Sentenza 12 dicembre 1974
Massime • 1
Agli effetti previsti dall'art 2704 cod civ, vanno considerati terzi anche gli aventi causa, a titolo particolare, della parte o di una delle parti da cui proviene la scrittura, qualora questa comprometta i loro diritti, personali o reali, preesistenti al documento. I fatti idonei a stabilire inequivocabilmente la certezza della data di una scrittura privata non autenticata e quindi l'anteriorita della formazione del documento ai fini della sua opponibilita ai terzi, ai sensi dell'art 2704 cod civ, non possono costituire oggetto di prova testimoniale. ( V 1808'73, mass n 364782).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1974, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1974 |
Testo completo
Agli effetti previsti dall'art 2704 cod civ, vanno considerati terzi anche gli aventi causa, a titolo particolare, della parte o di una delle parti da cui proviene la scrittura, qualora questa comprometta i loro diritti, personali o reali, preesistenti al documento. I fatti idonei a stabilire inequivocabilmente la certezza della data di una scrittura privata non autenticata e quindi l'anteriorita della formazione del documento ai fini della sua opponibilita ai terzi, ai sensi dell'art 2704 cod civ, non possono costituire oggetto di prova testimoniale. ( V 1808'73, mass n 364782).*