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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa 1981/2024 RG promossa con ricorso ex art 442 cpc da
Parte_1 con avv.to Luigi Elefante come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con l' avv.to Flavio Bonora dell' Avvocatura di Stato di Venezia
- resistente - in punto: speciale elargizione vittime del dovere – applicazione rivalutazione automatica dal gennaio
2003; decisa il 10.4.2025
FATTO
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti del con ricorso ex art 442 cpc Controparte_1 depositato il 6.10.2024 quale vittima del dovere ai sensi della legge 466/80 per ottenere la rideterminazione, per effetto di corretta applicazione della rivalutazione secondo indice ISTAT ex art.8
L. 302/90, di importo spettante ex art.2 L.369/2003, oggetto di riconoscimento, per somma inferiore, con decreto del emesso dal Capo della Polizia nella qualità di Direttore Generale Controparte_1 della Pubblica Sicurezza, prot. n. Ass/17149/S.G./S. datato 4 giugno 2024. CP_2
Il riconoscimento deriva dall' accertamento nella misura del 41% del grado complessivo di invalidità per le infermità contratte nell'adempimento del dovere, come da sentenza n. 519/2023 del Tribunale di
Venezia S.L. in RG 1797/2022 pubblicata il 7 settembre 2023, a fronte del minor grado del 25% inizialmente attribuito in sede amministrativa La conseguente elargizione speciale in percentuale cui all'art. 3 L. n. 466/80 derivante dal maggior grado di invalidità accertato (41%) dedotta la somma già corrisposta precedentemente per il medesimo titolo in relazione alla minoritaria percentuale del 25%, con ulteriore grado di invalidità complessiva del 16%,
è stata dal quantificata in euro 29.435,07 comprensiva di rivalutazione applicando un CP_1 coefficiente pari all' 1,331, maggiorata degli interessi legali maturati dal giugno 2022 per Euro 2.023,15.
Il ricorrente contesta tale quantificazione per la parte in cui la somma non è stata calcolata e rivalutata correttamente ai sensi degli artt. 1 - 8 della legge 302/90.
Rivendica il diritto alla liquidazione del rideterminato ulteriore grado di invalidità del 16% in percentuale ad euro 2.000,00 per ogni punto percentuale ai sensi dell'art.5 della legge 206/2004 con automatica rivalutazione a decorrere dal gennaio 2003 sino all'avvenuta liquidazione effettuata nel mese di luglio 2024, ai sensi del combinato disposto dell'art.8 Legge 302/90 e dell'art.2 della legge 24 dicembre 2003 n.369 che prevede l'aumento della speciale elargizione ad euro 200.000,00 per gli eventi successivi all' 1.1.2003.
Chiede dunque la condanna dell'Amministrazione resistente all'erogazione dell' effettiva somma determinata dal calcolo proporzionale di Euro 2.000,00 per ogni punto percentuale e di quanto maturato a titolo di aumento ISTAT, pari, secondo i coefficienti di calcolo ISTAT, ad Euro 15.200,00 ( coefficiente rivalutazione ISTAT = 1,475 per il periodo: 1° Gennaio 2003- 1°luglio 2024 sull'importo di
Euro 32.000,00 nominali corrisposto a titolo di speciale elargizione in proporzione ad un grado ulteriore di invalidità complessivo del 16%), e cosi per un totale di euro 47.200,00 in luogo di Euro 29.435,07 erogata dall' Amministrazione, oltre a quanto spettante a titolo di interessi legali sulla somma correttamente determinata con decorrenza giugno 2022 al saldo in luogo di Euro 2.023,15 corrisposti .
Così conclude: “ per le ragioni esposte, disattesa e respinta ogni contraria istanza, accogliere integralmente il ricorso e per effetto :
1. Accertare e Dichiarare, che la somma effettiva dovuta a titolo di rivalutazione della speciale elargizione erogata per effetto dell'invalidità riportata nei fatti vittimizzanti è pari a complessivi Euro 47.200,00 di cui
Euro 32.000,00 per la percentuale rivalutata di invalidità complessiva del 16% ed euro 15.200,00 a titolo di intervenuta svalutazione ISTAT dal 1° gennaio 2003 al 1° luglio 2024, data di parziale di erogazione.
2. Condannare, l'Amministrazione resistente a corrispondere, la differente maggior somma correttamente rivalutata, a titolo di speciale elargizione pari ad Euro 17.764,93 ovvero a quella diversa, maggiore o minore risultante dall'espletata istruttoria in corso di causa, oltre gli interessi legali dal giugno 2022 al saldo con compensazione della somma di euro
2.023,15 già corrisposta a tale titolo.
Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario” .
Il si è costituito contestando la pretesa nel merito, rivendicando la correttezza Controparte_1 del proprio calcolo come da decreto 4.6.2024 . La causa, istruita con acquisizione della documentazione offerta, all' esito di odierna udienza da remoto
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione, nel liquidare con decreto 4 giugno 2024 la speciale elargizione spettategli quale vittima del dovere in relazione al maggior grado di invalidità del 41% in luogo del 25% delle lesioni sofferte, come da sentenza N. 519/2023 di questo TL, abbia erroneamente applicato l'indice di rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 8 comma 2 della legge n. 302/1990, facendolo decorrere da una data errata (dicembre 2007).
Sostiene che la rivalutazione va fatta invece decorrere dall' 01.01.2003, in applicazione della legge n.
369/2003 di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 337 del 28.11.2003 (recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero), che ha elevato l'importo della speciale elargizione ad euro 200.000.
La pretesa è fondata.
Come noto, l'art. 8 l. 302/1990 ha previsto: «
1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
Tale riferimento della rivalutazione dell'elargizione, ex art 8 comma 2 dalla legge n. 302 del 1990, "alla data della corresponsione" è chiaramente un meccanismo che pone al riparo il beneficiario dal pregiudizio derivante da eventuali ritardi nell'erogazione dell'indennità ed è volto a garantire nel tempo l'adeguamento alle variazioni (in aumento) del costo della vita della misura dell'elargizione.
L'importo della speciale elargizione è stato, d' altro canto, via via incrementato dal legislatore, nei seguenti termini:
➢ L. n. 466 del 1980, art. 2: "La speciale elargizione di cui alla L. 27 ottobre 1973, n. 629, art. 3, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a L. 100 milioni;
➢ L. n. 302 del 1990, art. 2: "La speciale elargizione di L. 100 milioni di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466
e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a L. 150 milioni”
➢ art. 2 del d.l. n. 337 del 2003 conv. dalla l. n. 369/2003 : Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973 n. 629 e successive modificazioni, all'art.
3 della legge 13 agosto 1980 n. 466, all'art. 5 della legge 3 giugno 1881 n. 308, sono elevate a euro
200.000”.
La legge n. 206 del 2004 ha esteso alle vittime del terrorismo la speciale elargizione nella misura massima di 200.000 euro (art. 5 comma 1) disponendone l'applicazione anche alle indennità già erogate (v. art. 5 comma 2 : "La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge ...").
L'art. 34 del d.l. n. 159 del 2007, infine, ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla legge 3 agosto 2004 n. 206 (“Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1 commi 563 e 564 della legge 23 dicembre
2005 n. 2066…sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004 n.
206”).
Dunque ai sensi l'art.5 della legge 206/2004 l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, e il beneficio è esteso ex art.34 comma 1 del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007, alle Vittime del Dovere.
L' estensione alle vittime del dovere è specificamente riferita a quanto risultante dall'art. 5 L. n.
206/2004, che prevede l'importo del beneficio sulla base della modifica operata dal d.l. n. 337/2003 conv. in l. n. 369/2003.
Tenuto conto che, come sopra detto, ex art. 8 della legge 20 ottobre 1990 n. 302:
1. gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali
ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF. ne deriva che anche per le vittime del dovere e gli equiparati, la speciale elargizione misura massima incrementata di € 200.000,00 deve essere rivalutata dall'1.1.2003.
In tal senso la seguente puntuale motivazione del TL di Asti sentenza n.27/2023, confermata da CA
Torino con sentenza n. 523/2023:
“In particolare, le sentenze di merito citate dalla difesa del D.V., che questo giudice condivide e da cui non ha ragioni di discostarsi, muovono dalla necessità di chiarire la ratio della disposizione che, unitamente al tenore letterale della stessa, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con tutta evidenza, sottrarre il valore della speciale elargizione al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono in conformità del loro importo nominale.
Ebbene, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della L. n. 302 la rivalutazione opera sulla base dell'indice calcolato nell'«anno precedente» e fino «alla data della corresponsione».
Purtuttavia è di tutta evidenza che saldare tra loro le distinte previsioni dei due distinti commi, ossia ritenere che la rivalutazione di un importo stabilito nel 1990 (poi aggiornato nel 2003) deve operare con riferimento solo ad un anno prima del momento della corresponsione, non sortirebbe l'effetto voluto dal legislatore di contrasto al diminuito potere di acquisto della moneta rispetto al predetto valore nominale, quale fissato nel testo della legge. Diversamente, proprio dal raffronto tra il primo comma -dedicato alle prestazioni erogate in forma di assegno periodico vitalizio- e il secondo comma -dedicato alle prestazioni erogate una tantum- si evince con chiarezza che il riferimento all'anno precedente contenuto nel comma 1
(che opera sia in relazione agli assegni sia in relazione alle elargizioni una tantum come quella in questione) è solo il criterio necessario a consentire di calcolare il tasso di rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Il termine annuale, pertanto, non può essere confuso con l'individuazione di un dies a quo prima del quale la rivalutazione non inciderebbe sul valore della prestazione, mentre invece il riferimento alla data della corresponsione configura il dies ad quem, per le sole prestazioni una tantum, poiché per quelle periodiche il dato è implicito, posto che il momento finale è necessariamente sempre quello della corresponsione del singolo assegno. In sintesi, il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha trasformato la speciale elargizione in un'obbligazione di valore sganciata dal principio nominalistico, chiarendo che la rivalutazione si calcola anno per anno sempre con riferimento all'anno precedente e opera, necessariamente, dalla data della sua fissazione in termini nominali (ossia l'importo nominale di €
200000,00 fissato a far data dall'1.01.2003) fino alla data della corresponsione, con la specificazione che, mentre se tale corresponsione avverrà con cadenza periodica (comma 1) il momento finale coinciderà con quello di ciascuna erogazione, se, avverrà una tantum (comma 2), la rivalutazione non potrà che operare fino alla data dell'erogazione.
Ciò significa, in altri termini, che il legislatore ha voluto preservare nel tempo il valore della somma massima prevista nell'art. 2 della Legge n. 369, prevedendone l'automatica rivalutazione anno per anno, fino al momento della corresponsione all'avente diritto, come se la stessa fosse composta da una parte fissa, ossia il valore nominale, e una parte variabile agganciata al potere di acquisto della moneta al momento dell'elargizione. La norma si prefigge, quindi, l'obiettivo di far ottenere agli aventi diritto il pagamento del medesimo importo, senza tenere conto delle variazioni di valore della moneta, trattandosi, come detto, di prestazione di natura prevalentemente assistenziale, ragione per cui ad es. una vittima del dovere che ha beneficiato della speciale elargizione nel 2013 ha diritto a che l'elargizione abbia lo stesso valore di quella erogata ad altra vittima del dovere nel 2004. Diversamente, si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versando nelle medesime condizioni si vedrebbero corrispondere somme diverse ed eventualmente deprezzate dal dato inflattivo”.
Si tratta di argomentazioni pienamente convincenti in quanto - come osservato dalla CA di Torino nella sentenza di conferma n. 523/2023 - bisogna distinguere tra la decorrenza del beneficio, che per la categoria delle vittime del dovere e soggetti equiparati non può essere antecedente all' entrata in vigore del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con la legge n. 222 del 2007, e la consistenza monetaria della prestazione, che le norme di riferimento individuano per relationem richiamando “le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”, il cui valore nominale fu individuato dal legislatore del 2004 nella misura di € 200.000,00, importo di cui deve essere preservato il potere d'acquisto in adeguamento al costo della vita ed alla progressiva inflazione della valuta in corso, secondo il sistema previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, della Legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Quindi la rivalutazione deve essere riconosciuta dal 1° gennaio 2003 data di entrata in vigore del nuovo importo nominale del beneficio in oggetto per effetto del D.L. 28.11.2003 n. 3374 convertito con modificazioni dalla L.24.12.2003.
In tal senso, oltre alle sopra richiamate pronunce del TL di Asti n. 27/2023 e confermativa n. 523/2023 della , il consolidato univoco orientamento delle seguente copiosa giurisprudenza, anche di CP_3 questa Sezione Lavoro:
➢ Corte di Appello di Milano N.1116/2023 del 24.11.2023 + N.904/2021 pubb 14.06.2021
➢ Corte di Appello di Brescia S.L. N.196/2023 pubb 14.09.2023
➢ Sentenze Tribunale di Venezia nn. 329/2023 e 646/2021 est , n. 55/2022 est e n. Per_1 Pt_2
490/2021 est Bortolaso;
➢ Sentenza del Tribunale di Salerno N.943/2023 pubb 5.06.2023 RG 2188/2021
➢ sentenza Tribunale di Lodi S.L. N. 44/2022
➢ Sentenza Tribunale di Milano S.L. N.567/ 2021 pubblicata il 3.3.2021.
➢ Sentenza del Tribunale di Bologna S.L. N.45/2021 pubblicata il 19.02.2021
➢ Sentenza Tribunale di Padova S.L. N. 455/2023- 430/2022- 145/2022-446/2021 429-2021 –
320/2021- 364/2021
➢ Sentenza Tribunale di Vicenza S.L. R.G. 1305/2020 del 24.03.2021
➢ Sentenza del Tribunale di Forlì S.L. N. 231/2021 pubblicata il 16.02.2021-
➢ Sentenza TL Napoli 8099/2018 est Palmieri.
Nel caso di specie il nel liquidare il beneficio in percentuale a seguito di riconoscimento della CP_1 nuova percentuale di invalidità del 41% applicando il principio nominalistico ha dunque errato in quanto sulla base della normativa di riferimento sopra richiamata alla speciale elargizione va invece applicata la rivalutazione automatica annuale aumentando la somma di euro 200.000,00 ex art 2 della legge 24 dicembre 2003 n.369, anno per anno, sulla base dell'indice Istat a decorrere dal 1° gennaio
2003.
Il ricorso va dunque accolto
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta che la somma dovuta al ricorrente a titolo di rivalutazione della speciale elargizione è pari a complessivi Euro 47.200,00 di cui Euro 32.000,00 per la percentuale rivalutata di invalidità complessiva del 16% ed euro 15.200,00 a titolo di intervenuta svalutazione ISTAT dal 1° gennaio
2003 al 1° luglio 2024, data di parziale di erogazione;
2. condanna per l' effetto l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente stesso l' ulteriore importo di euro 17.764,93, oltre gli interessi legali dal giugno 2022 al saldo con compensazione della somma di euro 2.023,15 già corrisposta a tale titolo;
3. condanna la medesima Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 4.000,00 con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Venezia 10.4.2025
Il Giudice dott. ssa Margherita Bortolaso