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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1379/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 14 febbraio 2025 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l'udienza del 19 marzo 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1379/2023 promossa da:
, , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alfonso Fiorica, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_1 P.IVA_2
D'Angelo, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Prospettazione difensiva di parte attrice. La società cooperativa ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare la società a pagare Controparte_1
l'importo di € 81.031,24 oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, preteso a titolo di corrispettivo per l'uso concesso della vettura sportiva Skoda Fabia RS targata AW TS 159 predisposta per le competizioni da Rally, come da contratto prodotto sub doc. 1.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. La società ha chiesto Controparte_1
di rigettare la domanda attorea e di accertare l'intervenuta compensazione con i crediti vantati dalla convenuta che, su autorizzazione della società attrice, a regola d'arte ha eseguito lavori straordinari sulla vettura oggetto di causa.
3. Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. Su istanza di parte attrice, con provvedimento del 27 settembre
2023 è stata adottata la seguente ordinanza (poi emendata da errore materiale con ordinanza del 22 aprile 2024 cui si rinvia):
“Vista l'istanza formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.; rilevato che parte convenuta, a fronte dell'importo di € 80.333,40 preteso da parte attrice, conteggia il corrispettivo dovuto a quest'ultima tenendo conto dei chilometri percorsi in cd. prova speciale, così quantificandone l'importo in
€ 25.213,20; vista l'eccezione di compensazione formulata da parte convenuta;
rilevato che parte convenuta si è costituita in giudizio il 25 settembre 2023, vale a dire il giorno prima della prima udienza;
visto l'art. 167, II comma c.p.c.; visto l'art. 186 ter c.p.c.,
Ingiunge alla società di pagare alla società attrice Controparte_1
1. la somma di € 25.213,20;
2. le spese liquidate in € 850,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e al costo delle copie autentiche della presente ordinanza, al costo della sua notifica e agli esborsi per la registrazione della stessa.”
4. Cessata materia del contendere. In seguito al tentativo di conciliazione esperito nell'udienza del
24 settembre 2024 (cfr. relativo verbale), le parti hanno coltivato delle trattative dall'esito positivo.
Con note di identico contenuto depositate nel fascicolo telematico il 13 marzo 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e di aver reciprocamente adempiuto gli impegni assunti;
pertanto, hanno chiesto di pronunciare un sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4.1. Dalle conclusioni conformi delle parti e dal raggiungimento di un accordo tra le stesse discende la sopravvenuta insussistenza di una lite, le parti avendo superato le reciproche ragioni di conflitto. Vista la domanda, deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 14 febbraio 2025 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l'udienza del 19 marzo 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1379/2023 promossa da:
, , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Alfonso Fiorica, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_1 P.IVA_2
D'Angelo, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Prospettazione difensiva di parte attrice. La società cooperativa ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare la società a pagare Controparte_1
l'importo di € 81.031,24 oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria, preteso a titolo di corrispettivo per l'uso concesso della vettura sportiva Skoda Fabia RS targata AW TS 159 predisposta per le competizioni da Rally, come da contratto prodotto sub doc. 1.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. La società ha chiesto Controparte_1
di rigettare la domanda attorea e di accertare l'intervenuta compensazione con i crediti vantati dalla convenuta che, su autorizzazione della società attrice, a regola d'arte ha eseguito lavori straordinari sulla vettura oggetto di causa.
3. Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. Su istanza di parte attrice, con provvedimento del 27 settembre
2023 è stata adottata la seguente ordinanza (poi emendata da errore materiale con ordinanza del 22 aprile 2024 cui si rinvia):
“Vista l'istanza formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.; rilevato che parte convenuta, a fronte dell'importo di € 80.333,40 preteso da parte attrice, conteggia il corrispettivo dovuto a quest'ultima tenendo conto dei chilometri percorsi in cd. prova speciale, così quantificandone l'importo in
€ 25.213,20; vista l'eccezione di compensazione formulata da parte convenuta;
rilevato che parte convenuta si è costituita in giudizio il 25 settembre 2023, vale a dire il giorno prima della prima udienza;
visto l'art. 167, II comma c.p.c.; visto l'art. 186 ter c.p.c.,
Ingiunge alla società di pagare alla società attrice Controparte_1
1. la somma di € 25.213,20;
2. le spese liquidate in € 850,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e al costo delle copie autentiche della presente ordinanza, al costo della sua notifica e agli esborsi per la registrazione della stessa.”
4. Cessata materia del contendere. In seguito al tentativo di conciliazione esperito nell'udienza del
24 settembre 2024 (cfr. relativo verbale), le parti hanno coltivato delle trattative dall'esito positivo.
Con note di identico contenuto depositate nel fascicolo telematico il 13 marzo 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e di aver reciprocamente adempiuto gli impegni assunti;
pertanto, hanno chiesto di pronunciare un sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4.1. Dalle conclusioni conformi delle parti e dal raggiungimento di un accordo tra le stesse discende la sopravvenuta insussistenza di una lite, le parti avendo superato le reciproche ragioni di conflitto. Vista la domanda, deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Bergamo, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo