Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4792/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n,4792 del Ruolo Generale per l'anno 2014
promosso da
(CF ) e (CF , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampaolo Pisano, che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Norman Regis per procura speciale in calce all'atto di citazione
attori contro
(CF ) e (CF Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Aldo ed C.F._4
Anna Maria De Montis, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procure speciali a margine della comparsa di costituzione e risposta (il primo) ed in calce alla copia notificata dell'atto di citazione (il secondo)
convenuti e chiamanti in causa di e CP_3 CP_4
e contro
(CF ) convenuto, contumace Controparte_5 C.F._5
pagina 1 di 20
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_3 C.F._6
degli avv.ti Enrica Reali e Maria Letizia Sotgiu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta chiamato in causa dai convenuti e chiamante di Controparte_6
e con
(CF ) CP_7 C.F._7
chiamata in causa dai convenuti, contumace e con
(CF , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Controparte_6 C.F._8
studio dell'avv. prof Benedetto Ballero e dell'avv. Simone Ballero, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta chiamato in causa da CP_3
la causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (come da note ex art.127ter cpc depositate il 10.10.2023) voglia il Tribunale,
contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria e statuizione del caso: (A) nel merito: (1)
accertare e dichiarare che il muretto di confine tra i terreni di proprietà dei IG P_
, , risulta eretto in violazione delle distanze previste dai
[...] Controparte_5 Controparte_2
progetti allegati alle concessioni edilizie n.127 del 7 dicembre 2005 e n.120 del 17 giugno 2006 e, per l'effetto, (2) ordinare ai IG , e e ai Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2
IG e - questi ultimi nella loro qualità di soci della società CP_7 CP_3 Parte_3
costruttrice del muretto in questione - la rimozione di tale muretto e la conseguente realizzazione di tutte le opere necessarie a rendere il muretto conforme a quanto stabilito dalle concessioni edilizie di cui al punto che precede;
(B) in via istruttoria: (1) all'occorrenza, ammettere prova testimoniale sui pagina 2 di 20 capitoli di prova dedotti dagli attori nella memoria istruttoria ex art.183 n.2 cpc;
(2) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti;
(3) nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte dei capitoli di prova testimoniale dedotti dai convenuti e dai terzi chiamati, ammettere gli attori a prova contraria, indicando a testi le medesime persone indicate a prova diretta nella memoria istruttoria ex art.183 n.2 cpc;
(C) in ogni caso: con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa, oltre 15% rimborso forfetario, 4% CPA e 22% IVA come per legge, da liquidarsi in favore degli avv.ti Norman Regis e Giampaolo Pisano, che si dichiarano antistatari ex art.93 cpc.
Nell'interesse dei convenuti e (come da note ex art.127ter cpc depositate il 16.10.2023) P_ CP_2
voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: (A) in via principale e pregiudiziale: (1) accertare il difetto di giurisdizione del giudice civile a conoscere delle domande degli attori poiché rimesse alla cognizione del giudice amministrativo, ovvero, in ogni caso, (2)
accertarne l'inammissibilità a motivo della carenza di legittimazione passiva dei convenuti ed attiva degli attori, nonché di interesse di questi ultimi in rapporto alle domande formulate;
(B) nel merito:
rigettare le avverse domande perché infondate per le ragioni di cui all'espositiva della comparsa di risposta in data 10.10.2014, da intendersi di seguito trascritte;
(C) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate dagli attori dovessero esser ritenute ammissibili ed in qualche misura fondate: (1) accertare e dichiarare che i IG e , nelle loro CP_3 CP_7
qualità espresse in comparsa di risposta, sono tenuti a tenere indenni e manlevare i convenuti
[...]
e da ogni pregiudizievole conseguenza dovesse essere posta a loro CP_2 Controparte_1
carico dall'emenanda sentenza e, per l'effetto, (2) condannarli a provvedervi ed a rifondere ai convenuti ogni spesa che dall'emananda sentenza dovesse a loro carico essere posta, nonché al rimborso delle spese di lite, ciò sino a concorrenza e nei limiti delle somme dai predetti chiamati in causa riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e di quelle antecedentemente dallo stesso percepite a titolo di acconti sulla liquidazione della liquidazione;
(D) in via di ulteriore Parte_4
pagina 3 di 20 subordine: ammettere le prove orali cautelativamente dedotte nelle memorie 183 cpc n.2 in data 19
settembre 2019, da intendersi di seguito trascritte;
(E) in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, comprese quelle della fase di mediazione, quelle forfettarie e gli accessori di legge.
Nell'interesse del terzo chiamato (come da comparsa di costituzione) si insiste per il CP_3
rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte negli atti difensivi. In particolare, (1) in via pregiudiziale nel merito si insiste affinchè venga accertata la prescrizione del diritto ex adverso azionato nei confronti del sig. in qualità di ex socio CP_3
liquidatore della cessata Luna Bis srl;
(2) dichiarare l'inammissibilità della azione per carenza di legittimazione attiva degli attori e passiva dei convenuti;
(3) nel merito: rigettare la domanda di parte attrice (e parte convenuta) perché infondata tanto in fatto quanto in diritto;
(4) in tutti i casi con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Nell'interesse del terzo chiamato (come da note ex art.127ter cpc depositate il Controparte_6
13.10.2023): alla luce della sentenza non definitiva che ha dichiarato la prescrizione della domanda rivolta verso il signor che a sua volta aveva chiamato il e del fatto (che) nessun altro ha CP_3 CP_6
proposto domanda nei suoi confronti, si confermano le seguenti conclusioni: (A) in via pregiudiziale e preliminare: (1) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice civile perché è competente la giurisdizione amministrativa, ovvero (2) accertarne e dichiararne l'inammissibilità per carenza di legittimazione passiva e/o di interesse ad agire dei convenuti e degli attori in merito alla domanda attorea, per i motivi esposti in premessa;
(3) eventualmente (a) previo estromissione dal giudizio del geom. e (b) previo accertamento che la domanda nei confronti di è ormai prescritta, per CP_6 CP_3
i motivi esposti in premessa, (c) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione e/o di interesse ad agire del medesimo nei confronti del convenuto e, per l'effetto, (d) rigettare ogni CP_3 CP_6
domanda rivolta nei confronti di quest'ultimo; (B) nel merito: (1) accertare e dichiarare che il geom.
ha correttamente svolto il proprio incarico e che quindi non ha alcuna responsabilità in caso CP_6
pagina 4 di 20 di eventuale presenza di vizi dell'opera appaltata per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
(2) rigettare ogni domanda formulata dal proprio chiamato (rectius: chiamante) in causa perché CP_3
infondata in fatto ed in diritto;
(3) rigettare comunque ogni domanda formulata contro il geom. CP_6
perché infondata in fatto ed in diritto;
(C) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati -; (D) in subordine, se fosse ritenuto che vi sia una domanda contro il geometra si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti CP_6
nelle memorie ex art.183 n.2 cpc (interrogatorio formale e prova per testi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazioni notificate tra il 9.6.2014 ed il 30.6.2015 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio , e esponendo che: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
sulla base di concessione edilizia n.30 del 6 maggio 2008 (doc.1) la ha edificato nel Controparte_8
Comune di Pula un fabbricato plurifamiliare e ha poi proceduto al suo frazionamento ed alla vendita delle singole unità immobiliari così realizzate;
il 14.8.2009 gli esponenti hanno acquistato una delle suddette unità immobiliari, distinta in catasto al foglio 35, mapp.1452, sub. 3 (doc. 2);
sulla base di concessioni edilizie n.127 del 7 dicembre 2005 e n.120 del 17 giugno 2006 la Parte_3
con sede in Pula, ha edificato nella porzione di terreno confinante al suddetto immobile, nella via
Sant'Efisio s.n.c., un altro fabbricato plurifamiliare, anch'esso successivamente frazionato e venduto singolarmente, come da planimetria allegata quale doc.3; nello specifico - e per quanto qui rileva -
detta società ha venduto ai convenuti le seguenti unità immobiliari: (I) ad quella Controparte_2
distinta al foglio 35, mapp.296 sub.1 (doc.4); (II) a quella distinta al foglio 35, Controparte_5
mapp.296 sub.2 (doc.5); (III) a quella distinta al foglio 35, mapp.296 sub.3 Controparte_1
(doc.6);
successivamente all'acquisto gli attori hanno informato il legale rappresentante della , Controparte_8
geom. che il muretto di confine tra le proprietà originariamente della stessa CP_9 CP_8
pagina 5 di 20 e della - edificato totalmente da quest'ultima - risultava eretto ad una distanza tale CP_8 Parte_3
da rendere il vialetto carraio degli esponenti di difficile e disagevole percorribilità (tanto da impedire ai medesimi l'agevole accesso alla propria abitazione con l'automobile);
il geom. effettuate le opportune verifiche tecniche e catastali, ha appurato che effettivamente CP_9
detto muro non rispettava la reale linea di confine tra le rispettive aree, ciò che si evince chiaramente dalla relazione tecnica 1.12.2010 redatta dal geometra (doc.7); Controparte_6
con lettera del 21 febbraio 2011 (doc.8) ha contestato tali difformità ai proprietari Controparte_8
delle unità immobiliari vendute a suo tempo da - ed in particolar modo agli attuali Parte_3
convenuti, acquirenti delle unità immobiliari adiacenti al muretto in questione -, richiedendo inutilmente agli stessi di provvedere al regolamento di confine ed allo spostamento della recinzione;
l'8.7.2011 gli esponenti hanno depositato presso questo Tribunale un ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo (doc.9) - volto a verificare lo stato dei luoghi, l'esistenza delle difformità e violazioni denunciate dai ricorrenti con riferimento alla recinzione de qua e le opere necessarie a rendere tale recinzione conforme a quanto stabilito dalle concessioni edilizie nn.127/2005 e 120/2006 sopra citate -
che è stato rigettato, con decreto del 19.12.2011 (doc.10), avendo il giudice infondatamente ritenuto che non si potesse ravvisare alcuna urgenza, non essendovi il pericolo che lo stato dei luoghi potesse venire mutato;
prima della proposizione della presente causa gli attori hanno ritualmente instaurato il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n.28/2010 (docc.11,
12), che si è concluso con esito negativo (doc.13);
il mancato rispetto delle distanze previste dai progetti allegati alle citate concessioni edilizie - ovvero il fatto che la recinzione a suo tempo eretta da non rispetti la reale linea di confine con l'ex Pt_3
proprietà di - emerge come già detto dagli accertamenti contenuti nella relazione Controparte_8
redatta dal geom. CP_6
dalla suddetta relazione e dalla piantina ad essa allegata si evince, in particolare, che il muretto di pagina 6 di 20 recinzione è stato realizzato ad una distanza di 5.53 mt. dallo spigolo dell'appartamento di proprietà
del anziché alla distanza di mt.
5.00 dal confine catastale evidenziato nei progetti allegati alle CP_2
concessioni nn.127/2005 e 120/2006: infatti - come si evince chiaramente dalla planimetria dei lotti
(doc.3) e dall'estratto di mappa (doc.14) - l'unità immobiliare della sig.ra (ex proprietà P_0
), pur rispettando la distanza dei 10.00 mt. tra le pareti finestrate, si trova ad una CP_8
distanza di 4.47 mt. dalla recinzione in oggetto, che non rispetterebbe quindi la distanza minima di mt.
5.00 imposta dalle norme di attuazione della lottizzazione;
alla luce di quanto sopra è pieno diritto degli attori ottenere dagli attuali proprietari qui convenuti lo spostamento della recinzione eretta a suo tempo da e la realizzazione di un nuovo muretto Parte_3
in conformità delle distanze previste dai progetti allegati alle concessioni edilizie più volte citate;
come già detto, infatti, la mancata realizzazione di tale “muretto conforme” ha creato e crea tuttora agli attori il grave pregiudizio più sopra descritto, consistente nell'impossibilità di accedere agevolmente con l'automobile alla propria abitazione;
ciò premesso hanno concluso chiedendo al Tribunale, nel merito: (1) di accertare e dichiarare che il muretto di confine tra i terreni di proprietà dei IG , , Controparte_1 Controparte_5
risulta eretto in violazione delle distanze previste dai progetti allegati alle Controparte_2
concessioni edilizie n.127 del 7 dicembre 2005 e n.120 del 17 giugno 2006 e, per l'effetto, (2) di ordinare ai IG , e la rimozione di tale Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2
muretto e la conseguente realizzazione di tutte le opere necessarie a rendere il muretto conforme alle concessioni edilizie di cui al punto che precede;
(3) di condannare gli stessi convenuti alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.
, ritualmente citato dopo l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione, non si Controparte_5
è costituito ed è stato quindi dichiarato contumace.
e , tempestivamente costituiti, hanno invece concluso come in Controparte_1 Controparte_2
epigrafe dopo aver dedotto - tra l'altro e per quanto qui rileva (vista la sentenza non definitiva sotto pagina 7 di 20 citata) - che:
gli esponenti hanno effettivamente acquistato da le unità immobiliari indicate in citazione, Parte_3
vendutegli “a corpo” e nell'esatta consistenza in cui anche attualmente si trovano;
è invece falso quanto allegato dagli attori relativamente al muro di confine: esso, infatti, costituiva e costituisce muro divisorio tra le proprietà dei danti causa delle parti ed è stato edificato congiuntamente dagli stessi danti causa, a spese comuni - allorchè i fabbricati realizzati da Pt_3
erano pressochè ultimati e l'edificazione di quelli della era in procinto di essere avviata CP_8
-, previa individuazione dell'esatto confine, che tuttora risulta individuato senza margini di incertezza dalla predetta opera (apparendo inoltre opportuno evidenziare che e non erano CP_8 Pt_3
affatto soggetti antagonisti, essendo espressione di omogenee compagini societarie);
ciò precisato in fatto, venendo all'oggetto e contenuto delle avverse pretese deve rilevarsi quanto segue;
gli attori hanno chiesto che sia accertato che il “muretto di confine” viola le distanze previste dai progetti allegati alle concessioni edilizie n.127 del 7 dicembre 2005 e n.120 del 17 giugno 2006, ossia dei titoli edificatori in base ai quali la ha realizzato gli immobili poi venduti ai convenuti;
Parte_4
gli stessi attori, quindi, non reclamano diritti dominicali sull'area racchiusa oltre il predetto muro, né
asseriscono sussistano incertezze in ordine al confine tra le proprietà, ma contestano esclusivamente che gli immobili dei convenuti siano stati realizzati in difformità dalle relative concessioni e dal regolamento edilizio, poiché maggiormente distanti dal confine rispetto a quanto previsto dalle prime ed imposto dal secondo quale distanza minima;
rispetto al suddetto accertamento, ed alle conseguenti richieste di demolizione e riedificazione, gli attori difettano di legittimazione attiva e di interesse ad agire ed il Giudice adito di giurisdizione;
quanto a quest'ultima, essa sarebbe infatti esistita esclusivamente qualora la violazione al
Regolamento edilizio fosse consistita nell'edificazione del fabbricato ad una distanza inferiore rispetto pagina 8 di 20 a quella ivi prescritta (10 metri tra i fabbricati e 5 metri dal confine), non certo nel caso in cui si sia edificato ad una distanza maggiore;
tale asserita violazione delle norme urbanistiche, inoltre, in alcun modo pregiudica (o potrebbe in astratto pregiudicare) diritti soggettivi degli attori, con l'evidente conseguenza per un verso che la materia non può ricadere nella giurisdizione del giudice ordinario (perché rimessa a quella del giudice amministrativo), per altro verso che controparte, proprio perché non pregiudicata, neppure in questa sede potrebbe promuovere l'azione, poiché carente di legittimazione attiva e di interesse giuridico;
del tutto inconferente è poi la circostanza che l'unità immobiliare della ex proprietà si CP_8
trova ad una distanza minima inferiore a metri 5 rispetto al muro di confine, essendo evidente che nessuna responsabilità possa ascriversi ai convenuti per il fatto che tale abitazione sia stata realizzata con pareti finestrate a detta distanza inferiore, con conseguente difetto di legittimazione passiva degli esponenti (che sarebbero semmai essi stessi legittimati attivi per far rilevare la predetta violazione);
per quanto precede l'avversa domanda, prim'ancora che infondata, è inammissibile sia per carenza di giurisdizione, sia per carenza di legittimazione attiva e di interesse all'azione degli attori sia, infine,
per carenza di legittimazione passiva dei convenuti;
gli esponenti chiedono comunque di essere autorizzati alla chiamata di e CP_3 CP_7
per le ragioni che seguono;
poiché l'edificazione asseritamente illegittima sarebbe stata effettuata dalla dante causa dei convenuti,
se questi ultimi dovessero essere condannati alla demolizione e riedificazione del muro contestato ne soffrirebbero un significativo pregiudizio unicamente imputabile alla stessa dante causa, dalla quale avrebbero quindi interesse ad essere manlevati;
senonchè, come rilevabile dalla visura camerale che si produce (doc.3), la è stata messa in Parte_3
liquidazione con atto pubblico 2.2.2009, trascritto presso il Registro delle Imprese il 12.2.2009, ed è
stata cancellata dal predetto registro in data 16.4.2010 a seguito dell'approvazione del bilancio finale pagina 9 di 20 di liquidazione, con ripartizione degli utili disponibili ai soci e CP_7 CP_3
(quest'ultimo anche liquidatore della società);
detti soci, ai sensi dell'art.2495 cc, sono tenuti a rispondere personalmente delle obbligazioni facenti capo alla società estinta (unitamente al liquidatore, in ipotesi di sua responsabilità), fino a concorrenza delle somme da ciascuno di essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero quali acconti di liquidazione, ed in capo ai medesimi, per consolidata giurisprudenza, si trasferisce anche la relativa legittimazione processuale;
pur se dalle ricerche operate presso la Camera di Commercio di Cagliari non è stato possibile reperire il bilancio finale di liquidazione (che la visura citata dà comunque per depositato il 3.5.2010), dal bilancio della al 31.12.2009, approvato il 31.03.2010, risulta, in ogni caso: che in data Pt_4
30.09.2009 sono stati distribuiti in favore dei soci acconti di liquidazione (indicati come utili, ancorchè
la società fosse già in liquidazione) per complessivi € 140.000,00; che all'approvazione del predetto bilancio risultava un saldo attivo di € 119.493,00, di cui € 109.493,00 per utili non ripartiti (e da ripartirsi in sede di bilancio finale di liquidazione) ed € 10.000,00 quale capitale sociale integralmente versato da rimborsare ai soci;
per quanto esposto i previa chiamata in causa, nella denegata ipotesi di accoglimento anche CP_3
parziale delle domande degli attori dovranno essere condannati - fino a concorrenza delle somme dagli stessi riscosse a seguito di detta liquidazione - a tenere indenni e manlevare i convenuti da ogni pregiudizievole conseguenza dovesse esser posta a loro carico dall'emananda sentenza e, quindi, a rifondere ai chiamanti ogni spesa che dovesse derivare da quest'ultima (ivi compreso l'eventuale rimborso delle spese di lite che dovessero essere poste a loro carico).
, ritualmente citata dai convenuti previa autorizzazione del GI, non si è costituita ed è stata CP_7
quindi dichiarata contumace.
, tempestivamente costituito, ha dedotto che: CP_3
la domanda formulata dai chiamanti è priva di qualsiasi fondamento per le ragioni che seguono;
pagina 10 di 20 il è stato citato, come terzo chiamato, nella sua qualità di liquidatore e socio della CP_3 Parte_3
cancellata dal registro delle imprese da oltre cinque anni (ovvero il 16.04.2010);
la riforma del diritto societario, modificando l'art. 2495 cc, ha però attribuito all'iscrizione della cancellazione della società, per quanto attiene alla responsabilità del liquidatore, efficacia costitutiva:
secondo quanto ivi previsto, infatti, dopo tale iscrizione ai creditori rimasti insoddisfatti è concessa la possibilità di far valere i propri crediti nei confronti del liquidatore solo nel caso in cui “il mancato pagamento è dipeso dalla colpa di questi”;
a tale riguardo, essendo orientamento univoco di dottrina e giurisprudenza che tale responsabilità del liquidatore abbia natura extracontrattuale, l'azione esperibile verso il medesimo sarebbe soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno dell'iscrizione della cancellazione della società dal
Registro delle Imprese (Cass., Sez. Un., 22.02.2010, n.4061);
trattandosi di responsabilità aquiliana, inoltre, grava sul creditore l'onere di provarne i fatti costitutivi
(ovvero di dimostrare la condotta colposa o dolosa del liquidatore, il pregiudizio subito dal creditore e il nesso di causalità tra la prima ed il secondo);
ciò premesso, nulla di quanto sopra è stato dimostrato dai chiamanti (e lo stesso danno lamentato dagli attori non pare costituisca il grave pregiudizio che il legislatore pone a base della pretesa di risarcimento da questi avanzata);
quanto alla prescrizione dei diritti dei terzi nei confronti dei soci di società estinta, nel silenzio della normativa in commento si è andato consolidando anche in tal caso l'orientamento favorevole alla prescrizione quinquennale, sempre decorrente dalla data dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese: detta conclusione appare corretta sia in adesione all'orientamento che identifica la responsabilità dei soci nella originaria azione verso la società, sia facendo riferimento al combinato disposto degli articoli 2949, 2312, 2324 e 2945, comma 2, cc;
per quanto sopra il diritto degli eventuali creditori nei confronti degli ex soci - che si sarebbe potuto azionare solo entro il suddetto termine quinquennale - si è prescritto in data 16.04.2015, mentre la pagina 11 di 20 notifica della chiamata in causa dell'esponente è stata eseguita ex art.140 cpc in data 17.04.2015;
a quanto sopra va aggiunto che i convenuti non hanno neppure depositato il bilancio di liquidazione finale, documento necessario a determinare entro quali limiti l'ex socio può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni della società cancellata;
ferme le eccezioni suesposte, nella denegata ipotesi in cui si ritenessero fondate le domande degli attori e dei chiamanti in causa si espone quanto segue;
le vendite degli immobili ai convenuti, come si evince dai rispettivi atti (che non riportano alcuna misura, nemmeno nelle piantine allegate), sono avvenute a corpo (Cass., 21.11.2012 n.20556 e
1.12.2000 n.15386): pertanto, poiché l'asserita violazione nella costruzione del muretto di confine non eccede il ventesimo della quadratura della proprietà, ai sensi dell'art.1538 cc questa non legittima alcun tipo di azione di risarcimento o ripristino nei confronti dei convenuti o del loro dante causa;
contrariamente a quanto asserito da controparte e dal geom. infatti, la proprietà acquistata CP_6
dai convenuti è di circa metri quadri 203,69, mentre la parte che si asserisce sottratta è di mq. 5.79,
ovvero un valore ben al di sotto del limite del 5% stabilito dall'art.1538 citato;
le pretese degli attori appaiono ancora più infondate ove si consideri che il muretto “de quo” è stato edificato congiuntamente tra e nel 2005, previa individuazione degli Controparte_8 Parte_3
esatti confini tra le rispettive proprietà;
l'asserita violazione, quindi, oltre a non essere precisamente qualificata in atto di citazione non si fonda nemmeno su un titolo idoneo, dal momento che le difformità rispetto alle misure indicate nella richiesta di concessione edilizia non possono costituire titolo idoneo per poter rivendicare un diritto reale sul quale fondare una qualsiasi azione di risarcimento o di regolamento di confini: come più
volte ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “quando la doglianza dei proprietari interessati in senso opposto alla costruzione eseguita da un vicino è fondata solo sull'assenza di licenza e concessione edilizia non sussistono i presupposti del diritto al risarcimento del danno previsto dall'art.872 c.c.,
poiché la rilevanza giuridica della licenza, ora concessione, edilizia si esaurisce nell'ambito del pagina 12 di 20 rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato richiedente, mentre nei rapporti tra privati rileva il diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive ai sensi dell'art.871 cc, che possono attribuire ai privati un diritto soggettivo…”, così che tale diritto al risarcimento “…presuppone la violazione delle norme di legge o regolamento in materia edilizia e non l'eventuale difformità della costruzione rispetto alla licenza edilizia…” (Cass. 23.10.91, n.11210);
appare poi sorprendente che la lamentata violazione delle distanze risulti dalla relazione redatta dal geom. posto che quest'ultimo è lo stesso soggetto che ha redatto il progetto, richiesto le CP_6
concessioni ed assunto la direzione lavori di entrambe le lottizzazioni in questione: tale fatto, oltre a costituire un palese conflitto di interessi e un comportamento deontologicamente scorretto, configura in capo al medesimo professionista una sua responsabilità per mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle concessioni o nelle disposizioni regolamentari locali (posto che egli non ha mai rilevato tale asserita violazione, né in fase di progettazione né in fase di realizzazione del muro divisorio contestato);
come precisato dalla Suprema Corte, infatti “…in tema di violazioni edilizie grava sul direttore dei lavori la responsabilità per la mancata ottemperanza alle (suddette) prescrizioni” (Cass. Penale, III,
17.12.2002, n.5149), visto che in tale materia egli ricopre “…una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità
soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall'art.29 D.P.R.
6.6.2001 n.380, ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all'incarico ricevuto…” (Cass. Penale, II, 20.12.2005 n.4328);
alla luce di quanto sopra la responsabilità del geom. per i fatti denunciati, laddove Controparte_6
venissero accertati, sarebbe duplice - discendendo sia dalla firma dei progetti di entrambe le lottizzazioni che dall'assunzione della direzione dei relativi lavori -, mentre al non sarebbe CP_3
addebitabile alcuna responsabilità;
ciò premesso ha concluso chiedendo al Tribunale: (A) in via preliminare: di essere autorizzato a pagina 13 di 20 chiamare in causa il geom. affinchè lo stesso abbia a garantire, tenere indenne e Controparte_6
manlevare l'esponente da ogni pregiudizievole conseguenza derivante dalla futura sentenza di accoglimento anche parziale della domanda degli attori e dei convenuti, con condanna del medesimo a provvedervi e a rifondere al sig. ogni spesa che dovesse derivare da detta sentenza, CP_3
oltre rimborso delle spese di lite;
(B) in via pregiudiziale nel merito: (1) di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto “ex adverso” azionato nei confronti del in qualità di ex CP_3
socio e liquidatore della cessata (2) di dichiarare l'inammissibilità dell'azione per Parte_3
carenza di legittimazione attiva degli attori e passiva dei convenuti;
(C) nel merito: di rigettare la domanda attrice (e parte convenuta) perché infondata tanto in fatto quanto in diritto;
(D) in tutti i casi:
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
tempestivamente costituito, ha concluso come indicato in epigrafe sub (A), (B) e (C) Controparte_6
dopo aver dedotto che:
l'esponente - il quale ha dapprima assunto l'incarico per la progettazione, realizzazione e direzione lavori del complesso immobiliare di (di cui fanno parte le case acquistate dai convenuti) Parte_3
ed anni dopo quello per la progettazione, realizzazione e direzione lavori del complesso immobiliare di
(di cui fanno parte le case acquistate dagli attori) - ha svolto detti incarichi con Controparte_8
scrupolo e professionalità;
ciò premesso, in via preliminare l'esponente fa proprie le eccezioni di carenza di giurisdizione e di legittimazione attiva e passiva formulate dai convenuti;
nel merito della contestazione, inoltre, gli attori, poiché frontalmente alla porzione edificata della propria abitazione possono misurare 5 metri dal muro di confine e 10 metri tra le pareti finestrate loro e dei convenuti, non possono avanzare alcuna doglianza nei confronti di questi ultimi;
in realtà, come risulta chiaramente dalla planimetria prodotta come doc.
1 - che rappresenta graficamente entrambe le porzioni edilizie realizzate dalle danti causa delle parti principali -, solo la pagina 14 di 20 signora avrebbe la legittimazione attiva per contestare la mancanza del rispetto della P_0
distanza di 5 metri dal confine della sua proprietà;
gli attori, invece, possiedono una striscia carrabile adiacente al muro in contestazione che termina ben prima dei richiedendi cinque metri, mentre il confine qui rilevante si determina unicamente tra il muro
P_ e la porzione acquistata dalla;
la domanda incentrata sulla lamentata difficoltà di utilizzo di detta strada carrabile potrebbe semmai comportare un vizio da contestare eventualmente ed unicamente al proprio venditore;
sempre preliminarmente, ogni domanda svolta nei confronti dell'esponente è comunque improcedibile ed inammissibile perché sono trascorsi oltre cinque anni dal momento dell'esecuzione del muro in contestazione (ed oltre dieci anni dal rilascio della concessione edilizia del 2005), con la conseguenza che qualsiasi azione e/o diritto contro il medesimo sono oggi ampiamente prescritti;
va poi eccepita l'inammissibilità della domanda di garanzia qui proposta contro il per carenza CP_6
di legittimazione attiva in capo a dovendosi sul punto aderire a quanto affermato da CP_3
quest'ultimo in merito all'avvenuta prescrizione del diritto di risarcimento contro il medesimo azionato;
per quanto sopra, in carenza di azione nei confronti del chiamato non può che cadere anche la CP_3
chiamata in causa del geom. (che dovrebbe appunto garantire il proprio chiamante); CP_6
nel merito della responsabilità del occorre invece rilevare: a) che il muro contestato è stato CP_6
edificato dall'esponente nel punto espressamente indicatogli dall'amministratore di il Parte_3
quale gli aveva riferito che il confine nel lato strada era stato già delimitato in precedenza con il picchetto ritratto nella foto prodotta come doc.2: b) che nell'occasione l'esponente aveva espressamente rilevato la non congruità di detto picchetto rispetto al confine catastale dei due lotti e che, ciononostante, l'amministratore gli aveva ordinato comunque di rispettare il confine da esso indicato.
Con le prime memorie ex art.183 cpc gli attori, il e il hanno sostanzialmente reiterato le CP_3 CP_6
pagina 15 di 20 difese e conclusioni sopra esposte;
con esse, in particolare, gli attori - rilevato preliminarmente che non risulta contestata in fatto la violazione delle distanze come indicate in citazione (che costituirebbe pertanto un dato pacifico) - hanno sostenuto (tra l'altro) l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle controparti deducendo: a) quanto alla giurisdizione: che la sua sussistenza è
confermata dalla risalente e consolidata giurisprudenza formatasi sul punto (tra altre Cass., SS.UU.,
nn.21578/2011, 5520/1994 e 3502/1979), secondo la quale le controversie tra proprietari di fabbricati relative a violazioni delle norme sulle distanze tra costruzioni o al rispetto dei confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (spettando al giudice amministrativo solo quelle tra privato e P.A.
nelle quali il primo sia titolare di soli interessi legittimi;
b) quanto all'interesse ad agire ed alla relativa legittimazione in capo agli attori: che risulta palese che questi ultimi - avendo prospettato una violazione delle distanze (e del confine catastale) tale da pregiudicare il loro diritto di proprietà (in quanto gli impedirebbe di accedere agevolmente alla propria abitazione attraverso l'ingresso carraio)
siano titolari di un interesse attuale e concreto e perseguano con l'azione proposta un risultato utile giuridicamente apprezzabile (ovvero lo spostamento del muro per cui è lite nel tracciato corrispondente alle distanze previste nelle concessioni edilizie, a loro volta conformi ai confini catastali); c) quanto alla legittimazione passiva dei convenuti: che questi ultimi - citati quali proprietari delle unità immobiliari adiacenti al noto muretto - sono gli unici soggetti legittimati a contraddire sulla domanda proposta,
essendo pacifico in giurisprudenza il principio che anche “qualora la distanza legale tra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per un fatto di un terzo che abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l'azione del proprietario dell'altro fondo volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (Cass.,
II, n.5850 del 14.6.1999; analogamente - ovvero nel senso che “l'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell'attuale proprietario della costruzione illegittima,…a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario…” - Cass., II, n.13072 del 22.12.1995).
pagina 16 di 20 Dopo il deposito delle seconde e terze memorie ex art.183 cpc - con cui le parti hanno formulato le rispettive istanze istruttorie, integralmente rigettate con ordinanza del 30.6.2017 - la causa, istruita con soli documenti, è stata parzialmente definita con sentenza del 9.4.2020, che ha: (a) ritenuto la propria giurisdizione;
(b) rigettato le eccezioni relative alla carenza di interesse o di legittimazione ad agire in capo agli attori;
(c) dichiarato inammissibili le domande proposte dagli attori nei confronti di
[...]
e ; (d) rimesso la causa in istruttoria, come da contestuale ordinanza;
(e) rimesso CP_3 CP_7
la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Nelle motivazioni della suddetta sentenza (per quanto possa qui rilevare): le eccezioni di carenza di giurisdizione e di interesse e legittimazione degli attori sono state giudicate infondate per le medesime ragioni addotte da questi ultimi nelle prime memorie ex art.183 cpc (e sopra riportate); le domande formulate dagli attori al punto (A) delle conclusioni in epigrafe sono state dichiarate inammissibili -
nella parte in cui sono rivolte “…ai IG e …nella loro qualità di soci CP_7 CP_3
della - perché del tutto nuove e proposte contro soggetti nei cui confronti gli attori non Parte_3
hanno previamente instaurato alcun diretto rapporto processuale.
Con la contestuale ordinanza citata al punto (d) il giudice - ritenuto preliminarmente necessario accertare chi sia il proprietario del muro per cui è causa (non sembrando che tale circostanza emerga oggettivamente dalla documentazione agli atti) ed opportuno invitare le parti a chiarire se sia possibile indicarlo concordemente (così da rendere la suddetta circostanza pacifica e l'eventuale CTU
superflua), ha invitato i procuratori delle parti a prendere specifica posizione sul punto, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
In tale successiva fase, non avendo le parti concordato sulla proprietà del muro, è stata disposta CTU
perché, “previa descrizione del muro oggetto di causa e rappresentazione del relativo tracciato in apposita planimetria, si accerti: a) quali siano gli esatti identificativi catastali delle aree di sedime del suddetto muro, specificando per ogni singolo mappale interessato l'esatta porzione occupata;
b) quali pagina 17 di 20 siano le distanze del muro dall'immobile degli attori, specificando in particolare se risultino violate le norme in materia di distanze previste dal codice civile o dai regolamenti locali”.
La causa, ulteriormente istruita con i suddetti accertamenti, è stata quindi tenuta nuovamente in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
***
Vista la propria sentenza non definitiva (che ha tra l'altro rigettato le eccezioni di carenza di giurisdizione e di difetto di legittimazione ed interesse degli attori, sulle quali i convenuti ed i chiamati in causa hanno insistito), resta da esaminare unicamente la fondatezza delle domande formulate dagli attori e, consequenzialmente ed eventualmente, quella delle domande formulate dai chiamanti nei confronti dei rispettivi chiamati.
Ciò premesso, le domande proposte dagli attori sono infondate e meritevoli di rigetto non avendo gli stessi provato - come sarebbe stato loro onere, ex art.2697, comma 1, cc - la sussistenza dei fatti posti a loro fondamento, ovvero, in primis, che il muro che attualmente delimita la loro proprietà da quella dei convenuti sia stato “eretto in violazione delle distanze previste dai progetti allegati alle concessioni edilizie n.127 del 7 dicembre 2005 e n.120 del 17 giugno 2006”: tale circostanza, infatti, non ha ricevuto alcuna conferma istruttoria e non discende automaticamente dal mancato rispetto del confine catastale (che, peraltro, non ha mai costituito oggetto delle lamentele degli attori e che, come accertato dal CTU, non ha comunque comportato alcuna violazione delle distanze legali).
A quanto precede, già di per sé sufficiente a giustificare il rigetto delle domande in esame, può
aggiungersi che le indagini del CTU hanno permesso di accertare che il muro che gli attori chiedono di demolire - esistente da prima del loro acquisto e della stessa edificazione del fabbricato plurifamiliare di cui faceva originariamente parte la loro unità immobiliare - insiste in parte anche sulle proprietà di soggetti non coinvolti nel presente giudizio ( e Controparte_11 Controparte_12 P_3
pagina 18 di 20 Simone), che sarebbero stati quindi litisconsorti necessari con riferimento a tale pretesa - posto che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la legittimazione passiva in relazione alle domande di rimozione di opere edilizie asseritamente eseguite in violazione delle distanze legali è
unicamente del proprietario del manufatto (tra tante Cass., II, n.5850/1999) - ma che non sono stati invece coinvolti.
Tale rigetto rende superfluo l'esame delle domande subordinatamente formulate dai convenuti nei confronti dei chiamati in causa e di quelle formulate dal chiamato in causa nei P_4
confronti di Controparte_6
Gli attori, vista l'integrale soccombenza, devono essere condannati ex art.91 cpc a rifondere ai convenuti le spese di lite.
Gli stessi attori, in forza del principio di causazione (che unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite), devono essere altresì condannati a rifondere le spese di lite ai chiamati costituitisi, dovendosi aderire sul punto al consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale,
quando la chiamata in garanzia non sia manifestamente infondata o palesemente arbitraria, ma si sia resa necessaria in relazione alle tesi di parte attrice rivelatesi poi infondate (come nel caso), anche le spese del terzo, sulla base dell'indicato principio, “…vanno poste carico di chi, rimasto soccombente,
abbia provocato o giustificato la chiamata in garanzia…” (così, tra tante, Cass. n.2313/2019).
Tali spese vengono liquidate come in dispositivo (ovvero applicando per gli onorari le tabelle relative ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa, calcolando per le varie fasi importi tra i minimi e i medi e considerando l'attività processuale specificamente svolta da ciascuna delle parti in favore delle quali essi sono liquidati).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione:
pagina 19 di 20 rigetta le domande proposte dagli attori e li condanna, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite ai convenuti e ai chiamati in causa, liquidandole: a favore dei convenuti in € 6.000,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 20,87 per esborsi;
a favore di
[...]
in € 5.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge;
a CP_3
favore di in € 5.200,00 per compensi professionali, sempre oltre spese generali, IVA Controparte_6
e accessori di legge.
Cagliari, 1 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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