Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1974, n. 4235
CASS
Sentenza 12 dicembre 1974

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Agli effetti previsti dall'art 2704 cod civ, vanno considerati terzi anche gli aventi causa, a titolo particolare, della parte o di una delle parti da cui proviene la scrittura, qualora questa comprometta i loro diritti, personali o reali, preesistenti al documento. I fatti idonei a stabilire inequivocabilmente la certezza della data di una scrittura privata non autenticata e quindi l'anteriorita della formazione del documento ai fini della sua opponibilita ai terzi, ai sensi dell'art 2704 cod civ, non possono costituire oggetto di prova testimoniale. ( V 1808'73, mass n 364782).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1974, n. 4235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4235
    Data del deposito : 12 dicembre 1974

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