Sentenza 2 maggio 2023
Ordinanza cautelare 22 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 16 novembre 2023
Decreto decisorio 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 00698/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2022, proposto da
CO AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Ruocco, Alfonso Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL ER, Di MA ID, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione della più idonea misura cautelare:
- della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n.2 posti da istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, indetto dalla Provincia di Foggia e di cui al bando approvato con determinazione n.1920 del 29.12.2020 del Dirigente del Settore Risorse Umane, poi integrata e modificata dalla determinazione dirigenziale n.1083 del 21.7.2021, dei i verbali e degli atti della Commissione esaminatrice, e quindi della determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n.1948 del 31.12.2021, con la quale sono stati approvati i verbali e gli atti della Commissione esaminatrice, incaricata dell'espletamento della selezione, la graduatoria e contestuale nomina dei vincitori;
- nonché di ogni altro atto allegato, presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13.4.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con atto di trasposizione dell’iniziale ricorso straordinario, impugna gli esiti della procedura concorsuale in epigrafe indicata che non ha superato, ottenendo un punteggio inferiore al minimo richiesto e collocandosi, per ciò tra i non idonei.
In breve è avvenuto che:
-per il concorso, inizialmente bandito con previsione di una prova preselettiva, due prove scritte ed una orale, si è previsto, modificando l’art.7 (Prova d’esame) dell’originario bando, che l’esame sarebbe consistito solo “ in una prova scritta, consistente in un’unica prova volta ad accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del profilo professionale, in relazione alle materie previste, nonché le specifiche attitudini del candidato espressamente riferite al profilo professionale oggetto della selezione, mediante la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) ” (in considerazione delle disposizioni derogatorie al DPR 9.5.1994, n. 487; al DPR 24.9.2004, n. 272, alla L. 19.6.2019, n. 56, giustificate dall’emergenza sanitaria). Si è, altresì, previsto che “ sono considerati idonei alla prova d’esame i candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) ”, contemplandosi i seguenti criteri di valutazione: -0,75 punto per ogni risposta esatta; 0 per ogni risposta non data; -0,17 per ogni risposta errata;
-il 26.11.2021 si è tenuta la prevista prova scritta;
-in data 31.12.2021 il ricorrente ha appreso di non averla superata, con il punteggio di 20,8: è stata, infatti, pubblicata in pari data la determinazione n.1948 del Responsabile del Servizio Risorse Umane di pari data, con la quale sono stati approvati i verbali e gli atti della Commissione esaminatrice nominata per l’espletamento della selezione che, a sua volta, ha recepito i risultati comunicatile dalla società incaricata per l’assistenza, SeleTEK Srl.
Il ricorrente, con unico articolato motivo di ricorso, ne contesta gli esiti, sostenendo, questo in estrema sintesi il contenuto della doglianza, che la risposta al quesito n.16, ritenuta errata dalla commissione, sarebbe, in realtà corretta. Reclama, pertanto, il maggior punteggio di 21,72.
Nel costituirsi (18.5.2022) la Provincia intimata ha, in primo luogo, difeso l’operato della Commissione, articolatamente deducendo in ordine all’esattezza delle sue valutazioni; in rito, ha (poi) eccepito l’inammissibilità per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato.
Cancellata la causa dal ruolo delle istanze di sospensione, la causa è stata poi tratta in decisione all’udienza del 13.4.2023, letta la conclusionale del ricorrente e dopo la discussione orale della sua difesa che ha insistito per la fondatezza ricorso.
Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile, essendo fondata l’eccezione della Provincia.
Il ricorrente, infatti, lo ha notificato tempestivamente al candidato ER EL (classificatosi VII nella graduatoria generale, anch’egli tra i non idonei), espressamente evidenziando nel gravame che “ non ci sarebbero controinteressati, in quanto con l’accoglimento del ricorso e l’inserimento del ricorrente nella graduatoria degli idonei, non verrebbe ad essere sovvertita la posizione dei candidati già ritenuti idonei. Tutt’al più, controinteressato potrebbe essere il candidato ER EL, classificatosi con il ricorrente primo ex equo nella graduatoria dei non idonei, a cui per mero cautela il presente ricorso viene notificato ”.
La tesi è manifestamente infondata.
Il ricorrente mira a classificarsi in posizione in graduatoria potiore (e tra gli idonei) “scalando” l’elenco dalla VI posizione alla V (collocandosi nella parte dedicata agli idonei), così superando l’attuale V in graduatoria idoneo (candidato Di MA, con punteggio di 21,31).
La qualità di unico controinteressato per tale soggetto è talmente evidente da non meritare che ci si soffermi oltre: egli ha un chiaro interesse al mantenimento dell’atto impugnato e, quindi, ad opporsi al ricorso (controinteresse in senso sostanziale) ed è immediatamente individuabile (controinteresse in senso formale).
Il ricorso avrebbe dovuto essergli necessariamente e tempestivamente notificato.
La notifica del 25.9.2022, successivamente effettuata per paralizzare l’eccezione della Provincia è, invece, tardiva.
Né può applicarsi la disposizione di cui all’art.49 in combinato disposto con l’art. 41 cpa, in quanto ne difetta il presupposto fondante, rappresentato dalla corretta (quantomeno) instaurazione del contraddittorio: il ricorso, infatti, è stato notificato non a soggetto realmente controinteressato, ma solo nominativamente indicato nell’atto impugnato (atto plurimo), privo di tale qualità in senso sostanziale.
Essendo tale conclusione, altresì, coerente con un piano orientamento giurisprudenziale e dottrinario, neppure può disporsi la rimessione in termini.
Nel merito il ricorso è, comunque, infondato.
La domanda oggetto di censura così recita:
“016. Conformemente all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii., l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento sono forniti…:
A) Mai
B) Sempre
C) Sempre, a meno che l’interessato rediga apposita liberatoria
D) In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano”.
Come emerge dagli scritti delle parti, il ricorrente ha considerato come risposta esatta quella di cui alla lettera B) ovvero “Sempre”, mentre la scheda predisposta dalla società SeleTEK ha considerato come risposta esatta quella di cui alla lettera D) ovvero “L’identità e i dati di contatto del titolare del
trattamento sono forniti in caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano”.
L’operato della Commissione, alla luce del dato testuale della disposizione in esame, è esente da errori.
Come compiutamente rappresentato dalla difesa dell’amministrazione resistente, l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 recita testualmente: “1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti…”.
L’incipit della disposizione non lascia margine di dubbio.
Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento essendo anche manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, nel merito, infondato.
Condanna il ricorrente alla rifusione, nei confronti della provincia di Foggia, delle spese di lite che liquida, omnicomprensivamente in euro 1.800,00, oltre accessori se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13.4.2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO