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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 275/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, , nata a [...] il 13 C.F._1 Parte_2
maggio 1962, cod. fisc. , nato a C.F._2 Parte_3
Pompei il 13 aprile 1971, cod. fisc. , C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._4 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_5
, questi ultimi tre quali eredi di , rappresentati C.F._5 Persona_1
e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Ippolito
Matrone, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliano;
attori
E
con sede in piazza Municipio, n. 1, cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di
Giunta n. 80 del 9 aprile 2024, di determinazione dirigenziale n. 121 dell'11 aprile 2024
e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Orefice, con il quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via G. Gentile, n. 7, presso lo studio dell'avv. Cesare Sergio;
1 convenuto
NONCHE'
“ Controparte_2
, con sede legale ed operativa in Nocera Inferiore, alla via
[...]
R. Libroia, n. 52, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, avv. Raffaele Franco, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ciro Amato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via R. Libroia, n. 52 intimata
AVENTE AD OGGETTO: AZIONE DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO
DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO, EX ART. 29 D.LGS. n. 150/2011;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli attori (come da atto introduttivo del giudizio) – “a) in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto delle parti oggi istanti ad ottenere l'indennità di esproprio per le aree ablate dal con decreto del 20.05.2008 prot.
2.172 funzionalmente alla CP_1 CP_1
realizzazione del P.I.P. loc. S. Antonio Abate, come da delibera G.M. n. 76 del 24.06.1998
e giammai corrisposte;
b) per l'effetto, condannare il a corrispondere le Controparte_1
giuste indennità di esproprio alla luce dei suesposti criteri, da determinarsi anche a mezzo di congrua C.T.U., oltre interessi e rivalutazione legale fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare il convenuto alla corresponsione in favore degli istanti di un'ulteriore CP_1
misura indennitaria o comunque da computare in aggiunta a quella di cui al punto b) in ordine al deprezzamento subito dai cespiti residui di parte istante non interessati dal provvedimento ablatorio, per quanto sopra esposto, da determinarsi anche a mezzo di
C.T.U. d) Il tutto in ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze di causa in favore del procuratore antistatario”; per il convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via principale, rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti del in quanto Controparte_1
infondate, inammissibili e in ogni caso prescritte;
- in via subordinata, circoscrivere la misura della somma di denaro eventualmente dovuta in favore degli attori alla somma di denaro che sarà effettivamente dimostrata in corso di causa e comunque in misura non superiore alla somma di denaro di 14.940,00 euro;
- in ogni caso condannare gli attori al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
2 per l'intimata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigetti integralmente la domanda proposta dalla ditta espropriata sig.ri
[...]
e Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Persona_1 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, Parte_1 Parte_2
nonché, quali eredi di ,
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4
e evocavano in giudizio dinnanzi a questa Corte il
[...] Parte_5 [...]
e l' CP_1 Controparte_2
(già “ ) onde sentir: 1) accertare il diritto di ottenere l'indennità
[...] Controparte_3
di esproprio dei fondi attinti dal decreto ablatorio del 20 maggio 2008, prot. n. 2172, e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento;
2) condannare il Controparte_1 alla corresponsione di un'ulteriore voce indennitaria per il Controparte_1
deprezzamento subito dalle residue porzioni non espropriate dei fondi di loro proprietà.
Nel costituirsi in giudizio con comparse di risposta depositate rispettivamente il 6 maggio
2024 e il 24 giugno 2024, il e l' Controparte_1 [...]
eccepivano, in via preliminare, la prescrizione del Controparte_2
diritto azionato dagli attori e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
Disposto il mutamento del rito ordinario in quello semplificato di cognizione con ordinanza del 3/9 ottobre 2024, ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, la causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la discussione, a norma dell'art. 281 terdecies, all'udienza del 20 febbraio 2025, ove il consigliere istruttore si riservava di riferire al Collegio ai fini della decisione.
La domanda è manifestamente infondata e va rigettata per intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio.
Ed invero, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'azione del proprietario per la determinazione dell'indennità di esproprio è assoggettata all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla data di emanazione del provvedimento ablatorio, momento nel quale al diritto dominicale sul bene si sostituisce il diritto dell'espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore, a nulla rilevando l'assenza di una stima definitiva in via amministrativa o della sua pubblicazione (cfr., ex plurimis, Cass. 8 maggio 2001, n. 6367; Cass. 25 settembre 2008,
n. 24063; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22577).
Una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente e, per ciò stesso, è immediatamente azionabile, il diritto del proprietario di percepire il giusto indennizzo di
3 cui all'art. 42 Cost., che va determinato con riferimento alle caratteristiche del bene alla data del decreto di esproprio, senza essere subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (cfr. Cass. 18 luglio 2013, n. 17604).
Al proprietario espropriato, infatti, è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità di espropriazione: l'opposizione alla stima, nel caso in cui l'indennità definitiva sia stata calcolata dalla Commissione provinciale;
l'azione per la liquidazione giudiziale del giusto indennizzo, nel caso in cui sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria.
Nella seconda ipotesi, non può ritenersi che l'azione debba essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stima, dal momento che la stessa non è avvenuta e, di conseguenza, non possono venire in rilievo termini e comunicazioni che ne presuppongono l'esistenza (cfr., ex ceteris, Cass. 27 aprile 2017, n. 10446; Cass. ord. 14 giugno 2018, n. 15705).
Il termine di prescrizione decennale, pertanto, non deve essere confuso con quello di decadenza di trenta giorni previsto, dapprima, dall'artt. 19, comma 1, legge n. 865/1971
e, successivamente, dagli artt. 54, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e 29, comma 3, d.lgs. n.
150/2011, operando il secondo soltanto ove sia stata depositata e notificata la relazione della Commissione provinciale sulla misura definitiva dell'indennità.
Qualora non sia stato effettuato il deposito della relazione della Commissione sulla misura definitiva dell'indennità e, dunque, quest'ultima non sia stata notificata, il diritto alla determinazione della giusta indennità è assoggettato alla sola prescrizione decennale, il cui corso ha inizio con l'adozione del decreto di esproprio, anche indipendentemente dalla sua notifica (cfr., ex plurimis, Cass. 6 marzo 2017, n. 5517; Cass. 27 aprile 2017, n. 10446, cit.; Cass. 15 giugno 2018, n. 15790).
Al riguardo, infatti, non assume rilevanza l'inscientia del provvedimento ablatorio, giacché, a prescindere dalla conoscenza legale di quest'ultimo, attese le forme di pubblicità e le variazioni catastali, una simile circostanza non costituisce impedimento al maturare della prescrizione, così come è ininfluente il mancato decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, cagionato dall'omesso deposito della relazione della competente Commissione sulla misura definitiva dell'indennità, essendo il termine di decadenza alternativo e non cumulativo rispetto a quello di prescrizione (cfr.
Cass. 10 settembre 2004, n. 18237; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2238).
Nella fattispecie de qua agitur, l'espropriazione per pubblica utilità della superficie di mq.
315 dei beni immobili appartenenti alla e ai venne disposta dall' Parte_1 Per_1
4 per conto del Comune di con decreto del 20 maggio 2008, Controparte_3 CP_1
prot. n. 2172 (notificato il 26 maggio 2008), sicché il diritto dei proprietari di ottenere l'indennità liquidata in via provvisoria con tale provvedimento e l'ulteriore valore della diminuzione patrimoniale asseritamente subita dalle porzioni non ablate dei cespiti in questione, essendo stato azionato con l'atto di citazione notificato il 13 marzo 2024 e, dunque, ben oltre il termine decennale dalla sua emanazione, risulta ampiamente prescritto, non avendo gli attori, a seguito dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'Ente locale con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 maggio 2024, documentato il compimento di atti interruttivi.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e sui e si liquidano, come Parte_1 Per_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, alle quali è riconducibile la presente, non avendo gli attori specificamente indicato nella domanda la misura dell'indennità di esproprio richiesta, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in complessivi euro 5.200,00 per Controparte_1
compenso, di cui euro 1.800,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con CP_ refusione in favore dell'avv. Andrea Orefice, quale procuratore distrattario dell' convenuto, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Restano irripetibili, invece, le spese sostenute dall'
[...]
per la costituzione in giudizio, giacché la Controparte_2
e i non hanno formulato alcuna domanda nei suoi confronti, in tal Parte_1 Per_1 modo non consentendo di riconoscerle la qualità di parte, per averle notificato l'atto di citazione, a titolo di mera denuntiatio litis, quale società illo tempore delegata dal
[...] all'espletamento del procedimento espropriativo. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti del con atto di citazione
[...] Parte_5 Controparte_1
notificato il 13 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , in via solidale, alla refusione, in favore Parte_4 Parte_5
5 dell'avv. Andrea Orefice, quale procuratore distrattario del ex art. Controparte_1
93, comma 1, c.p.c., delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
5.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.800,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dall'
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
6
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 275/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, , nata a [...] il 13 C.F._1 Parte_2
maggio 1962, cod. fisc. , nato a C.F._2 Parte_3
Pompei il 13 aprile 1971, cod. fisc. , C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...], cod. fisc. ,
[...] C.F._4 [...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_5
, questi ultimi tre quali eredi di , rappresentati C.F._5 Persona_1
e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Ippolito
Matrone, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliano;
attori
E
con sede in piazza Municipio, n. 1, cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di
Giunta n. 80 del 9 aprile 2024, di determinazione dirigenziale n. 121 dell'11 aprile 2024
e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Orefice, con il quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, alla via G. Gentile, n. 7, presso lo studio dell'avv. Cesare Sergio;
1 convenuto
NONCHE'
“ Controparte_2
, con sede legale ed operativa in Nocera Inferiore, alla via
[...]
R. Libroia, n. 52, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, avv. Raffaele Franco, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ciro Amato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via R. Libroia, n. 52 intimata
AVENTE AD OGGETTO: AZIONE DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO
DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO, EX ART. 29 D.LGS. n. 150/2011;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli attori (come da atto introduttivo del giudizio) – “a) in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto delle parti oggi istanti ad ottenere l'indennità di esproprio per le aree ablate dal con decreto del 20.05.2008 prot.
2.172 funzionalmente alla CP_1 CP_1
realizzazione del P.I.P. loc. S. Antonio Abate, come da delibera G.M. n. 76 del 24.06.1998
e giammai corrisposte;
b) per l'effetto, condannare il a corrispondere le Controparte_1
giuste indennità di esproprio alla luce dei suesposti criteri, da determinarsi anche a mezzo di congrua C.T.U., oltre interessi e rivalutazione legale fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare il convenuto alla corresponsione in favore degli istanti di un'ulteriore CP_1
misura indennitaria o comunque da computare in aggiunta a quella di cui al punto b) in ordine al deprezzamento subito dai cespiti residui di parte istante non interessati dal provvedimento ablatorio, per quanto sopra esposto, da determinarsi anche a mezzo di
C.T.U. d) Il tutto in ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze di causa in favore del procuratore antistatario”; per il convenuto (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via principale, rigettare le domande formulate dagli attori nei confronti del in quanto Controparte_1
infondate, inammissibili e in ogni caso prescritte;
- in via subordinata, circoscrivere la misura della somma di denaro eventualmente dovuta in favore degli attori alla somma di denaro che sarà effettivamente dimostrata in corso di causa e comunque in misura non superiore alla somma di denaro di 14.940,00 euro;
- in ogni caso condannare gli attori al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
2 per l'intimata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigetti integralmente la domanda proposta dalla ditta espropriata sig.ri
[...]
e Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Persona_1 Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2024, Parte_1 Parte_2
nonché, quali eredi di ,
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4
e evocavano in giudizio dinnanzi a questa Corte il
[...] Parte_5 [...]
e l' CP_1 Controparte_2
(già “ ) onde sentir: 1) accertare il diritto di ottenere l'indennità
[...] Controparte_3
di esproprio dei fondi attinti dal decreto ablatorio del 20 maggio 2008, prot. n. 2172, e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento;
2) condannare il Controparte_1 alla corresponsione di un'ulteriore voce indennitaria per il Controparte_1
deprezzamento subito dalle residue porzioni non espropriate dei fondi di loro proprietà.
Nel costituirsi in giudizio con comparse di risposta depositate rispettivamente il 6 maggio
2024 e il 24 giugno 2024, il e l' Controparte_1 [...]
eccepivano, in via preliminare, la prescrizione del Controparte_2
diritto azionato dagli attori e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
Disposto il mutamento del rito ordinario in quello semplificato di cognizione con ordinanza del 3/9 ottobre 2024, ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, la causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la discussione, a norma dell'art. 281 terdecies, all'udienza del 20 febbraio 2025, ove il consigliere istruttore si riservava di riferire al Collegio ai fini della decisione.
La domanda è manifestamente infondata e va rigettata per intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio.
Ed invero, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'azione del proprietario per la determinazione dell'indennità di esproprio è assoggettata all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla data di emanazione del provvedimento ablatorio, momento nel quale al diritto dominicale sul bene si sostituisce il diritto dell'espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore, a nulla rilevando l'assenza di una stima definitiva in via amministrativa o della sua pubblicazione (cfr., ex plurimis, Cass. 8 maggio 2001, n. 6367; Cass. 25 settembre 2008,
n. 24063; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22577).
Una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente e, per ciò stesso, è immediatamente azionabile, il diritto del proprietario di percepire il giusto indennizzo di
3 cui all'art. 42 Cost., che va determinato con riferimento alle caratteristiche del bene alla data del decreto di esproprio, senza essere subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (cfr. Cass. 18 luglio 2013, n. 17604).
Al proprietario espropriato, infatti, è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità di espropriazione: l'opposizione alla stima, nel caso in cui l'indennità definitiva sia stata calcolata dalla Commissione provinciale;
l'azione per la liquidazione giudiziale del giusto indennizzo, nel caso in cui sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria.
Nella seconda ipotesi, non può ritenersi che l'azione debba essere proposta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della stima, dal momento che la stessa non è avvenuta e, di conseguenza, non possono venire in rilievo termini e comunicazioni che ne presuppongono l'esistenza (cfr., ex ceteris, Cass. 27 aprile 2017, n. 10446; Cass. ord. 14 giugno 2018, n. 15705).
Il termine di prescrizione decennale, pertanto, non deve essere confuso con quello di decadenza di trenta giorni previsto, dapprima, dall'artt. 19, comma 1, legge n. 865/1971
e, successivamente, dagli artt. 54, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e 29, comma 3, d.lgs. n.
150/2011, operando il secondo soltanto ove sia stata depositata e notificata la relazione della Commissione provinciale sulla misura definitiva dell'indennità.
Qualora non sia stato effettuato il deposito della relazione della Commissione sulla misura definitiva dell'indennità e, dunque, quest'ultima non sia stata notificata, il diritto alla determinazione della giusta indennità è assoggettato alla sola prescrizione decennale, il cui corso ha inizio con l'adozione del decreto di esproprio, anche indipendentemente dalla sua notifica (cfr., ex plurimis, Cass. 6 marzo 2017, n. 5517; Cass. 27 aprile 2017, n. 10446, cit.; Cass. 15 giugno 2018, n. 15790).
Al riguardo, infatti, non assume rilevanza l'inscientia del provvedimento ablatorio, giacché, a prescindere dalla conoscenza legale di quest'ultimo, attese le forme di pubblicità e le variazioni catastali, una simile circostanza non costituisce impedimento al maturare della prescrizione, così come è ininfluente il mancato decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, cagionato dall'omesso deposito della relazione della competente Commissione sulla misura definitiva dell'indennità, essendo il termine di decadenza alternativo e non cumulativo rispetto a quello di prescrizione (cfr.
Cass. 10 settembre 2004, n. 18237; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2238).
Nella fattispecie de qua agitur, l'espropriazione per pubblica utilità della superficie di mq.
315 dei beni immobili appartenenti alla e ai venne disposta dall' Parte_1 Per_1
4 per conto del Comune di con decreto del 20 maggio 2008, Controparte_3 CP_1
prot. n. 2172 (notificato il 26 maggio 2008), sicché il diritto dei proprietari di ottenere l'indennità liquidata in via provvisoria con tale provvedimento e l'ulteriore valore della diminuzione patrimoniale asseritamente subita dalle porzioni non ablate dei cespiti in questione, essendo stato azionato con l'atto di citazione notificato il 13 marzo 2024 e, dunque, ben oltre il termine decennale dalla sua emanazione, risulta ampiamente prescritto, non avendo gli attori, a seguito dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'Ente locale con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 maggio 2024, documentato il compimento di atti interruttivi.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e sui e si liquidano, come Parte_1 Per_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, alle quali è riconducibile la presente, non avendo gli attori specificamente indicato nella domanda la misura dell'indennità di esproprio richiesta, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in complessivi euro 5.200,00 per Controparte_1
compenso, di cui euro 1.800,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con CP_ refusione in favore dell'avv. Andrea Orefice, quale procuratore distrattario dell' convenuto, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Restano irripetibili, invece, le spese sostenute dall'
[...]
per la costituzione in giudizio, giacché la Controparte_2
e i non hanno formulato alcuna domanda nei suoi confronti, in tal Parte_1 Per_1 modo non consentendo di riconoscerle la qualità di parte, per averle notificato l'atto di citazione, a titolo di mera denuntiatio litis, quale società illo tempore delegata dal
[...] all'espletamento del procedimento espropriativo. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nei confronti del con atto di citazione
[...] Parte_5 Controparte_1
notificato il 13 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , in via solidale, alla refusione, in favore Parte_4 Parte_5
5 dell'avv. Andrea Orefice, quale procuratore distrattario del ex art. Controparte_1
93, comma 1, c.p.c., delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
5.200,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.800,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dall'
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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