14/11/2023 e non veniva proposta opposizione.
10. Rimasto insoluto il credito, la ricorrente in data 29/1/2024 presentava domanda di accesso al Fondo di Garanzia dell' per l'importo di € 2993,38 a titolo di TFR e per l'importo di € CP_1
4226,17 pari alla somma delle retribuzioni lorde di gennaio, febbraio e marzo 2023.
11. La domanda di accesso al Fondo di Garanzia dell' veniva accolta con riferimento al CP_1 credito per il Trattamento di Fine Rapporto, ma veniva respinta con riferimento al restante credito retributivo.
3 12. Avverso la decisione dell' la ricorrente proponeva ricorso amministrativo, che CP_1 veniva rigettato con comunicazione del 19/8/2024; veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
13. Si premette in diritto che il Fondo di Garanzia dell' costituito con l'art. 2 della L. n. CP_1
297/1982 ha lo scopo “di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
14. Ai sensi dell'art. 2 del dlgs. vo n. 80/1992, di attuazione della Direttiva dell'U.E. n.
80/1987 è stata estesa la tutela del lavoratore – oltre che al TFR - anche alle ultime tre mensilità, così statuendo:
“il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro-cedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.2.
15. Per l'accesso al Fondo di Garanzia dell' previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 CP_1 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 occorrono dunque i seguenti presupposti:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (anche se la cessazione sia intervenuta prima della dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro);
• per i datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle procedure concorsuali: apertura di una procedura concorsuale, con ammissione del credito allo stato passivo divenuto definitivo, anche a seguito di opposizione e, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di
4 amministrazione straordinaria, stato di insolvenza del datore di lavoro dichiarato nelle forme di legge.
Al fine di ottenere il pagamento della prestazione il lavoratore deve presentare la domanda CP_ presso la sede competente dell' in relazione al luogo di residenza corredandola di documentazione che dimostri:
• l'inadempimento da parte del datore di lavoro;
• la data di cessazione del rapporto;
• lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
In ogni caso le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro per essere indennizzabili devono cadere nei 12 mesi che precedono una delle procedure concorsuali in seguito alla quale scatta la tutela a favore del lavoratore (cfr. Cass. n. 15832/2010).
16. Nel caso di specie, le mensilità richieste di gennaio, febbraio e marzo 2023 non sono state le ultime tre mensilità prima della cessazione del rapporto, poiché dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del 27/4/2023, la ricorrente ha continuato a lavorare sino al 18/12/2023.
17. L'art. 2 del dlg.vo n. 80/1992 ha fissato un limite perentorio entro cui il diritto di credito per le tre mensilità va esercitato: il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia copre i crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ma rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
18. Ne consegue che il ricorso è infondato poiché gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro erano stati ottobre, novembre e dicembre 2023 e non gennaio, febbraio e marzo 2023. Ne consegue la legittimità dell'operato del Fondo di Garanzia dell' . CP_1
3. Le spese di lite.
5
19.Le spese di lite seguono la soccombenza;
tuttavia, stante la sussistenza dei presupposti reddituali, vista l'autodichiarazione in atti, dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc.
Così deciso in Velletri, il 25 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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