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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 19/02/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 19/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
DELLOMONACO ANTONIO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, Controparte_1 convenuto contumace
oggetto: indennità di disoccupazione
1
Con ricorso depositato il 11/10/2022, parte ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della;
- che a Controparte_1 seguito di licenziamento, avvenuto in data 5.8.2019, presentava domanda di disoccupazione presso l'Inps di Ostuni, che veniva rigettata in quanto il rapporto di lavoro figurava ancora non cessato;
- dalla lettura del modello UNILAV la comunicazione del licenziamento risultava essere avvenuta solo in data 31.10.2019; - che in data 29.9.2019 veniva assunto dalla ditta IT Luigi.
Pertanto, adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il danno economico subito pari ad euro 2365,80, a causa della condotta datoriale, per mancato introito della indennità Naspi, per il periodo dal
5.8.2019 al 24.9.2019, per aver colpevolmente omesso di comunicare il licenziamento del ricorrente nel rispetto della normativa vigente.
La ritualmente convenuta rimaneva Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
E' opportuno preliminarmente richiamare la normativa di riferimento dell'indennità di disoccupazione, c.d. Naspi, la quale è stata istituita dall'art. 1 del D.lgs n. 22 del 4.3.2015 che così recita: “ A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”. Nello specifico, l'indennità di disoccupazione NASPI è riconosciuta a quei soggetti, a fronte di apposita domanda amministrativa, che vantino
2 requisiti specifici, ovvero: stato di disoccupazione involontaria (ivi comprese le dimissioni per giusta causa, e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L., per le ipotesi in cui il datore di lavoro, avente il requisito dimensionale di cui all'art. 18, comma 8, della
L. n. 300/1970, intenda procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento della stessa, ex art. 7, L. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, L. n.
92/2012); requisito contributivo (13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione); requisito lavorativo (almeno 30 giornate di effettivo lavoro, a prescindere dalla durata oraria delle giornate e quindi dal minimale contributivo, negli ultimi 12 mesi).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver ricevuto comunicazione di licenziamento in data 5.8.2019 e, pertanto, deve ritenersi che il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
iniziato il 20.02.2017, sia cessato il 05.08.2019, a Controparte_1 seguito di licenziamento (vedasi all. 2 fascicolo parte ricorrente). Orbene, l'odierno ricorrente in data 14.8.2019 provvedeva ad inoltrare domanda di indennità Naspi all'Istituto previdenziale, che veniva rigettata in quanto il rapporto di lavoro alle dipendenze della risultava ancora non cessato. Controparte_1
Infatti, in capo al ricorrente alla data della domanda, come si evince dalla documentazione in atti, a seguito della comunicazione di licenziamento, vi era la sussistenza del requisito oggettivo per beneficiare dell'indennità Naspi, di cui, però, l'Istituto erogatore non ne era a conoscenza a causa del l'omessa comunicazione di cessazione del rapporto all'INPS da parte del datore di lavoro, che provvedeva a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 31.10.2019,
a fronte del licenziamento irrogato in data 5.8.2019.
I documenti allegati da parte ricorrente comprovano, infatti, in modo certo che in data 5.8.2019 egli sia stato licenziato dalla
[...]
(all. 2 fascicolo parte ricorrente), che abbia presentato Controparte_1 domanda della prestazione Naspi (all. 3), respinta perché il licenziamento
è stato comunicato dal datore di lavoro a Inps come avvenuto in una data successiva e precisamente il 31.10.2019 ( all. 5).
Giova rammentare che in base al decreto interministeriale del
30.10.2007 l'invio del modello UniLav è un adempimento obbligatorio
3 per i datori di lavoro, rappresentando uno strumento attraverso il quale i predetti, sia privati che pubblici, comunicano una serie di informazioni concernenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua cessazione. L'invio del modello Unilav soggiace ad una serie di scadenze, differenti a seconda della comunicazione:
- le assunzioni devono essere comunicate entro le ore 24 del giorno che precede quello di instaurazione del rapporto (salvi i casi di urgenza o forza maggiore);
- le proroghe, trasformazioni, cessazioni, distacchi, trasformazioni ecc. entro i 5 giorni successivi all'evento.
Pertanto, tale onere incombe sul datore e non sul lavoratore, per cui non può ricadere l'effetto negativo di tale mancanza sul ricorrente.
Appare, quindi, indiscusso che dal modello Unilav, presente in atti
(All. 5), la comunicazione del licenziamento sia avvenuta in data
31.10.2019 in luogo del limite massimo dei cinque giorni successivi alla lettera di licenziamento del 5.8.2019.
Pertanto, affinchè la cessazione del rapporto sia valida a tutti gli effetti, è necessario che il datore di lavoro non si limiti all'intimazione per iscritto del licenziamento ma effettui la comunicazione Unilav (con indicazione esatta della data di cessazione del rapporto), così che abbia efficacia anche nei confronti degli enti competenti: nel caso di specie, dell'Inps.
Alla luce di quanto sopra, consegue il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno subito da mancato introito del ricorrente alla percezione della Naspi, (come correttamente determinato in ricorso sulla base di un provvedimento di riconoscimento Inps per un periodo successivo), per il periodo che va dalla data del licenziamento, ovvero
5.8.2019, alla data dell'assunzione presso il nuovo datore di lavoro, avvenuta in data 24.09.2019.
Per le ragioni sopra esposte, essendo incontestato il comportamento colposo posto in essere da parte resistente, avendo trasmesso con ritardo la comunicazione di licenziamento all'Inps con l'indicazione di una data di cessazione del rapporto di lavoro successiva all'intimato licenziamento, considerando la contumacia di parte datoriale nel presente giudizio, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
4 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 11/10/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Controparte_1
a corrispondere la somma di euro 2365,80, oltre interessi o
[...] rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.030,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 19/02/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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