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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.532/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/7/24 e promossa DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Maria MAZZA ed elett.te dom.to in VIA EMILIA S. PIETRO 27 42121 REGGIO EMILIA presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
con l'Avv. Alberto ROCCHI e Avv. Valeria BARBIERI _1 del Foro di , elett.te dom.to presso la seconda in Pt_1 ER (Mo) via Campo Sportivo n. 18 AVVERSO la Ordinanza rep. n. 423/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Modena comunicata in data 14 febbraio 2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio l' _1 [...] chiedendone la condanna al Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
-Poneva a fondamento della domanda una vicenda doppiamente pregiudizievole esponendo che, a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale, oggetto di un diverso contenzioso, esponeva di essere stato ricoverato presso l'Ospedale Policlinico di in data 13 maggio 2005 e di aver subito la riduzione e Pt_1 la sintesi chirurgica della frattura della testa omerale. Senonché, nei giorni susseguenti alle dimissioni, tornava al Pronto Soccorso lamentando un intenso dolore alla spalla destra che veniva medicata dai sanitari anche con bendaggio desault sostituito in seguito con un tutor ortesico. Tuttavia, persistendo l'infezione del dolore, il subiva la _1 rimozione chirurgica della placca in occasione della quale l'esame microbiologico rilevava ancora l'infezione da pseudomonas aeruginosa ed una seconda infezione da Kista da CA, a causa delle cui conseguenze pregiudizievoli il si muoveva ad _1 intraprendere la presente azione risarcitoria nei confronti dell' Pt_1
-La convenuta, da parte sua, eccepiva che il era stato _1 interamente compensato del danno sia con il risarcimento disposto in suo favore nella causa avente ad oggetto la responsabilità da circolazione stradale della conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro (evento politraumatico), sia con la rendita per l'infortunio riconosciuta dall' per il medesimo sinistro. CP_2
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarava tenuta e condannava la resistente al pagamento in favore del Parte_1 ricorrente della somma di euro 95.764,45 oltre interessi ex art. 1284 cc dalla comunicazione della presente ordinanza al soddisfo, rigettando le ulteriori domande e condannando la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali.
-Avverso tale decisione propone appello l' per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta la l'erronea statuizione Pt_1 del primo giudice in cui asseriva che erroneamente l'
[...]
sosteneva che il risarcimento del danno da parte di Parte_1 e l'indennizzo da parte di avessero già Controparte_3 CP_2 soddisfatto il credito del ricorrente . _1 Ciò perché la compensatio lucri cum danno richiedeva un collegamento funzionale con la fonte delle obbligazioni, ossia la coincidenza dei danni che le prestazioni sono destinate a rimuovere, mentre invece secondo l'appellante, nel nostro caso, l'evento che aveva mosso il ad intraprendere l'azione _1 risarcitoria nei confronti dapprima dell'autore materiale del sinistro, ed in seguito nei confronti del Policlinico per l'infezione endo-ospedaliera, doveva considerarsi non duplice ma unitario. Insisteva l' di aver immediatamente opposto la unicità Pt_1 dell'evento, e proprio la pronuncia della Suprema Corte richiamata dal primo giudice (n. 28656/2017) esprime il principio che si è concretizzato nei fatti, da considerarsi iniziati con il verificarsi dell'incidente stradale del 2005, a partire dal quale si è opposto l'intervenuto integrale risarcimento già ricevuto dal
, anche di quanto è stato invece erroneamente attribuito _1 all'appellante. Pertanto, secondo l'appellante, dunque era stato risarcito _1 integralmente dei danni conseguenti al sinistro e dei danni conseguenti alla infezione, sia attraverso la sentenza del tribunale di Modena del 2014 (in seguito appellata con riconoscimento da parte della Corte di Appello di un concorso di colpa del , sia attraverso la rendita che pure aveva _1 CP_2 ricompreso tale aspetto, accertato tramite l'acquisizione agli atti delle somme versate e da versarsi da parte dell' sotto CP_2 forma di rendita. 2) Con il secondo motivo, lamenta l' un errore in iudicando Pt_1 in quanto il primo giudice avrebbe operato una oggettiva locupletazione nella liquidazione della somma di euro 38.324,00 fondata su “la particolare afflizione” sia perché il ha già _1 ricevuto la detta liquidazione nell'ambito della sentenza modenese di euro 67.453,00, sia perché rispetto a tale voce di danno il ricorrente non forniva dimostrazione della sua esistenza, nella sua concreta ed effettiva consistenza, limitandosi ad allegare mere affermazioni. Il tribunale errava ulteriormente nell'attribuire e riconoscere la maggiorazione di un terzo in euro 12.774,67 motivando tale aumento facendo riferimento ad un “disagio di cui il corpo porta irreversibilmente segni, come le persistenti secrezioni e le cicatrici…” non avendo il dimostrato in particolare nulla, _1 limitandosi invece ad affermare l'asserito danno estetico provocato dalle continue fuoriuscite di pus e dalla presenza di evidenti cicatrici, evidenziando l'appellante che, in ogni caso, entrambe le conseguenze non dovevano essere riconducibili alla pretesa infezione nosocomiale ma al grave incidente stradale patito in precedenza nel maggio 2005.
3) Con il terzo motivo, l' lamenta un ulteriore errore in Pt_1 iudicando riguardante il parziale riconoscimento del danno emergente per spese, avendo errato il tribunale quando afferma invece “… il collegio dei consulenti ha ritenuto necessarie ulteriori terapie”. I consulenti in sede di Atp affermavano che “… inoltre il paziente in futuro potrebbe essere sottoposto ad ulteriori cure ed interventi chirurgici..” dunque utilizzando una espressione probabilistica mentre invece erroneamente il primo giudice affermava che il collegio dei consulenti aveva ritenuto
“necessarie ulteriori terapie chirurgiche e farmacologiche di cui però non ha saputo quantificare gli esborsi…”.
-Si costituiva l'appellato contestando totalmente la _1 proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Spiegava due motivi di appello incidentale sul danno patrimoniale patito. Con il primo, lamenta il l'erroneità dei criteri di calcolo _1 anche in relazione alla disciplina settoriale d.P.R. n. 1124 CP_2 del 1965 e d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, di conseguenza la errata valutazione e calcolo del danno ed erronea applicazione del principio compensatio lucri cum damno. Il Giudice di primo grado ha ritenuto, in tesi erroneamente, di rigettare in parte la domanda formulata dall'attore relativamente al riconoscimento, quantificazione e liquidazione del danno patrimoniale patito dal quale unica conseguenza _1 dell'episodio di mala sanità in cui si è ritrovato sfortunatamente ad essere coinvolto. Il Giudice di prime cure, valutando le voci di danno e i vari importi già riconosciuti al non tanto in relazione alla _1 responsabilità medica della struttura sanitaria, bensì al sinistro stradale occorso ai suoi danni, ha inteso rilevare e concludere che “la rendita prestata dall' soddisfa interamente il danno CP_2 patrimoniale risarcibile”, ma erroneamente. Secondo l'appellante, gli eventi in cui è rimasto coinvolto, suo malgrado, il risultano essere due, ben individuati e _1 distinti l'uno dall'altro, il primo riguardando il sinistro stradale provocato dalla (c.d. danno base), ed il Parte_2 secondo l'episodio di mala sanità presso la struttura sanitaria che ha determinato la contrazione dell'infezione nosocomiale al paziente (c.d. danno iatrogeno differenziale). Tale considerazione, così come inizialmente valutata e apprezzata correttamente dal Giudice de quo, sarebbe però venuta a mancare nella valutazione, contraddittoria, degli elementi volti a determinare il quantum del danno patrimoniale patito dal _1 L'errore sarebbe consistito nell'esser pervenuto il giudicante alla statuizione che il danno patrimoniale complessivamente patito dal fosse già stato interamente soddisfatto e liquidato _1 dall' . CP_2 Anche la perdita della capacità lavorativa specifica deriverebbe esclusivamente dall'atto medico non corretto, come affermato anche dal CTU, sicchè la somma di cui ai citati conteggi (€88.488,60) a titolo di danno patrimoniale dovrà essere pagata interamente dall' e, dunque, all'esito dei calcoli spiegati Controparte_4 nel motivo. Segnatamente, poiché dal punto di vista causale l'aggravamento è riferibile all'atto medico, e la rendita corrisposta da non CP_2 soddisfa il danno patrimoniale risarcibile, il risarcimento del danno patrimoniale è dovuto per l'intero, ovvero la somma di
€90.962,49, come quantificato dal Tribunale di Modena, ed a carico della senza alcuna compensazione di sorta. Pt_1 Con il secondo motivo, lamenta il la errata valutazione _1
/calcolo da parte del Tribunale anche in violazione art. 10 e seguenti del d.P.R. n. 1124 del 1965 e d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 in ordine al danno non patrimoniale. Anche sul punto relativamente al calcolo dei danni non patrimoniali riconducibili alla responsabilità medica della struttura sanitaria, sempre considerando nota la premessa dell'esistenza di una duplicità di eventi dannosi che hanno determinato l'insorgere di un danno base e di un danno iatrogeno differenziale, anche sul punto vi sarebbe error in iudicando commesso dal giudicante nei relativi calcoli svolti e nelle relative statuizioni. In termini di quantificazione monetaria espone l'appellante che ha corrisposto al euro 172.824 di cui: 90.431,66 a CP_2 _1 titolo di danno biologico ed euro 82.392,36 a titolo di danno patrimoniale (in relazione al danno base); la danneggiante del sinistro-base Biolchini/Unipol Assicurazione ha corrisposto al
(come riformato dalla sentenza della Corte d'Appello) euro _1 60.191,30 (in relazione al danno base, importo già decurtato delle somme corrisposte da ), per un importo ricevuto dal CP_2 _1 pari ad euro 150.622,96 a titolo di danno non patrimoniale in relazione al solo danno base. Rilevando altresì che l' , così come correttamente riscontrato CP_2 dal Giudice de quo, non provvede a quantificare né corrispondere il risarcimento del danno in relazione all'inabilità temporanea, né le eventuali maggiorazioni in relazione alla personalizzazione del pregiudizio patito, tale importo perciò dovrebbe essere interamente riconosciuto e liquidato a carico della struttura medica del Policlinico. Il danno non patrimoniale calcolato complessivamente (sull'invalidità al 40% dal sinistro-base o politraumatico) è pari ad euro 302.503,00, come calcolato utilizzando le Tabelle di Milano, che si chiede vengano applicate al presente caso e, pertanto, considerato l'importo già ricevuto dal a titolo _1 di risarcimento di danno non patrimoniale (in relazione al danno base), ritiene l'appellante che debba ancora essere riconosciuto e liquidato al l'importo di euro 151.880,04. _1 A tale somma, come correttamente statuito dal Giudice, deve essere applicata una maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno (per la particolare afflizione sofferta dal paziente, giovane adulto all'epoca dei fatti – 36 anni –, oltre al disagio per le menomazioni dovute alle evidenti cicatrici cheloidi) pari ad un terzo dell'importo, ossia la somma ulteriore di euro 50.626,68, per un ammontare complessivo pari ad euro 202.506,72 (a titolo di danno non patrimoniale). Sempre richiamando autorevole statuizione della Suprema Corte, “il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.…” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 26117 del 27.09.2021). Dunque, sarebbe stato commesso un errore dal Giudice di prime cure circa la valutazione/il calcolo del danno. Atteso che nella presente vertenza non si debba applicare il criterio della compensatio lucri cum damno, il Giudice de quo è incorso in un ulteriore errore nell'utilizzo del criterio di surrogazione e scorporo, in violazione a quanto previsto dal d.P.R. n. 1124 del 1965, avendo posto il primo giudice come presupposto/punto di partenza del proprio ragionamento
“numerico/matematico” una voce di calcolo errata, ovvero la voce monetizzata di danno derivante dal sinistro stradale (considerata pari ad € 104.686 per danno permanente da sinistro stradale, come indicato in tabella a pag. 10 dell'ordinanza), piuttosto che prendere come rifermento il danno patrimoniale globale (cioè il danno complessivo, comprensivo del danno base e del danno differenziale) pari ad € 302.503 - senza personalizzazioni - (di cui euro 259.438 di invalidità permanente ed euro 43.065 di invalidità temporanea). Da tale ritenuto preliminare errore, secondo l'appellante il Tribunale sarebbe stato portato a commettere una serie di errori consequenziali nel calcolo dei relativi importi, tanto che i conteggi risulterebbero essere tutti inficiati e tutto ciò a danno del che ha visto frustrate le proprie legittime pretese _1 risarcitorie e gli importi drasticamente diminuiti.
-Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati per le ragioni che seguono.
-A) Come sopracennato, la vicenda traeva origine da un primo grave incidente stradale avvenuto il 13 maggio 2005 in cui _1
, scontratosi con una autovettura assicurata con ,
[...] CP_5 subiva lesioni molto serie consistenti in politrauma con frattura scomposta e pluriframmentaria di testa e collo omerale, lesione dell'arteria ascellare destra ed altro. Il ricorrente, in gravi condizioni, veniva trasportato con elisoccorso al P.S. dell' Controparte_6
di , dove lo stesso giorno era sottoposto in
[...] Pt_1 urgenza ad intervento di chirurgia vascolare per emostasi e ricostruzione dell'arteria ascellare destra, quasi completamente recisa. Il 31 maggio 2005 il subiva un secondo intervento _1 chirurgico ortopedico nel tentativo di salvataggio della testa omerale con sintesi di placca e viti, nell' ambito di un grave quadro fratturativo. Solo in occasione della visita del 22 giugno 2005, però, considerata l'evidente secrezione purulenta e il dolore riferito, veniva effettuato al paziente tampone microbiologico per esame colturale che dava esito positivo per Pseudomonas aeruginosa. Al programmato controllo ortopedico del 15 giugno 2005, visto il protrarsi dell'intolleranza al bendaggio (Desault), veniva prescritta Desault artesica. In data 24 luglio 2005 il veniva sottoposto a trattamento _1 chirurgico (il secondo) di rimozione mezzi di sintesi spalla destra con esecuzione di prelievi istologici e tamponi microbiologici, ed in seguito a terapia antibiotica e antinfiammatoria con immobilizzazione attiva e passiva, ed il successivo 30 luglio 2005 apprendeva il risultato delle indagini microbiologiche ovvero infezione Kista da E. CA farmacosensibile e Pseudomonas Aeruginosa con discreto spettro di sensibilità agli antibiotici. Veniva così disposta ATP medico-legale ed in particolare, i CC.TT.UU. concludevano che: “(...) Dalla ricostruzione della storia clinica emerge una contaminazione intra-operatoria della articolazione della spalla destra che non si può essere determinata in altro modo, infatti, il trauma ha cagionato un dato a cute integra ovvero senza ferite o rottura della continuità cutanea”. Determinavano i CCTTUU un'inabilità temporanea totale (100%) di 120 giorni più ulteriori 60 giorni a seguito dell'intervento causa dell'infezione nosocomiale, un'inabilità temporanea parziale (75%) di 120 giorni più ulteriori 60 giorni per il quadro infettivo persistente e un'ulteriore inabilità temporanea parziale (50%) di giorni 150 più ulteriori 90 giorni per il quadro infettivo persistente. Assumevano poi i Consulenti che la percentuale di invalidità permanente del era da ritenersi pari al 40% di danno _1 biologico omnicomprensivo (danno biologico totale), ed in detta stima doveva considerarsi un danno biologico del 30% quale conseguenza dell'infortunio a seguito di sinistro stradale ed, in virtù dell'errato trattamento medico doveva essere calcolato, in aggiunta, un ulteriore danno biologico differenziale del 10%, unitamente ad una quota di personalizzazione del danno differenziale, in applicazione delle tabelle di Milano. Veniva, inoltre, individuato un danno alla capacità lavorativa specifica con un decremento stimato nella misura del 20%, risultato l'arto destro risulta severamente compromesso in soggetto destrimane. Venivano, inoltre, ritenute congrue le spese mediche sostenute e documentate dal ricorrente, pari ad Euro 2.810,00. Veniva rilevato, inoltre, che l'odierno ricorrente, in futuro, si sarebbe potuto dover sottoporre ad ulteriori cure ed interventi chirurgici, motivo per cui si ravvedeva la necessità di stimare, in via equitativa, anche un danno patrimoniale futuro per spese mediche.
-B) Ciò posto in punto di fatto, occorre trattare nell'ordine logico-giuridico i motivi principali spiegati dall' . Pt_1 La trattazione del primo motivo consente di mettere a fuoco un punto fermo anche in relazione ai motivi incidentali per converso avanzati dal , per le finalità sue proprie di segno _1 ovviamente opposto. Secondo l' , contrariamente a quanto assunto dal primo Pt_1 giudice per il quale “nessuna delle parti in causa deduce l'unicità dell'evento dannoso e quindi la dell'obbligazione risarcitoria di cui e' creditore ex latere _1 creditoris”, la stessa aveva al contrario eccepito sin dall'inizio la “unicità” dell'evento, circostanza che comportava che il _1 era stato risarcito integralmente, ovvero dei danni conseguenti al sinistro e dei danni conseguenti all'infezione attraverso la sentenza del tribunale di Modena del 2014, che aveva considerato la infezione nosocomiale nella CTU medico legale del CTU dott.
. Per_1 In sostanza, insiste l' che tale mancato riconoscimento Pt_1 della unitarietà del sinistro con duplicità dei processi eziologici, relativi al sinistro-base ed alla infezione nosocomiale, aveva comportato una locupletazione in favore del ai danni della odierna appellante. _1 Anche il sostiene il principio dell'unicità dell'evento _1 dannoso, per porre, invece, alla base delle maggiori richieste risarcitorie esclusivamente la quantificazione accertata nel giudizio del sinistro, senza alcun diffalco in relazione al danno nosocomiale (differenziale). Ciò in quanto, secondo l' , il primo giudice avrebbe Pt_1 ignorato il contenuto della CTU medico-legale del dr laddove Per_1 quel CTU accertava la presenza di una evidente cicatrice cheloidee in ragione pettorale e, soprattutto, la presenza di “infezione mista da E.CA farmaco sensibile e pseudomonas aeruginosa”. La motivazione del primo giudice sarebbe stata fondata se il CTU del primo sinistro non avesse fatto accenno alla infezione nosocomiale, limitandosi a quantificare le conseguenze della sola frattura scomposta e pluriframmentaria. Il primo decidente invece riconosce la esposizione del danno iatrogeno da parte del consulente, ma si limita a tenere presente tutti gli elementi fattuali forniti dalla ATP nel corso del giudizio e non della CTU medico legale del precedente sinistro base, addivenendo, pertanto, ad una locupletazione in favore del
, segnatamente per le cicatrici e le suppurazioni. _1 Ciò posto, osserva il Collegio che il primo giudice ha ricostruito in maniera corretta l'intero quadro dogmatico su cui muove la presente controversia, resa complessa dal gioco delle interazioni e delle incidenze dei risarcimenti per due dinamiche materiali nettamente distinte, un sinistro ed un'infezione nosocomiale, e dei risarcimenti e degli indennizzi sociali per titoli in parte coincidenti ed in parte differenziati. Invero, nel presente processo, il chiedeva sin dall'inizio _1 la condanna dell' al risarcimento del solo danno iatrogeno Pt_1 differenziale come conseguenza dell'infezione nosocomiale. Va rappresentato che uno dei primi principi che regolano l'interazione dell'indennizzo sulla quantificazione del CP_2 danno de residuo e la relativa imputazione è quello secondo cui il pagamento dell'assicuratore sociale in favore del danneggiato trasferisce dal secondo al primo il credito risarcitorio in conformità della disciplina della surrogazione di volta in volta applicabile, ex art. 1916 o 1203 o ex DPR n.1124/65). Altro principio di sistema è dato sempre dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass. n. 25618 del 15.10.2018) secondo cui il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile -nel nostro caso la nell'ambito Pt_1 del danno differenziale, va determinato seguendo il criterio delle voci o per poste di danno, ossia sottraendo l'indennizzo del credito risarcitorio quando l'uno e l'altro hanno uguale destinazione funzionale, ossia la compensazione pecuniaria di un unico pregiudizio, conseguendone che se per una voce di danno l'indennizzo eccede il credito risarcitorio, il danneggiato non può chiedere alcunché al responsabile ed il responsabile non può esigere che l'indennizzo eccedente il danno di cui risponde sia imputato a diversi crediti risarcitori del danneggiato, rimanendo poi fermo che la scelta dell'assicuratore sociale di non surrogarsi rimane del tutto irrilevante per il danneggiato, che soddisfa il proprio credito con il riconoscimento dell'indennizzo, non con la rifusione da parte del responsabile all'assicuratore dei pagamenti da questi eseguiti al danneggiato. È noto poi che in caso di infortunio non mortale l' riconosce CP_2 al lavoratore un indennizzo del danno biologico permanente nella forma del capitale o della rendita (discrimine del 16% di invalidità), un indennizzo del danno patrimoniale, la incapacità lavorativa, che si presume iuris et de iure e l'invalidità eccede il 16%, sotto forma di maggiorazione della rendita per il danno biologico permanente, nonché un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro e la rifusione delle spese per la cura, riabilitazione e strumenti protesici. Rimangono esclusi, come è noto, e quindi non indennizzati dall'assicuratore sociale, il danno biologico da inabilità temporanea, le eventuali maggiorazioni per i profili dinamico relazionali del danno alla salute e il danno morale. Quando, come nel nostro caso, l'illecito contrattuale o extracontrattuale ha solo aggravato i postumi permanenti della lesione, appunto il cosiddetto danno iatrogeno, occorre procedersi determinando il controvalore monetario del danno finale e del danno-base, sottraendoli in modo da determinare il controvalore monetario del danno iatrogeno, e quantificando l'indennizzo dovuto dall'assicuratore sociale (addizionando i ratei già percepiti e capitalizzando la rendita futura); ed occorre accertare poi se l'indennizzo dell' sia inferiore o superiore al danno-base, CP_2 ed imputando nel secondo caso l'eccedenza pecuniaria dell'indennizzo al danno iatrogeno. Dunque, nel caso che l'indennizzo sia inferiore al “danno base” il responsabile dell'aggravamento è tenuto a risarcire l'intero danno iatrogeno mentre, nel caso di indennizzo superiore al “danno base” la parte del danno iatrogeno che residua all'indennizzo.
-C) Traducendo pecuniariamente i surrichiamati principi, nel nostro caso i punti fermi “matematici” sono quelli desumibili dalle tabelle che sono state riportate dal primo giudice sulla base degli elementi documentali forniti in primo luogo dalla stessa , all'esito di congrua richiesta di esibizione CP_2 documentale. I ratei già riscossi, quantificati nella motivazione in €55.361,17 e non contestati, sono stati attualizzati dal decidente all'8 Febbraio 2021 in euro 56.911,28 ed aggiunti alla somma di euro 90.431,66 che è il valore capitale residuo sempre all'8.2.21, e forniscono l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto dall' per CP_2 il danno biologico, considerato globalmente, ovvero politrauma ed infezione, in complessivi euro 147.342,94. Occorre pertanto partire da tale valore, e non dall'ammontare tabellare del punto di danno tout court, come invece invocato anche dal nei motivi incidentali. _1 Comparando tale ammontare con il controvalore del danno biologico da invalidità permanente conseguente al politrauma, ovvero il danno-base, pari ad euro 104.686,00, in questa sede ciò che interessa è avere l'evidenza che tale controvalore sia inferiore all'indennizzo di euro 147.342,94 predetto. Procedendo con rigore logico sulla base dei predetti principi dati dalla Suprema Corte, il residuo di euro 42.656,94 va a questo punto diffalcato del danno iatrogeno ovvero quello individuato da invalidità permanente da infezione in euro 68.273,00 che, quindi, si riduce ad euro 25.616,60 Tale sorte capitale è stata motivatamente integrata dal primo giudice dal controvalore monetario dell'inabilità temporanea di euro 14.850,00 (non patrimoniale iatrogeno) e del pretium doloris correlato alla menomazione, determinato discrezionalmente dal decidente in euro 38.324, per un danno non patrimoniale complessivo pari ad euro 78.790,06.
-D) A questo punto, occorre richiamare la doglianza di locupletazione avanzata nel primo motivo da in ordine a Pt_1 una ritenuta duplicazione della sofferenza morale in ordine ai profili iatrogeni asseritamente accertata e determinata nel primo giudizio dal ctu e ripetuta nel presente giudizio. Per_1 La doglianza è suggestiva ma non fondata. Nella CTU del giudizio relativo al sinistro, non veniva richiesto esplicitamente al dott. di quantificare anche il danno Per_1 iatrogeno con tutte le implicazioni conseguenziali come il profilo morale e/o la personalizzazione, concludendo il CTU per un danno dovuto ai postumi del sinistro soprattutto a carico del rachide, torace e spalla destra quantificato nella misura di un danno biologico del 35% oltre alla riduzione della capacità specifica lavorativa col tasso del 20% e l'invalidità totale e temporanea nei termini sopra detti. La sentenza del novembre 2014 del tribunale di Modena veniva poi riformata parzialmente dalla Corte di appello di Bologna che affermava il concorso colposo in e nella misura del 30% del
. _1 Pertanto, alla luce della determinazione finale del danno, tenuto conto degli interessi compensativi in un totale di euro 256.516,78, scomputata la rendita erogata in euro 133.842,00 ne derivava che il credito risarcitorio residuo di euro 122.674,08 veniva in quel giudizio e per quel sinistro interamente corrisposto da . Controparte_7 Nei primi due motivi la insiste che il risarcimento del Pt_1 danno da parte di e l'indennizzo da parte dell' CP_5 CP_2 abbiano già soddisfatto il credito del e ciò in forza _1 della “unicità” dell'evento dannoso. Tuttavia spiega bene il primo giudice il principio radicato in giurisprudenza, per cui l' “unicità” dell'evento non solo va intesa come relativa e non assoluta, in accordo con la ratio della solidarietà di rafforzare la garanzia del credito risarcitorio, ma è necessario che le condotte siano avvinte da un legame di interdipendenza ed abbiano concorso a cagionare un unico evento lesivo secondo il principio della causalità materiale di cui l'articolo 2055 CC costituisce una particolare declinazione (richiama Cass. n. 14650 del 2012). Appare evidente ed è condivisibile che il concetto di unicità del danno è rapportato alla definizione di natura unitaria del danno non patrimoniale predicata dalle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. n. 26.972 del 2008) ovvero come unitarietà della lesione di un interesse non suscettibile di valutazione economica e avente rilevanza costituzionale e come unitarietà dell'accertamento e della quantificazione del danno. Certamente, senza revoca di dubbio, la predetta delineata unicità della figura giuridica del danno non esclude, come nella fattispecie, la “pluralità fenomenologica”, che è indispensabile al fine di individuare e tenere distinte quelle poste di danno che sul piano del sinistro-base possono rientrare nel novero delle poste risarcibili o risarcite, indennizzabili e/o indennizzate, e quelle relative alla tipicità della dinamica causale del danno iatrogeno, che rimangono fuori dal novero risarcitorio della prima dinamica (politrauma). Del resto, la stessa chiedeva in via subordinata in caso Pt_1 di accoglimento della domanda, di dichiarare l'ente resistente tenuto al risarcimento del danno subito entro e non oltre il cosiddetto “danno differenziale iatrogeno”, la cui percentuale sarebbe stata discussa e rivalutata alla luce del confronto dialettico tra le parti ed in ogni caso, accertare le sole conseguenze pregiudizievoli direttamente ed immediatamente riconducibili all'operato dei sanitari che ebbero ad occuparsi del conseguenze del sinistro del . _1 Dunque, in superamento dei motivi di merito spiegati da Pt_1 non può ritenersi che il danno iatrogeno subìto dal risulti _1 interamente compensato sia con il risarcimento disposto in suo favore nella causa relativa al politrauma da responsabilità da circolazione stradale da parte della compagnia assicurativa del veicolo coinvolto, sia con la rendita per l'infortunio riconosciuta dall' CP_2 E, tuttavia, ogni eventualità di locupletazione va evitata verificando, posta per posta, l'inferenza dell'indennizzo e CP_2 del risarcimento per il sinistro-base.
-E) Anche il terzo motivo può essere superato con riferimento alla lamentata determinazione e quantificazione del danno da personalizzazione. Non appare esservi un difetto di duplicazione di tale posta di danno in quanto spiega bene il primo giudice che il danno morale quantificato in euro 38.324,00 e la ulteriore maggiorazione di un terzo euro 12.774,67 ai fini della personalizzazione, va riferito nell'ambito delle conseguenze del danno iatrogeno a tutti quei profili di danno che per quanto prima detto a proposito dei profili dinamico relazionali sono poste non indennizzate dall'assicuratore sociale, motivando il primo giudice sulle ragioni giustificative del disagio e della sofferenza relativa anche alle persistenti secrezioni le cicatrici cheloidee riconducibili anche alle conseguenze della subita infezione.
-F) Pienamente congrua e corretta e la determinazione e liquidazione del danno patrimoniale, per il danno emergente relativo alle spese mediche ed altre relative al punto numero 6) della motivazione, non inficiate da alcuna incongruenza e/o incoerenza. -G) Tutto quanto sopra osservato, consente di affermare che anche i motivi incidentali spiegati dal , pur dotati di una certa _1 carica suggestiva, anche per i profili più propriamente matematici, risultano alla rimeditazione in questo grado non condivisibili. Invero, quanto sopra detto in ordine ai criteri logico assiomatici nonchè dai principi dogmatici utilizzati dal primo giudice per imputare e quantificare la monetizzazione della ulteriore responsabilità ricadente in capo alla , vale anche per i Pt_1 motivi spiegati dal , il quale utilizza anch'egli il _1 concetto di unitarietà del sinistro tuttavia ponendo strumentalmente a base del proprio calcolo e della maggior somma richiesta rispetto agli euro 95.760,45 liquidati dal tribunale, gli esiti degli accertamenti ed i calcoli tabellari del risarcimento dovuto nel primo sinistro, come se la seconda dinamica, ovvero quella iatrogena, non fosse esistita o fosse rimasta totalmente estranea, anche e soprattutto come incidenza risarcitoria. In breve, il primo giudice ha considerato nelle tabelle riportate il danno non patrimoniale globale determinato sommando l'invalidità temporanea e l'invalidità permanente in euro 302.503,00 che nel secondo profilo incidentale e' a quell' importo che dovrebbe essere sottratto l'importo ricevuto dal a _1 titolo di danno non patrimoniale in relazione al solo danno base di euro 150.622,96, dovendogli pertanto spettare piuttosto la ulteriore somma di euro 151.880,04 cui applicare un'ulteriore personalizzazione e giungere dunque ad un totale aspettato di euro 202.506,72. Tuttavia tale argomentazione pecca di astrattezza per i motivi specularmente contrari di quelli portati dall' al fine di Pt_1 sostenere invece il totale soddisfacimento del risarcimento sotto tutti i profili in forza di quanto ricevuto dal per il _1 sinistro-base. Proprio perché le dinamiche causali come sopra detto sono distinte proprio in forza dell'accertamento giudiziale del danno iatrogeno propriamente differenziale conseguente all'infezione nosocomiale, tale proposta di calcolo alternativo sarebbe del tutto incoerente con la ricostruzione dogmatica della duplicità dell'evento lesivo e dunque della alterità dei processi eziologici. Di conseguenza, la tabella proposta distingue correttamente e condivisibilmente il danno non patrimoniale da sinistro stradale quantificato in euro 181.006 e quello non patrimoniale iatrogeno quantificato in euro 121.447, più precisamente il biologico da infezione in euro 68.273 diffalcato del residuo in euro 42.656,94 (vi è un errore materiale a pagina 11 della sentenza in ordine alla sostituzione delle due somme, il residuo al posto della somma a diffalco e la somma a diffalco al posto del residuo), proprio perché nell'economia del presente giudizio intrapreso nei confronti della la logica radicale del giudizio è quella Pt_1 della determinazione differenziale del danno iatrogeno. -H) Nondimeno, anche il restante motivo relativo alla condanna del alla restituzione della somma di €1.000,00 va respinto _1 essendo anche quel punto di decisione conseguenza logica del percorso motivazionale adottato dal primo giudice.
-Le spese vanno compensate per soccombenza reciproca.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto da Parte_3
nonché quello incidentale proposto dal
[...] _1 e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)spese interamente compensate. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 6/5/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.532/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/7/24 e promossa DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Maria MAZZA ed elett.te dom.to in VIA EMILIA S. PIETRO 27 42121 REGGIO EMILIA presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
con l'Avv. Alberto ROCCHI e Avv. Valeria BARBIERI _1 del Foro di , elett.te dom.to presso la seconda in Pt_1 ER (Mo) via Campo Sportivo n. 18 AVVERSO la Ordinanza rep. n. 423/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Modena comunicata in data 14 febbraio 2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio l' _1 [...] chiedendone la condanna al Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
-Poneva a fondamento della domanda una vicenda doppiamente pregiudizievole esponendo che, a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale, oggetto di un diverso contenzioso, esponeva di essere stato ricoverato presso l'Ospedale Policlinico di in data 13 maggio 2005 e di aver subito la riduzione e Pt_1 la sintesi chirurgica della frattura della testa omerale. Senonché, nei giorni susseguenti alle dimissioni, tornava al Pronto Soccorso lamentando un intenso dolore alla spalla destra che veniva medicata dai sanitari anche con bendaggio desault sostituito in seguito con un tutor ortesico. Tuttavia, persistendo l'infezione del dolore, il subiva la _1 rimozione chirurgica della placca in occasione della quale l'esame microbiologico rilevava ancora l'infezione da pseudomonas aeruginosa ed una seconda infezione da Kista da CA, a causa delle cui conseguenze pregiudizievoli il si muoveva ad _1 intraprendere la presente azione risarcitoria nei confronti dell' Pt_1
-La convenuta, da parte sua, eccepiva che il era stato _1 interamente compensato del danno sia con il risarcimento disposto in suo favore nella causa avente ad oggetto la responsabilità da circolazione stradale della conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro (evento politraumatico), sia con la rendita per l'infortunio riconosciuta dall' per il medesimo sinistro. CP_2
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarava tenuta e condannava la resistente al pagamento in favore del Parte_1 ricorrente della somma di euro 95.764,45 oltre interessi ex art. 1284 cc dalla comunicazione della presente ordinanza al soddisfo, rigettando le ulteriori domande e condannando la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali.
-Avverso tale decisione propone appello l' per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta la l'erronea statuizione Pt_1 del primo giudice in cui asseriva che erroneamente l'
[...]
sosteneva che il risarcimento del danno da parte di Parte_1 e l'indennizzo da parte di avessero già Controparte_3 CP_2 soddisfatto il credito del ricorrente . _1 Ciò perché la compensatio lucri cum danno richiedeva un collegamento funzionale con la fonte delle obbligazioni, ossia la coincidenza dei danni che le prestazioni sono destinate a rimuovere, mentre invece secondo l'appellante, nel nostro caso, l'evento che aveva mosso il ad intraprendere l'azione _1 risarcitoria nei confronti dapprima dell'autore materiale del sinistro, ed in seguito nei confronti del Policlinico per l'infezione endo-ospedaliera, doveva considerarsi non duplice ma unitario. Insisteva l' di aver immediatamente opposto la unicità Pt_1 dell'evento, e proprio la pronuncia della Suprema Corte richiamata dal primo giudice (n. 28656/2017) esprime il principio che si è concretizzato nei fatti, da considerarsi iniziati con il verificarsi dell'incidente stradale del 2005, a partire dal quale si è opposto l'intervenuto integrale risarcimento già ricevuto dal
, anche di quanto è stato invece erroneamente attribuito _1 all'appellante. Pertanto, secondo l'appellante, dunque era stato risarcito _1 integralmente dei danni conseguenti al sinistro e dei danni conseguenti alla infezione, sia attraverso la sentenza del tribunale di Modena del 2014 (in seguito appellata con riconoscimento da parte della Corte di Appello di un concorso di colpa del , sia attraverso la rendita che pure aveva _1 CP_2 ricompreso tale aspetto, accertato tramite l'acquisizione agli atti delle somme versate e da versarsi da parte dell' sotto CP_2 forma di rendita. 2) Con il secondo motivo, lamenta l' un errore in iudicando Pt_1 in quanto il primo giudice avrebbe operato una oggettiva locupletazione nella liquidazione della somma di euro 38.324,00 fondata su “la particolare afflizione” sia perché il ha già _1 ricevuto la detta liquidazione nell'ambito della sentenza modenese di euro 67.453,00, sia perché rispetto a tale voce di danno il ricorrente non forniva dimostrazione della sua esistenza, nella sua concreta ed effettiva consistenza, limitandosi ad allegare mere affermazioni. Il tribunale errava ulteriormente nell'attribuire e riconoscere la maggiorazione di un terzo in euro 12.774,67 motivando tale aumento facendo riferimento ad un “disagio di cui il corpo porta irreversibilmente segni, come le persistenti secrezioni e le cicatrici…” non avendo il dimostrato in particolare nulla, _1 limitandosi invece ad affermare l'asserito danno estetico provocato dalle continue fuoriuscite di pus e dalla presenza di evidenti cicatrici, evidenziando l'appellante che, in ogni caso, entrambe le conseguenze non dovevano essere riconducibili alla pretesa infezione nosocomiale ma al grave incidente stradale patito in precedenza nel maggio 2005.
3) Con il terzo motivo, l' lamenta un ulteriore errore in Pt_1 iudicando riguardante il parziale riconoscimento del danno emergente per spese, avendo errato il tribunale quando afferma invece “… il collegio dei consulenti ha ritenuto necessarie ulteriori terapie”. I consulenti in sede di Atp affermavano che “… inoltre il paziente in futuro potrebbe essere sottoposto ad ulteriori cure ed interventi chirurgici..” dunque utilizzando una espressione probabilistica mentre invece erroneamente il primo giudice affermava che il collegio dei consulenti aveva ritenuto
“necessarie ulteriori terapie chirurgiche e farmacologiche di cui però non ha saputo quantificare gli esborsi…”.
-Si costituiva l'appellato contestando totalmente la _1 proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Spiegava due motivi di appello incidentale sul danno patrimoniale patito. Con il primo, lamenta il l'erroneità dei criteri di calcolo _1 anche in relazione alla disciplina settoriale d.P.R. n. 1124 CP_2 del 1965 e d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, di conseguenza la errata valutazione e calcolo del danno ed erronea applicazione del principio compensatio lucri cum damno. Il Giudice di primo grado ha ritenuto, in tesi erroneamente, di rigettare in parte la domanda formulata dall'attore relativamente al riconoscimento, quantificazione e liquidazione del danno patrimoniale patito dal quale unica conseguenza _1 dell'episodio di mala sanità in cui si è ritrovato sfortunatamente ad essere coinvolto. Il Giudice di prime cure, valutando le voci di danno e i vari importi già riconosciuti al non tanto in relazione alla _1 responsabilità medica della struttura sanitaria, bensì al sinistro stradale occorso ai suoi danni, ha inteso rilevare e concludere che “la rendita prestata dall' soddisfa interamente il danno CP_2 patrimoniale risarcibile”, ma erroneamente. Secondo l'appellante, gli eventi in cui è rimasto coinvolto, suo malgrado, il risultano essere due, ben individuati e _1 distinti l'uno dall'altro, il primo riguardando il sinistro stradale provocato dalla (c.d. danno base), ed il Parte_2 secondo l'episodio di mala sanità presso la struttura sanitaria che ha determinato la contrazione dell'infezione nosocomiale al paziente (c.d. danno iatrogeno differenziale). Tale considerazione, così come inizialmente valutata e apprezzata correttamente dal Giudice de quo, sarebbe però venuta a mancare nella valutazione, contraddittoria, degli elementi volti a determinare il quantum del danno patrimoniale patito dal _1 L'errore sarebbe consistito nell'esser pervenuto il giudicante alla statuizione che il danno patrimoniale complessivamente patito dal fosse già stato interamente soddisfatto e liquidato _1 dall' . CP_2 Anche la perdita della capacità lavorativa specifica deriverebbe esclusivamente dall'atto medico non corretto, come affermato anche dal CTU, sicchè la somma di cui ai citati conteggi (€88.488,60) a titolo di danno patrimoniale dovrà essere pagata interamente dall' e, dunque, all'esito dei calcoli spiegati Controparte_4 nel motivo. Segnatamente, poiché dal punto di vista causale l'aggravamento è riferibile all'atto medico, e la rendita corrisposta da non CP_2 soddisfa il danno patrimoniale risarcibile, il risarcimento del danno patrimoniale è dovuto per l'intero, ovvero la somma di
€90.962,49, come quantificato dal Tribunale di Modena, ed a carico della senza alcuna compensazione di sorta. Pt_1 Con il secondo motivo, lamenta il la errata valutazione _1
/calcolo da parte del Tribunale anche in violazione art. 10 e seguenti del d.P.R. n. 1124 del 1965 e d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 in ordine al danno non patrimoniale. Anche sul punto relativamente al calcolo dei danni non patrimoniali riconducibili alla responsabilità medica della struttura sanitaria, sempre considerando nota la premessa dell'esistenza di una duplicità di eventi dannosi che hanno determinato l'insorgere di un danno base e di un danno iatrogeno differenziale, anche sul punto vi sarebbe error in iudicando commesso dal giudicante nei relativi calcoli svolti e nelle relative statuizioni. In termini di quantificazione monetaria espone l'appellante che ha corrisposto al euro 172.824 di cui: 90.431,66 a CP_2 _1 titolo di danno biologico ed euro 82.392,36 a titolo di danno patrimoniale (in relazione al danno base); la danneggiante del sinistro-base Biolchini/Unipol Assicurazione ha corrisposto al
(come riformato dalla sentenza della Corte d'Appello) euro _1 60.191,30 (in relazione al danno base, importo già decurtato delle somme corrisposte da ), per un importo ricevuto dal CP_2 _1 pari ad euro 150.622,96 a titolo di danno non patrimoniale in relazione al solo danno base. Rilevando altresì che l' , così come correttamente riscontrato CP_2 dal Giudice de quo, non provvede a quantificare né corrispondere il risarcimento del danno in relazione all'inabilità temporanea, né le eventuali maggiorazioni in relazione alla personalizzazione del pregiudizio patito, tale importo perciò dovrebbe essere interamente riconosciuto e liquidato a carico della struttura medica del Policlinico. Il danno non patrimoniale calcolato complessivamente (sull'invalidità al 40% dal sinistro-base o politraumatico) è pari ad euro 302.503,00, come calcolato utilizzando le Tabelle di Milano, che si chiede vengano applicate al presente caso e, pertanto, considerato l'importo già ricevuto dal a titolo _1 di risarcimento di danno non patrimoniale (in relazione al danno base), ritiene l'appellante che debba ancora essere riconosciuto e liquidato al l'importo di euro 151.880,04. _1 A tale somma, come correttamente statuito dal Giudice, deve essere applicata una maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno (per la particolare afflizione sofferta dal paziente, giovane adulto all'epoca dei fatti – 36 anni –, oltre al disagio per le menomazioni dovute alle evidenti cicatrici cheloidi) pari ad un terzo dell'importo, ossia la somma ulteriore di euro 50.626,68, per un ammontare complessivo pari ad euro 202.506,72 (a titolo di danno non patrimoniale). Sempre richiamando autorevole statuizione della Suprema Corte, “il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.…” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 26117 del 27.09.2021). Dunque, sarebbe stato commesso un errore dal Giudice di prime cure circa la valutazione/il calcolo del danno. Atteso che nella presente vertenza non si debba applicare il criterio della compensatio lucri cum damno, il Giudice de quo è incorso in un ulteriore errore nell'utilizzo del criterio di surrogazione e scorporo, in violazione a quanto previsto dal d.P.R. n. 1124 del 1965, avendo posto il primo giudice come presupposto/punto di partenza del proprio ragionamento
“numerico/matematico” una voce di calcolo errata, ovvero la voce monetizzata di danno derivante dal sinistro stradale (considerata pari ad € 104.686 per danno permanente da sinistro stradale, come indicato in tabella a pag. 10 dell'ordinanza), piuttosto che prendere come rifermento il danno patrimoniale globale (cioè il danno complessivo, comprensivo del danno base e del danno differenziale) pari ad € 302.503 - senza personalizzazioni - (di cui euro 259.438 di invalidità permanente ed euro 43.065 di invalidità temporanea). Da tale ritenuto preliminare errore, secondo l'appellante il Tribunale sarebbe stato portato a commettere una serie di errori consequenziali nel calcolo dei relativi importi, tanto che i conteggi risulterebbero essere tutti inficiati e tutto ciò a danno del che ha visto frustrate le proprie legittime pretese _1 risarcitorie e gli importi drasticamente diminuiti.
-Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati per le ragioni che seguono.
-A) Come sopracennato, la vicenda traeva origine da un primo grave incidente stradale avvenuto il 13 maggio 2005 in cui _1
, scontratosi con una autovettura assicurata con ,
[...] CP_5 subiva lesioni molto serie consistenti in politrauma con frattura scomposta e pluriframmentaria di testa e collo omerale, lesione dell'arteria ascellare destra ed altro. Il ricorrente, in gravi condizioni, veniva trasportato con elisoccorso al P.S. dell' Controparte_6
di , dove lo stesso giorno era sottoposto in
[...] Pt_1 urgenza ad intervento di chirurgia vascolare per emostasi e ricostruzione dell'arteria ascellare destra, quasi completamente recisa. Il 31 maggio 2005 il subiva un secondo intervento _1 chirurgico ortopedico nel tentativo di salvataggio della testa omerale con sintesi di placca e viti, nell' ambito di un grave quadro fratturativo. Solo in occasione della visita del 22 giugno 2005, però, considerata l'evidente secrezione purulenta e il dolore riferito, veniva effettuato al paziente tampone microbiologico per esame colturale che dava esito positivo per Pseudomonas aeruginosa. Al programmato controllo ortopedico del 15 giugno 2005, visto il protrarsi dell'intolleranza al bendaggio (Desault), veniva prescritta Desault artesica. In data 24 luglio 2005 il veniva sottoposto a trattamento _1 chirurgico (il secondo) di rimozione mezzi di sintesi spalla destra con esecuzione di prelievi istologici e tamponi microbiologici, ed in seguito a terapia antibiotica e antinfiammatoria con immobilizzazione attiva e passiva, ed il successivo 30 luglio 2005 apprendeva il risultato delle indagini microbiologiche ovvero infezione Kista da E. CA farmacosensibile e Pseudomonas Aeruginosa con discreto spettro di sensibilità agli antibiotici. Veniva così disposta ATP medico-legale ed in particolare, i CC.TT.UU. concludevano che: “(...) Dalla ricostruzione della storia clinica emerge una contaminazione intra-operatoria della articolazione della spalla destra che non si può essere determinata in altro modo, infatti, il trauma ha cagionato un dato a cute integra ovvero senza ferite o rottura della continuità cutanea”. Determinavano i CCTTUU un'inabilità temporanea totale (100%) di 120 giorni più ulteriori 60 giorni a seguito dell'intervento causa dell'infezione nosocomiale, un'inabilità temporanea parziale (75%) di 120 giorni più ulteriori 60 giorni per il quadro infettivo persistente e un'ulteriore inabilità temporanea parziale (50%) di giorni 150 più ulteriori 90 giorni per il quadro infettivo persistente. Assumevano poi i Consulenti che la percentuale di invalidità permanente del era da ritenersi pari al 40% di danno _1 biologico omnicomprensivo (danno biologico totale), ed in detta stima doveva considerarsi un danno biologico del 30% quale conseguenza dell'infortunio a seguito di sinistro stradale ed, in virtù dell'errato trattamento medico doveva essere calcolato, in aggiunta, un ulteriore danno biologico differenziale del 10%, unitamente ad una quota di personalizzazione del danno differenziale, in applicazione delle tabelle di Milano. Veniva, inoltre, individuato un danno alla capacità lavorativa specifica con un decremento stimato nella misura del 20%, risultato l'arto destro risulta severamente compromesso in soggetto destrimane. Venivano, inoltre, ritenute congrue le spese mediche sostenute e documentate dal ricorrente, pari ad Euro 2.810,00. Veniva rilevato, inoltre, che l'odierno ricorrente, in futuro, si sarebbe potuto dover sottoporre ad ulteriori cure ed interventi chirurgici, motivo per cui si ravvedeva la necessità di stimare, in via equitativa, anche un danno patrimoniale futuro per spese mediche.
-B) Ciò posto in punto di fatto, occorre trattare nell'ordine logico-giuridico i motivi principali spiegati dall' . Pt_1 La trattazione del primo motivo consente di mettere a fuoco un punto fermo anche in relazione ai motivi incidentali per converso avanzati dal , per le finalità sue proprie di segno _1 ovviamente opposto. Secondo l' , contrariamente a quanto assunto dal primo Pt_1 giudice per il quale “nessuna delle parti in causa deduce l'unicità dell'evento dannoso e quindi la dell'obbligazione risarcitoria di cui e' creditore ex latere _1 creditoris”, la stessa aveva al contrario eccepito sin dall'inizio la “unicità” dell'evento, circostanza che comportava che il _1 era stato risarcito integralmente, ovvero dei danni conseguenti al sinistro e dei danni conseguenti all'infezione attraverso la sentenza del tribunale di Modena del 2014, che aveva considerato la infezione nosocomiale nella CTU medico legale del CTU dott.
. Per_1 In sostanza, insiste l' che tale mancato riconoscimento Pt_1 della unitarietà del sinistro con duplicità dei processi eziologici, relativi al sinistro-base ed alla infezione nosocomiale, aveva comportato una locupletazione in favore del ai danni della odierna appellante. _1 Anche il sostiene il principio dell'unicità dell'evento _1 dannoso, per porre, invece, alla base delle maggiori richieste risarcitorie esclusivamente la quantificazione accertata nel giudizio del sinistro, senza alcun diffalco in relazione al danno nosocomiale (differenziale). Ciò in quanto, secondo l' , il primo giudice avrebbe Pt_1 ignorato il contenuto della CTU medico-legale del dr laddove Per_1 quel CTU accertava la presenza di una evidente cicatrice cheloidee in ragione pettorale e, soprattutto, la presenza di “infezione mista da E.CA farmaco sensibile e pseudomonas aeruginosa”. La motivazione del primo giudice sarebbe stata fondata se il CTU del primo sinistro non avesse fatto accenno alla infezione nosocomiale, limitandosi a quantificare le conseguenze della sola frattura scomposta e pluriframmentaria. Il primo decidente invece riconosce la esposizione del danno iatrogeno da parte del consulente, ma si limita a tenere presente tutti gli elementi fattuali forniti dalla ATP nel corso del giudizio e non della CTU medico legale del precedente sinistro base, addivenendo, pertanto, ad una locupletazione in favore del
, segnatamente per le cicatrici e le suppurazioni. _1 Ciò posto, osserva il Collegio che il primo giudice ha ricostruito in maniera corretta l'intero quadro dogmatico su cui muove la presente controversia, resa complessa dal gioco delle interazioni e delle incidenze dei risarcimenti per due dinamiche materiali nettamente distinte, un sinistro ed un'infezione nosocomiale, e dei risarcimenti e degli indennizzi sociali per titoli in parte coincidenti ed in parte differenziati. Invero, nel presente processo, il chiedeva sin dall'inizio _1 la condanna dell' al risarcimento del solo danno iatrogeno Pt_1 differenziale come conseguenza dell'infezione nosocomiale. Va rappresentato che uno dei primi principi che regolano l'interazione dell'indennizzo sulla quantificazione del CP_2 danno de residuo e la relativa imputazione è quello secondo cui il pagamento dell'assicuratore sociale in favore del danneggiato trasferisce dal secondo al primo il credito risarcitorio in conformità della disciplina della surrogazione di volta in volta applicabile, ex art. 1916 o 1203 o ex DPR n.1124/65). Altro principio di sistema è dato sempre dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass. n. 25618 del 15.10.2018) secondo cui il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile -nel nostro caso la nell'ambito Pt_1 del danno differenziale, va determinato seguendo il criterio delle voci o per poste di danno, ossia sottraendo l'indennizzo del credito risarcitorio quando l'uno e l'altro hanno uguale destinazione funzionale, ossia la compensazione pecuniaria di un unico pregiudizio, conseguendone che se per una voce di danno l'indennizzo eccede il credito risarcitorio, il danneggiato non può chiedere alcunché al responsabile ed il responsabile non può esigere che l'indennizzo eccedente il danno di cui risponde sia imputato a diversi crediti risarcitori del danneggiato, rimanendo poi fermo che la scelta dell'assicuratore sociale di non surrogarsi rimane del tutto irrilevante per il danneggiato, che soddisfa il proprio credito con il riconoscimento dell'indennizzo, non con la rifusione da parte del responsabile all'assicuratore dei pagamenti da questi eseguiti al danneggiato. È noto poi che in caso di infortunio non mortale l' riconosce CP_2 al lavoratore un indennizzo del danno biologico permanente nella forma del capitale o della rendita (discrimine del 16% di invalidità), un indennizzo del danno patrimoniale, la incapacità lavorativa, che si presume iuris et de iure e l'invalidità eccede il 16%, sotto forma di maggiorazione della rendita per il danno biologico permanente, nonché un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro e la rifusione delle spese per la cura, riabilitazione e strumenti protesici. Rimangono esclusi, come è noto, e quindi non indennizzati dall'assicuratore sociale, il danno biologico da inabilità temporanea, le eventuali maggiorazioni per i profili dinamico relazionali del danno alla salute e il danno morale. Quando, come nel nostro caso, l'illecito contrattuale o extracontrattuale ha solo aggravato i postumi permanenti della lesione, appunto il cosiddetto danno iatrogeno, occorre procedersi determinando il controvalore monetario del danno finale e del danno-base, sottraendoli in modo da determinare il controvalore monetario del danno iatrogeno, e quantificando l'indennizzo dovuto dall'assicuratore sociale (addizionando i ratei già percepiti e capitalizzando la rendita futura); ed occorre accertare poi se l'indennizzo dell' sia inferiore o superiore al danno-base, CP_2 ed imputando nel secondo caso l'eccedenza pecuniaria dell'indennizzo al danno iatrogeno. Dunque, nel caso che l'indennizzo sia inferiore al “danno base” il responsabile dell'aggravamento è tenuto a risarcire l'intero danno iatrogeno mentre, nel caso di indennizzo superiore al “danno base” la parte del danno iatrogeno che residua all'indennizzo.
-C) Traducendo pecuniariamente i surrichiamati principi, nel nostro caso i punti fermi “matematici” sono quelli desumibili dalle tabelle che sono state riportate dal primo giudice sulla base degli elementi documentali forniti in primo luogo dalla stessa , all'esito di congrua richiesta di esibizione CP_2 documentale. I ratei già riscossi, quantificati nella motivazione in €55.361,17 e non contestati, sono stati attualizzati dal decidente all'8 Febbraio 2021 in euro 56.911,28 ed aggiunti alla somma di euro 90.431,66 che è il valore capitale residuo sempre all'8.2.21, e forniscono l'ammontare dell'indennizzo riconosciuto dall' per CP_2 il danno biologico, considerato globalmente, ovvero politrauma ed infezione, in complessivi euro 147.342,94. Occorre pertanto partire da tale valore, e non dall'ammontare tabellare del punto di danno tout court, come invece invocato anche dal nei motivi incidentali. _1 Comparando tale ammontare con il controvalore del danno biologico da invalidità permanente conseguente al politrauma, ovvero il danno-base, pari ad euro 104.686,00, in questa sede ciò che interessa è avere l'evidenza che tale controvalore sia inferiore all'indennizzo di euro 147.342,94 predetto. Procedendo con rigore logico sulla base dei predetti principi dati dalla Suprema Corte, il residuo di euro 42.656,94 va a questo punto diffalcato del danno iatrogeno ovvero quello individuato da invalidità permanente da infezione in euro 68.273,00 che, quindi, si riduce ad euro 25.616,60 Tale sorte capitale è stata motivatamente integrata dal primo giudice dal controvalore monetario dell'inabilità temporanea di euro 14.850,00 (non patrimoniale iatrogeno) e del pretium doloris correlato alla menomazione, determinato discrezionalmente dal decidente in euro 38.324, per un danno non patrimoniale complessivo pari ad euro 78.790,06.
-D) A questo punto, occorre richiamare la doglianza di locupletazione avanzata nel primo motivo da in ordine a Pt_1 una ritenuta duplicazione della sofferenza morale in ordine ai profili iatrogeni asseritamente accertata e determinata nel primo giudizio dal ctu e ripetuta nel presente giudizio. Per_1 La doglianza è suggestiva ma non fondata. Nella CTU del giudizio relativo al sinistro, non veniva richiesto esplicitamente al dott. di quantificare anche il danno Per_1 iatrogeno con tutte le implicazioni conseguenziali come il profilo morale e/o la personalizzazione, concludendo il CTU per un danno dovuto ai postumi del sinistro soprattutto a carico del rachide, torace e spalla destra quantificato nella misura di un danno biologico del 35% oltre alla riduzione della capacità specifica lavorativa col tasso del 20% e l'invalidità totale e temporanea nei termini sopra detti. La sentenza del novembre 2014 del tribunale di Modena veniva poi riformata parzialmente dalla Corte di appello di Bologna che affermava il concorso colposo in e nella misura del 30% del
. _1 Pertanto, alla luce della determinazione finale del danno, tenuto conto degli interessi compensativi in un totale di euro 256.516,78, scomputata la rendita erogata in euro 133.842,00 ne derivava che il credito risarcitorio residuo di euro 122.674,08 veniva in quel giudizio e per quel sinistro interamente corrisposto da . Controparte_7 Nei primi due motivi la insiste che il risarcimento del Pt_1 danno da parte di e l'indennizzo da parte dell' CP_5 CP_2 abbiano già soddisfatto il credito del e ciò in forza _1 della “unicità” dell'evento dannoso. Tuttavia spiega bene il primo giudice il principio radicato in giurisprudenza, per cui l' “unicità” dell'evento non solo va intesa come relativa e non assoluta, in accordo con la ratio della solidarietà di rafforzare la garanzia del credito risarcitorio, ma è necessario che le condotte siano avvinte da un legame di interdipendenza ed abbiano concorso a cagionare un unico evento lesivo secondo il principio della causalità materiale di cui l'articolo 2055 CC costituisce una particolare declinazione (richiama Cass. n. 14650 del 2012). Appare evidente ed è condivisibile che il concetto di unicità del danno è rapportato alla definizione di natura unitaria del danno non patrimoniale predicata dalle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. n. 26.972 del 2008) ovvero come unitarietà della lesione di un interesse non suscettibile di valutazione economica e avente rilevanza costituzionale e come unitarietà dell'accertamento e della quantificazione del danno. Certamente, senza revoca di dubbio, la predetta delineata unicità della figura giuridica del danno non esclude, come nella fattispecie, la “pluralità fenomenologica”, che è indispensabile al fine di individuare e tenere distinte quelle poste di danno che sul piano del sinistro-base possono rientrare nel novero delle poste risarcibili o risarcite, indennizzabili e/o indennizzate, e quelle relative alla tipicità della dinamica causale del danno iatrogeno, che rimangono fuori dal novero risarcitorio della prima dinamica (politrauma). Del resto, la stessa chiedeva in via subordinata in caso Pt_1 di accoglimento della domanda, di dichiarare l'ente resistente tenuto al risarcimento del danno subito entro e non oltre il cosiddetto “danno differenziale iatrogeno”, la cui percentuale sarebbe stata discussa e rivalutata alla luce del confronto dialettico tra le parti ed in ogni caso, accertare le sole conseguenze pregiudizievoli direttamente ed immediatamente riconducibili all'operato dei sanitari che ebbero ad occuparsi del conseguenze del sinistro del . _1 Dunque, in superamento dei motivi di merito spiegati da Pt_1 non può ritenersi che il danno iatrogeno subìto dal risulti _1 interamente compensato sia con il risarcimento disposto in suo favore nella causa relativa al politrauma da responsabilità da circolazione stradale da parte della compagnia assicurativa del veicolo coinvolto, sia con la rendita per l'infortunio riconosciuta dall' CP_2 E, tuttavia, ogni eventualità di locupletazione va evitata verificando, posta per posta, l'inferenza dell'indennizzo e CP_2 del risarcimento per il sinistro-base.
-E) Anche il terzo motivo può essere superato con riferimento alla lamentata determinazione e quantificazione del danno da personalizzazione. Non appare esservi un difetto di duplicazione di tale posta di danno in quanto spiega bene il primo giudice che il danno morale quantificato in euro 38.324,00 e la ulteriore maggiorazione di un terzo euro 12.774,67 ai fini della personalizzazione, va riferito nell'ambito delle conseguenze del danno iatrogeno a tutti quei profili di danno che per quanto prima detto a proposito dei profili dinamico relazionali sono poste non indennizzate dall'assicuratore sociale, motivando il primo giudice sulle ragioni giustificative del disagio e della sofferenza relativa anche alle persistenti secrezioni le cicatrici cheloidee riconducibili anche alle conseguenze della subita infezione.
-F) Pienamente congrua e corretta e la determinazione e liquidazione del danno patrimoniale, per il danno emergente relativo alle spese mediche ed altre relative al punto numero 6) della motivazione, non inficiate da alcuna incongruenza e/o incoerenza. -G) Tutto quanto sopra osservato, consente di affermare che anche i motivi incidentali spiegati dal , pur dotati di una certa _1 carica suggestiva, anche per i profili più propriamente matematici, risultano alla rimeditazione in questo grado non condivisibili. Invero, quanto sopra detto in ordine ai criteri logico assiomatici nonchè dai principi dogmatici utilizzati dal primo giudice per imputare e quantificare la monetizzazione della ulteriore responsabilità ricadente in capo alla , vale anche per i Pt_1 motivi spiegati dal , il quale utilizza anch'egli il _1 concetto di unitarietà del sinistro tuttavia ponendo strumentalmente a base del proprio calcolo e della maggior somma richiesta rispetto agli euro 95.760,45 liquidati dal tribunale, gli esiti degli accertamenti ed i calcoli tabellari del risarcimento dovuto nel primo sinistro, come se la seconda dinamica, ovvero quella iatrogena, non fosse esistita o fosse rimasta totalmente estranea, anche e soprattutto come incidenza risarcitoria. In breve, il primo giudice ha considerato nelle tabelle riportate il danno non patrimoniale globale determinato sommando l'invalidità temporanea e l'invalidità permanente in euro 302.503,00 che nel secondo profilo incidentale e' a quell' importo che dovrebbe essere sottratto l'importo ricevuto dal a _1 titolo di danno non patrimoniale in relazione al solo danno base di euro 150.622,96, dovendogli pertanto spettare piuttosto la ulteriore somma di euro 151.880,04 cui applicare un'ulteriore personalizzazione e giungere dunque ad un totale aspettato di euro 202.506,72. Tuttavia tale argomentazione pecca di astrattezza per i motivi specularmente contrari di quelli portati dall' al fine di Pt_1 sostenere invece il totale soddisfacimento del risarcimento sotto tutti i profili in forza di quanto ricevuto dal per il _1 sinistro-base. Proprio perché le dinamiche causali come sopra detto sono distinte proprio in forza dell'accertamento giudiziale del danno iatrogeno propriamente differenziale conseguente all'infezione nosocomiale, tale proposta di calcolo alternativo sarebbe del tutto incoerente con la ricostruzione dogmatica della duplicità dell'evento lesivo e dunque della alterità dei processi eziologici. Di conseguenza, la tabella proposta distingue correttamente e condivisibilmente il danno non patrimoniale da sinistro stradale quantificato in euro 181.006 e quello non patrimoniale iatrogeno quantificato in euro 121.447, più precisamente il biologico da infezione in euro 68.273 diffalcato del residuo in euro 42.656,94 (vi è un errore materiale a pagina 11 della sentenza in ordine alla sostituzione delle due somme, il residuo al posto della somma a diffalco e la somma a diffalco al posto del residuo), proprio perché nell'economia del presente giudizio intrapreso nei confronti della la logica radicale del giudizio è quella Pt_1 della determinazione differenziale del danno iatrogeno. -H) Nondimeno, anche il restante motivo relativo alla condanna del alla restituzione della somma di €1.000,00 va respinto _1 essendo anche quel punto di decisione conseguenza logica del percorso motivazionale adottato dal primo giudice.
-Le spese vanno compensate per soccombenza reciproca.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto da Parte_3
nonché quello incidentale proposto dal
[...] _1 e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)spese interamente compensate. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 6/5/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)