Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Giudizio di rinvio in seguito a ordinanza della Corte di Cassazione n. 847/2024 Oggetto: ripetizione di indebito (appello sentenza n. 3723 del 23.10.2019 del Tribunale di Lecce)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Belli e Marcello Raho Pt_1
Appellato-ricorrente in riassunzione e
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ferreri Controparte_1
Appellante- resistente in riassunzione
FATTO
Con ricorso depositato il 31.03.2016, adiva il Tribunale di Lecce per sentire Controparte_1 dichiarare la irripetibilità della somma di € 6.115,59, chiesta in restituzione dall' con nota del Pt_1
26.10.2015, in quanto indebitamente erogata a titolo di maggiorazione sociale in relazione alla pensione cat. IO per il periodo 1.01.2009-31.08.2015, a causa del possesso di redditi superiori al limite di legge. Chiedeva anche la condanna dell' alla restituzione di quanto già trattenuto. Pt_1
Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, contestava la fondatezza del ricorso e ne Pt_1 chiedeva il rigetto, precisando che l'indebito in questione era stato in parte compensato con un credito della pensionata, mentre, per il restante parte, era in corso il recupero con trattenute sulla pensione a partire dalla rata 02/2016.
1
Riteneva, in particolare, che dovesse farsi applicazione dell'art. 13 l.n. 412/91 e, pertanto, poiché la ricorrente aveva dimostrato di aver comunicato i propri redditi all' sin dall'anno 2010, l'Istituto Pt_1 avrebbe dovuto attivare la procedura di recupero entro il 31 dicembre dell'anno successivo (2011).
L'azione di recupero intrapresa solo con nota dell'ottobre 2015 doveva considerarsi tardiva con riferimento alle somme erogate per gli anni 2009-2013; residuava, invece, un credito dell' in CP_2 relazione alle somme erogate dall'1.01.2014 al 31.08.2015, che la ricorrente era tenuta a restituire, in quanto l'azione di recupero dell' risultava tempestiva rispetto a tali anni. Pt_1
Avverso tale decisione, con atto depositato il 2.03.2020, proponeva appello , Controparte_1
censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuta la ripetibilità degli importi riferiti agli anni
2014 e 2015, senza considerare che la perdurante erogazione di tali somme era imputabile a errore dell' che, pur essendo a conoscenza dei redditi della pensionata sin dall'anno 2010, aveva CP_2
continuato a corrispondere importi non spettanti. Inoltre, censurava la decisione per avere omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione delle somme trattenute dall' e per avere disposto la Pt_1 integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, nonostante l'accoglimento parziale della domanda.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_1
La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 215 del 22.02.2022 accoglieva l'appello ritenendo che dovesse farsi applicazione della disciplina relativa all'indebito assistenziale, in forza della quale, in ragione dell'affidamento del pensionato, le somme indebitamente percepite potevano essere restituite solo a far data dal provvedimento con cui veniva comunicato l'indebito. Dichiarava pertanto l'irripetibilità dell'intero importo chiesto in restituzione e condannava l' al pagamento delle Pt_1
spese del doppio grado.
L' proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione deducendo la violazione degli artt. Pt_1
52 l.n.88/89 e 13 l.n. 412/91, in quanto, vertendosi in materia di indebito previdenziale, la ripetizione delle somme era ammissibile per il periodo compreso dal gennaio 2014 fino all'agosto 2015.
Con ordinanza n. 847/2024, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, qualificando l'indebito oggetto di giudizio quale indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento assistenziale o previdenziale cui accede (nella specie pensione cat. IO). Trovava applicazione, quindi, l'art.13, co.2 l. n. 412/91, secondo cui l' Pt_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza applicando il suddetto principio,
2 con l'effetto che la ripetizione era ammessa per le somme corrisposte indebitamente dall'1.1.2014 in poi, come ritenuto dal primo giudice. Cassava quindi la decisione impugnata, rinviando a questa Corte anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto depositato il 24.01.2024 l' ha riassunto il giudizio, chiedendo, in ossequio al principio Pt_1
di diritto enunciato dalla Suprema Corte, di accertare la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte a per il periodo gennaio 2014-agosto 2015, con vittoria di spese del Controparte_1
giudizio. Ha chiesto anche la restituzione delle spese legali corrisposte in ragione delle precedenti statuizioni.
si è costituita nella presente fase processuale, rilevando la formazione del giudicato Controparte_1
in merito al capo della sentenza cassata relativo alla regolazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado. Rilevato che le motivazioni poste a base della sentenza cassata erano estranee agli argomenti svolti nel ricorso di appello, ha reiterato i motivi già proposti in tale atto e le conclusioni ivi rassegnate.
All'udienza del 2.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vale preliminarmente rammentare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (Cass. n. 12817/2014). Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata;
nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 25837/2022, n. 6707/2004).
Nella specie ricorre la prima delle ipotesi sopra indicate, in quanto la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell' per violazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 52 l.n.88/89 e 13 l.n. Pt_1
412/91. Qualificato l'indebito per cui è causa quale indebito di natura previdenziale, la Corte di cassazione ha affermato che nella specie opera l'art.13, co.2 l. n.412/91, secondo cui l' procede Pt_1
3 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Ha evidenziato che “Nell'interpretazione della norma, questa Corte
(Cass.3802/19, Cass.13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali Pt_1
e dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.13915/21). Come correttamente inteso dal primo giudice e invece non considerato dalla sentenza d'appello, essendovi stato inizio del procedimento di recupero a mezzo raccomandata del 2015, applicando il suddetto principio, risulta che la ripetizione è ammessa per le somme corrisposte indebitamente dall'1.1.2014 in poi, posto che si rientra nel computo a ritroso, partendo dal 2015, dell'anno di decadenza e del precedente anno civile posto dalla legge per effettuare le verifiche delle situazioni reddituali”.
Nelle pronunce richiamate dalla Suprema Corte si precisa ulteriormente che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità (come invece Pt_1
sostenuto da parte appellante) ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2. La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
"fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico (cfr. in tal senso anche Cass. n. 16767/2024).
Questa Corte, quale giudice di rinvio, è tenuta a uniformarsi al principio di diritto affermato nel giudizio rescindente e, dunque, l'appello deve essere respinto nella parte in cui, in riforma della sentenza di primo grado, è stato chiesto accertarsi l'irripetibilità delle somme erogate, anche in relazione al periodo compreso dall'1.01.2014 al 31.08.2015, risultando così confermata sul punto la sentenza impugnata.
L'appello deve essere accolto, invece, nella parte in cui è stata richiesta la condanna dell' alla Pt_1 restituzione delle somme già trattenute per il periodo compreso dall'1.01.2009 al 31.12.2013, trattandosi di domanda già formulata nel giudizio di primo grado, su cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
Quanto alle spese di giudizio, va detto che, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, il 4 giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. n. 15506/18 e n. 28698/19).
Nella specie, stante il parziale accoglimento della domanda proposta nel giudizio di primo grado e il parziale accoglimento dell'appello nei termini suddetti, e tenuto conto dell'esito del giudizio di
Cassazione, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio in misura di ½, mentre la parte residua va posto a carico dell' e liquidata come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 847/2024, sull'appello proposto con ricorso del 2.03.2020 da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del 23.10.2019 n. 3723 del Tribunale di CP_1 Pt_1
Lecce, giudizio riassunto da nei confronti di con ricorso del Pt_1 Controparte_1
24.01.2024, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello di e, per l'effetto, condanna l' a Controparte_1 Pt_1 restituire le somme eventualmente trattenute a titolo di recupero di indebito, limitatamente al periodo compreso dall'1.01.2009 al 31.12.2013.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza tranne che per il capo relativo alle spese.
Compensa tra le parti nella misura di ½ le spese di ogni grado e fase e condanna l' al pagamento, Pt_1 in favore di , della restante parte di spese processuali che liquida in € 932,50 per il Controparte_1 primo grado, in € 992,00 per l'appello, in € 770,50 per il giudizio di cassazione e in € 992,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori e rimborso spese forfettario (15%), con distrazione in favore dell'avv. Paolo Ferreri
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 2.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
5 6