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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5875/2022 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto impugnativa delibera condominiale
TRA
in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Pasquale Della Rocca con il quale elettivamente domicilia come in atti
ATTORE
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
legale rappresentante pro tempore - contumace-
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice conveniva in giudizio innanzi l'intestato
Tribunale, il in persona dell'amministratore per sentire Controparte_1
così provvedere: affinché : -preliminarmente, anche inaudira altera parte, provvedersi alla sospensione della efficacia delle delibere oggi impugnate;
-nel merito, previa pronuncia di ammissibilità della presente azione, dichiararsi la nullità\annullabilità delle delibere assembleari del 25 settembre 2018 e 30 settembre 2019, per mancata notifica dell'avviso di convocazione delle stesse all'odierno attore;
-sempre nel merito, emettere ogni altro provvedimento – ancorchè di nullità\annullabilità delle delibere in questione - ritenuto necessario sulla scorta di quanto in premessa e secondo i dettati normativi applicabili;
-con vittoria di spese e compensi a distrarsi. Esponeva la parte attrice che in data 29 dicembre 2021, veniva notificato all'odierna opponente decreto ingiuntivo n. 1962/2021 provvisoriamente esecutivo – reso dal Giudice di Pace di Salerno in data 18 ottobre 2021, con apposizione della formula esecutiva in data 22 novembre 2021 – in uno ad atto di precetto;
che l'opposto in detto decreto, si vanta creditore nei confronti della CP_1
società istante della somma di € 1254,60, oltre interessi, spese e competenze, atteso l'inadempimento,
a dire di esso ricorrente, di talune quote condominiali – segnatamente l'odierno opponente non avrebbe versato in favore dell'opposto quanto spettante in base ai consuntivi economici CP_1
approvati dal verbale del 25 settembre 2018 e dall'assemblea del 30 settembre 2019; che, pertanto, in data 17 gennaio 2022, l'attore – al fine di valutare una impugnazione del detto decreto – si recava presso la cancelleria del GDP di Salerno ove appurava – tra la documentazione a base del monitorio
- l'approvazione di consuntivi con delibere assembleari del 25 settembre 2018 e 30 settembre 2019; che, però, tali assemblee non sono state precedute dal rituale avviso di convocazione all'odierno attore, in violazione della normativa applicabile al caso de quo né giammai notificate all'odierna attrice;
che, pertanto, in data 02.02.2022, ore 19.00, l'odierno attore depositava a mezzo pec istanza di mediazione ai fini della impugnative delle delibere de quo, il tutto attesa la mancata notifica della convocazione delle stesse.-
Pertanto la parte attrice adiva per l'accoglimento della domanda di nullità/annullabilità delle delibere assembleari del 25 settembre 2018 e 30 settembre 2019, poichè mai pervenute convocazioni assembleari delle stesse e giammai ricevuta la notifica dei successivi verbali assembleari.-
Il convenuto rimaneva contumace .-
Nel corso del giudizio venivano sospese le delibere assembleari.-
Dopo rinvii e cambi di giudicanti la causa veniva decisa all'udienza del 16.09.2025
……………
Le deliberazioni assunte nella tornata assembleare del 25 settembre 2018 e del 30.09.2019 sono illegittime e pertanto la domanda va accolta.- Giova in proposito ricordare che in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti cass . Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 .-
Per tutte le ragioni esposte dunque la domanda attorea deve essere accolta con conseguente declaratoria di annullamento della delibera impugnata.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e vanno considerate anche le spese del ricorso in corso di causa.-
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Annulla la delibera impugnata del 25.09.2018 e del 30.09.2019 come detto in motivazione;
2) Condanna il convenuto in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento di spese, ed onorario del presente giudizio, che liquida in complessive €
3397,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv. Pasquale
Della Rocca per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Salerno 16.09.2025
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio