Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 30.4.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2769/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Della Vedova,
- ricorrenti -
contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rodolfi,
- resistente -
Conclusioni
Per i ricorrenti:
«In via principale e nel merito voglia l'On. Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del decesso per cui è causa in capo alla di nella persona CP_2 CP_1 del legale rappresentante e, conseguentemente, condannarla a pagare ai ricorrenti la somma complessiva così come quantificata nel ricorso di €.1.352.698,00. In via subordinata per le motivazioni espresse nella propria memoria conclusionale, voglia l'On Tribunale riconoscere ai ricorrenti la somma così come quantificata nella stessa memoria pari complessivamente ad €.805.233,00 o in ulteriore subordine le somme che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze legali e distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario».
Per la resistente:
1
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - La controversia trae origine dal decesso della sig.ra
[...]
nata il [...], avvenuto il 15.5.2016. Persona_1
Gli antefatti, come narrati dai ricorrenti in atto introduttivo, sono i seguenti:
i) la suddetta sig.ra – con una storia clinica caratterizzata Persona_1 da problemi oncologici, sfociati in interventi chirurgici per carcinoma ovarico (2012) nonché asportazione di una metastasi linfonodale (2014) e di una metastasi peritoneale (2015) – nell'anno 2015, durante una TAC con mezzo di contrasto presso l'Ospedale San Matteo di manifestava un malore, curato e CP_1 risolto dopo quattro giorni di ricovero;
ii) nel gennaio 2016, durante un nuovo esame con TAC e mezzo di contrasto, accusava nuovamente un malore, curato e risolto in giornata;
iii) in data 20.4.2016, veniva sottoposta a un'ulteriore TAC addominale di “follow-up” con mezzo di contrasto presso la l'Ospedale di Stradella, gestito dalla odierna convenuta
[...]
, all'esito della quale subiva Controparte_1 uno shock anafilattico con arresto cardiorespiratorio: dopo alcuni tentativi di rianimazione presso il Pronto Soccorso dello stesso ospedale, veniva trasferita in Rianimazione, dove decedeva il 15.5.2016, all'età di 64 anni.
In ricorso si deduce – in estrema sintesi - che il decesso è ascrivibile alla condotta dei sanitari dell'Ospedale di Stradella, dal momento che la paziente era notoriamente allergica al mezzo di contrasto, avendo già manifestato tale problematica precedentemente, per due volte. Si rileva inoltre che la documentazione medica fa riferimento all'avvenuta sottoposizione della paziente a “profilassi per i pazienti allergici”, ma non specifica il farmaco utilizzato, né la quantità e la modalità della somministrazione.
I ricorrenti, congiunti della sig.ra (coniuge, figli e nipoti), Persona_1 invocano l'esito del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. a suo tempo promosso, rilevando che da questo era emerso con chiarezza il nesso di causalità materiale tra la condotta commissiva dei sanitari (consistente nell'erogazione del mezzo di contrasto di cui trattasi) ed
2 il decesso della paziente, nonché la negligenza degli stessi sanitari, che non avevano eseguito un'anamnesi allergologica approfondita.
Essi sostengono di essere tutti conviventi della sig.ra ed, in Persona_1 ricorso, quantificano un danno da perdita anticipata del rapporto parentale (l'unica voce di danno non patrimoniale richiesta in risarcimento) in complessivi € 1.272.078,00, variamente distribuito tra di essi. Inoltre, il ricorrente coniuge della suddetta, rileva che questa Parte_1 partecipava attivamente all'attività della famiglia quale socia della società
“Bar Stazione S.n.c. di Bersani Bruno e C.”, che gestiva un bar, e sostiene di avere a seguito del decesso subìto un danno patrimoniale per minor reddito, quantificato in € 80.000,00.
2. – Si è costituita la resistente, contestando i dedotti profili di responsabilità. Rileva in comparsa che l'operato dei sanitari era stato conforme alle linee guida nazionali e internazionali ed alle buone pratiche mediche, evidenziando che la paziente aveva effettuato numerose TAC precedenti con quel mezzo di contrasto (mdc iodato) senza reazioni avverse degne di nota. Contesta ai C.T.U. di non avere adeguatamente considerato la gravità della patologia neoplastica della paziente (carcinoma ovarico in stadio avanzato con metastasi). Sotto tale ultimo aspetto, sostiene che il decesso non sia dovuto semplicemente ad una reazione al mezzo di contrasto, ovvero ad una mera reazione anafilattica, bensì ad uno shock settico associato alla severa neutropenia secondaria alla depressione midollare indotta dalla prolungata chemioterapia. Si afferma, in sostanza, che la somministrazione del mezzo di contrasto era intervenuta in una situazione di sofferenza multiorgano determinata dalla patologia della paziente e dalle cure oncologiche cui era stata sottoposta, ed era stata questa situazione ad avere provocato il decesso. Si sostiene quindi che, in ogni caso, stante le gravi preesistenze patologiche della paziente, non può dirsi raggiunta la prova del dedotto nesso di causa, gravante sui ricorrenti. Si contesta anche la stima della possibile sopravvivenza, sostenendo che, al più, può individuarsi una percentuale del 20-40% di perdita di chance di sopravvivenza di altri 13 mesi. Quindi, in merito al danno richiesto in risarcimento, si rileva come la documentazione sulla convivenza sia insufficiente e si denunzia la mancanza di allegazione e prova della qualità e intensità della relazione affettiva tra i ricorrenti e la defunta.
3. – All'esito dell'udienza di prima comparizione, il giudice formulava una proposta conciliativa, rifiutata dai ricorrenti ed accettata dalla convenuta. Quindi, respingeva l'istanza di parte ricorrente di fissazione del termine ex art. 281 duodecies c.p.c., non ravvisando i presupposti di legge per tale concessione, e fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 30.4.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
3 Motivi della decisione
4. – Deve essere affermata, anche alla luce delle risultanze della C.T.U., la dedotta responsabilità.
Sul piano della causalità materiale, nella C.T.U. (che fa riferimento in parte alle testuali risultanze del relativo referto ed in parte alla consulenza redatta su incarico della ) si legge che, al termine della TAC Parte_7 con mezzo di contrasto del 20.4.2016, la paziente aveva “… immediatamente manifestato segni di shock anafilattico”, a seguito del quale, dopo un trattamento farmacologico, è stata trasferita al Pronto Soccorso, accompagnata dallo specialista rianimatore, al cui ingresso giungeva “…. in arresto respiratorio” ed in coma profondo. Veniva ivi sottoposta ad ulteriore trattamento farmacologico e, quindi, trasferita (sempre lo stesso giorno del 20.4.2016) presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Voghera per “ACC in sospetta reazione allergica a MDC, arresto respiratorio”, ove veniva sottoposta a ventilazione meccanica e, dopo svariati giorni, ossia il 15.5.2016, decedeva. I C.T.U. si esprimono per l'evidenza della sussistenza del nesso di causa tra la somministrazione del mezzo di contrasto ed il decesso. Essi, inoltre, escludono motivatamente la possibilità di individuare un fattore eziologico alternativo di per sé idoneo e sufficiente a provocare l'evento, prendendo posizione sulle osservazioni svolte sul punto dalla parte resistente (in particolare, tra l'altro, escludono alla luce della documentazione clinica, che vi fossero all'esordio dei sintomi di bradicardia e rilevano che non vi è alcuna evidenza di una presunta cardiotossicità da chemioterapici né nella vita della paziente né durante lo stato di coma).
Ciò posto, in merito al rilievo dell'esistenza di uno stato patologico pregresso della paziente (il fatto che esso vi fosse e si presentasse grave non è in discussione), si impongono alcune preliminari considerazioni.
La prima è che, sul piano causale, l'effetto dell'operato dei sanitari non è stato quello di ridurre le “chances” di sopravvivenza di vita della paziente, bensì di cagionarne la morte: in particolare, anche a riconoscere che le preesistenze patologiche avessero avuto una qualche rilevanza causale nella produzione dell'evento esiziale – ovvero, che, sul piano della causalità materiale, alla condotta commissiva dei sanitari, consistente nella somministrazione del mezzo di contrasto, si fosse accompagnata la concausa naturale consistente nel grave stato patologico pregresso della paziente – non vi sono elementi per ritenere che, in assenza della condotta umana di cui sopra, l'evento stesso si sarebbe comunque verificato nelle stesse circostanze di tempo o, comunque, con uno iato temporale trascurabile. Infatti, non solo la C.T.U. effettua una prognosi di verosimile sopravvivenza sulla base di un giudizio controfattuale, ma finanche la stessa convenuta riconosce che, sulla base della gravità e della
4 stadiazione della malattia tumorale, vi sarebbe comunque stata ancora una
“chance” di sopravvivenza di altri 13 mesi.
La rilevanza causale della somministrazione del mezzo di contrasto non sembra invero esclusa neppure dalla convenuta stessa, la quale si è limitata a rilevare, nella sostanza, che se ciò fosse avvenuto in un organismo non debilitato dalla malattia e dalle terapie invasive che questa aveva reso necessarie, il decesso non si sarebbe verificato: si legge infatti, nelle osservazioni svolte dai C.T. di parte resistente, che “… il malore e le complicanze emodinamiche (bradicardia e non tachicardia come avviene nello shock anafilattico) devono essere messe in nesso causale con l'effetto farmacologico e cardiotossico (in paziente con pregressa tossicità cardiaca da chemioterapici) del mezzo di contrasto iodato non ionico somministrato rapidamente ed in notevole volume (80 100 ml in pochi secondi). Le evidenze dimostrano che gli effetti avversi di natura cardiovascolare da mdc dipendono dalle proprietà chimico-fisiche e chemotossiche del mdc, dal volume e dalla velocità di infusione. Quando severe, si caratterizzano come avvenuto nella paziente per profonda ipotensione Persona_1 depressione della contrattilità cardiaca”.
Questo giudice è dell'avviso che non si può, evidentemente, escludere che la somministrazione del mezzo di contrasto, in un organismo perfettamente sano, non avrebbe avuto l'esito di cui trattasi e, tuttavia, sul piano della causalità materiale ciò non rileva, poiché, come accennato, in caso di concorso di concausa naturale, l'indifferenza della condotta umana rispetto al verificarsi dell'evento postula che questo si sarebbe egualmente verificato anche senza la condotta stessa: naturalmente, ciò non esclude, come si dirà in seguito, la necessità di attribuire rilevanza alle preesistenze patologiche in sede di esame della cd. “causalità giuridica”, ovvero nella valutazione delle conseguenze risarcibili dell'evento dannoso ex art. 1223 c.c.
Dal momento che la questione non è stata sollevata e questo giudice ha già espresso l'avviso di ritenere, sul piano della causalità materiale, la rilevanza delle preesistenze patologiche confinata alla sola ipotesi della sostanziale irrilevanza sul piano eziologico della condotta umana (nel senso che l'evento, anche in assenza di essa, si sarebbe comunque egualmente verificato nelle medesime condizioni, anche di tempo), si tralascia di svolgere diffuse considerazioni in merito alla teoria del “frazionamento” dei fattori causali, secondo la quale si dovrebbe giungere ad un'imputazione proporzionale dell'evento ai diversi fattori medesimi a seconda della loro rilevanza, se non per precisare che detta teoria è stata comunque da tempo superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che, sul ristretto piano della causalità materiale, ha sostanzialmente sposato la teoria del cd. “all or nothing” (si menziona, in particolare, Cass. n. 15991/2011), orientamento al quale questo giudice presta adesione.
5 Per concludere sul punto della responsabilità, si deve aggiungere come quella dei sanitari che hanno nella specie posto in essere le condotte causative dell'evento dannoso, da ascrivere ad ai sensi dell'art. 1228 c.c., debba CP_2 essere affermata alla luce delle considerazioni svolte dalla C.T.U. (p. 15 e ss. della relazione), alle quali si fa espresso richiamo e riferimento. La stessa resistente, che si sofferma sul piano della causalità e sul rilievo delle preesistenze patologiche, non sembra neppure evocare l'ipotesi della
“complicanza” imprevedibile, inevitabile ed estranea a qualsivoglia possibile profilo di colpa (estraneità solo genericamente affermata) ed, in ogni caso, il verificarsi di una siffatta complicanza deve comunque essere esclusa, avuto riguardo agli argomenti diffusamente esposti dagli ausiliari del giudice.
5. – Venendo infine alla valutazione delle conseguenze risarcibili dell'evento, come accennato nella ricostruzione del danno (in particolare, del danno da perdita anticipata del rapporto parentale) non si può non tenere conto delle preesistenze patologiche del paziente ed, in particolare, delle ragionevoli aspettative di vita dello stesso.
In proposito, i C.T.U. hanno rilevato che la malattia “si trovava in III B stadio”, che corrisponde ad un “tumore di una o entrambe le ovaie con impianti alle superfici addominali peritoneali istologicamente confermati, non superiori ai 2 cm di diametro. Linfonodi negativi”. Inoltre, il tumore, pur “non in stato di ripresa” (così, gli stessi C.T.U.), aveva dato luogo a metastasi. Hanno quindi precisato che, secondo le linee guida dell'associazione Italiana Oncologica Medica, la sopravvivenza globale a 5 anni delle pazienti con tumori epiteliali maligni dell'ovaio, nello stadio III, è compresa tra il 20% ed il 40%, scendendo al 15%-20% negli stadi avanzati III e IV.
Nel quantificare il danno in via equitativa, non si può che effettuare stime e calcoli che, inevitabilmente, presentano margini di opinabilità.
Ponendo come aspettativa di vita di una donna sana un'età di circa 85 anni, la sig.ra deceduta all'età di 64 anni, avrebbe avuto, in condizioni Persona_1
“normali”, un'aspettativa di vita di ulteriori 20 anni circa.
E' ragionevole ritenere che, alla luce della neoplasia, tale aspettativa fosse stata sensibilmente ridotta: se le possibilità di sopravvivenza, a 5 anni, non superano il 40%, e le possibilità di remissione totale della malattia a quella stadiazione sono assai modeste, si può ritenere, in un'ottica di liquidazione equitativa, una riduzione del 60% almeno dell'aspettativa di vita, corrispondente ad un orizzonte temporale di ulteriori 8 anni circa (ovvero, un decesso che sarebbe comunque verosimilmente intervenuto superati i 70 anni e prima dei 75, ovvero intorno ai 72-73 anni).
6. – Per quanto riguarda i criteri di calcolo del danno sulla base della natura e dell'intensità del vincolo parentale, si deve rilevare la totale
6 mancanza di allegazione di fatti specifici, al di fuori del mero rapporto di parentela e dell'allegata circostanza che tutti i ricorrenti avrebbero convissuto con la congiunta.
Per quanto riguarda il rapporto di convivenza, ciò che rileva, evidentemente, è la “convivenza” come elemento sintomatico di una comunione di vita quantomeno materiale, ovvero della condivisione quotidiana degli spazi in cui si conduce la vita domestica.
Sul punto, i ricorrenti si limitano a produrre dei certificati di famiglia, dai quali non è possibile ritenere che gli stessi vivessero effettivamente sotto lo stesso tetto esattamente come un unico nucleo famigliare;
al contrario, si tratta di tre certificazioni che fanno supporre trattarsi di tre distinti nuclei, tra loro non conviventi.
In ogni caso, non è offerta alcuna descrizione del fabbricato stesso, del quale non è quindi dato conoscere la conformazione, l'estensione e l'organizzazione degli spazi e, soprattutto, come questi venissero materialmente fruiti dalle sette persone (nove in tutto, secondo le risultanze di detti certificati) che, a detta dei ricorrenti, li avrebbero condivisi.
Oltre a ciò, lo stesso mero riferimento alla “convivenza” non è allegazione sufficiente, posto che ciò che rileva, come accennato, è la comunione di vita materiale, che si sostanzia in precisi fatti che avrebbero dovuto essere dedotti e provati, perlomeno laddove non possono essere presunti in ragione del vincolo parentale (come avviene per il rapporto di coniugio di cui tale comunione di vita materiale costituisce elemento essenziale e deve quindi essere presunta fino a prova contraria).
Fatta tale premessa, si deve anzitutto escludere la prova di qualsivoglia danno in capo ai nipoti.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “la relazione parentale tra nonno e nipote consente di presumere che quest'ultimo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo, anche in assenza di convivenza, purché vi sia prova dell'intensità del legame affettivo” (Cass. ord. n. 8839/2025) e, nella specie, di tale intensità, oltre alla prova, manca prioritariamente (al di là della “convivenza”, come detto affermata ma non dimostrata) la stessa allegazione di fatti che possano fare presumerla.
La domanda presentata da , e Parte_3 Parte_4 Pt_6 deve, pertanto, essere rigettata.
[...]
Alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (ed. 2022), il danno deve essere quantificato come segue, dovendosi precisare che il valore del punto base è di
€ 3.911,00 e che non può essere riconosciuto alcun punto, oltre il minimo, per la qualità/intensità della relazione, stante il radicale difetto di allegazioni e prove su tale punto, ferma restando la possibilità di presumere un danno
7 parentale minimo alla luce del rapporto di filiazione e di coniugio e, per quanto riguarda , anche della pregressa convivenza: Parte_1
a) : Parte_1 punti in base all'età del congiunto: 12 punti in base all'età della vittima: 16 punti per convivenza: 16 totale punti: 44 importo del risarcimento su “normale” aspettativa di
vita del congiunto:
€ 172.084,00 minor importo per ridotta aspettativa di vita del congiunto (- 60%): (€ 103.250,40) Importo del risarcimento: € 68.833,60
b) e : Parte_2 Parte_5
punti in base all'età del congiunto: 20 punti in base all'età della vittima: 16 totale punti: 36 importo del risarcimento su “normale” aspettativa di
vita del congiunto:
€ 140.796,00 minor importo per ridotta aspettativa di vita del congiunto (- 60%): (€ 84.477,60) Importo del risarcimento (per ciascuna): € 56.318,40
Gli importi liquidati devono essere devalutati alla data del fatto e le somme così risultanti devono essere quindi rivalutate fino alla data della presente sentenza. Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995, secondo cui detti interessi, al tasso legale, vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata. A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
7. – Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del reddito proveniente dall'attività che la sig.ra svolgeva come socia dell'azienda “Bar Stazione S.n.c.”. Persona_1
In proposito, oltre al fatto che alla luce di quanto dedotto legittimata a chiedere il risarcimento sarebbe la suddetta Società e non i ricorrenti, il
8 difetto di prova sul punto è radicale. Non si allega né ci si offre di provare la qualità e quantità dell'attività da questa ipoteticamente svolta al momento del decesso, e ci si limita nella sostanza a documentare un reddito della stessa riferito al 2015 e presuntivamente derivante dalla partecipazione all'attività di tale società, elemento che, di per sé, non consente evidentemente di ritenere provato il danno richiesto in risarcimento.
8. – Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente, ma l'esito ne giustifica la compensazione nella misura di 1/3. Esse, pur in assenza di espressa domanda, devono comprendere quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (Cass. ord. n. 15492/2019) e sono liquidate per compenso di difensore, già nella frazione di 2/3, come segue in base al valore del
“decisum”: a) per il procedimento ex art. 699 bis c.p.c. in € 2.500,00; b) per il presente procedimento (tenuto conto dell'esito ed alla luce dell'effettivo impegno difensivo come emergente dagli atti di causa) in € 4.700,00, oltre per entrambi 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Le spese della C.T.U. resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste ad integrale carico della resistente.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuta e condanna la Controparte_1 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da perdita
[...] anticipata del rapporto parentale, della devalutazione al 15.5.2016 delle somme di € 68.833,60 in favore di , di € 56.318,40 in Parte_1 favore di e di € 56.318,40 in favore di Parte_2 [...]
e la loro successiva rivalutazione fino alla data della presente Parte_5 sentenza, oltre agli interessi “compensativi” nei termini di cui in motivazione e gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
II. respinge la domanda presentata, per il titolo di cui sopra, dai ricorrenti
, e Parte_3 Parte_4 Parte_6
III. respinge la domanda di risarcimento del danno patrimoniale presentata dal ricorrente;
Parte_1
IV. condanna la resistente Controparte_1 alla rifusione in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, quale parte unica, dei 2/3 delle spese di lite afferenti tanto al Parte_5 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quanto al presente procedimento, che liquida, oltre a c.u. e marca, per compenso di difensore, già nella suddetta frazione, in complessivi € 7.200,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando compensata la residua
9 frazione di 1/3; dispone la distrazione delle spese stesse in favore dell'Avv. Carlo Della Vedova, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
V. pone le spese della C.T.U. resa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. definitivamente a carico della resistente Controparte_1
.
[...]
Così deciso il 24 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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