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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6978 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3026 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 24/11/2025 e vertente TRA (CF. Parte_1
), con l'avvocato VILLA FRANCESCA C.F._1
VI PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avvocato LANZA CALOGERO e l'avvocato GIARRATANA MATTEO PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7154/2024 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII, pubblicata in data 26.04.2024 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto Parte_1 appello, nei confronti di contro la Controparte_1 sentenza n. 7154/2024, resa tra le parti dal tribunale di Roma in data 26.04.2024.
§ 2. — L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. L'appello è stato posto in decisione il 24/11/2025, senza assegnazione di termini.
§ 3. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso mediante deposito di note alla prima udienza del 17 novembre 2025, disposta in modalità cartolare, né a quella di rinvio del 24 novembre 2025 regolarmente comunicata con ordinanza pubblicata in data 18.11.2025 per la quale era stata disposta la discussione in presenza ore 12:00 e con l'avvertenza che, in mancanza si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II comma c.p.c., secondo cui “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 4. — Le spese processuali del presente grado vanno poste a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, secondo i valori minimi, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione fino a 26 mila euro) e con la riduzione del 50% su € 1.984,00 per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) nella misura di euro 992,00 con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di CP_1
ROMA, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — condanna al Parte_1 rimborso, in favore dell'appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 992,00 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 24/11/2025. Il Presidente estensore
), con l'avvocato VILLA FRANCESCA C.F._1
VI PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avvocato LANZA CALOGERO e l'avvocato GIARRATANA MATTEO PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7154/2024 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVII, pubblicata in data 26.04.2024 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto Parte_1 appello, nei confronti di contro la Controparte_1 sentenza n. 7154/2024, resa tra le parti dal tribunale di Roma in data 26.04.2024.
§ 2. — L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. L'appello è stato posto in decisione il 24/11/2025, senza assegnazione di termini.
§ 3. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso mediante deposito di note alla prima udienza del 17 novembre 2025, disposta in modalità cartolare, né a quella di rinvio del 24 novembre 2025 regolarmente comunicata con ordinanza pubblicata in data 18.11.2025 per la quale era stata disposta la discussione in presenza ore 12:00 e con l'avvertenza che, in mancanza si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II comma c.p.c., secondo cui “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 4. — Le spese processuali del presente grado vanno poste a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, secondo i valori minimi, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione fino a 26 mila euro) e con la riduzione del 50% su € 1.984,00 per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) nella misura di euro 992,00 con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di CP_1
ROMA, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — condanna al Parte_1 rimborso, in favore dell'appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 992,00 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 24/11/2025. Il Presidente estensore