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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5902/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 10 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5902/2024 R.G. e vertente
TRA
nato in data [...] a [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ardizzone C.F._1
Alberto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vittori ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
12484/2023 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha pagina 1 di 4 chiesto pertanto “… accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore del ricorrente del requisito sanitario per la pensione assegno a favore degli civili totali/parziali con decorrenza dalla domanda amministrativa”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 5 settembre
2024 ed ha chiesto “… reietta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove lo stesso sia stato depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare
l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga CP_2 operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze CP_1 ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 giugno 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di pagina 2 di 4 dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 21 maggio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 aprile 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 29 febbraio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ipertensione arteriosa, diabete mellito NID, meningioma in follow-up e pertanto ritenuta invalida Nella misura del 68% (…)”, come da relazione in atti alla quale si rinvia.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita la ricorrente ed ha riscontrato “cardiopatia ipertensiva con impianto di Loop Recorder, diabete mellito II tipo in trattamento con ipoglicemizzante orale in soggetto obeso con complicanze artrosiche, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, meningioma in follow up”, con invalidità civile nella misura dell'80% con decorrenza da giugno 2024, in quanto in atti è presente documentazione medica (radiografia colonna, ginocchia e anca) che attestano le complicanze artrosiche.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e la ricorrente deve essere dichiarata invalida nella misura dell'80% con decorrenza da giugno 2024.
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell'esito e della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19 giugno 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida nella misura dell'80% con decorrenza da giugno 2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 10 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 10 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5902/2024 R.G. e vertente
TRA
nato in data [...] a [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ardizzone C.F._1
Alberto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vittori ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
12484/2023 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha pagina 1 di 4 chiesto pertanto “… accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore del ricorrente del requisito sanitario per la pensione assegno a favore degli civili totali/parziali con decorrenza dalla domanda amministrativa”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 5 settembre
2024 ed ha chiesto “… reietta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove lo stesso sia stato depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare
l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga CP_2 operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze CP_1 ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 giugno 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di pagina 2 di 4 dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 21 maggio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 aprile 2024.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 29 febbraio 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ipertensione arteriosa, diabete mellito NID, meningioma in follow-up e pertanto ritenuta invalida Nella misura del 68% (…)”, come da relazione in atti alla quale si rinvia.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita la ricorrente ed ha riscontrato “cardiopatia ipertensiva con impianto di Loop Recorder, diabete mellito II tipo in trattamento con ipoglicemizzante orale in soggetto obeso con complicanze artrosiche, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, meningioma in follow up”, con invalidità civile nella misura dell'80% con decorrenza da giugno 2024, in quanto in atti è presente documentazione medica (radiografia colonna, ginocchia e anca) che attestano le complicanze artrosiche.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e la ricorrente deve essere dichiarata invalida nella misura dell'80% con decorrenza da giugno 2024.
Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione dell'esito e della decorrenza dell'accertamento sanitario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19 giugno 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida nella misura dell'80% con decorrenza da giugno 2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 10 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4