CASS
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: ET AU nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo ipt avverso la sentenza del 17/07/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4410 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale di Brescia propone ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AU Rossetti, in relazione al reato allo stesso ascritto, per mancanza della querela. 2. L'imputato è stato tratto a giudizio perché, privo di licenza per l'attività venatoria, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava di diversi esemplari di uccelli, appartenenti a specie particolarmente protette, così come dettagliatamente descritte nel capo di imputazione. 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., in relazione al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Dopo aver premesso che la condotta contestata all'imputato integra il reato di furto venatorio e non quello di uccellagione, previsto dall'art. 30, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (perché l'imputato non è munito di licenza di caccia), il ricorrente sostiene che il furto, commesso su patrimonio indisponibile dello Stato, sarebbe aggravato, in quanto tale procedibile d'ufficio. 4. In data 25/07/24, è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. Enzo Bosio, che chiede che il ricorso sia rigettato e la sentenza impugnata confermata. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Suprema Corte ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Premesso che, nel caso di specie, il reato che si configura è quello di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in ragione del fatto che il reato è stato commesso da persona non munita di licenza di caccia (cfr. Sez. 4, n. 13506 del 04/03/2020, Paolini Luciano, Rv. 279135-01; Sez. 5, n. 16981 del 18/02/2020, Ferremi Mario, Rv. 279254; Sez. 5, n. 48680 del 06/06/2014, Fusco, Rv. 261436), come l'odierno imputato. Il reato di furto, invero, è stato espressamente escluso soltanto nei circoscritti casi di cui alla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 della medesima legge, casi che riguardano il cacciatore munito di licenza che violi la stessa e cacci di frodo. Non questo, dunque, è il caso di specie. Come 2 t recita l'enunciazione del fatto, si tratta di un furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede. All'epoca della sua commissione (12/10/2018), il reato, aggravato nei suddetti termini, era procedibile d'ufficio; come è noto, la riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto, per la menzionata circostanza della esposizione alla pubblica fede, il regime della procedibilità a querela, di cui ha correttamente dato atto il Tribunale di Brescia, restando procedibili d'ufficio solo le ulteriori ipotesi contemplate dall'anzidetto n. 7 dell'art. 625, comma 1, cod. pen. Ritiene il Procuratore generale ricorrente che l'appartenenza dei volatili al patrimonio indisponibile dello Stato rientrerebbe in una di tali altre ipotesi previste dal citato n.
7. In verità, tuttavia, in alcuna di queste circostanze, da intendersi qui richiamate, si fa in alcun modo riferimento ad una aggravante derivante dall'appartenenza del bene oggetto del delitto al patrimonio indisponibile dello Stato. 3. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta íi ricorso. Così deciso il 9 ottobre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4410 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale di Brescia propone ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AU Rossetti, in relazione al reato allo stesso ascritto, per mancanza della querela. 2. L'imputato è stato tratto a giudizio perché, privo di licenza per l'attività venatoria, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava di diversi esemplari di uccelli, appartenenti a specie particolarmente protette, così come dettagliatamente descritte nel capo di imputazione. 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 624 e 625, n. 7, cod. pen., in relazione al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Dopo aver premesso che la condotta contestata all'imputato integra il reato di furto venatorio e non quello di uccellagione, previsto dall'art. 30, L. 11 febbraio 1992, n. 157 (perché l'imputato non è munito di licenza di caccia), il ricorrente sostiene che il furto, commesso su patrimonio indisponibile dello Stato, sarebbe aggravato, in quanto tale procedibile d'ufficio. 4. In data 25/07/24, è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. Enzo Bosio, che chiede che il ricorso sia rigettato e la sentenza impugnata confermata. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Suprema Corte ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Premesso che, nel caso di specie, il reato che si configura è quello di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in ragione del fatto che il reato è stato commesso da persona non munita di licenza di caccia (cfr. Sez. 4, n. 13506 del 04/03/2020, Paolini Luciano, Rv. 279135-01; Sez. 5, n. 16981 del 18/02/2020, Ferremi Mario, Rv. 279254; Sez. 5, n. 48680 del 06/06/2014, Fusco, Rv. 261436), come l'odierno imputato. Il reato di furto, invero, è stato espressamente escluso soltanto nei circoscritti casi di cui alla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 della medesima legge, casi che riguardano il cacciatore munito di licenza che violi la stessa e cacci di frodo. Non questo, dunque, è il caso di specie. Come 2 t recita l'enunciazione del fatto, si tratta di un furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede. All'epoca della sua commissione (12/10/2018), il reato, aggravato nei suddetti termini, era procedibile d'ufficio; come è noto, la riforma operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto, per la menzionata circostanza della esposizione alla pubblica fede, il regime della procedibilità a querela, di cui ha correttamente dato atto il Tribunale di Brescia, restando procedibili d'ufficio solo le ulteriori ipotesi contemplate dall'anzidetto n. 7 dell'art. 625, comma 1, cod. pen. Ritiene il Procuratore generale ricorrente che l'appartenenza dei volatili al patrimonio indisponibile dello Stato rientrerebbe in una di tali altre ipotesi previste dal citato n.
7. In verità, tuttavia, in alcuna di queste circostanze, da intendersi qui richiamate, si fa in alcun modo riferimento ad una aggravante derivante dall'appartenenza del bene oggetto del delitto al patrimonio indisponibile dello Stato. 3. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta íi ricorso. Così deciso il 9 ottobre 2024