TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2943/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 05.12.2024 da e Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to EMMANUELE DE LUCIA, dalla cui unione è Pt_2
nata, il 25.09.2007, la figlia tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del Per_1
matrimonio contratto in Santa Maria a IC (CE) in data 15.06.2007; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (10.04.2018) nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. 9285/2018 del 07/06/2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“Condizioni inerente alla prole:
1 I) Affidare la figlia minorenne in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minorenne avrà residenza abituale presso la casa della madre sita in NI alla Via Grotticella n. 80.
II) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
III) Il padre potrà stare con la figlia tre volte la settimana, provvedendo anche al pranzo secondo la volontà della minore. Il padre terrà presso la sua abitazione la figlia a fine settimana alterni, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
inoltre, la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali con i genitori, alternando i giorni festivi ad anni alterni;
condizioni inerenti i rapporti economici:
IV) il padre per il mantenimento della figlia verserà la somma di €. 4.00,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
V) In caso di spese straordinarie il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia minorenne, previo accordo e documentate.
VI) La sig.ra rinuncia a qualunque assegno divorzile in suo favore, poiché Parte_1
autonoma economicamente”. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria a IC (CE) il
15.06.2007 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a Santa Maria a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a IC (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte II, serie A, anno
2007);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2943/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 05.12.2024 da e Parte_1 [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to EMMANUELE DE LUCIA, dalla cui unione è Pt_2
nata, il 25.09.2007, la figlia tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del Per_1
matrimonio contratto in Santa Maria a IC (CE) in data 15.06.2007; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (10.04.2018) nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n. 9285/2018 del 07/06/2018; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“Condizioni inerente alla prole:
1 I) Affidare la figlia minorenne in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minorenne avrà residenza abituale presso la casa della madre sita in NI alla Via Grotticella n. 80.
II) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
III) Il padre potrà stare con la figlia tre volte la settimana, provvedendo anche al pranzo secondo la volontà della minore. Il padre terrà presso la sua abitazione la figlia a fine settimana alterni, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
inoltre, la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali con i genitori, alternando i giorni festivi ad anni alterni;
condizioni inerenti i rapporti economici:
IV) il padre per il mantenimento della figlia verserà la somma di €. 4.00,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
V) In caso di spese straordinarie il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia minorenne, previo accordo e documentate.
VI) La sig.ra rinuncia a qualunque assegno divorzile in suo favore, poiché Parte_1
autonoma economicamente”. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria a IC (CE) il
15.06.2007 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a Santa Maria a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a IC (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 18, parte II, serie A, anno
2007);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
3