TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 699
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis legge n. 241 del 1990 per omesso preavviso di rigetto

    Il Collegio ritiene che le eccezioni processuali sollevate dal Comune non siano in grado di paralizzare le censure dedotte, che risultano fondate.

  • Accolto
    Illegittimità del divieto di prosecuzione per vizi propri e derivati dall'illegittimità dell'art. 7, comma 3, del Regolamento

    Il Collegio ritiene fondate le censure, poiché l'art. 7, comma 3, del Regolamento, vietando il potenziamento e l'aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti, contrasta con l'art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003.

  • Accolto
    Illegittimità del Regolamento per assenza di fase partecipativa

    Le eccezioni processuali sollevate dal Comune non sono in grado di paralizzare le censure dedotte, che risultano fondate.

  • Rigettato
    Errata interpretazione della manutenzione ordinaria

    Il Collegio ritiene che l'intervento ecceda i limiti della manutenzione ordinaria, ma accoglie le censure per contrasto del Regolamento con la normativa statale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento della causa tipica (finalità di tutela della salute)

    Il Collegio ritiene fondata la censura, poiché, a fronte del parere ARPAV favorevole, al Comune non residuava alcun margine di valutazione sulla tutela della salute e vietare l'adeguamento rende l'impianto funzionalmente inidoneo.

  • Accolto
    Contrasto con la normativa statale in materia di SCIA per adeguamento tecnologico

    Il Collegio ritiene che la disposizione regolamentare sia in palese contrasto con l'art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché impedisce modifiche funzionali degli impianti esistenti, e pertanto deve essere annullata.

  • Accolto
    Eccesso di potere nella pianificazione urbanistica

    Il Collegio ritiene che la disposizione regolamentare sia in palese contrasto con l'art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché impedisce modifiche funzionali degli impianti esistenti, e pertanto deve essere annullata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 699
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 699
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo