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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa IA Di UR in data 29/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.206/2016R.g.
Tra
n p.l.r.p.t. (P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Iconio Massara
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. (cod. fisc. e P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Cosenza
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 04/02/2016, depositato in data 02/02/2016,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, della iscrizione ipotecaria, del ruolo di cui alle cartelle impugnate, per omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
- Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, della iscrizione ipotecaria, del ruolo di cui alla cartella impugnata, per tutti i motivi espressi;
- Accertare l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, e per l'effetto e dichiarare la insussistenza della obbligazione vantata dall' CP_2
e ovvero, in via gradata, dichiararne la illegittimità e/o CP_3 CP_4
l'inefficacia parziale, secondo le risultanze di causa. Con ogni statuizione
1 connessa e/o conseguente, anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 31.01.2017 al 07.07.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 21.02.2023, 09.04.2024, 28.01.2025, e all'udienza del 28.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
L'azione spiegata è improponibile.
Trova, infatti, applicazione, nel caso di specie, la statuizione resa dalla S.C. a
Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 08/03/2022, n.7514 ) – cui il
Giudice scrivente presta adesione – in base alla quale, con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il
D.Lgs.26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs.26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre
1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, co mma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi
"all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs.
Pag. 2 di 5 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro
l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs .13 aprile 1999, n.
112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il
D.Lgs.13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che deve ritersi, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del c itato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore;
dall'altro, che non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ciò in quanto nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, e duque la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis caus a (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è
Pag. 3 di 5 funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti
"ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., deter mina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, (in tal senso Cass.
Pag. 4 di 5 S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta
(Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010 ).
L'accertamento del difetto di “legitimatio ad causam”, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta che la causa non poteva essere proposta.
Le spese di lite del presente giudizio , liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parte, tenuto conto della qualità de lle stesse e della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
1) Dichiara il ricorso improponibile .
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 29 ottobre 2025
Il Giudice
IA Di UR
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