Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00699/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto da
ND Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 4798/2025 del 21 gennaio 2025 con il quale il Dirigente dell’Area 5 - Urbanistica Sportello Unico Edilizia del Comune di Bassano del Grappa ha comunicato il divieto di prosecuzione dei lavori di cui alla s.c.i.a. presentata il 23 dicembre 2024 prot. n. 81526 ex art. 44, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 259 del 2003, per l’adeguamento tecnologico, privo di opere architettoniche e di modifiche fisiche dell’impianto per telefonia mobile VI719, già realizzato in modalità roof top sull’edificio sito in Bassano del Grappa, alla Via Verci n. 9, censito al fg.3 mappale 395;
- del « Regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobili e rete dati » approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 24 marzo 2022, ove interpretato secondo la tesi riportata nel provvedimento sub 1), nella parte in cui (art.7, comma 3), pur consentendo interventi di manutenzione ordinaria, impone il divieto di potenziamento (adeguamento tecnologico) degli impianti già esistenti e realizzati in talune zone tra cui la «zona A», tramite il rinvio all’allegato II, tav. B;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa la nota comunale prot. n. 95 del 2 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. GI De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 23 dicembre 2024 ND Tre s.p.a. (di seguito, breviter , ND) presentava al Comune di Bassano del Grappa (di seguito, breviter , Comune) una segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, breviter , s.c.i.a.) ex art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003 per l’esecuzione di un intervento di adeguamento tecnologico di una stazione radio base (di seguito, breviter , s.r.b.) già realizzata sempre dalla ND nel 2021 sul tetto di un immobile di proprietà comunale sito in via Verci n. 9 (la cd. «Cittadella delle Istituzioni»).
L’intervento consisteva nella riconfigurazione dell’apparato radio nella gestione delle frequenze con l’adeguamento delle potenze esistenti e con l’aggiunta della tecnologia «GSM900», senza esecuzione di opere e senza modifiche nella morfologia e nella sagoma della s.r.b..
Relativamente all’intervento de quo il 17 gennaio 2025 l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito, breviter , ARPAV) rilasciava parere radioprotezionistico favorevole all’attivazione del segnale.
Il 21 gennaio 2025 il Comune emetteva il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale disponeva il divieto di prosecuzione degli interventi segnalati ed ordinava la rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati. In particolare, il Comune in motivazione: a) richiamava (oltre all’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ed al parere radioprotezionistico) il « Regolamento Comunale per il governo dei processi di localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile e rete dati » (di seguito, breviter , Regolamento), nonché i relativi allegati, fra cui « Allegato 02 – TAV B – Tavola di zonizzazione del territorio Comunale territorio Centro-Sud »; b) evidenziava che « l’intervento in oggetto ricade in zona classificata dal suddetto Regolamento come “zona A – vietata »; c) disponeva che « l’intervento di potenziamento non è ammissibile in “zona A – vietata” ai sensi dell’art. 7 comma 3 del » Regolamento, in base al quale « Gli impianti che - alla data di approvazione del presente Regolamento risultino inseriti in “zone A – Vietate” o in “Zone B inidonee”, sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento - potranno pertanto essere assoggettati esclusivamente ad interventi di ordinaria manutenzione, con esclusione di ogni forma di potenziamento ».
2. ND presentava tempestivo ricorso con il quale chiedeva l’annullamento del suddetto provvedimento, nonché della presupposta disposizione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento.
2.1. In particolare, con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990 perché il provvedimento impugnato era stato adottato senza il preavviso di rigetto. Secondo la ricorrente, la norma invocata trova applicazione anche per il procedimento normato dall’art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003, e quindi l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale le aveva impedito di presentare chiarimenti ed osservazioni sull’intervento proposto.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva che l’avversato divieto di prosecuzione dell’adeguamento della s.r.b. è illegittimo sia per vizi propri, sia per vizi derivati dall’illegittimità dell’art. 7, comma 3, del Regolamento che, per gli impianti esistenti in «zona A», già autorizzati ed operativi, consente soltanto interventi di manutenzione ordinaria, così precludendo qualsiasi forma di aggiornamento tecnologico (come l’adeguamento delle potenze esistenti e l’aggiunta, alle tecnologie già autorizzate, della tecnologia «GSM900» utilizzata soprattutto da alcune fasce di utenza e dai sistemi di allarme), anche in assenza di impatto urbanistico. Secondo la ricorrente, sebbene l’art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003 preveda espressamente la presentazione di una s.c.i.a. per eseguire gli interventi di adeguamento tecnologico e potenziamento delle reti, anche su impianti esistenti, nel rispetto della pianificazione urbanistica, tuttavia il Regolamento vieta ogni intervento di potenziamento, e pertanto contrasta con la richiamata disposizione di rango legislativo, impedendo l’evoluzione tecnologica della rete di telefonia mobile.
Affermava inoltre la ricorrente che, indipendentemente dalla natura dell’intervento proposto, la “delocalizzazione” di impianti esistenti e già legittimamente realizzati non poteva essere imposta retroattivamente con l’avversata norma regolamentare, da disapplicarsi in quanto illegittima.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente riteneva il Regolamento illegittimo anche perché adottato in assenza di una fase partecipativa e quindi senza coinvolgere i gestori degli impianti interessati.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente evidenziava che l’art. 7, comma 3, del Regolamento, vietando ogni intervento di potenziamento su impianti esistenti ricadenti in «zona A», consente solo attività di manutenzione ordinaria, senza considerare, però, che - come risulta dal parere del consulente di parte allegato al ricorso - nella nozione di “manutenzione ordinaria” sono ricompresi anche gli interventi di adeguamento tecnologico, in quanto volti a garantirne l’efficienza funzionale e il mantenimento della connessione alla rete radiomobile nazionale.
In altri termini, secondo la ricorrente, il divieto imposto dalla citata norma regolamentare produce un effetto espulsivo “mascherato” delle s.r.b., perché: A) malgrado il favor legislativo per l’adeguamento delle s.r.b. alle più moderne tecnologie, impedisce qualsiasi intervento tecnico-funzionale, obbligando il gestore a “delocalizzare” l’impianto altrove; B) impedisce in modo surrettizio la permanenza sul territorio di un impianto legittimamente realizzato; C) non favorisce la razionalizzazione e la minimizzazione degli impatti, causando la proliferazione degli impianti al di fuori delle aree vietate e aggravando l’impatto urbanistico, anziché contenerlo; D) persegue mal celate finalità di tutela della salute, ingerendosi nella sfera di competenze riservate all’ARPAV, che nella fattispecie ha espresso parere radioprotezionistico favorevole sull’intervento.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente rilevava che malgrado l’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001 – nel vietare l’introduzione di limitazioni generalizzate per zone predefinite del territorio comunale – consenta ai Comuni solo di prevedere divieti connessi alla presenza di siti sensibili individuati in modo specifico, l’area su cui insiste la s.r.b. de qua è classificata come sito sensibile dall’art. 5 del medesimo Regolamento, pur non avendone le caratteristiche, il che lede l’aspettativa qualificata della ricorrente all’adeguamento tecnologico di detta s.r.b., regolarmente autorizzata nel 2021 a seguito della delocalizzazione di altri impianti richiesta proprio dal Comune.
3. Il Comune, ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che: A) la s.c.i.a. è una mera dichiarazione di parte, ragion per cui non era dovuto il preavviso di rigetto; B) il Regolamento - in parte qua ritenuto legittimo da questo Tribunale con la sentenza n. 65 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5236 del 2024 - vieta nelle «zone A» qualsiasi intervento che non sia di manutenzione ordinaria e la s.r.b. de qua può continuare a funzionare, perché il Comune non ne ha intimato la dismissione, ma non può essere potenziata o modificata; C) l’intervento proposto dalla ricorrente, lungi dal configurare una manutenzione ordinaria, rappresenta un intervento di potenziamento e trasformazione edilizia, al punto da dover essere qualificato come realizzazione di un “nuovo” impianto, come tale vietato in «zona A»; D) la ricorrente è stata coinvolta nella redazione del Regolamento, ma non ha mai contestato la classificazione dell’impianto per cui è causa, né l’esistenza di siti alternativi idonei alla ricollocazione dell’impianto stesso (come, ad esempio, il sito denominato «D20» posto a meno di 300 metri) che garantirebbero comunque la copertura del servizio; E) solo due impianti (uno dei quali è la s.r.b. oggetto di giudizio) ricadono in «zona A», e per essi il Comune intende favorire la delocalizzazione, anche vietandone le innovazioni ed il potenziamento; F) la s.r.b. oggetto di intervento ricade in un’area soggetta vincolo monumentale e l’immobile su cui l’impianto insiste ricade nell’area di più antica formazione del centro storico del Comune.
4. La ricorrente, con istanza depositata il 24 marzo 2025, ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello rubricato con il n. 289/2025 R.G., avente ad oggetto un intervento di adeguamento di un’altra s.r.b. localizzata sempre in «zona A» e parimenti precluso dalla disposizione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento.
5. In vista dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e di replica ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle rispettive conclusioni.
6. In particolare, il Comune con memoria del 16 maggio 2025 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, osservando che la ricorrente: A) non ha censurato la legge regionale Veneto n. 11 del 2004 e la circolare regionale del 12 luglio 2001 n. 12, in base alle quali con il Regolamento è stata disciplinata la localizzazione delle s.r.b. sul territorio comunale, e comunque ha omesso di impugnare la suddetta circolare; B) non ha censurato l’inserimento del sito ove sorge la s.r.b. per cui è causa all’interno della «zona A».
7. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio non ravvisa l’opportunità di riunire l’odierno giudizio a quello rubricato al n. 289/2025 R.G., stante la diversa morfologia degli impianti oggetto dei due giudizi e la diversa natura degli interventi che la ricorrente intende realizzare sugli impianti stessi.
2. Sempre in via preliminare, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rilevando l’omessa censura, da parte della ricorrente, degli atti che disciplinano la potestà di localizzazione delle s.r.b. in ambito comunale (legge regionale n. 11 del 2004 e circolare regionale del 12 luglio 2001 n. 12) nonché del Regolamento nella parte in cui ricomprende in una zona vietata il sito ove sorge la s.r.b. oggetto di giudizio.
A tal riguardo il Collegio osserva innanzi tutto che il Comune - in applicazione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, secondo il quale « Gli impianti che - alla data di approvazione del presente Regolamento risultino inseriti in “zone A – Vietate” o in “Zone B inidonee”, sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento - potranno pertanto essere assoggettati esclusivamente ad interventi di ordinaria manutenzione, con esclusione di ogni forma di potenziamento » - ha incentrato la motivazione del provvedimento impugnato sul fatto che in «zona A» è inibito qualsiasi intervento di potenziamento e di riconfigurazione degli impianti esistenti.
Ciò posto - a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza delle eccezioni in esame - il Collegio osserva che: A) in nessuna parte del ricorso è contestato il potere del Comune di individuare, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente, nonché dei princìpi del piano di settore, zone interdette all’installazione di nuove s.r.b.; B) le eccezioni processuali in esame non sono in grado di paralizzare le censure dedotte con il secondo ed il quarto motivo di ricorso, incentrate sull’illegittimità dell’art. 7, comma 3, del Regolamento (nella parte in cui vieta di eseguire interventi di adeguamento tecnologico degli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso) e sull’illegittimità derivata del provvedimento applicativo impugnato, censure che risultano fondate per le ragioni che seguono.
3. L’intervento per cui è causa - oggetto di una s.c.i.a. presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003 - ha ad oggetto l’adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile esistente e consiste (secondo quanto indicato nella documentazione allegata alla s.c.i.a.) nell’inserimento di nuovi sistemi elettromagnetici (antenne e parabole). L’obiettivo non è quello di realizzare un nuovo impianto in sostituzione di quello autorizzato, bensì quello di riconfigurare e aggiornare tecnologicamente l’impianto già esistente.
Ciò posto, giova premettere che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5236 del 2024 - più volte invocata dal Comune nelle proprie difese - si riferisce all’art. 5 del Regolamento, che disciplina la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, individuando le zone di possibile insediamento e imponendo condizioni localizzative restrittive, mentre le censure dedotte dalla ricorrente investono l’art. 7, comma 3, del Regolamento, che riguarda gli impianti già esistenti ricadenti in «zona A», per i quali sono consentiti esclusivamente « interventi di ordinaria manutenzione, con esclusione di ogni forma di potenziamento ». Dunque - posto che l’art. 5 del Regolamento disciplina l’insediamento di nuovi impianti sul territorio comunale, mentre l’art. 7, comma 3, incide sulla possibilità di realizzare aggiornamenti tecnologici di impianti già esistenti e regolarmente assentiti - la predetta sentenza del Consiglio di Stato non può essere utilmente invocata dal Comune per giustificare il divieto imposto con il citato art. 7, comma 3, del Regolamento, divieto che - come si avrà modo di evidenziare - esorbita dal potere comunale di pianificazione del territorio in quanto limita un’attività “liberalizzata” dal legislatore statale.
Giova poi evidenziare che - a differenza di quanto affermato dalla ricorrente - il potenziamento di un impianto esistente non si configura come un mero intervento di manutenzione ordinaria, e ciò per le seguenti ragioni.
Secondo l’art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, la manutenzione ordinaria consiste in “ Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ”. Invece dal progetto allegato alla s.c.i.a. risulta che l’intervento non si limita al mantenimento in efficienza o alla sostituzione di componenti esistenti con componenti analoghi o, più in generale, a realizzare finalità conservative dell’impianto, ma introduce apparati (antenne e parabole) con differenti caratteristiche trasmissive.
Anche in giurisprudenza, è costante il principio secondo il quale l’installazione o sostituzione di antenne con apparati più performanti, ovvero la riconfigurazione di impianti preesistenti, configura un intervento di potenziamento o una riconfigurazione tecnologica (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 novembre 2019, n. 7939; T.R.G.A. Trentino Alto Adige - Sezione Autonoma di Bolzano, 29 giugno 2016, n. 210).
4. Poste tali premesse, il Collegio ritiene che: A) diversamente rispetto a quanto affermato dalla ricorrente, l’intervento oggetto di giudizio ecceda i limiti propri della manutenzione ordinaria, non potendo tale categoria comprendere modifiche funzionali finalizzate all’adeguamento tecnologico di un impianto esistente, ragion per cui non è fondata la censura con cui viene dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe frutto di un’errata applicazione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento (che, secondo tale prospettazione, consentirebbe l’intervento per cui è causa, trattandosi di manutenzione ordinaria di un impianto esistente); B) siano invece fondate le censure dedotte con il secondo e il quarto motivo di ricorso, perché l’avversato provvedimento inibitorio è illegittimo, in via derivata, per effetto dell’illegittimità dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, che vieta il potenziamento e l’aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti, in contrasto con la normativa statale di riferimento.
In particolare, il Comune, mediante una disposizione quale quella dell’art. 7, comma 3 del Regolamento, non poteva vietare l’adeguamento di un impianto esistente e già autorizzato, come quello oggetto della s.c.i.a. per cui è causa, così imponendone di fatto la delocalizzandone in altro sito ritenuto idoneo dalla pianificazione di settore.
5. Ancor prima di esaminare le predette censure, si rende necessario illustrare il vigente quadro normativo di riferimento.
Secondo l’art. 45 (rubricato “ Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti ”) d.lgs. n. 259 del 2003, “ 1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l’operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate […] 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi […] 4. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente, la segnalazione è priva di effetti […] ”.
Invece, secondo l’art. 44 (rubricato “ Nuovi impianti-Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ”) del d.lgs. n. 259/2003, “ L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto ”.
L’art. 8 (rubricato “ Competenze delle regioni, delle province e dei comuni ”) legge n. 36 del 2001 (“ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ”), nel disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia, al comma 6 stabilisce che “ I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4. ”.
Inoltre, l’art. 7 del Regolamento (rubricato « Processi di rilocalizzazione concertata degli impianti - (Obiettivo di qualità per Bassano del Grappa) ») dispone che « 1. Contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di qualità, assunto dal Comune di Bassano del Grappa con l’approvazione del presente Regolamento, l’individuazione di localizzazioni alternative per gli impianti esistenti, ubicati all’interno delle Zone A e B, di cui all’art. 5, comma 1 - lettere a) e b) del presente Regolamento. 2. Allo scopo di conseguire gli standard di qualità di cui al comma 1, tutti gli impianti in essere, che - alla data di approvazione del presente regolamento - risultino inseriti in zone vietate od inidonee, sulla scorta della cartografia allegata al medesimo, potranno essere oggetto di specifici interventi concertati, finalizzati alla loro rilocalizzazione in corrispondenza dei siti consigliati di iniziativa pubblica, da presentarsi a cura dei gestori unitamente ad un cronoprogramma dell’intervento proposto. 3. Gli impianti che - alla data di approvazione del presente Regolamento risultino inseriti in “zone A – Vietate” o in “Zone B inidonee”, sulla scorta della cartografia allegata al presente Regolamento - potranno pertanto essere assoggettati esclusivamente ad interventi di ordinaria manutenzione, con esclusione di ogni forma di potenziamento. […] 6. L’Amministrazione Comunale potrà promuovere accordi con i gestori, eventualmente anche avviando le procedure di cui al precedente comma, finalizzati alla rilocalizzazione di impianti esistenti, in funzione della riduzione degli impatti dei campi elettromagnetici sulla popolazione circostante. Tali iniziative negoziali potranno essere corredate da opportuni elementi di incentivo economico nei confronti dei gestori proprietari degli impianti, qualora gli stessi si rendano disponibili a trasferire proprie apparecchiature in corrispondenza di siti consigliati di iniziativa pubblica. […] 8. Ogni iniziativa di delocalizzazione degli impianti di cui al comma 1 potrà essere attivata di concerto con gli operatori proprietari ».
6. Alla luce di tali disposizioni, la distinzione tra autorizzazione (art. 44) e s.c.i.a. (art. 45) nel d.lgs. n. 259 del 2003 assume una rilevanza essenziale nel bilanciamento tra libertà di impresa, interessi pubblici e pianificazione urbanistica comunale.
L’art. 44 prevede, infatti, che l’installazione di nuovi impianti, soggetta a determinati adempimenti e condizioni, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione generale, ragion per cui compete all’amministrazione valutare preventivamente l’impatto localizzativo, edilizio, paesaggistico e ambientale dell’impianto.
L’art. 45 stabilisce, invece, che l’adeguamento tecnologico e la modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti esistenti può avvenire previa presentazione di una s.c.i.a. “ fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza ”. La ratio di tale disposizione è chiara: favorire l’adeguamento tecnologico mediante procedure semplificate, coerenti con la normativa europea e i princìpi di efficienza e universalità del servizio, ossia mediante la presentazione di una s.c.i.a. accompagnata dalla documentazione richiesta, soggetta ad un eventuale controllo ex post . Difatti - come evidenziato dalla stessa Amministrazione resistente in replica al primo motivo di ricorso - la s.c.i.a. non si configura come un’istanza di parte cui consegue l’avvio di un procedimento finalizzato al rilascio di un’autorizzazione, bensì come una dichiarazione di volontà privata, avente ad oggetto l’avvio di un’attività autorizzata direttamente dalla legge.
7. Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, da un lato, il progetto presentato dalla ricorrente corrisponde alla fattispecie astratta di cui all’art. 45 d.lgs. n. 259 del 2003, e ciò in quanto: A) riguarda l’adeguamento di un impianto esistente, autorizzato nel 2021 prima dell’approvazione del Regolamento, risalente al 2022; B) comporta un mero aggiornamento tecnologico delle antenne e parabole, e non la sostituzione dell’infrastruttura passiva, costituita dal palo «porta antenne»; C) è conforme alle vigenti norme in materia di inquinamento elettromagnetico, come attestato nel parere radioprotezionistico favorevole dell’ARPAV.
D’altra parte, l’art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001 riconosce ai Comuni il potere di adottare un regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, ma precisa che tale potestà regolamentare dev’essere esercitata “ nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ”.
Ne consegue che: A) la potestà regolamentare dei Comuni è soggetta alla normativa statale di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, il quale prevede - all’art. 45 - che gli operatori del settore sono legittimati a presentare una s.c.i.a. per l’esecuzione di interventi di adeguamento tecnologico della rete, da eseguire su impianti esistenti; B) la disposizione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, secondo la quale per gli impianti esistenti ricadenti in «zona A» sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione di ogni potenziamento, si pone in palese contrasto con il predetto art. 45, perché impedisce ogni modifica funzionale degli impianti esistenti, e quindi, dev’essere annullata.
Tali conclusioni sono coerenti con il principio per cui la potestà dei Comuni di dettare disposizioni regolamentari di natura urbanistica, finalizzate alla corretta allocazione delle s.r.b. sul territorio comunale, senza introdurre divieti generalizzati, dev’essere esercitata « compatibilmente con l’esigenza di creare la rete infrastrutturale necessaria a un efficiente servizio di telecomunicazione, che deve poter essere modernizzata, in tempi rapidi, per rimanere al passo con il progredire delle tecnologie, come anche riconosciuto dalla più recente giurisprudenza » ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2013, n. 2945).
In coerenza con tale affermazione, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che « non si può vietare l’intervento richiesto sol perché il regolamento comunale non comprende l’area relativa all’impianto interessato come idonea ad installarvi un impianto di telefonia mobile, perché oggetto della richiesta non è la costruzione di un nuovo impianto, ma solo l’adeguamento ad altra tecnologia di un impianto preesistente, attraverso l’inserimento di una scheda funzionale all’invio e al ricevimento dei dati con la tecnologia prescelta attraverso la rete mobile e che tale divieto si pone in contrasto con l’art. 87 bis del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della sua ratio acceleratoria dell’ammodernamento degli impianti ed altresì dell’art. 8, 6° comma, della L. n. 36/2001 che autorizza il Comune ad adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ma non a vietare l’ammodernamento della rete esistente » (in questi termini, Consiglio di Stato, sez.VI, 31 marzo 2023, n. 3335).
8. Fermo restando quanto precede, il quarto motivo di ricorso coglie nel segno anche nella parte in cui deduce un vizio di eccesso di potere per sviamento della causa tipica, sostenendo che il Comune persegue finalità di tutela della salute.
Difatti - a fronte del parere radioprotezionistico favorevole dell’ARPAV, secondo il quale il progetto di adeguamento tecnologico dell’impianto risulta compatibile con i limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di riferimento - al Comune non residuava alcun margine di valutazione in ordine alla possibilità di imporre la delocalizzazione dell’impianto, neppure al fine di minimizzare ulteriormente le emissioni elettromagnetiche, materia nella quale l’ente locale non ha alcuna competenza ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 8 maggio 2023, n. 4583; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2025, n. 31).
Né giova all’Amministrazione resistente sostenere che l’impugnata disposizione regolamentare non obbliga l’operatore a dismettere l’impianto esistente, che verrebbe lasciato in funzione nello stato attuale.
Tale difesa rende ancor più evidente la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di potere in quanto l’impianto esistente è un’infrastruttura destinata alla copertura radiomobile e all’adempimento di obblighi di servizio universale; pertanto vietarne l’adeguamento equivale a renderlo funzionalmente inidoneo a soddisfare le esigenze del servizio (anche solo per determinate fasce di utenza ed in funzione dei sistemi di allarme, che dialogano utilizzando una determinata tecnologia).
9. In conclusione, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con conseguente annullamento dell’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale - nella parte in cui vieta il potenziamento e l’adeguamento degli impianti esistenti in «zona A» - e, in via derivata, dell’impugnato provvedimento inibitorio. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, dal cui eventuale accoglimento la ricorrente non potrebbe trarre vantaggi ulteriori.
10. Le spese di giudizio possono essere compensate, considerata la complessità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nonché l’art. 7, comma 3, del «Regolamento comunale per il governo dei processi di localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobili e rete dati», approvato con delibera del Consiglio Comunale di Bassano del Grappa n. 18 del 24 marzo 2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
GI De IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI De IA | AR OL |
IL SEGRETARIO