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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/03/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 20.02.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3940 dell'anno 2021
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Chiariello, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Caroppo, Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Resistente –
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_2
Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Terzo chiamato in causa -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 20/02/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/6/2021 chiedeva la condanna di Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 29.114,13 o della diversa somma giudizialmente accertata, a
[...] titolo di differenze retributive, nonché al pagamento della somma di € 4.097,00 a titolo di contributi evasi, con condanna al pagamento delle spese processuali.
1
Deduceva a tal fine la ricorrente che aveva lavorato ininterrottamente alle dipendenze della resistente dal 2.7.2004 al 28.2.2020, svolgendo le mansioni di collaboratrice domestica, senza mai essere formalmente assunta;
che all'atto dell'assunzione aveva concordato con la resistente ogni aspetto del rapporto lavorativo, che riceveva da lei disposizioni e retribuzione, che a lei chiedeva permessi e ogni materiale occorrente per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Aggiungeva la ricorrente che si era occupata delle faccende casalinghe, in particolare di lavare i pavimenti, i vetri e i sanitari, spolverare, stirare e riordinare la casa, smacchiare e stendere i panni, nonché di cucinare i pasti per la famiglia della resistente;
che aveva osservato negli anni il seguente orario di lavoro: dal
02.07.2004 al 29.11.2006 il lunedì, il mercoledì e il venerdì per 5 ore al dì (dalle 09,00 alle 14,00); dal 01.12.2006 sino al 30.09.2013 per 5 ore il lunedì e mercoledì (09,00 – 14,00) e per 10 ore il venerdì (09,00-14,00 e 16,00-21,00); dal 02.10.2013 sino al 29.11.2019 per 4 ore al dì (09,00-
13,00) il lunedì, mercoledì e venerdì; dal 02.12.2019 sino al 28.02.2020 il lunedì e mercoledì per 4 ore al dì (08,30-12,30); che in base alle esigenze della resistente il detto orario di lavoro poteva cambiare.
La ricorrente deduceva ancora che aveva prestato attività lavorativa fino ad ottobre 2009 presso la vecchia abitazione della resistente, sita a Trani in Corso Imbriani n. 92, e poi presso la nuova residenza della resistente, in Via Alberolongo n. 26; che a seguito del lock down il rapporto di lavoro si era interrotto e non era mai più ripreso;
che in data 4/8/2020 aveva restituito alla resistente le chiavi di casa dell'abitazione tramite il suo difensore;
che dunque, per la qualità e continuità delle mansioni effettuate, avrebbe dovuto essere inquadrata, fin dal momento della sua assunzione, nella terza categoria, per poi passare dopo quattordici mesi – come previsto dalla contrattazione collettiva applicabile (CCNL Lavoro domestico) - nella seconda categoria (corrispondente al Livello B della successiva contrattazione di settore), in qualità di “collaboratrice familiare non convivente”; che non aveva ricevuto il TFR ed aveva diritto al pagamento dei contributi omessi e delle differenze retributive.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del Controparte_1
ricorso per genericità, in quanto non erano stati espressamente indicati in ricorso i titoli per cui si chiedevano le somme ivi indicate, nonché l'intervenuta prescrizione di parte del credito, in quanto la ricorrente con il suo nucleo familiare aveva risieduto a Castelgomberto (VI) nel periodo dal
07.11.2007 al 16.10.2008, circostanza che dunque avendo interrotto l'asserito rapporto di lavoro, aveva fatto maturare ogni prescrizione in relazione al periodo antecedente il 7/11/2007.
La resistente deduceva inoltre l'infondatezza del ricorso nel merito, evidenziando che fino al 2014 alcun rapporto di lavoro poteva essere intercorso con lei, in quanto ella conviveva con l'ex coniuge
, il quale aveva mantenuto ogni tipo di rapporto con la ricorrente, tanto che ER quest'ultima aveva indirizzato le sue pretese economiche dapprima nei confronti del e solo Per_1
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in un secondo momento nei suoi confronti;
che, in ogni caso, successivamente al 2014 la ricorrente non aveva intrattenuto con lei alcun rapporto di lavoro subordinato, ma aveva espletato attività lavorativa occasionale per lo svolgimento di pulizie domestiche e che era in possesso delle chiavi della sua abitazione in quanto ella aveva dato tali chiavi al marito della ricorrente, CP_3
per lo svolgimento di piccoli lavori di manutenzione in caso di necessità ed in occasione
[...]
del ricovero di sua figlia, avvenuto il 2/7/2020.
Si costituiva in giudizio anche l' , domandando nel merito che, in caso di accertamento della CP_2
sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro fosse condannato al pagamento della contribuzione nei limiti della prescrizione ovvero che, in caso negativo, il lavoratore fosse condannato a rifondere le spese all'istituto.
La causa veniva istruita oralmente.
In corso di causa, la resistente si dichiarava disponibile a transigere la controversia versando l'importo netto omnicomprensivo di € 5.000,00; la ricorrente, invece, si dichiarava disponibile a transigere la controversia ricevendo l'importo netto omnicomprensivo di € 7.500,00.
*******
Deve essere rigettata l'eccezione preliminare di nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza della domanda, in quanto dall'esame del ricorso sono chiari sia il petitum sia la causa petendi (differenze retributive e TFR per il lavoro domestico asseritamente svolto alle dipendenze della resistente), tanto che la resistente ha compiutamente apprestato la propria difesa nel corso del giudizio.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
La ricorrente ha dedotto in giudizio la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico subordinato, intercorso tra le parti dal 2004 al 2020, svoltosi prevalentemente nelle giornate di lunedì, mercoledì
e venerdì mattina (salvo le specificazioni effettuate in ricorso ed innanzi riportate).
La resistente ha contestato in primo luogo l'assenza di un rapporto di lavoro tra le parti fino al 2014, ovvero fino a quando era sposata con il coniuge , mentre per il periodo ER successivo ha dedotto l'assenza di un vincolo di subordinazione e l'esistenza di rapporti di collaborazione occasionali per lo svolgimento delle pulizie domestiche (prevalentemente grandi pulizie stagionali).
Ebbene, il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dall'art. 2094 c.c. che definisce prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Sulla scorta di tale norma, i requisiti che configurano detto vincolo sono la subordinazione e l'eterodirezione, che, rispettivamente consistono nell'inserimento nell'organizzazione del datore di
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lavoro con soggezione al potere organizzativo e disciplinare del medesimo e nella sottoposizione alle direttive del superiore nell'esecuzione della prestazione.
Posto che l'art. 2094 c.c. non individua gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato, occorre richiamare gli indici rilevatori del vincolo in esame consolidatisi in giurisprudenza, quali “la retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
l'orario di lavoro fisso e continuativo;
la continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali;
il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;
l'inserimento nell'organizzazione aziendale” (Cass.
Ordinanza 23 gennaio 2020 n. 1555). L'accertamento circa la sussistenza di tali indici deve avere ad oggetto i dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, onde discernere l'eventuale rapporto di prestazione d'opera intellettuale di cui parte resistente chiede il riconoscimento.
Contrariamente al lavoratore subordinato, il prestatore d'opera intellettuale s'impegna, dietro corrispettivo, a svolgere una prestazione avente contenuto intellettuale e non meramente materiale, determinando liberamente le modalità e i tempi di svolgimento della propria attività, alla stregua del lavoratore autonomo occasionale, alla cui disciplina lo stesso art. 2230 c.c. rimanda.
Nel caso di lavoro domestico, la Corte di Cassazione ha precisato che “la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione” (cfr., in termini, Cass. n. 14160/2014).
In relazione alla questione relativa al soggetto che debba qualificarsi come datore di lavoro, i
Giudici di Legittimità, con la sentenza n. 3418/2012, hanno precisato che “Per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare. (Nella specie, una lavoratrice aveva reso prestazioni domestiche in favore di un'anziana, ma, nel corso del rapporto, aveva sempre osservato le direttive della di lei figlia, da questa percependo la retribuzione;
la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, correggendone tuttavia la motivazione, nel senso che la legittimazione passiva della figlia era fondata sull'effettività del
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potere direttivo da lei esercitato e non - come ritenuto dal giudice territoriale - sull'apparenza giuridica determinata dalla sua condotta)”.
Tornando al caso in esame, era onere della ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova della sussistenza del rapporto di lavoro domestico subordinato con la resistente, sia al fine di provare la sua legittimazione passiva sia al fine di provare che non si è trattato di collaborazione occasionale ma di un vero e proprio vincolo di subordinazione.
Tale onere non è stato assolto, neppure attraverso l'istruttoria espletata.
Vi è da dire che in relazione al periodo fino al 2013 la ricorrente non ha provato che la sua datrice di lavoro per lo svolgimento di lavori domestici all'interno dell'abitazione della resistente e di suo marito fosse proprio l'odierna resistente;
anzi dall'istruttoria espletata è emerso il contrario. Infatti fino a quando i coniugi - non si sono separati, l'unico ad aver incaricato la CP_1 Per_1
ricorrente di svolgimento di lavori domestici, peraltro saltuari (non essendo emerso il contrario) è proprio , il quale ha dichiarato: ER
“A.D.R. Sono l'ex marito della resistente e siamo stati insieme fino al 2013.
A.D.R. non sono a conoscenza della circostanza A) della memoria difensiva;
ricordo che il marito della ricorrente mi riferì che per un certo periodo di tempo avevano vissuto in Veneto.
A.D.R. riguardo alla circostanza B della memoria difensiva posso dire che da luglio 2009, quando ci siamo trasferiti alla villa in Via Alberolongo, all' aprile 2013, quando sono andato via dalla villa, la ricorrente ha svolto lavori domestici saltuariamente, senza giorni prefissati e quando poteva la stessa, perché aveva altri impegni. Preciso che la aveva rapporti solo Pt_1 Pt_1
con me perché ero io a decidere chi doveva entrare in casa ed ero io a pagarla. Ricordo che la ricorrente mi ha riferito che all'epoca lavorava stabilmente presso l'abitazione di un medico di
Bisceglie come domestica ed è per questo che da noi veniva saltuariamente mediamente 1/2 volte al mese. Spesse volte veniva con il marito con cui avevo instaurato un rapporto di conoscenza e che incaricavo per lo svolgimento di piccoli lavori idraulici o piccole commissioni. Dopo l'aprile 2013 credo che il rapporto di lavoro si sia svolto con le stesse modalità ma io non ero più in casa e quindi non posso essere più preciso.
A.D.R. dopo il 2013 e forse per un paio d'anni il sig. mi ha detto di aver fatto Controparte_3
qualche lavoretto idraulico presso la villa di via Alberolongo.
A.D.R. ricordo che dal 2009 al 2013 la non aveva le chiavi di casa, mentre qualche volta le Pt_1
ho date a suo marito se doveva fare piccoli lavori in casa e noi non c'eravamo.
A.D.R. in quel periodo la ricorrente svolgeva anche lavori saltuari per l'avv. Giovanni GI e
l'avv. LA GI, rispettivamente padre e sorella della resistente oltre che per altre persone di cui non so il nome.
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A.D.R. non so se dopo che io sia andato via la abbia consegnato le chiavi di casa alla CP_1
. Pt_1
A.D.R. dopo il 2013 ho incontrato il sig. 4/5 volte e qualche altra volta per strada;
non mi CP_3 ha mai parlato di modifiche al rapporto di lavororispetto al periodo precedente…”.
Che il datore di lavoro fosse e non è stato confermato anche da ER Controparte_1
GI LA, sorella della resistente, la quale ha dichiarato: “A.D.R. il rapporto di lavoro per quanto riguarda la causa era gestito da che impartiva ordini e retribuiva sia la ER
che suo marito;
tanto ho visto direttamente in alcune occasioni e per il resto mi è Pt_1 CP_3
stato riferito da , con cui mia sorella era sposata all'epoca. ER
A.D.R. non so se per la pulizia della villa sita in Trani alla Via Alberolongo dell'avv. vi Per_1
fossero dei giorni prestabiliti;
posso dire che quando mi sono recata in villa di pomeriggio non ho mai trovato la sig.ra ”. Pt_1
Le dichiarazioni degli altri testimoni sul punto sono estremamente generiche: infatti, pur avendo i testimoni di parte ricorrente dichiarato di aver accompagnato alcune volte la ricorrente presso l'abitazione della resistenze (rectius presso le due abitazioni, avendo la resistente cambiato abitazione nel 2009), di fatto nessuno di loro è entrato in casa e nessuno di loro ha visto la CP_1
impartire direttive specifiche e ripetutamente (almeno fino al 2013).
A ciò si aggiunga, e tale circostanza appare rilevante per individuare il datore di lavoro effettivo, che con lettera del 24/7/2020 la ricorrente ha avanzato le sue richieste nei confronti di
[...]
. Per_1
Ebbene, tutti questi elementi portano ad escludere (o comunque a ritenere non provato dalla ricorrente) che tra le odierne parti processuali sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, almeno fino al 2013, in quanto è emerso che fino a quando i coniugi – hanno Per_1 CP_1
vissuto insieme, semmai era il ad occuparsi della gestione del rapporto con la . Per_1 Pt_1
Ciò detto, per il periodo successivo, cioè dall'aprile 2013 al 2020, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, così come rappresentato in ricorso, deve escludersi perché dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi sufficienti atti a comprovare il vincolo di subordinazione, apparendo piuttosto che tra le parti si sia instaurato un rapporto di collaborazione occasionale.
La ricorrente ha dedotto che dal 2/10/2013 ha osservato i seguenti orari di lavoro: dal 02.10.2013 sino al 29.11.2019 per 4 ore al dì (09,00-13,00) il lunedì, mercoledì e venerdì; dal 02.12.2019 sino al 28.02.2020 il lunedì e mercoledì per 4 ore al dì (08,30-12,30).
Ebbene, i testimoni di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro e della sua frequenza, in un arco temporale dal 2004 al 2020 quindi di ben sedici anni, hanno così dichiarato.
Il teste marito della ricorrente, dopo aver dichiarato che sua moglie lavorava per la Testimone_1 resistente, ha riferito di essersi recato presso l'abitazione della 3/4 volte per prendere sua CP_1
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moglie, sistemando una volta un lavandino su richiesta di sua moglie, senza essere nemmeno pagato. E' emerso che il marito della ricorrente lavora spesso fuori Trani e permane via di casa per lunghi periodi, quindi nulla può conoscere degli eventuali orari di lavoro di sua moglie.
Il testimone ha così dichiarato: “A.D.R. lavoro nell'azienda di famiglia che si occupa Tes_2 di tomaie e sono molto amico del marito della ricorrente. Confermo che nell'arco temporale dal
2004 al 2020 ha lavorato come collaboratrice domestica di e tanto Parte_1 Controparte_1 so perché l'ho più volte accompagnata o ripresa dal lavoro sia quando la abitava CP_1 sull'estramurale in Trani sia quando è andata ad abitare in zona Capirro. Preciso che anche io abitavo sull'estramurale. Ciò accadeva mediamente un paio di volte a settimana quando mi chiamava il marito di . Non sono mai entrato in casa della sig.ra , al Parte_1 CP_1 massimo mi sono fermato sull'uscio quando aveva delle buste pesanti da portare Parte_1
con sé.
A.D.R. non conosco le pattuizioni relative al rapporto di lavoro quando esso è sorto.
A.D.R. in tutto l'arco temporale avrò visto la sig.ra una decina di volte, quando andavo CP_1
a prendere la ricorrente e prevalentemente quando la regalava alla indumenti CP_1 Pt_1
da lei non più usati. In tali occasioni ho sentito la ricordare alla di acquistare Pt_1 CP_1
detersivi o stracci perché finiti, essendo necessari per le pulizie successive. Preciso che la Pt_1
alcune volte regalava gli indumenti ricevuti anche a mia moglie e a mia figlia.
A.D.R. dalla strada ho visto che la ricorrente si è occupata della pulizia del giardino di casa della resistente a Capirro. Alcune volte è capitato che quando sono arrivato la ricorrente non aveva ancora terminato il suo lavoro. Non ho mai visto svolgere pulizie in casa perché non ci sono mai entrato.
A.D.R. accompagnavo la ricorrente o alle 8/8:30 la mattina, prima di portare mia figlia all'asilo, e
l'andavo a prendere alle 14 circa. Non ricordo i giorni della settimana in cui ciò accadeva, però ricordo di aver prestato la mia autovettura al marito della ricorrente per andare a prenderla di sera specialmente il venerdì. Preciso che prestavo la macchina il pomeriggio e poi alla sera me la riportava a casa;
io accompagnavo la e il marito a casa e poi ritornavo a casa mia. Pt_1
Preciso di aver abitato in via dei Mandorli dal 2006 al 2019. Sull'orario di lavoro non posso riferire altro.
A.D.R. non conosco altri aspetti del rapporto di lavoro;
posso riferire che la ricorrente aveva le chiavi dell'abitazione della in Via Alberolongo e che la ricorrente stessa alcune volte mi CP_1
ha riferito durante il tragitto in macchina cosa avesse preparato da mangiare per la famiglia
Non so se la ricorrente avesse anche le chiavi dell'abitazione precedente. Posso riferire CP_1 che il rapporto di lavoro è terminato all'inizio della pandemia”.
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Il testimone ha così dichiarato: “A.D.R. riguardo alla circostanza A) del Testimone_3 ricorso posso dire di aver accompagnato spesso la sig.ra presso l'abitazione di Parte_1 nel periodo dal 2004 al 2020 sia presso l'abitazione nei pressi della Polizia Controparte_1
(dovrebbe essere Via Imbriani) sia presso l'abitazione di Via Alberolongo. Poteva capitare che ci andassi due volte a settimana o che per settimane non andassi;
così come poteva capitare che ci andassi con il sig. che è mio amico. Negli anni 2004, 2005 e 2006 IC aiutò mio CP_3
nipote in ambito lavorativo ed io per contraccambiarlo accompagnavo sua moglie, come ho detto.
Poteva capitare che l'andassi a prendere dal lavoro. Non sono mai entrato nelle abitazioni dell'avv. , al massimo ho varcato il cancello d'ingresso per ritirare la spazzatura Controparte_1
che mi passava . Parte_1
A.D.R. quattro o cinque volte in questo arco temporale ho incrociato la sig.ra che Controparte_1
mi diceva di aspettare perché doveva consegnarle la lista dei detersivi da acquistare per la Pt_1
volta successiva o perché doveva essere retribuita.
In un paio di occasioni ho visto che la sig.ra dava soldi dalla ricorrente ma non so CP_1 quanto. In un'altra occasione ho sentito dire la alla di pulire meglio un CP_1 Pt_1
ambiente di casa la volta successiva.
A.D.R. se accompagnavo la , la lasciavo e andavo via. Usavo o la mia macchina o quella Pt_1
del IC. Se andavo a riprenderla era più facile che aspettassi un po'. Dal 2004 al 2020 i giorni in cui la ricorrente lavorava erano lunedì, mercoledì e venerdì, per quel che so, in quanto in quei giorni mi capitava di accompagnarla. Il venerdì sono andato a riprenderla di sera alle 21:00. In alcune occasioni me lo aveva chiesto proprio il IC perché lui lavorava fuori ed occorreva prendere sua moglie dal lavoro. Poteva capitare che ci andassi per un mese perché era cattivo tempo ed io non uscivo in mare (sono sommozzatore), così come poteva capitare che non ci andassi per un mese intero.
A.D.R. durante questo arco temporale dal 2004 al 2020 non ho accompagnato la ricorrente presso altre abitazioni, se non un paio di volte presso l'abitazione della sig.ra che ha reso prima testimonianza (cioè GI LA)”…
A.D.R. non ho la più pallida idea di quante volte all'anno accompagnassi la ricorrente presso
l'abitazione della perché la mia era una mera cortesia e non ero uno stipendiato della CP_1
. Pt_1
A.D.R. sono un sommozzatore e pesco frutti di mare ma non ho orari fissi di lavoro;
per sei mesi ho lavorato per un'azienda Oceanus Orca ed avevo orari di lavoro ma non erano fissi. Non ricordo quando ciò sia avvenuto”.
Il testimone ha così dichiarato: Testimone_4
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“A.D.R. sono amico del marito della ricorrente e abitavo di fronte all'abitazione della resistente.
In relazione al periodo precedente al 2009 posso confermare che la ricorrente lavorava tutti i giorni presso l'abitazione della resistente. Vedevo la entrare ed uscire dall'abitazione Pt_1
oppure stendere i panni sul balcone, non so se facesse altro in casa. So che la ricorrente ha lavorato anche dopo il 2009 per la perché me lo ha riferito che è CP_1 Controparte_3
idraulico e qualche volta collabora con me che sono pittore. Qualche volta mi è capitato di essere andato con il ad accompagnare la ricorrente presso l'abitazione della cioè CP_3 CP_1
presso la villa situata in zona Capirro a Trani. In questa villa io sono andato anche una volta per fare un preventivo per lavori di pitturazione che non ho eseguito. Lì mi sono recato per il tramite di
. Quella volta ho visto che la stava svolgendo lavori domestici presso la Persona_2 Pt_1 villa, in particolare credo stesse lavando i pavimenti. Ciò è avvenuto di mattina….
A.D.R. ho accompagnato la ricorrente presso la villa della resistente a Capirro al massimo 3/4/5 volte quando il marito della me lo chiedeva. La ricorrente non guidava l'auto. Non ho Pt_1
accompagnato la presso altre abitazioni o ville per le pulizie. Pt_1
A.D.R. oltre al giorno del preventivo, non mi sono mai recato nella villa della resistente;
se accompagnavo la , la lasciavo all'esterno. Non ricordo di aver mai visto la sig.ra Pt_1
può darsi che l'abbia vista ma non associ il volto al nome”. CP_1
I testimoni in parola hanno dunque riferito di aver accompagnato la in tutto questo arco Pt_1 temporale solo presso l'abitazione della . Intanto questo Giudice ritiene totalmente CP_1
inattendibile il teste , che addirittura ha dichiarato che la ricorrente lavorava tutti i Testimone_4 giorni presso l'abitazione della resistente (almeno fino al 2009), circostanza neppure ammessa dalla parte ricorrente. Inoltre, questo testimone ha riferito di aver accompagnato la 3/4/5 volte la Pt_1
presso la villa della resistente, per averglielo chiesto il marito della stessa, mentre altre Pt_1
volte è andato con il IC ad accompagnarla (altre 3/4 volte, come dallo stesso dichiarato) e sempre ammesso che il IC non sia mai andato da solo ad accompagnare la ricorrente ma con il in macchina. Tes_4
Gli altri due testimoni, che hanno dichiarato di aver accompagnato più volte la ricorrente presso la villa della resistente, peraltro in maniera intermittente, considerato che svolgevano altra attività lavorativa, non hanno mai visto concretamente, se non in rarissime occasioni, la ricorrente svolgere una qualche attività lavorativa;
non hanno assistito al concreto svolgersi dell'attività lavorativa;
non hanno visto corrispondere la retribuzione, se non un paio di volte. Il teste ha dichiarato che Tes_2
accompagnava la ricorrente o alle 8/8:30 la mattina, prima di portare sua figlia all'asilo, e l'andava a prendere alle 14 circa: ma se la ricorrente terminava il suo orario alle 13,00 o alle 12,30, secondo la prospettazione del ricorso nel periodo successivo al 2013, o le dichiarazioni si riferiscono ad un periodo precedente (per cui si è appurata l'inesistenza di un rapporto di lavoro tra le parti) oppure
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ciò è successo pochissime volte, altrimenti non si spiega tutta questa attesa della ricorrente dopo aver espletato la propria attività.
Ma ciò che appare a questo Giudice singolare, ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente è che gli stessi, in tutto questo arco temporale, abbiano accompagnato la ricorrente solo presso l'abitazione della e mai da altri “datori di lavoro”, la cui CP_1
esistenza è invece emersa inequivocabilmente nel corso del giudizio.
Infatti, sul punto, il teste ha dichiarato che (dal 2009 al 2013) la ricorrente ER svolgeva anche lavori saltuari per l'avv. Giovanni GI e l'avv. LA GI, rispettivamente padre e sorella della resistente oltre che per altre persone di cui non so il nome.
Il testimone ha così dichiarato: “ A.D.R. conosco la sig.ra perché nel Testimone_5 Pt_1
periodo dal 2010 al 2015 in cui io lavoravo e risiedevo a Trani lei era la collaboratrice domestica presso l'abitazione familiare.
A.D.R. non sono a conoscenza della circostanza B) della memoria difensiva nel senso che non so se la sia stata anche collaboratrice domestica della famiglia . In quel Pt_1 Parte_2
periodo la era collaboratrice domestica per LA GI e Pt_1 Parte_3
Par coniugata geo le cui ville erano vicine alla mia. Preciso che si trattava di ville bifamiliari.
A.D.R. la lavorava presso la mia abitazione una/due volte alla settimana;
gli orari Pt_1
dipendevano dai turni di mia moglie (da cui mi sono successivamente separato). Persona_3
A.D.R. io non conosco l'avv. e conosco l'avv. solo di vista in quanto Per_1 Controparte_1
sorella di GI LA.
A.D.R. io in quel periodo ero il comandante della Polizia Locale di Trani e per un anno anche di
Andria; non avevo orari di lavoro in quanto dirigente, potevo essere fuori tutto il giorno oppure no.
Di solito uscivo alle ore 8:30/9:00 e rientravo verso le ore 21:00.
A.D.R. io ho visto personalmente più volte, quando uscivo per lavoro, che la arrivava per Pt_1 lavorare presso la mia abitazione e presso le abitazioni di cui ho detto prima. L'ho vista anche lavorare presso la mia abitazione e presso la villa D'Ingeo. In tutte tre le ville la ha Pt_1
lavorato in quel periodo una/due volte a settimana per lo svolgimento di lavori domestici. Non so dire per quante ore lavorasse la per gli altri;
presso la mia abitazione lavorava minimo 4 Pt_1 ore per volta. Le ville sono in zona Capirro Primo….
A.D.R. nulla so sulle circostanze D) e E) della memoria difensiva. Non so neanche dove si trovi la villa di . Parte_5
La testimone GI LA ha così dichiarato: “ A.D.R. conosco la ricorrente e suo marito perché in passato hanno svolto mansioni di pulizia e piccola manutenzione per mio padre e per mia sorella. Mi correggo alle dipendenze dell'avvocato nonché alle dipendenze ER
mie, di e del dott. . Per me la ricorrente ha iniziato a Controparte_4 Testimone_5
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lavorare ad ottobre 2009 in maniera saltuaria;
nel 2009-2010 la ricorrente andava presso
l'abitazione dei miei genitori 2 volte a settimana di mattina. Da luglio 2010 e qualche mese prima per Dammacco e Modugno, la ricorrente ha lavorato presso tre villette ubicate nel condominio
Mongelli di via Capirro a Trani”.
Pertanto, da tali dichiarazioni può evincersi che la ricorrente svolgeva lavoro domestico non solo in favore della resistente, ma anche in favore di altre famiglie e di certo non poteva svolgerlo contemporaneamente.
Va detto inoltre che alcun elemento è stato dedotto in relazione alle modalità con cui è stata corrisposta la retribuzione, anzi pare probabile che la ricorrente fosse retribuita a giornata, come ha dichiarato fare GI LA e come sembrerebbe emergere anche dalle dichiarazioni del testimone . Testimone_3
A proposito della retribuzione ricevuta, va detto che in ricorso nulla viene dedotto sull'ammontare della stessa (se fosse stato pattuito un importo mensile o settimanale o orario), ma si rinvia ai conteggi allegati in ricorso (che riportano un importo mensile di € 316,00); ciò, se non determina nullità del ricorso, tuttavia è un elemento utile per la decisione, perché è indice del fatto che molto probabilmente non vi era una pattuizione mensile sulla retribuzione ma oraria in ragione delle ore di volta in volta impiegate per la pulizia dell'abitazione della resistente, a riprova dell'occasionalità del rapporto.
Nel corso dell'istruttoria orale è anche emerso che il marito della ricorrente fosse una persona di fiducia della famiglia ed anche di , in quanto un po' tuttofare, e CP_1 ER
dunque utile per lo svolgimento di piccoli lavoretti di idraulica o altro. Ciò è compatibile anche con la detenzione delle chiavi della villa da parte della . Pt_1
E' infatti emerso che la ricorrente avesse le chiavi della villa della resistente, che sono state restituite a seguito della cessazione di ogni rapporto tra le parti;
ma tanto non prova certo la fondatezza del ricorso in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in presenza di tutti gli altri elementi indicati in precedenza, se non che vi fosse un rapporto fiduciario tra le parti.
Da ultimo si evidenzia che il bigliettino prodotto in giudizio dalla ricorrente (contenente istruzioni circa il lavoro da svolgere) prova che la ricorrente ha svolto attività lavorativa un giorno presso la villa della resistente, peraltro in autonomia se vi era necessità di lasciare istruzioni per iscritto;
ma anche tale elemento è perfettamente compatibile con una collaborazione occasionale.
Così come i messaggi whatsapp risalenti al 2020 e depositati agli atti, di fatto non costituiscono alcuna ammissione da parte della resistente, se non il periodo di difficoltà vissuto per alcune vicende personali e una rivendicazione economica della ricorrente.
In definitiva, in ragione di tutto quanto innanzi argomentato, questo Giudice ritiene che tra le parti sia intercorsa una collaborazione occasionale, magari meno sporadica di quanto dedotto nella
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memoria difensiva, ma certamente priva di tutti gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso.
Per tali ragioni la domanda deve essere integralmente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, ad esclusione delle spese dell' , le quali sono CP_2
compensate con quelle della ricorrente, in considerazione della natura della controversia, della qualità delle parti e delle ragioni dell'estensione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
. CP_5
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
16/6/2021 da nei confronti di e dell' , rigettata ogni diversa Parte_1 Controparte_1 CP_2
istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della resistente, che liquida in €
4.629,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
3) compensa le spese tra ricorrente ed . CP_2
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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