TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5285/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 11/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. CECCONATO ANNA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. SERENA MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal resistente;
rilevato che con note ex art. 127 ter cpc depositate il 03.02.2025 le parti raggiungevano il seguente accordo qui di seguito riportato:
“a) le fìglie vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
b) la casa familiare, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono, viene assegnata alta madre, affinchè ci abiti finché non troverà abitazione più (economica e) consona alle sue esigenze, mentre il padre ha già reperito altra abitazione grazie all'ausilio della compagna e ove si trasferirà non oltre il prossimo 28. 02. 2025;
c) ferma la massima disponibilità della madre affinchè le bimbe godano il più possibile di entrambi i genitori, si prevede il seguente calendario nelle due settimane:
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA
Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Papà
Precisando che il padre preleverà le fìglie da scuola nei giorni in cui sono a lui affidate ed ivi le riporterà la mattina successiva;
parimenti, nella giornata del venerdì precedente il sabato in cui sono affìdate allo stesso, le preleverà presso i rispettivi istituti scolastici e le riporterà a casa della madre la domenica entro le 18. 15 durante il periodo in cui vige l'ora solare ed entro le 19. 15 durante il periodo in cui vige l'ora legale e comunque prima di cena per permettere di iniziare la prassi di doccia-cenaletto con calma presso la casa materna.
Nell'ipotesi che ci fossero degli impegni improrogabili o di altra natura (esempio visite specialistiche, problemi familiari o problemi di lavoro) che non consentano di rispettare il calendario previsto sarà cura di entrambi informare l'altro genitore almeno con una settimana di preavviso e prowedere a trovare una soluzione alternativa qualora non sia possibile nemmeno all'altro genitore o alla nonna materna la sostituzione.
Sul punto si specifica che nel tempo e con la crescita delle bambine, che si abitueranno alla separazione dei genitori, secondo la loro serenità che i genitori constateranno, il fine settimana paterno inizierà dal venerdì pomeriggio e nulla oppone la madre al fatto che possano essere! maggiori pernottamenti presso il padre se sarà desiderio delle bambine.
Avendo il resistente interesse a raggiungere-un regime paritario ma non ritenendo la madre che l'età e la recente frattura familiare lo permettano, le parti si impegnano ad una revisione concordata semestrale delle condizioni di collocamento della prole.
La madre s'impegna a favorire, anche nei giorni di sua responsabilità, la frequentazione del padre con le fìglie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e con i propri: pertanto si prevede la possibilità che il padre, anche nei giorni in cui le bambine pernottano con la madre, possa, previo accordo, prelevare e tenere con sé le figlie dall'orario dell'uscita scolastica e fino alle 18. 15 durante il periodo in cui vige l'ora solare ed entro le
19. 15 durante il periodo in cui vige l'ora legale per permettere di iniziare la prassi di doccia-
cena-letto con calma presso la casa materna. A tal fine, la madre si rende disponibile,
soprattutto durante il periodo in cui vige l'ora solare e le ore di luce sono minori, a permettere al padre di frequentare le fìglie presso l'attuate casa familiare cosicché possano le bimbe godere di più della compagnia del padre e non soffrano i tempi di trasferta. Parimenti la madre non preclude la possibilità che in estate le bambine possano trattenersi dal padre anche per cena ma il riaccompagnamento a casa della madre dovrà avvenire per le ore 21.
d) Ferme le esigenze scolastiche e primarie delle minori, per quanto riguarda i periodi di vacanza, le parti concordano che:
per il periodo estivo, entro il 30 aprile di ciascun anno il periodo di almeno due settimane,
non necessariamente consecutive, in cui il padre potrà tenere con sé le fìglie (e ciò
Pe successivamente al compimento del 5° anno d'età di ), così come l'analogo periodo in cui la madre potrà effettuare la medesima programmazione;
per il periodo invernale, ciascun genitore potrà tenere con sé per una settimana le fìglie,
alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre, con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per il periodo pasquale, i genitori avranno cura di suddividere le vacanze scolastiche alternando i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo;
i ponti e le ulteriori festività verranno suddivisi equamente tra i genitori;
le bambine, indipendentemente dal calendario, se possibile, trascorreranno il compleanno con il genitore che lo festeggia;
inoltre, in caso di viaggio a Taiwan, paese di origine del padre, previo accordo con la madre,
il padre potrà tenere con sé le fìglie, per almeno due settimane consecutive, tanto questo dovesse occorrere nel periodo estivo o in concomitanza del periodo natalizio (con attenzione
Pe alle esigenze di ).
Qualora entrambi i genitori non potessero essere presenti congiuntamente al compleanno delle loro fìglie, le bambine resteranno affidate al genitore collocatario secondo il calendario predeterminato, con la possibilità per l'altro genitore di vedere la festeggiata e trascorrere almeno una ora con lei durante la giornata.
Ciascun genitore, durante il proprio turno di responsabilità avrà cura di garantire alle minori lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche e frequentazione con i pari.
Qualora un genitore dovesse necessitare di una babysitter durante il proprio turno di responsabilità, ne sosterrà i costi salvo per quanto concerne esigenze durante l'orario di lavoro, per cui il costo sarà sostenuto, come previsto dal Protocollo, a metà (a tal fine si precisa che la sig. ra ttualmente presta la propria attività lavorativa fino alle 16. 30; Pt_1
si precisa altresì che nel periodo di assenza del padre nel periodo di soggiorno in Taiwan le spese di baby sitter verranno divise a metà tra i genitori).
l genitori, tuttavia, concordano fin d'ora altresì che, qualora le fìglie siano malate in settimana e non si rechino a scuola, prima di ricercare una babysitter proveranno a chiedere aiuto alla nonna owero a zii e all'altro genitore.
l genitori saranno comunque liberi di concordare modifiche al calendario qui proposto come regola generale, in base alle esigenze lavorative, familiari e delle minori che di volta in volta si porranno. Fintante che il padre avrà la disponibilità dell'immobile di Barcellona, garantisce alle fìglie la possibilità di utilizzarlo con la madre per una settimana l'anno al fine di permettere una continuità con la città natale delle piccole, e ciò nei periodi in cui l'appartamento non è
affittato a terzi.
e) II padre concorrerà al mantenimento delle fìglie versando € 800,00 mensili (che a fini fiscali per il regime spagnolo si precisa essere erogato quale "pensión compensatoria") in un conto corrente cointestato ad entrambi i genitori. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e verrà versato mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun periodo.
f) Le spese straordinarie relative alle fìglie - come meglio individuate e regolamentate nel protocollo del Tribunale di Treviso, saranno suddivise per il 40% a carico della madre ed il restante 60% a carico del padre, previa presentazione della pezza giustificativa da parte
Pe dell'istante il rimborso. Si precisa che le rette dell'asilo e le attività di e di saranno Per_2
divise a metà tra i genitori, ma anticipate dalla madre e rimborsate dal padre.
g) la madre continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico.
Cont h) i sig. ri e si danno reciproco assenso al rilascio e Parte_1 Parte_2
rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e anche per le fìglie minori."
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025, hanno confermato di voler accettare l'accordo raggiunto e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti sia congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità.
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) le figlie minori vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) si dà atto che la casa familiare, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono,
viene assegnata alla madre, affinché ci abiti finché non troverà abitazione più economica e consona alle sue esigenze, mentre il padre ha già reperito altra abitazione grazie all'ausilio della compagna e ove si trasferirà non oltre il prossimo 28.02.2025;
3) ferma la massima disponibilità della madre affinché le bimbe godano il più possibile di entrambi i genitori, si prevede il seguente calendario nelle due settimane:
LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA
Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Papà Mamma Mamma Mamma Mamma Papà Papà
Precisando che il padre preleverà le fìglie da scuola nei giorni in cui sono a lui affidate ed ivi le riporterà la mattina successiva;
parimenti, nella giornata del venerdì precedente il sabato in cui sono affìdate allo stesso, le preleverà presso i rispettivi istituti scolastici e le riporterà
a casa della madre la domenica entro le 18.15 durante il periodo in cui vige l'ora solare ed entro le 19.15 durante il periodo in cui vige l'ora legale e comunque prima di cena per permettere di iniziare la prassi di doccia-cena-letto con calma presso la casa materna.
Nell'ipotesi che ci fossero degli impegni improrogabili o di altra natura (esempio visite specialistiche, problemi familiari o problemi di lavoro) che non consentano di rispettare il calendario previsto sarà cura di entrambi informare l'altro genitore almeno con una settimana di preavviso e provvedere a trovare una soluzione alternativa qualora non sia possibile nemmeno all'altro genitore o alla nonna materna la sostituzione.
Sul punto si specifica che nel tempo e con la crescita delle bambine, che si abitueranno alla separazione dei genitori, secondo la loro serenità che i genitori constateranno, il fine settimana paterno inizierà dal venerdì pomeriggio e nulla oppone la madre al fatto che possano essere! maggiori pernottamenti presso il padre se sarà desiderio delle bambine. Avendo il resistente interesse a raggiungere un regime paritario, ma non ritenendo la madre che l'età e la recente frattura familiare lo permettano, le parti si impegnano ad una revisione concordata semestrale delle condizioni di collocamento della prole.
La madre s'impegna a favorire, anche nei giorni di sua responsabilità, la frequentazione del padre con le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e con i propri: pertanto si prevede la possibilità che il padre, anche nei giorni in cui le bambine pernottano con la madre, possa, previo accordo, prelevare e tenere con sé le figlie dall'orario dell'uscita scolastica e fino alle 18.15 durante il periodo in cui vige l'ora solare ed entro le
19.15 durante il periodo in cui vige l'ora legale per permettere di iniziare la prassi di doccia-
cena-letto con calma presso la casa materna. A tal fine, la madre si rende disponibile,
soprattutto durante il periodo in cui vige l'ora solare e le ore di luce sono minori, a permettere al padre di frequentare le figlie presso l'attuate casa familiare cosicché possano le bimbe godere di più della compagnia del padre e non soffrano i tempi di trasferta. Parimenti la madre non preclude la possibilità che in estate le bambine possano trattenersi dal padre anche per cena ma il riaccompagnamento a casa della madre dovrà avvenire per le ore 21.
4) Ferme le esigenze scolastiche e primarie delle minori, per quanto riguarda i periodi di vacanza, le parti concordano che:
- per il periodo estivo, entro il 30 aprile di ciascun anno il periodo di almeno due settimane,
non necessariamente consecutive, in cui il padre potrà tenere con sé le fìglie (e ciò
Pe successivamente al compimento del 5° anno d'età di ), così come l'analogo periodo in cui la madre potrà effettuare la medesima programmazione;
- per il periodo invernale, ciascun genitore potrà tenere con sé per una settimana le fìglie,
alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre, con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per il periodo pasquale, i genitori avranno cura di suddividere le vacanze scolastiche alternando i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- i ponti e le ulteriori festività verranno suddivisi equamente tra i genitori;
le bambine, indipendentemente dal calendario, se possibile, trascorreranno il compleanno con il genitore che lo festeggia;
inoltre, in caso di viaggio a Taiwan, paese di origine del padre, previo accordo con la madre,
il padre potrà tenere con sé le fìglie, per almeno due settimane consecutive, tanto questo dovesse occorrere nel periodo estivo o in concomitanza del periodo natalizio (con attenzione
Pe alle esigenze di ).
Qualora entrambi i genitori non potessero essere presenti congiuntamente al compleanno delle loro fìglie, le bambine resteranno affidate al genitore collocatario secondo il calendario predeterminato, con la possibilità per l'altro genitore di vedere la festeggiata e trascorrere almeno una ora con lei durante la giornata.
Ciascun genitore, durante il proprio turno di responsabilità avrà cura di garantire alle minori lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche e frequentazione con i pari.
Qualora un genitore dovesse necessitare di una babysitter durante il proprio turno di responsabilità, ne sosterrà i costi salvo per quanto concerne esigenze durante l'orario di lavoro, per cui il costo sarà sostenuto, come previsto dal Protocollo, a metà (a tal fine si precisa che la sig. ra ttualmente presta la propria attività lavorativa fino alle 16. 30; Pt_1
si precisa altresì che nel periodo di assenza del padre nel periodo di soggiorno in Taiwan le spese di baby-sitter verranno divise a metà tra i genitori).
l genitori, tuttavia, concordano fin d'ora altresì che, qualora le fìglie siano malate in settimana e non si rechino a scuola, prima di ricercare una babysitter proveranno a chiedere aiuto alla nonna ovvero a zii e all'altro genitore.
l genitori saranno comunque liberi di concordare modifiche al calendario qui proposto come regola generale, in base alle esigenze lavorative, familiari e delle minori che di volta in volta si porranno.
Fintante che il padre avrà la disponibilità dell'immobile di Barcellona, garantisce alle figlie la possibilità di utilizzarlo con la madre per una settimana l'anno al fine di permettere una continuità con la città natale delle piccole, e ciò nei periodi in cui l'appartamento non è
affittato a terzi.
5) II padre concorrerà al mantenimento delle figlie versando € 800,00 mensili (che a fini fiscali per il regime spagnolo si precisa essere erogato quale "pensión compensatoria") in un conto corrente cointestato ad entrambi i genitori. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e verrà versato mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun periodo.
6) Le spese straordinarie relative alle figlie - come meglio individuate e regolamentate nel protocollo in uso presso questo Tribunale, saranno suddivise per il 40% a carico della madre ed il restante 60% a carico del padre, previa presentazione della pezza giustificativa da parte
Pe dell'istante il rimborso. Si precisa che le rette dell'asilo e le attività di e di saranno Per_2
divise a metà tra i genitori, ma anticipate dalla madre e rimborsate dal padre.
7) Si dà atto che la madre continuerà a percepire il 100% dell'Assegno Unico.
8) Si dà atto che i sig. ri e si danno reciproco assenso Parte_1 Controparte_2
al rilascio e rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e anche per le figlie minori.
9) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani