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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 263/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: - elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il difensore in C/SO GEN. MEDICI, N. 10 91011 ALCAMO - rappresentata e difesa dall'Avv. DI GIORGI SALVATORE appellante nei confronti di
(COD. FISC. - elettivamente domiciliata presso il difensore CP_1 P.IVA_2 in VIA NIZZA 1/5 16145 GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. DE BARTOLO
DAVIDE appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “voglia l'Ill.ma Corte Parte_1
d'Appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in via istruttoria:
- disporre ai sensi dell'art. 356 c.p.c. la rinnovazione della fase istruttoria ammettendo le prove articolate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ed in particolare: (omissis) nel merito:
1 - riformare integralmente l'ordinanza n. 1809/2022 cron. del 23 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Genova, in persona della dott.ssa Emanuela Giordano, nell'ambito del proc. 7984/2022, avente efficacia di sentenza ai sensi dell'art. 184 quater, co. 4 c.p.c. come da provvedimento del 26 gennaio 2023, per le ragioni esposte in parte motiva;
per gli effetti
- rigettare la domanda condannatoria formulata dalla dichiarando che nulla è CP_1
Co dovuto dalla società in favore della , a qualsivoglia titolo;
CP_1
- per l'effetto, riconoscere e dichiarare la liberazione della convenuta da qualsivoglia obbligazione dedotta e contenuta nella scrittura privata transattiva del 19 novembre 2018
e del contratto di trasporto sottoscritto tra le parti in data 20 ottobre 2018;
- accertare e dichiarare la violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale della appellata e per l'effetto condannarla al risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa;
- condannare la società appellata, ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni cagionati alla appellante con la propria condotta temeraria, da liquidarsi in via equitativa;
- le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza”
Per l'appellata “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis, previe le CP_1 statuizioni e le declaratorie del rigettare l 'appel lo di Independent CP_2 Parte_1 avverso l 'Ordinanza Impugnata, di cui si chiede la conferma on vittoria delle spese e
[...] compensi di lite e con risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cod. proc. civ.»”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 186 quater cpc del 23/11/2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa da nei CP_1
confronti di per ottenere il pagamento di una Parte_1 credito di € 61.373,28, in forza di scrittura privata del 19/11/2018 stipulata tra le parti, così decideva: « visto l'art. 186 quater c.p.c. ordina a il pagamento in favore di parte attrice Controparte_3 della somma di € 61.374,28, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
Co condanna – Independent al pagamento delle spese di giudizio Controparte_3 che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 7.015,00 per compenso di avvocato come da seguente tabella (omissis)
2 rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.1.2023 ore 12.00, con termine sino al 16.1.2023 per l'eventuale deposito di note difensive finali.
Segnala che ai sensi dell'art. 186 quater u.c. c.p.c. la presente ordinanza acquisterà
“l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 28/2/2023.
[...]
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto dell'appello; CP_1
proponeva appello incidentale.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 18/9/2024, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – L'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto «non contestate le allegazioni in fatto contenute in atto di
Co citazione relative [alle] difficoltà manifestata da parte di ad evadere le richieste di trasporto secondo la tempistica concordata nel suddetto contrato quadro di trasporto, come rappresentato nella mail in data 17 febbraio 2020 di parte attrice” così ritenendo Co accertato “che da prima non è stata in grado di rispettare i tempi di evasione degli ordini pattuiti nel contratto quadro di trasporto, in violazione del disposto di cui all' art. 4 della Scrittura”. L'appellante censura in particolare: «1.1 la sussunzione dell'azione sotto il paradigma della risoluzione in diritto;
1.2 la carenza di specifica allegazione di ipotesi di inadempimento a prestazioni specifiche commissionate in conformità alla disciplina contrattuale e la violazione dell'art. 115 c.p.c. con conseguente venir meno dell'impianto motivo che sorregge l'ordinanza impugnata.
1.3 la non ascrivibilità alla comunicazione del
17 febbraio 2020 ed alla successiva telefonata del 27 febbraio 2021 dell'efficacia tipica dell'atto di diffida e costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 1454 c.c.; 1.4
3 l'illegittimità della declaratoria di risoluzione in diritto, presupposto dall'ordinanza impugnata», sostenendo: i) che l'azione condannatoria incoata dalla CP_1
presuppone la declaratoria di risoluzione del contratto quadro di trasporto integrato dalla scrittura privata del 19 novembre 2018; ii) che il paradigma del rimedio risolutorio previsto dall'art. 1454 c.c. prevede, a differenza della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c., non solo un inadempimento grave, ma la sua perduranza a fronte dell'intimazione ad adempiere, formulata in modo specifico e per iscritto da parte del creditore;
iii) che nessun inadempimento è stato contestato in via stragiudiziale e neppure alcuna specifica allegazione, in tal senso, risulta dal prospetto allegatorio esposto nell'atto di citazione;
iv) che in comparsa di costituzione e risposta l'odierna appellante contesta espressamente le proposizioni assertive prospettando una diversa interpretazione dei fatti e ciò appare di per sé sufficiente a paralizzare le pretese avanzate dalla v) CP_1
che dacché nessuno dei fatti non contestati posti alla base della pronuncia impugnata integra gli estremi dell'inadempimento grave nel senso suesposto, è illegittimo il ricorso al principio di non contestazione, sul quale si regge la statuizione quivi dedotta in gravame in quanto la pretesa di porre in capo alla Independent l'onere di Parte_1
compiere una contestazione circostanziata in assenza di allegazione specifica dei fatti, si traduce nel ribaltamento in danni del convenuto dell'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa;
vi) che quanto alla carenza dei requisiti per la pronuncia di risoluzione in diritto si osserva che nessuno degli atti stragiudiziali prodotti in causa ha il contenuto prescritto dall'art. 1454 c.c..; vii) che poiché nessuna esplicita pretesa né intimazione idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di volere fare valere fin da subito il proprio diritto di credito emerge dal tenore della conversazione né dagli altri atti prodotti in causa deve ritenersi illegittimo l'accertamento della risoluzione in diritto del contratto quadro di trasporto postulata dalla condanna pronunciata dal Giudice di prime cure in danni dell'odierna appellante.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Il motivo di appello in esame è privo di correlazione con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale non è stata fatta applicazione della disciplina della risoluzione di diritto, previa diffida ad adempiere, quanto della disciplina della risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c..
Quanto all'onere di contestazione, nell'ordinanza impugnata vengono evidenziati come non contestati i seguenti fatti: «-la stipulazione fra le parti della Scrittura privata in data
19.11.2018 e dell'allegato contratto quadro di trasporto, avente durata dal 29 Ottobre 2018
4 Co al 31 Dicembre 2022; - le difficoltà manifestata da parte di ad evadere le richieste di trasporto secondo la tempistica concordata nel suddetto contrato quadro di trasporto, come rappresentato nella mail in data 17.2.2020 (doc 7) di parte attrice, ove di legge
“diversi trasporti sono stati rifiutati, ovvero confermati/eseguiti in tempi difformi da quelli contrattualmente previsti, ciò per cui la funzione logistica della nostra società ha dovuto manifestare ferme doglianze, senza che a ciò abbia tuttavia fatto seguito (come pure anche in questo caso la più elementare “regola” di customer care avrebbe imposto) neppure il benché minimo cenno di riscontro/giustificazione.”; - il contenuto della conversazione del 17.2.2021, come riportato al punto 10 dell'atto di citazione (“il direttore Co commerciale di sig. (doc. 8) riferì alla sig.ra Persona_1 Parte_2
(addetta alla logistica di ), che sollecitava la ripresa dei servizi contrattualmente CP_1 convenuti, che, a seguito della cessazione dell'affitto del ramo d'azienda di PE / Co Friultrasporti, aveva cessato (senza dir nulla a ) la tipologia di traffico (solido) CP_1
oggetto del contratto di trasporto allegato alla Scrittura Privata, occupandosi esclusivamente di trasporto di liquidi alimentari con sole autocisterne, avendo addirittura dismesso i mezzi centinati ed essendo pertanto venuta meno la possibilità di adempiere alle richieste di ”)». Nell'ordinanza viene anche rilevato che «3. parte convenuta ha CP_1
contestato il credito azionato da parte attrice, rilevando che il contratto (quadro) di trasporto era cessato per volontà di , la quale, per oltre un anno (dal febbraio 2020 CP_1
Co al febbraio 2021), non aveva richiesto a lo svolgimento di alcun trasporto, in violazione
Co dell'art. 4, commi 1 e 2 del contratto;
4. in ragione di ciò, in tesi di parte convenuta: (i) si era legittimamente rifiutata di riprendere l'effettuazione dei trasporti da ultimo richiesti in data 17.02.2021 e (ii) ricorrerebbe una delle ipotesi in cui, ai sensi dell'art.
5.1 della
Scrittura privata, non è dovuto il pagamento, ossia la cessazione del contratto di trasporto per “la mera volontà di di cambiare fornitore”». CP_1
Quindi nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha tenuto ben distinti i fatti, che ha rilevato correttamente non essere stati contestati dalla convenuta (attuale appellante), rispetto alla valutazione dei fatti, sulle quali le posizioni erano divergenti e quindi ha esaminato la tesi di parte convenuta, così come riassunta, ritenendola peraltro non condivisibile.
Non è fondata, pertanto, l'affermazione di parte appellante, secondo la quale «in comparsa di costituzione e risposta l'odierna appellante contesta espressamente le proposizioni assertive prospettando una diversa interpretazione dei fatti e ciò appare di per sé sufficiente a paralizzare le pretese avanzate dalla . CP_1
5 Così argomentando, l'appellante confonde la contestazione dei fatti nella loro materialità con le argomentazioni volte a prospettare una determinata interpretazione di quei fatti, in modo da contrastare le conseguenze giuridiche che da quei fatti parte attrice pretendeva di trarre (la debenza del pagamento richiesto).
Anziché censurare in modo specifico le motivazioni con le quali il Tribunale ha disatteso le
Co difese svolte da in primo grado, l'appellante assume che basti la prospettazione di una diversa interpretazione dei fatti per impedire che quei fatti vengano posti a fondamento della decisione, laddove del tutto correttamente il Tribunale, rilevando la non contestazione dei fatti nella loro materialità, dopo avere ritenuto non condivisibile la tesi di parte convenuta, ha valutato che proprio quei fatti potessero essere posti a fondamento della decisione di accogliere la domanda attorea.
2) SECONDO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure, non avendo rilevato che la sussistenza del rapporto contrattuale tra e Friultrasporti costituiva presupposto Parte_1 Parte_3 motivante dell'affaire, ha omesso di valutare l'efficacia del contratto quadro di trasporto e della scrittura privata integrativa alla luce dei fatti sopravvenuti al fallimento della ed alla cessazione del contratto di affitto di azienda, Parte_4
sostenendo: i) che la domanda di pagamento promossa dalla in virtù della CP_1 clausola di cui all'art. 5 della scrittura privata del 19 novembre 2018 è contraria al principio generale di buona fede in quanto contraria ai presupposti motivanti sottostanti all'affare; ii) che di qui derivava l'idea ragionevole esposta dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado ove ebbe a dedurre come il tenore letterale dell'accordo transattivo postulasse che “se per qualsivoglia motivo fosse venuta meno la esecuzione del contratto di trasporto e dunque la creazione del fatturato auspicato dalla convenuta, quest'ultima non avrebbe avuto alcun interesse né economico e tantomeno giuridico (in assenza di qualsivoglia causa sottostante) a garantire i debiti di PE”; iii) che a rigore, il venir meno del rapporto contrattuale tra la e la Parte_4 Parte_1
costituendo un mutamento dei presupposti motivanti dell'operazione
[...] economica, postulava una declaratoria di inefficacia sopravvenuta dell'accordo transattivo e dell'annesso contratto quadro di trasporto;
iv) che il corredo documentale esibito dalla conferma che a partire dai primi mesi del 2020, intervenuto il fallimento della CP_1
il numero di commissioni si riduce drasticamente per poi Parte_4 azzerarsi a cavallo dell'ultimo trimestre dello stesso anno, sino alla nota del 25 marzo
2021 che contrassegna l'origine del contenzioso giudiziale;
v) che, pur conscia del fatto
6 che la soddisfazione del suo credito nei confronti di esigeva una corretta Controparte_4 proporzione tra il numero dei viaggi, l'ammontare del fatturato (non soltanto totale sui cinque anni ma anche su loro frazioni trimestrali) ed il margine operativo lordo annuale e trimestrale, la società nel corso di un intero anno (2020/2021) ha utilizzato vettori CP_1
Co terzi giammai utilizzando i servizi della convenuta , il tutto in palese violazione degli accordi assunti con la scrittura privata del 19 ottobre 2018 e del successivo contratto di trasporto del 20 ottobre 2018 – così contravvenendo al comportamento da essa assunto in precedenza sostanziatosi nei presupposti motivanti l'operazione economica come quivi intesa.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Nell'ordinanza impugnata si legge: «6. il meccanismo di rimborso convenuto nella Co
“Scrittura privata” prevedeva che il debito che si era accollata (“Crediti Fibran verso
PE”) fosse pagato in via esclusiva, durante la vigenza del contratto di trasporto, Co mediante l'applicazione del c.d “extra sconto” sui trasporti commissionati da a;
CP_1
… 13. l'effettuazione di ordini rispondeva, pertanto, all'interesse di di ottenere il CP_1 servizio godendo del c.d. “extrasconto”, attraverso il quale rientrare gradualmente del proprio credito nei confronti di PE, posto che questa costituiva la modalità concordata fra le parti di soddisfacimento di tale credito;
14. la pattuizione invocata da parte convenuta, in ordine ai quantitativi minimi prevede: “Le Parti si danno atto che il suddetto Corrispettivo è stato pattuito sul presupposto che richieda al Vettore CP_1
l'effettuazione, durante la vigenza del presente Contratto, di un numero di Servizi che può essere stimato in n°379 carichi annui (di seguito anche la “Stima Presunta (dei Servizi)”), precisandosi tuttavia che tale Stima Presunta: - la quale si basa sul fatturato pregresso, ma all'evidenza dipende da svariate condizioni di mercato e altre circostanze, per loro natura mutevoli anche con scarso preavviso non può in alcun modo considerarsi vincolante per il Cliente, e - dipende anche dall'effettiva disponibilità del Vettore a rendere i
Servizi nei termini richiesti dal Cliente. Qualora il Vettore non effettui, per tre mesi consecutivi, per fatto allo stesso non imputabile, un numero di Servizi almeno pari a tre dodicesimi della Stima Presunta, avrà quale unico rimedio quello di cui all'Art. 9 del presente Contratto (Recesso del Vettore)”; 15. in forza di tale previsione, i carichi annui stimati non erano, quindi, vincolanti per;
16. l'effettuazione di ordini rispondeva, CP_1 peraltro, come sopra visto, all'interesse di;
17. le circostanze non contestate sopra CP_1
richiamate (risultanti dalla mail in data 17.2.2020) evidenziano piuttosto che il Vettore, in svariate occasioni, non era stato in grado di rendere il servizio nei termini richiesti dal
7 Cliente (si veda in proposito anche lo scambio di mail di cui al doc. 14); 18. ciò costituiva inadempimento all'obbligo di cui all'art. 4 della “Scrittura privata” e legittimava a CP_1
rivolgersi ad altri vettori;
19. per quanto sopra esposto, il mancato raggiungimento dei quantitativi di cui alla stima presunta non costituisce quindi inadempimento da parte di
, non comporta di per sé la cessazione del contratto quadro di trasporto e non CP_1
Co legittima il rifiuto opposto, nel febbraio 2021, da parte di di riprendere l'effettuazione dei trasporti;
20. il contratto di trasporto non può quindi ritenersi cessato per “mera volontà” di di cambiare fornitore;
21. il contratto di trasporto deve piuttosto ritenersi CP_1
Co cessato per l'incapacità di di assicurare il servizio, nei termini contrattualmente pattuiti».
In estrema sintesi, nell'ordinanza impugnata viene ben spiegato come, sulla base dei fatti non contestati, emerge chiaramente che: i) non era vincolata a eseguire un numero CP_1
minimo di trasporti (fatta salva la facoltà di recesso di ITT); ii) in ogni caso è stata ITT a dimostrarsi non in grado di eseguire i trasporti, costringendo a rivolgersi ad altri;
iii) CP_1 ciò comporta l'applicazione dell'art. 5 della scrittura privata:
Co Si tenga presente che, avendo allegato l'inadempimento di rispetto CP_1 all'esecuzione dei trasporti, e avendo il Tribunale escluso che la pattuizione di cui all'art. 4 configurasse un obbligo a carico di , secondo i criteri di distribuzione dell'onere CP_1
della prova costantemente affermati dalla Giurisprudenza, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, l'onere della prova di avere adempiuto e in particolare di avere Co assicurato il servizio cui si era obbligata gravava su , fermo restando che, sulla base dell'esame degli atti e dei documenti di causa, risultava dimostrato il grave inadempimento Co di alle obbligazioni assunte, tale giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c..
3) TERZO MOTIVO – L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto che “l'effettuazione di ordini rispondeva all'interesse di di ottenere il servizio godendo del c.d. “extrasconto”, attraverso il quale rientrare CP_1
gradualmente del proprio credito nei confronti di PE, posto che questa costituiva la modalità concordata fra le parti di soddisfacimento di tale credito” da ciò desumendo che
8 la violazione della clausola relativa “ai carichi stimati” non era vincolante per CP_1
sostenendo: i) che in tal modo il Tribunale ha deprivato di equilibrio normativo ed economico la causa complessiva dell'operazione economica nonché è incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., non avendo il Giudice di prime cure, in assenza di prova sull'imputabilità alla Independent Parte_1 considerato la riduzione consistente del volume d'affari nel corso del 2020 e l'azzeramento nel corso del 2021 quale circostanza rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito della gravità dell'inadempimento; ii) che le parti dell'odierno giudizio ricercavano una soluzione eminentemente transattiva al fine di risolvere la “grave inopinata problematica connessa alle pretese di pagamento nei confronti di ai sensi dell'art. CP_1
7-ter d. Lgs. 286/2006” e al contempo “di salvaguardare l'avviamento del ramo d'azienda affittato” dalla nel precipuo interesse di quest'ultima; ii) Parte_1 che all'equilibrio economico corrispondeva un ponderato assetto normativo tale per cui la si impegnava “a praticare in favore di , per Parte_1 CP_1 ciascun trasporto (commissionato) un extrasconto pari al 2% (…) fino alla concorrenza dell'importo vantato da in relazione ai Crediti verso PE”, presidiato CP_1 CP_1
dalla Clausola di Garanzia di cui al richiamato art. 5 a conforto della quale era prescritto una stima di carichi annuali in relazione alla cui cogenza deponeva, a rigore, la clausola n.
9 del contratto quadro di trasporto che attribuiva al vettore il diritto di recesso unilaterale;
iii) che erroneamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto non vincolante l'art. 4 del contratto di trasporto in quanto la si è impegnata, senza alcun dubbio, a CP_1
commissionare un numero approssimativo di 379 carichi, stimati in base al fatturato prodotto nei precedenti esercizi d'impresa; iv) che tale previsione di stima, a ben vedere, è cogente rebus sic stantibus, nel senso che alcun inadempimento sarebbe stato contestabile alla a fronte del mutamento delle condizioni di mercato o del CP_1 rifiuto del vettore;
v) che ha errato il giudice di prime cure a non valutare l'incidenza della condotta tenuta dalla che ha azzerato le commissioni nei confronti CP_1 dell'odierna appellante nel corso del 2020, pur in assenza di formale recesso del vettore;
vi) che, anche laddove non volesse attribuirsi alla la responsabilità esclusiva CP_1 per la mancata concretizzazione della causa dell'operazione economica e pur ipotizzando che la condotta tenuta dalla consistente nella soppressione della Parte_1
sede di Piombino potesse incidere in termini di deterioramento della qualità del servizio, come genericamente denunciato dalla indubbiamente le lacune assertive e CP_1
probatorie evidenziate avrebbero dovuto imporre il rigetto della domanda di risoluzione per
9 inadempimento, proprio in un'ottica di contemperamento della condotta reciprocamente tenuta dalle parti, dal cui desumere che, a fronte dell'evidente e progressivo calo ingiustificato delle commissioni affidate a partire dall'inizio del 2020 sino a completo azzeramento, affievoliva l'incidenza delle scelte gestionali intraprese dalla
[...]
sulla complessiva economica del rapporto. Parte_1
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
Si rimanda a quando detto con riferimento al terzo motivo, di cui il quarto rappresenta una sostanziale reiterazione, con altre parole.
In ogni caso, nell'ordinanza impugnata, venivano incluse tra le circostanze non contestate Co le seguenti: «le difficoltà manifestata da parte di ad evadere le richieste di trasporto secondo la tempistica concordata nel suddetto contrato quadro di trasporto, come rappresentato nella mail in data 17.2.2020 (doc 7) di parte attrice ove si legge ove di legge
“diversi trasporti sono stati rifiutati, ovvero confermati/eseguiti in tempi difformi da quelli contrattualmente previsti, ciò per cui la funzione logistica della nostra società ha dovuto manifestare ferme doglianze, senza che a ciò abbia tuttavia fatto seguito (come pure anche in questo caso la più elementare “regola” di customer care avrebbe imposto) neppure il benché minimo cenno di riscontro/giustificazione.”; - il contenuto della conversazione del 17.2.2021, come riportato al punto 10 dell'atto di citazione (“il direttore Co commerciale di sig. (doc. 8) riferì alla sig.ra Persona_1 Parte_2
(addetta alla logistica di ), che sollecitava la ripresa dei servizi contrattualmente CP_1 convenuti, che, a seguito della cessazione dell'affitto del ramo d'azienda di PE / Co Friultrasporti, aveva cessato (senza dir nulla a ) la tipologia di traffico (solido) CP_1
oggetto del contratto di trasporto allegato alla Scrittura Privata, occupandosi esclusivamente di trasporto di liquidi alimentari con sole autocisterne, avendo addirittura dismesso i mezzi centinati ed essendo pertanto venuta meno la possibilità di adempiere alle richieste di ”)». Circostanze dalle quali il Tribunale ha correttamente desunto CP_1
che: «17. le circostanze non contestate sopra richiamate (risultanti dalla mail in data
17.2.2020) evidenziano piuttosto che il Vettore, in svariate occasioni, non era stato in grado di rendere il servizio nei termini richiesti dal Cliente (si veda in proposito anche lo scambio di mail di cui al doc. 14); 18. ciò costituiva inadempimento all'obbligo di cui all'art. 4 della “Scrittura privata” e legittimava a rivolgersi ad altri vettori;
19. per quanto CP_1
sopra esposto, il mancato raggiungimento dei quantitativi di cui alla stima presunta non costituisce quindi inadempimento da parte di , non comporta di per sé la cessazione CP_1
del contratto quadro di trasporto e non legittima il rifiuto opposto, nel febbraio 2021, da
10 Co parte di di riprendere l'effettuazione dei trasporti;
20. il contratto di trasporto non può quindi ritenersi cessato per “mera volontà” di di cambiare fornitore;
21. il contratto di CP_1
Co trasporto deve piuttosto ritenersi cessato per l'incapacità di di assicurare il servizio, nei termini contrattualmente pattuiti».
Anziché confrontarsi con tale motivazione, con particolare riferimento all'individuazione delle circostanze non contestate poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione,
l'appellante di limita a riprodurre le proprie difese svolte in primo grado. Co In ogni caso, ad abundantiam, dall'esame degli atti emerge che l'inadempimento di era stato specificamente allegato da ai punti 9 e 10 dell'atto di citazione: «9) CP_1
Sennonché, seguì una fase di grave deterioramento della qualità del servizio da parte di
Co
(ben descritto nella PEC del 17/2/2020 sub doc. 7, con cui si vedeva costretta a CP_1
lamentare diversi episodi dai quali emergeva perspicuo un quadro di colpevole
Co disfunzionalità nei servizi di , invitando la convenuta a fornire adeguate rassicurazioni di continuità degli stessi;
10) Da ultimo, nel corso di un colloquio telefonico occorso in data Co 17/2/2021, il direttore commerciale di sig. (doc. 8) riferì alla sig.ra Persona_1
(addetta alla logistica di ), che sollecitava la ripresa dei servizi Parte_2 CP_1 contrattualmente convenuti, che, a seguito della cessazione dell'affitto del ramo d'azienda Co di PE/ Friultrasporti, aveva cessato (senza dir nulla a ) la tipologia di CP_1
traffico (solido) oggetto del contratto di trasporto allegato alla Scrittura Privata, occupandosi esclusivamente di trasporto di liquidi alimentari con sole autocisterne, avendo addirittura dismesso i mezzi centinati ed essendo pertanto venuta meno la possibilità di adempiere alle richieste di ». CP_1
A fronte di tali circostanze specificamente allegate da parte attrice, e corroborate dai documenti puntualmente richiamati e illustrati nel loro contenuto, parte convenuta, anziché effettuare una contestazione specifica, si limitava del tutto genericamente ad assumere che: «LA ATTRICE DAL FEBBRAIO 2020 AL FEBBRAIO 2021, PER UN ANNO CP_1
INTERO NON HA RICHIESTO NEPPURE UN VIAGGIO E/O UN TRASPORTO ALLA ITT,
DI FATTO PREFERENDO FAR SVOLGERE A TERZI SOGGETTI I SERVIZI DI
TRASPORTO» (pag. 7 comparsa di costituzione).
Nessuna contestazione veniva sollevata da parte convenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., mentre nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., detta parte si limitava a dedurre un capitolo di prova, inammissibile in quanto generico e valutativo (v. infra), così formulato: «Vero che la attrice FEBBRAIO 2020 AL FEBBRAIO 2021 Parte_5
Co
,PER UN ANNO INTERO non ha effettuato richieste di viaggi e/o trasporti alla , salvo
11 poi strumentalmente sollecitare dopo un anno ,con una richiesta , un servizio di trasporto,
Co da cui è derivato il legittimo rifiuto della ad evadere un solo ordine , stante l'inadempimento contrattuale della per i precedenti trimestri», ancora una volta CP_1
evitando di prendere posizione sulle circostanze specifiche allegate da parte attrice, dalle Co quali emergeva che era stata a non assicurare il servizio contrattualmente previsto come allegato al punto 9 dell'atto di citazione, per le ragioni esplicitate al punto 10 dell'atto di citazione.
Il motivo è pertanto palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
4) QUARTO MOTIVO – L'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto “sussistenti presupposti di cui all'art. 5 della scrittura perché parte attrice possa richiedere il pagamento della somma indicata come Crediti Fibran verso
PE” in assenza di prova circa l'effettivo pagamento da parte della CP_1
della complessiva somma chiesta in rivalsa, sostenendo: i) che la clausola n. 5 della scrittura privata non può essere qualificata come convenzione di accollo ma, piuttosto, come garanzia autonoma rilasciata in favore del debitore che il creditore Controparte_4 avrebbe potuto attivare, a mente dell'art. 1203 e 1204 c.c., in via surrogatoria CP_1 solo dopo aver esaudito le richieste formulate dai sub-vettori ai sensi dell'art.
7-ter d. Lgs.
286/2005; ii) che la dichiarazione di scienza contenuta nella premessa della scrittura privata del 19 novembre 2018 in relazione ai crediti vantati da nei confronti di CP_1
PE non ha valore confessorio nei confronti della si Parte_1 che la avrebbe dovuto non solo allegare ma prova in giudizio l'effettiva CP_1 soddisfazione delle pretese avanzate dai sub-vettori sino a concorrenza dell'importo garantito – ma ciò non è accaduto.
La Corte rileva che trattasi di questioni nuove, mai sollevate in primo grado, e pertanto inammissibili ex art. 345 c.p.c.., laddove in particolare nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado la convenuta riconosceva espressamente i debiti in questione, svolgendo difese inconciliabili con la contestazione di tali debiti che assumeva di essersi accollati allo scopo di concludere il contratto di trasporto con : «E' su tale unico CP_1 presupposto , per l'appunto, che va inquadrata la causa negoziale dell'accollo in forza del Co quale , di punto in bianco, senza aver alcun rapporto di debito/credito con PE, decide di sottoscrivere un accollo al solo fine di contrattualizzare (praticamente in pari data) un contratto di trasporto che però aveva proprio come condizione essenziale , neppur celata, l'accollo di cui alla scrittura privata dei debiti di PE e sino all'importo massimo di euro 80.000,00 (art. 6 della scrittura privata)» (pag. 4).
12 5) ISTANZE ISTRUTTORIE – Inammissibili i capitoli di prova testimoniale perché generici e valutativi, come risulta evidente dalla relativa formulazione: «1. “Vero che alla data di Co sottoscrizione della scrittura privata in oggetto contenente l'accollo in forza del quale la si obbligava ad adempiere il pagamento delle somme dovute da PE/FriulTrasporti, Co
non aveva alcun debito né nei confronti di PE , né nei confronti di della;
CP_1
Co
2. Vero che la si determinò a sottoscrivere il contratto con la ed accollarsi di CP_1
conseguenza il debito dei citati terzi PE/FriulTrasporti al sol fine di ottenere una nuova commessa con la e per tale fine venne previsto un numero minimo di viaggi CP_1 garantito su base annuale e trimestrale onde poter controbilanciare l'accollo del debito di
PE;
3. Vero che la attrice dal febbraio 2020 al febbraio 2021, per un CP_1
Co anno intero non ha effettuato richieste di viaggi e/o trasporti alla , salvo poi strumentalmente sollecitare dopo un anno, con una richiesta, un servizio di trasporto, da
Co cui è derivato il legittimo rifiuto della ad evadere un solo ordine, stante l'inadempimento contrattuale della per i precedenti trimestri.
4. Vero che la CP_1
Co attrice e la espressamente inserirono la previsione contrattuale di un CP_1
numero minimo di viaggi su base annuale e/o addirittura la previsione di un recesso del
Vettore nel caso di mancato rispetto su base trimestrale della frazione di 3/12 dell'intero su base annuale, al fine di stabilire una corretta proporzione tra il numero dei viaggi,
l'ammontare del fatturato (non soltanto totale sui cinque anni ma anche su loro frazioni trimestrali) ed il margine operativo lordo annuale e trimestrale, tale da giustificare
“l'assorbimento” per ITT dell'onere ,anche tramite extra sconto, dell'accollo del debito di un soggetto terzo ed estraneo e che costituiva un vero e proprio gap di partenza sulla intera
Commessa;
5. Vero che venne prevista contrattualmente una clausola di recesso in mancanza di un numero minimo di viaggi al fine di far venir meno automaticamente anche il rapporto giuridico ad esso connesso e sottostante (accollo)».
Ugualmente inammissibile l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società appellata sul seguente capitolo di prova:«1 Vero che la società che CP_1
svolge la propria attività, e genera il proprio fatturato, sul presupposto della improcrastinabile necessità di movimentazione delle merci e dunque della necessità di affidare a vettori professionisti la consegna di quanto dalla medesima prodotto, nel corso
Co dell'anno (2020/2021) ha utilizzato vettori terzi pur avendo un contratto con la che prevedesse un numero minimo di trasporti su base annuale», perché non è riferito a un fatto specifico, ma a una condotta genericamente descritta, nella quale, secondo l'appellante, si sostanzierebbe l'inadempimento di . CP_1
13 6) RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96 COMMA 3 CPC – La Corte non ravvisa le condizioni per emettere nei confronti dell'appellante condanna ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c.
, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE CP_5
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza impugnata, pronunciata inter partes dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente l'ordinanza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.103,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 29/01/2025 Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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