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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 803/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA
(già , società di Parte_1 Parte_2 diritto polacco, in persona dei suoi legali rappresentanti C.F._1 [...]
ed , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, Parte_3 Parte_4 dall'Avv. Claudio Gaeta e dall'Avv. Alessandro Margiotta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, il tutto in forza di procura in calce alla all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 Parte_5
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Pietropaolo ed elettivamente domiciliato
[...]
presso il suo studio in S. Egidio alla Vibrata, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, e Avv. , costituito Parte_6 personalmente in giudizio avendone le qualità di cui all'art. 82 c.p.c.,
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
AVV. MACIAZEK SLAWOMIR WOJCIECH, del foro di Roma
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis e ter c.p.c., rep.n. 906/2023 del
Tribunale di Teramo, pubblicata il 22.06.2023 – Inadempimento accordo transattivo
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in via principale, nel merito
- accogliere l'appello per il motivo dedotto al punto 2 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, previo accertamento e dichiarazione della nullità della procura alle liti rilasciata all'avv. Maciasek Slawomir Wojciech e conseguente accertamento e dichiarazione, ai sensi dell'art. 1966 c.c., della nullità della scrittura privata transattiva del 17.09.2016, rigettare tutte le domande svolte dai ricorrenti in primo grado.
In via subordinata di merito
- accogliere l'appello per i motivi dedotti e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1384 c.c. ridurre la penale pattuita nell'atto transattivo tra le parti del 17.09.2016 nella misura di € 4.214,35
(come da conteggi al punto 1 dei motivi) o nella diversa misura equitativa ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi del presente grado di giudizio”.
Per gli appellati:
“Voglia l'On.le Corte di Appello, dato atto dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Avv. Slawomir Maciazek, litisconsorte necessario, e ammesso il deposito dei documenti richiesti, contrariis reiectis accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) In via principale rigettare l'appello proposta dalla , confermando Parte_7
l'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Teramo, Dott. Antonio Converti, depositata in data Parte_ 22.06.2023 e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'appellante (già
) al pagamento a favore di la somma di € 26.000,00 e all'Avv. Parte_2 Controparte_1
la somma € 12.000,00 oltre agli interessi maturati e maturandi dal Parte_6
27.09.2016 al saldo, oltre che al pagamento in favore dei predetti creditori della penale di euro 250,00 dal giorno dalla data di pubblicazione dal 27.09.2016 al saldo;
2) In subordine, confermare l'ordinanza impugnata;
3) In via ulteriormente subordinata, qualora l'On.le Corte ritenesse di dover ridurre la clausola penale, che tenga conto delle dimensioni economiche delle parti, operando una riduzione contenuta rispetto al pattuito e condannando l'appellante alla somma rideterminata dalla Corte, oltre interessi maturati e maturandi da 27.09.2016 al saldo;
4) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze legali”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento n. 806/2022 R.G.C.- promosso ex art. 702 bis c.p.c. dagli odierni appellati contro la ora Parte_2 [...] Parte (di seguito per brevità (per sentire dichiarare il suo inadempimento a quanto Parte_1
stabilito nella scrittura transattiva ripassata tra le parti in data 17.09.2016 con la conseguente condanna al pagamento in favore della Società della somma di € 26.000,00 ed in favore del suo legale di € 12.000,00, oltre al pagamento in favore dei creditori della penale di € 250,00 al giorno dal 27/09/2016 sino all'effettivo saldo), procedimento nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando la domanda- il
Tribunale di Teramo così provvedeva: “a. A C C O G L I E il ricorso e per l'effetto, b. C O
N D A N N A la società già in Controparte_2 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro
26.000,00 a favore del sig. e di euro 12.000,00 a favore dell'avv.to Controparte_1 [...]
, oltre interessi al tasso legale a far data dal 21/10/2020 al soddisfo;
Parte_6
nonché al pagamento in favore dei predetti creditori della penale di euro 250,00 dal
21/10/2020 fino al 11/03/2022 oltre interessi legali a far data dal 21/10/2020 al soddisfo;
c. C O N D A N N A la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di _1
e , che liquida complessivamente in euro 259,00 per esborsi
[...] Parte_6
ed euro 5.600,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie (15%) come per legge;
d. D I C H I A R A irripetibili le spese di lite tra la Controparte_2 già e l'avv.to Maciazek Slawomir Wojciech”. Parte_2
1.1. Il Tribunale preliminarmente ricostruiva la vicenda fattuale e processuale sottesa al procedimento, dando atto che: - con atto di citazione notificato il 02.02.2016, la aveva convenuto nel giudizio RGC 434/2016 avanti al Parte_8
Parte_ Tribunale di Teramo la società polacca (ora per sentirla Parte_2 condannare al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 224.000,00 a titolo di risarcimento danni per una difettosa fornitura di finestre in PVC;
- si era costituita in giudizio la società convenuta a mezzo dell'avv. Slawomir Wojciech MACIAZEK, al quale il legale rappresentante legale della società, , aveva conferito ogni più ampia Persona_1
facoltà (compresa quella di conciliare e transigere), come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
- la società aveva altresì rilasciato in favore del predetto una procura speciale, datata 27.8.2016, al fine di “transigere, rinunciare, accettare rinunce, conciliare, quietanzare in relazione alla controversia pendente presso il Tribunale civile di Teramo, R.G.
434/2016 contro la controparte, ”, sottoscritta e autenticata nelle forme di Controparte_1 legge;
- nell'ambito del predetto giudizio, in data 17.9.2016, le parti erano pervenute ad una transazione, con scrittura privata sottoscritta dal dal suo procuratore avv. _1 [...]
, dall'avv. Maciazek Slawomir Wojciech, con la quale avevano transatto la Parte_6
controversia anche relativamente alle spese legali;
- in particolare avevano previsto che la società avrebbe corrisposto al la somma di € 26.000,00 ed al suo procuratore le _1 spese legali nella misura di € 12.000,00, inserendo inoltre nell'atto transattivo una clausola penale a carico della società di € 250,00 al giorno da corrispondersi ai creditori a far data dal decimo giorno successivo alla firma della transazione, quindi a partire dal 27.09.2016, per ogni giorno di ritardo nel pagamento;
- successivamente, in data 31.3.2017, per la
Società straniera si era costituito in giudizio l'Avv. Giovanni Di Santo, quale nuovo procuratore della società, ed aveva contestato il valore della scrittura privata intercorsa tra le parti, chiedendo il prosieguo del processo, mentre il veva chiesto la cessazione _1
della materia del contendere;
- a definizione del giudizio era stata emessa la sentenza n.
810/2020, con la quale, il Tribunale, affermata la giurisdizione del Giudice italiano, aveva ritenuto la validità della transazione ripassata tra le parti e dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite;
- detta sentenza, pubblicata in data
21.10.2020, in mancanza di impugnazione, era passata in giudicato in data 8.07.2021.
Dava atto che, sulla base della predetta sentenza, i ricorrenti avevano agito ex art. 702 bis c.p.c. per la quantificazione della pretesa creditoria fondata sulla scrittura transattiva ripassata tra le parti.
Dava ancora atto che nel procedimento si era costituita la società resistente, eccependo l'inutilizzabilità dell'accordo sottoscritto in assenza di valida procura e perché contenente disposizioni estranee alla reale volontà del legale rappresentate della società che, in quanto straniero, non aveva potuto comprenderle appieno;
denunciando inoltre la nullità della clausola penale di cui all'art. 4 in quanto vessatoria;
chiedendo ed ottenendo di chiamare in manleva e garanzia l'Avv. Maciazek Slawomir Wojciech, il quale, regolarmente citato, non si era costituito in giudizio.
1.2. Ciò detto, il Tribunale rilevava che sebbene la pronuncia di cessazione della materia del contendere non sia considerata idonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio, la sentenza n. 810/20 del Tribunale di Teramo a definizione della controversia intercorsa tra le parti, passata in giudicato, aveva espressamente preso posizione su questioni processuali e di merito, dichiarando la giurisdizione del Giudice italiano e la validità della scrittura privata del 17.09.2016, sul rilievo che la procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante della presentava tutti i requisiti idonei a Pt_2 configurare la capacità di transigere dell'Avv. Maciazek Slawomir Wojciech. 1.3. Precisava che, nella procura allegata in atti, era specificamente contenuta la delega a transigere e conciliare in ordine alla causa pendente, l'accordo era stato redatto in forma scritta e non risultava afferente a diritti sottratti alla disciplina delle parti. Inoltre, non si evidenziavano ulteriori profili di nullità relativi a vizi della volontà, errori di diritto e pretesa temeraria.
Rilevava ad ogni modo che le doglianze di natura sostanziale sulla validità della procura e della transazione avrebbero dovuto essere oggetto di apposita impugnazione del provvedimento decisorio precedente che, invece, risultava passato in giudicato.
1.4. Di conseguenza, preso atto dell'inadempimento della resistente, la condannava al pagamento delle somme, così come quantificate nel richiamato accordo ripassato tra le parti, oltre al pagamento della penale di € 250,00 al giorno da calcolarsi dalla data del
21.10.2020 di pubblicazione della sentenza n. 810/2020 fino alla data della domanda da individuarsi nell'11.03.2022. Parte_ 2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello la ( già Parte_1
, ripercorrendo l'iter processuale sia della causa n. 434/16 RGC Parte_2
che del procedimento di primo grado con esposizione delle posizioni delle parti, delle emergenze processuali e del contenuto della decisione del Tribunale, per poi procedere alla enunciazione dei motivi di gravame sulla scorta dei quali ha invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Con i motivi di gravame l'appellante sostanzialmente si duole: 1) della erroneità della ordinanza nella parte in cui ha riconosciuto il legittimo esercizio della clausola penale prevista dall'art. 4 dell'accordo transattivo, non rilevandone l'eccessiva onerosità, insita nel fatto che ottemperando a quanto fissato dal Giudice l'importo da versare a titolo di penale per il periodo indicato in ordinanza sarebbe pari ad € 126.500,00 (€ 250,00 X 506 giorni dal
21.10.2020 all'11.03.2022) pari al 332,89% della sorte capitale;
2) della erroneità della ordinanza nella parte in cui ha rilevato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui la sentenza n. 810/2020 del Tribunale di Teramo fosse idonea ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto di causa, in particolare sulla validità dell'accordo transattivo ripassato tra le parti, avendo invece mero carattere processuale.
3. Gli appellati e avv. si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Parte_6 chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Avv. Maciazek Slawomir Wojciech ed hanno diffusamente contestato il gravame eccependone l'infondatezza nel merito. Hanno proposto, altresì, appello incidentale impugnando la parte dell'ordinanza relativa all'ammontare e al periodo di operatività della clausola penale, essendo le condizioni fissate nella scrittura transattiva già state vagliate da sentenza passata in giudicato, con conseguente inammissibilità di ulteriori statuizioni sul punto.
4. Con ordinanza in data 21.12.2023 la Corte, come richiesto dagli appellati, ha rinviato la causa all'udienza del 1°.10.2024 per gli incombenti di cui all'art. 350 c.p.c., disponendo l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti dell'Avv. Maciazek Slawomir
Wojciech entro il termine del 5.03. 2024.
Nel corso dell'udienza dell'1.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del
18.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti costituite hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Avv. Maciazek Slawomir
Wojciech che, regolarmente citato, non si è costituito.
6. Passando all'esame dei gravami, va subito esaminato, per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica, il secondo motivo dell'appello principale.
6.1. Con tale motivo l'appellante principale denuncia l'erroneità della ordinanza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata con la sentenza n. 810/2020 del Tribunale di Teramo, fosse idonea ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto di causa, avendo invece mero carattere processuale.
Torna a sostenere la nullità della procura conferita all'Avv. Maciazek Slawomir Wojciech al fine di addivenire ad un'eventuale transazione, non essendo stati indicati al delegante i termini dell'accordo da sottoscrivere.
Evidenzia, inoltre, che la procura alle liti, rilasciata all'estero, non risultava redatta in duplice versione (in Italiano e Polacco), né autenticata da un Notaio in Polonia e conferita da un solo membro del consiglio di amministrazione dalla , mentre, secondo la legge Pt_2
polacca, avrebbe dovuto essere rilasciata da due rappresentati della Società. Insiste, pertanto, per la declaratoria di nullità della procura a transigere e, conseguentemente, della scrittura privata del 17.09.2016 ex art.1966 c.c.
6.2. Il Collegio rileva in primo luogo che non risulta controverso in giudizio che la sentenza n. 810/2020 del Tribunale di Teramo non sia stata impugnata e sia pertanto passata in giudicato in data 8.07.2021.
6.3 Tale sentenza, di declaratoria della cessazione della materia del contendere, è stata pronunciata previo accertamento e declaratoria della giurisdizione del giudice italiano e previ accertamento e declaratoria della validità della procura a transigere conferita all'avv.
Maciazek Slawomir Wojciech e della conseguente efficacia della scrittura privata ripassata tra le parti in data 17.09.2016 a definizione di tutti i rapporti commerciali e giudiziali.
6.4. E' vero che la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso, mentre ove vi sia l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, il suo apprezzamento non può concretarsi in una cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Cass. n. 21757/2021; Cass. 11962/2005); mentre, ove si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza.
E' però altrettanto vero che, al di là della formula utilizzata nel dispositivo della sentenza n.
810/2020 (sentenza, come detto, passata in giudicato), non vi è dubbio che il giudice di quella sentenza, dato atto della divergenza di opinioni esistente tra le parti in ordine alla valenza dell'accordo transattivo tra loro intercorso, ha accertato che lo stesso avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione, rilevando per un verso che era stato concordato l'abbandono del giudizio tramite la sottoscrizione nelle more del giudizio di un accordo tra i rappresentanti delle parti e per altro verso che regolare risultava la procura a transigere.
A tal fine risulta necessario esaminare nella sua interezza la sentenza n. 810/2020 (le cui statuizioni sono richiamate nell'ordinanza in questa sede impugnate) per verificare come la stessa contenga l'accertamento in ordine alla validità della procura in forza della quale è stata sottoscritta la transazione nonché in ordine alla validità ed efficacia inter partes dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti per il tramite dei propri procuratori (oltretutto la sentenza n. 810/2020 risulta contenere l'accertamento della validità della transazione anche sotto il profilo della disponibilità dei diritti disciplinati con il predetto atto nonché sotto il profilo della insussistenza di vizi del consenso).
6.5. Nei casi, quale quello in esame, in cui vi sia controversia tra le parti in merito alla rilevanza giuridica ed al contenuto della transazione, la decisione del giudice è necessaria e, ove essa si esprima nella senso della validità ed efficacia della transazione, non si verte in ipotesi di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ma, rispetto ad ipotesi quale quello in esame, di sostanziale decisione sul venir meno dell'interesse ad agire dell'attore, per effetto o novativo (in caso di transazione novativa) o impeditivo (in caso di transazione semplice).
Ne consegue che, mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un.,
n. 1048/2000; Cass. n. 4714/2006), diversa è la conclusione cui si deve pervenire quando, come nella specie, previo esame della validità ed efficacia della transazione, venga in rilievo la valutazione delle conseguenze spiegate dalla transazione sulla pretesa attorea.
Correttamente pertanto il primo giudice nella ordinanza impugnata in questa sede ha ritenuto che le valutazioni ed accertamenti compiuti nella sentenza n. 810/2020 avrebbero dovuto costituire oggetto di gravame avverso quella sentenza.
7. Il primo motivo dell'appello principale deve essere esaminato congiuntamente all'unico motivo dell'appello incidentale.
7.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante principale denuncia la erroneità della ordinanza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto legittimo l'esercizio della clausola penale prevista dall'art. 4 dell'accordo transattivo, non rilevandone l'eccessiva onerosità.
Lamenta che sulla base della ordinanza pronunciata dal primo giudice l'importo da versare a titolo di penale per il periodo indicato nel provvedimento sarebbe pari ad € 126.500,00 (€
250X506 giorni dal 21.10.2020 all'11.03.2022) corrispondente al 332,89% della sorte capitale.
Evidenzia che la pretesa di una somma così ingente a titolo di penale, a fronte di un'obbligazione pecuniaria di soli € 38.000,00 non tiene conto dell'effettivo interesse del creditore al tempestivo adempimento, circostanza che gli appellati avrebbero dovuto debitamente allegare.
Rappresenta che la clausola penale, per sua stessa funzione e natura, in quanto legata al ritardo o all'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, può essere assimilata alla clausola di pattuizione degli interessi moratori, in questo caso sicuramente usurari.
Chiede pertanto la riduzione della penale in via equitativa nella misura prevista per gli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali, fissata per il periodo di riferimento all'8%, per un totale di € 4.214,35.
Con l'unico motivo dell'appello incidentale gli appellati costituiti denunciano l'erroneità della impugnata ordinanza nella parte in cui ha limitato la debenza della penale al periodo compreso tra la data di pubblicazione della sentenza n. 810/2020 (21.10.2020) e la domanda del giorno 11.03.2021.
Rappresentano peraltro che anche a voler ritenere che il capo in questione costituisca espressione del potere del giudice di determinare ex art. 1384 c.c. la riduzione della clausola penale, tale pronuncia costituirebbe violazione del giudicato della sentenza n. 810/2020.
7.2. Il Collegio ritiene necessario innanzi tutto chiarire che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa di parte appellata, la pronuncia in questa sede di riduzione ad equità della penale ex art. 1384 comma 2° c.c. non risulta impedita dalla mancata impugnazione della sentenza n. 810/2020, dovendo ribadirsi che la valutazione operata in quella sede dal giudice sulla validità ed efficacia della transazione era limitata alla verifica della validità della procura rilasciata dalla al proprio procuratore, trattandosi di accertamento Pt_2 strumentale alla mera verifica della persistenza o meno dell'interesse dell' attrice ad una pronuncia di merito sulle pretese azionate in giudizio.
Completamente estranea a quella pronuncia era invece la verifica e l'accertamento delle obbligazioni assunte dalle parti in sede transattiva, come pure la quantificazione delle relative pretese, sicché neanche può ritenersi che la parte odierna appellante avrebbe dovuto sollevare la questione in quella sede.
7.3. Ciò detto si rileva che "in tema di clausola penale, la relativa domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo anzi il giudice provvedervi anche
d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale (Cass. 19320/2018; Cass.
21297/2011).
La causa della penale, quale patto accessorio dotato di propria funzione e di proprio oggetto collegato al contratto costitutivo dell'obbligazione, rimane pur sempre una causa risarcitoria: precisamente, la sua ragione pratica è quella del definire in anticipo e di vincolare la riparazione dovuta al creditore, così rafforzando la posizione creditoria.
L'esigenza che la penale assolva la sua funzione di preventiva determinazione del danno, senza convertirsi in uno strumento di pena per il debitore, e di indebito arricchimento per il creditore, è espressa dal potere di riduzione riconosciuto al giudice dall'art. 1384 cod. civ., se l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo (Cass. 33159/2019).
In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività
a norma dell'art. 1384 c.c. ha natura oggettiva, dovendosi tenere conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (Cass. 7180/2012).
Ne deriva che in sede di riduzione della clausola penale occorre valutarne l'incidenza sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale.
7.4. Ciò detto va rilevato che la eccessività della penale pattuita dalle parti (€ 250,00 al giorno) risulta in maniera oggettiva e manifesta dalla evidente sproporzione tra gli importi oggetto delle obbligazioni di pagamento previsti a carico della società odierna appellante (€
26.000,00 in favore del ed € 12.000,00 in favore del suo legale, avv. ) _1 Parte_6 pari a complessivi € 38.000,00 e la previsione del pagamento dell'importo di € 250,00 per ogni giorno di ritardo corrispondente all'importo di € 91.250,00 annui per un tasso annuo del
240,13%.
Se è vero che del tutto priva di pregio si rivela la pretesa degli appellanti di ricondurre la clausola penale nei limiti degli interessi moratori di cui al D.L.vo 231/2012 onde impedire che la stessa assuma natura usuraria (al riguardo si rileva che la Suprema Corte ha avuto recentemente (Cass. 5379/2023) occasione di chiarire che “La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del C.D.. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo
o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto), è innegabile tuttavia, a fronte della manifesta sproporzione della penale pattuita, alla luce della concreta situazione contrattuale, sopra delineata, e dell'interesse concreto del creditore (in particolare del creditore dell'importo di € 26.000,00), si imponga la riduzione ad equità della _1 penale medesima essendo quella pattuita tale da incidere in modo significativo sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
Occorre invero, da un lato, tenere conto degli importi oggetto delle obbligazioni assunte dal debitore (in particolare quella al pagamento dell'importo di € 26.000,00 in favore del
, dall'altro, considerare l'interesse del creditore ad ottenere il sollecito pagamento _1
della somma (emerge invero dalla lettura della transazione che egli ha acconsentito al significativo ridimensionamento delle proprie pretese creditorie, a fronte della prospettiva di ottenerne il pagamento pressoché immediato, previsto nel termine di dieci giorni dalla sottoscrizione della transazione).
Detto interesse al sollecito (pressoché immediato) pagamento della prestazione pattuita in sede di transazione può ritenersi adeguatamente garantito da una penale che, ancorché superiore al tasso degli interessi moratori, non trasmodi tuttavia in uno strumento di pena per il debitore e di indebito arricchimento per il creditore.
Le ragioni sopra esposte inducono la Corte a ridurre la pattuita penale all'importo di € 15,00 per ogni giorno di ritardo.
Ne consegue che il primo motivo dell'appello principale può essere accolto in tali limitati termini.
7.5. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, l'appello incidentale svolto dagli appellati.
Invero -avuto riguardo al tenore dell'accordo transattivo, che prevede il pagamento degli importi ivi pattuiti nel termine di 10 giorni “dalla firma della presente scrittura” e, all'art. 4, stabilisce che “In caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto da parte dell' la stessa sarà obbligata nei confronti dei propri creditori al pagamento di una Pt_2 penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo”- del tutto erronea e non giustificata
(neanche da un esercizio del potere di riduzione ad equità al quale il primo giudice non ha fatto riferimento alcuno) risulta la riduzione di operatività della penale al periodo compreso tra la data di pubblicazione della sentenza n. 810/2020 del 19.10.2020 (pubblicata il
21.10.2020) fino alla data di introduzione del giudizio (11.03.2022).
7.6. In definitiva, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, la misura della penale deve essere ridotta ad € 15,00 al giorno e ne va ordinata la corresponsione agli appellati/appellanti incidentali in solido tra loro dal 28.9.2016 (giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento) fino all'effettivo soddisfo.
8. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado si rileva che, a fronte del definitivo esito decisorio, le stesse debbano essere compensate nella misura del 50%, mentre il residuo 50% delle stesse, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022 (con applicazione, quanto al primo grado, dei parametri minimi in ragione della natura sommaria del procedimento seguito in primo grado, e, quanto al presente grado, dei parametri medi, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione) vada posto a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale la penale prevista nell'atto di transazione sottoscritto il CP_3
17.09.2016 alla misura di € 15,00 al giorno;
2) Per l'effetto -confermata la pronuncia di condanna della società appellante al pagamento della somma di € 26.000,00 in favore del sig. e di € Controparte_1
12.000,00 in favore dell'avv. oltre interessi legali a far data dal Parte_6
21.10.2020 fino al soddisfo- CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dei predetti creditori in solido, della penale di € 15,00 al giorno dal 28.09.2016 fino all'effettivo soddisfo.
3) DICHIARA compensate le spese del doppio grado tra l'avv. Maciazek e le altre parti;
4) DICHIARA compensate tra l'appellante e gli appellati costituiti le spese del doppio grado nella misura del 50% e condanna l'appellante al pagamento, in favore di questi ultimi, del residuo 50% delle spese, che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi €
9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 803/2023 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 18.02.2025, vertente
TRA
(già , società di Parte_1 Parte_2 diritto polacco, in persona dei suoi legali rappresentanti C.F._1 [...]
ed , rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, Parte_3 Parte_4 dall'Avv. Claudio Gaeta e dall'Avv. Alessandro Margiotta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, il tutto in forza di procura in calce alla all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 Parte_5
rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Pietropaolo ed elettivamente domiciliato
[...]
presso il suo studio in S. Egidio alla Vibrata, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, e Avv. , costituito Parte_6 personalmente in giudizio avendone le qualità di cui all'art. 82 c.p.c.,
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
AVV. MACIAZEK SLAWOMIR WOJCIECH, del foro di Roma
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex artt. 702 bis e ter c.p.c., rep.n. 906/2023 del
Tribunale di Teramo, pubblicata il 22.06.2023 – Inadempimento accordo transattivo
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in via principale, nel merito
- accogliere l'appello per il motivo dedotto al punto 2 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, previo accertamento e dichiarazione della nullità della procura alle liti rilasciata all'avv. Maciasek Slawomir Wojciech e conseguente accertamento e dichiarazione, ai sensi dell'art. 1966 c.c., della nullità della scrittura privata transattiva del 17.09.2016, rigettare tutte le domande svolte dai ricorrenti in primo grado.
In via subordinata di merito
- accogliere l'appello per i motivi dedotti e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1384 c.c. ridurre la penale pattuita nell'atto transattivo tra le parti del 17.09.2016 nella misura di € 4.214,35
(come da conteggi al punto 1 dei motivi) o nella diversa misura equitativa ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi del presente grado di giudizio”.
Per gli appellati:
“Voglia l'On.le Corte di Appello, dato atto dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Avv. Slawomir Maciazek, litisconsorte necessario, e ammesso il deposito dei documenti richiesti, contrariis reiectis accogliere le seguenti CONCLUSIONI
1) In via principale rigettare l'appello proposta dalla , confermando Parte_7
l'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Teramo, Dott. Antonio Converti, depositata in data Parte_ 22.06.2023 e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'appellante (già
) al pagamento a favore di la somma di € 26.000,00 e all'Avv. Parte_2 Controparte_1
la somma € 12.000,00 oltre agli interessi maturati e maturandi dal Parte_6
27.09.2016 al saldo, oltre che al pagamento in favore dei predetti creditori della penale di euro 250,00 dal giorno dalla data di pubblicazione dal 27.09.2016 al saldo;
2) In subordine, confermare l'ordinanza impugnata;
3) In via ulteriormente subordinata, qualora l'On.le Corte ritenesse di dover ridurre la clausola penale, che tenga conto delle dimensioni economiche delle parti, operando una riduzione contenuta rispetto al pattuito e condannando l'appellante alla somma rideterminata dalla Corte, oltre interessi maturati e maturandi da 27.09.2016 al saldo;
4) In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze legali”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento n. 806/2022 R.G.C.- promosso ex art. 702 bis c.p.c. dagli odierni appellati contro la ora Parte_2 [...] Parte (di seguito per brevità (per sentire dichiarare il suo inadempimento a quanto Parte_1
stabilito nella scrittura transattiva ripassata tra le parti in data 17.09.2016 con la conseguente condanna al pagamento in favore della Società della somma di € 26.000,00 ed in favore del suo legale di € 12.000,00, oltre al pagamento in favore dei creditori della penale di € 250,00 al giorno dal 27/09/2016 sino all'effettivo saldo), procedimento nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando la domanda- il
Tribunale di Teramo così provvedeva: “a. A C C O G L I E il ricorso e per l'effetto, b. C O
N D A N N A la società già in Controparte_2 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro
26.000,00 a favore del sig. e di euro 12.000,00 a favore dell'avv.to Controparte_1 [...]
, oltre interessi al tasso legale a far data dal 21/10/2020 al soddisfo;
Parte_6
nonché al pagamento in favore dei predetti creditori della penale di euro 250,00 dal
21/10/2020 fino al 11/03/2022 oltre interessi legali a far data dal 21/10/2020 al soddisfo;
c. C O N D A N N A la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di _1
e , che liquida complessivamente in euro 259,00 per esborsi
[...] Parte_6
ed euro 5.600,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie (15%) come per legge;
d. D I C H I A R A irripetibili le spese di lite tra la Controparte_2 già e l'avv.to Maciazek Slawomir Wojciech”. Parte_2
1.1. Il Tribunale preliminarmente ricostruiva la vicenda fattuale e processuale sottesa al procedimento, dando atto che: - con atto di citazione notificato il 02.02.2016, la aveva convenuto nel giudizio RGC 434/2016 avanti al Parte_8
Parte_ Tribunale di Teramo la società polacca (ora per sentirla Parte_2 condannare al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 224.000,00 a titolo di risarcimento danni per una difettosa fornitura di finestre in PVC;
- si era costituita in giudizio la società convenuta a mezzo dell'avv. Slawomir Wojciech MACIAZEK, al quale il legale rappresentante legale della società, , aveva conferito ogni più ampia Persona_1
facoltà (compresa quella di conciliare e transigere), come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
- la società aveva altresì rilasciato in favore del predetto una procura speciale, datata 27.8.2016, al fine di “transigere, rinunciare, accettare rinunce, conciliare, quietanzare in relazione alla controversia pendente presso il Tribunale civile di Teramo, R.G.
434/2016 contro la controparte, ”, sottoscritta e autenticata nelle forme di Controparte_1 legge;
- nell'ambito del predetto giudizio, in data 17.9.2016, le parti erano pervenute ad una transazione, con scrittura privata sottoscritta dal dal suo procuratore avv. _1 [...]
, dall'avv. Maciazek Slawomir Wojciech, con la quale avevano transatto la Parte_6
controversia anche relativamente alle spese legali;
- in particolare avevano previsto che la società avrebbe corrisposto al la somma di € 26.000,00 ed al suo procuratore le _1 spese legali nella misura di € 12.000,00, inserendo inoltre nell'atto transattivo una clausola penale a carico della società di € 250,00 al giorno da corrispondersi ai creditori a far data dal decimo giorno successivo alla firma della transazione, quindi a partire dal 27.09.2016, per ogni giorno di ritardo nel pagamento;
- successivamente, in data 31.3.2017, per la
Società straniera si era costituito in giudizio l'Avv. Giovanni Di Santo, quale nuovo procuratore della società, ed aveva contestato il valore della scrittura privata intercorsa tra le parti, chiedendo il prosieguo del processo, mentre il veva chiesto la cessazione _1
della materia del contendere;
- a definizione del giudizio era stata emessa la sentenza n.
810/2020, con la quale, il Tribunale, affermata la giurisdizione del Giudice italiano, aveva ritenuto la validità della transazione ripassata tra le parti e dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite;
- detta sentenza, pubblicata in data
21.10.2020, in mancanza di impugnazione, era passata in giudicato in data 8.07.2021.
Dava atto che, sulla base della predetta sentenza, i ricorrenti avevano agito ex art. 702 bis c.p.c. per la quantificazione della pretesa creditoria fondata sulla scrittura transattiva ripassata tra le parti.
Dava ancora atto che nel procedimento si era costituita la società resistente, eccependo l'inutilizzabilità dell'accordo sottoscritto in assenza di valida procura e perché contenente disposizioni estranee alla reale volontà del legale rappresentate della società che, in quanto straniero, non aveva potuto comprenderle appieno;
denunciando inoltre la nullità della clausola penale di cui all'art. 4 in quanto vessatoria;
chiedendo ed ottenendo di chiamare in manleva e garanzia l'Avv. Maciazek Slawomir Wojciech, il quale, regolarmente citato, non si era costituito in giudizio.
1.2. Ciò detto, il Tribunale rilevava che sebbene la pronuncia di cessazione della materia del contendere non sia considerata idonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio, la sentenza n. 810/20 del Tribunale di Teramo a definizione della controversia intercorsa tra le parti, passata in giudicato, aveva espressamente preso posizione su questioni processuali e di merito, dichiarando la giurisdizione del Giudice italiano e la validità della scrittura privata del 17.09.2016, sul rilievo che la procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante della presentava tutti i requisiti idonei a Pt_2 configurare la capacità di transigere dell'Avv. Maciazek Slawomir Wojciech. 1.3. Precisava che, nella procura allegata in atti, era specificamente contenuta la delega a transigere e conciliare in ordine alla causa pendente, l'accordo era stato redatto in forma scritta e non risultava afferente a diritti sottratti alla disciplina delle parti. Inoltre, non si evidenziavano ulteriori profili di nullità relativi a vizi della volontà, errori di diritto e pretesa temeraria.
Rilevava ad ogni modo che le doglianze di natura sostanziale sulla validità della procura e della transazione avrebbero dovuto essere oggetto di apposita impugnazione del provvedimento decisorio precedente che, invece, risultava passato in giudicato.
1.4. Di conseguenza, preso atto dell'inadempimento della resistente, la condannava al pagamento delle somme, così come quantificate nel richiamato accordo ripassato tra le parti, oltre al pagamento della penale di € 250,00 al giorno da calcolarsi dalla data del
21.10.2020 di pubblicazione della sentenza n. 810/2020 fino alla data della domanda da individuarsi nell'11.03.2022. Parte_ 2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello la ( già Parte_1
, ripercorrendo l'iter processuale sia della causa n. 434/16 RGC Parte_2
che del procedimento di primo grado con esposizione delle posizioni delle parti, delle emergenze processuali e del contenuto della decisione del Tribunale, per poi procedere alla enunciazione dei motivi di gravame sulla scorta dei quali ha invocato l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Con i motivi di gravame l'appellante sostanzialmente si duole: 1) della erroneità della ordinanza nella parte in cui ha riconosciuto il legittimo esercizio della clausola penale prevista dall'art. 4 dell'accordo transattivo, non rilevandone l'eccessiva onerosità, insita nel fatto che ottemperando a quanto fissato dal Giudice l'importo da versare a titolo di penale per il periodo indicato in ordinanza sarebbe pari ad € 126.500,00 (€ 250,00 X 506 giorni dal
21.10.2020 all'11.03.2022) pari al 332,89% della sorte capitale;
2) della erroneità della ordinanza nella parte in cui ha rilevato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui la sentenza n. 810/2020 del Tribunale di Teramo fosse idonea ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto di causa, in particolare sulla validità dell'accordo transattivo ripassato tra le parti, avendo invece mero carattere processuale.
3. Gli appellati e avv. si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Parte_6 chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Avv. Maciazek Slawomir Wojciech ed hanno diffusamente contestato il gravame eccependone l'infondatezza nel merito. Hanno proposto, altresì, appello incidentale impugnando la parte dell'ordinanza relativa all'ammontare e al periodo di operatività della clausola penale, essendo le condizioni fissate nella scrittura transattiva già state vagliate da sentenza passata in giudicato, con conseguente inammissibilità di ulteriori statuizioni sul punto.
4. Con ordinanza in data 21.12.2023 la Corte, come richiesto dagli appellati, ha rinviato la causa all'udienza del 1°.10.2024 per gli incombenti di cui all'art. 350 c.p.c., disponendo l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti dell'Avv. Maciazek Slawomir
Wojciech entro il termine del 5.03. 2024.
Nel corso dell'udienza dell'1.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del
18.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti costituite hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Avv. Maciazek Slawomir
Wojciech che, regolarmente citato, non si è costituito.
6. Passando all'esame dei gravami, va subito esaminato, per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica, il secondo motivo dell'appello principale.
6.1. Con tale motivo l'appellante principale denuncia l'erroneità della ordinanza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata con la sentenza n. 810/2020 del Tribunale di Teramo, fosse idonea ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto di causa, avendo invece mero carattere processuale.
Torna a sostenere la nullità della procura conferita all'Avv. Maciazek Slawomir Wojciech al fine di addivenire ad un'eventuale transazione, non essendo stati indicati al delegante i termini dell'accordo da sottoscrivere.
Evidenzia, inoltre, che la procura alle liti, rilasciata all'estero, non risultava redatta in duplice versione (in Italiano e Polacco), né autenticata da un Notaio in Polonia e conferita da un solo membro del consiglio di amministrazione dalla , mentre, secondo la legge Pt_2
polacca, avrebbe dovuto essere rilasciata da due rappresentati della Società. Insiste, pertanto, per la declaratoria di nullità della procura a transigere e, conseguentemente, della scrittura privata del 17.09.2016 ex art.1966 c.c.
6.2. Il Collegio rileva in primo luogo che non risulta controverso in giudizio che la sentenza n. 810/2020 del Tribunale di Teramo non sia stata impugnata e sia pertanto passata in giudicato in data 8.07.2021.
6.3 Tale sentenza, di declaratoria della cessazione della materia del contendere, è stata pronunciata previo accertamento e declaratoria della giurisdizione del giudice italiano e previ accertamento e declaratoria della validità della procura a transigere conferita all'avv.
Maciazek Slawomir Wojciech e della conseguente efficacia della scrittura privata ripassata tra le parti in data 17.09.2016 a definizione di tutti i rapporti commerciali e giudiziali.
6.4. E' vero che la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso, mentre ove vi sia l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, il suo apprezzamento non può concretarsi in una cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Cass. n. 21757/2021; Cass. 11962/2005); mentre, ove si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza.
E' però altrettanto vero che, al di là della formula utilizzata nel dispositivo della sentenza n.
810/2020 (sentenza, come detto, passata in giudicato), non vi è dubbio che il giudice di quella sentenza, dato atto della divergenza di opinioni esistente tra le parti in ordine alla valenza dell'accordo transattivo tra loro intercorso, ha accertato che lo stesso avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione, rilevando per un verso che era stato concordato l'abbandono del giudizio tramite la sottoscrizione nelle more del giudizio di un accordo tra i rappresentanti delle parti e per altro verso che regolare risultava la procura a transigere.
A tal fine risulta necessario esaminare nella sua interezza la sentenza n. 810/2020 (le cui statuizioni sono richiamate nell'ordinanza in questa sede impugnate) per verificare come la stessa contenga l'accertamento in ordine alla validità della procura in forza della quale è stata sottoscritta la transazione nonché in ordine alla validità ed efficacia inter partes dell'atto di transazione sottoscritto dalle parti per il tramite dei propri procuratori (oltretutto la sentenza n. 810/2020 risulta contenere l'accertamento della validità della transazione anche sotto il profilo della disponibilità dei diritti disciplinati con il predetto atto nonché sotto il profilo della insussistenza di vizi del consenso).
6.5. Nei casi, quale quello in esame, in cui vi sia controversia tra le parti in merito alla rilevanza giuridica ed al contenuto della transazione, la decisione del giudice è necessaria e, ove essa si esprima nella senso della validità ed efficacia della transazione, non si verte in ipotesi di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ma, rispetto ad ipotesi quale quello in esame, di sostanziale decisione sul venir meno dell'interesse ad agire dell'attore, per effetto o novativo (in caso di transazione novativa) o impeditivo (in caso di transazione semplice).
Ne consegue che, mentre la declaratoria di cessazione della materia del contendere è in effetti una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale, limitandosi tale efficacia di giudicato, appunto, al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un.,
n. 1048/2000; Cass. n. 4714/2006), diversa è la conclusione cui si deve pervenire quando, come nella specie, previo esame della validità ed efficacia della transazione, venga in rilievo la valutazione delle conseguenze spiegate dalla transazione sulla pretesa attorea.
Correttamente pertanto il primo giudice nella ordinanza impugnata in questa sede ha ritenuto che le valutazioni ed accertamenti compiuti nella sentenza n. 810/2020 avrebbero dovuto costituire oggetto di gravame avverso quella sentenza.
7. Il primo motivo dell'appello principale deve essere esaminato congiuntamente all'unico motivo dell'appello incidentale.
7.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante principale denuncia la erroneità della ordinanza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto legittimo l'esercizio della clausola penale prevista dall'art. 4 dell'accordo transattivo, non rilevandone l'eccessiva onerosità.
Lamenta che sulla base della ordinanza pronunciata dal primo giudice l'importo da versare a titolo di penale per il periodo indicato nel provvedimento sarebbe pari ad € 126.500,00 (€
250X506 giorni dal 21.10.2020 all'11.03.2022) corrispondente al 332,89% della sorte capitale.
Evidenzia che la pretesa di una somma così ingente a titolo di penale, a fronte di un'obbligazione pecuniaria di soli € 38.000,00 non tiene conto dell'effettivo interesse del creditore al tempestivo adempimento, circostanza che gli appellati avrebbero dovuto debitamente allegare.
Rappresenta che la clausola penale, per sua stessa funzione e natura, in quanto legata al ritardo o all'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, può essere assimilata alla clausola di pattuizione degli interessi moratori, in questo caso sicuramente usurari.
Chiede pertanto la riduzione della penale in via equitativa nella misura prevista per gli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali, fissata per il periodo di riferimento all'8%, per un totale di € 4.214,35.
Con l'unico motivo dell'appello incidentale gli appellati costituiti denunciano l'erroneità della impugnata ordinanza nella parte in cui ha limitato la debenza della penale al periodo compreso tra la data di pubblicazione della sentenza n. 810/2020 (21.10.2020) e la domanda del giorno 11.03.2021.
Rappresentano peraltro che anche a voler ritenere che il capo in questione costituisca espressione del potere del giudice di determinare ex art. 1384 c.c. la riduzione della clausola penale, tale pronuncia costituirebbe violazione del giudicato della sentenza n. 810/2020.
7.2. Il Collegio ritiene necessario innanzi tutto chiarire che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa di parte appellata, la pronuncia in questa sede di riduzione ad equità della penale ex art. 1384 comma 2° c.c. non risulta impedita dalla mancata impugnazione della sentenza n. 810/2020, dovendo ribadirsi che la valutazione operata in quella sede dal giudice sulla validità ed efficacia della transazione era limitata alla verifica della validità della procura rilasciata dalla al proprio procuratore, trattandosi di accertamento Pt_2 strumentale alla mera verifica della persistenza o meno dell'interesse dell' attrice ad una pronuncia di merito sulle pretese azionate in giudizio.
Completamente estranea a quella pronuncia era invece la verifica e l'accertamento delle obbligazioni assunte dalle parti in sede transattiva, come pure la quantificazione delle relative pretese, sicché neanche può ritenersi che la parte odierna appellante avrebbe dovuto sollevare la questione in quella sede.
7.3. Ciò detto si rileva che "in tema di clausola penale, la relativa domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo anzi il giudice provvedervi anche
d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessività della penale (Cass. 19320/2018; Cass.
21297/2011).
La causa della penale, quale patto accessorio dotato di propria funzione e di proprio oggetto collegato al contratto costitutivo dell'obbligazione, rimane pur sempre una causa risarcitoria: precisamente, la sua ragione pratica è quella del definire in anticipo e di vincolare la riparazione dovuta al creditore, così rafforzando la posizione creditoria.
L'esigenza che la penale assolva la sua funzione di preventiva determinazione del danno, senza convertirsi in uno strumento di pena per il debitore, e di indebito arricchimento per il creditore, è espressa dal potere di riduzione riconosciuto al giudice dall'art. 1384 cod. civ., se l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo (Cass. 33159/2019).
In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività
a norma dell'art. 1384 c.c. ha natura oggettiva, dovendosi tenere conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (Cass. 7180/2012).
Ne deriva che in sede di riduzione della clausola penale occorre valutarne l'incidenza sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale.
7.4. Ciò detto va rilevato che la eccessività della penale pattuita dalle parti (€ 250,00 al giorno) risulta in maniera oggettiva e manifesta dalla evidente sproporzione tra gli importi oggetto delle obbligazioni di pagamento previsti a carico della società odierna appellante (€
26.000,00 in favore del ed € 12.000,00 in favore del suo legale, avv. ) _1 Parte_6 pari a complessivi € 38.000,00 e la previsione del pagamento dell'importo di € 250,00 per ogni giorno di ritardo corrispondente all'importo di € 91.250,00 annui per un tasso annuo del
240,13%.
Se è vero che del tutto priva di pregio si rivela la pretesa degli appellanti di ricondurre la clausola penale nei limiti degli interessi moratori di cui al D.L.vo 231/2012 onde impedire che la stessa assuma natura usuraria (al riguardo si rileva che la Suprema Corte ha avuto recentemente (Cass. 5379/2023) occasione di chiarire che “La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del C.D.. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo
o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto), è innegabile tuttavia, a fronte della manifesta sproporzione della penale pattuita, alla luce della concreta situazione contrattuale, sopra delineata, e dell'interesse concreto del creditore (in particolare del creditore dell'importo di € 26.000,00), si imponga la riduzione ad equità della _1 penale medesima essendo quella pattuita tale da incidere in modo significativo sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto.
Occorre invero, da un lato, tenere conto degli importi oggetto delle obbligazioni assunte dal debitore (in particolare quella al pagamento dell'importo di € 26.000,00 in favore del
, dall'altro, considerare l'interesse del creditore ad ottenere il sollecito pagamento _1
della somma (emerge invero dalla lettura della transazione che egli ha acconsentito al significativo ridimensionamento delle proprie pretese creditorie, a fronte della prospettiva di ottenerne il pagamento pressoché immediato, previsto nel termine di dieci giorni dalla sottoscrizione della transazione).
Detto interesse al sollecito (pressoché immediato) pagamento della prestazione pattuita in sede di transazione può ritenersi adeguatamente garantito da una penale che, ancorché superiore al tasso degli interessi moratori, non trasmodi tuttavia in uno strumento di pena per il debitore e di indebito arricchimento per il creditore.
Le ragioni sopra esposte inducono la Corte a ridurre la pattuita penale all'importo di € 15,00 per ogni giorno di ritardo.
Ne consegue che il primo motivo dell'appello principale può essere accolto in tali limitati termini.
7.5. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, l'appello incidentale svolto dagli appellati.
Invero -avuto riguardo al tenore dell'accordo transattivo, che prevede il pagamento degli importi ivi pattuiti nel termine di 10 giorni “dalla firma della presente scrittura” e, all'art. 4, stabilisce che “In caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto da parte dell' la stessa sarà obbligata nei confronti dei propri creditori al pagamento di una Pt_2 penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo”- del tutto erronea e non giustificata
(neanche da un esercizio del potere di riduzione ad equità al quale il primo giudice non ha fatto riferimento alcuno) risulta la riduzione di operatività della penale al periodo compreso tra la data di pubblicazione della sentenza n. 810/2020 del 19.10.2020 (pubblicata il
21.10.2020) fino alla data di introduzione del giudizio (11.03.2022).
7.6. In definitiva, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, la misura della penale deve essere ridotta ad € 15,00 al giorno e ne va ordinata la corresponsione agli appellati/appellanti incidentali in solido tra loro dal 28.9.2016 (giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento) fino all'effettivo soddisfo.
8. Venendo al regolamento delle spese del doppio grado si rileva che, a fronte del definitivo esito decisorio, le stesse debbano essere compensate nella misura del 50%, mentre il residuo 50% delle stesse, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022 (con applicazione, quanto al primo grado, dei parametri minimi in ragione della natura sommaria del procedimento seguito in primo grado, e, quanto al presente grado, dei parametri medi, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione) vada posto a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale la penale prevista nell'atto di transazione sottoscritto il CP_3
17.09.2016 alla misura di € 15,00 al giorno;
2) Per l'effetto -confermata la pronuncia di condanna della società appellante al pagamento della somma di € 26.000,00 in favore del sig. e di € Controparte_1
12.000,00 in favore dell'avv. oltre interessi legali a far data dal Parte_6
21.10.2020 fino al soddisfo- CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dei predetti creditori in solido, della penale di € 15,00 al giorno dal 28.09.2016 fino all'effettivo soddisfo.
3) DICHIARA compensate le spese del doppio grado tra l'avv. Maciazek e le altre parti;
4) DICHIARA compensate tra l'appellante e gli appellati costituiti le spese del doppio grado nella misura del 50% e condanna l'appellante al pagamento, in favore di questi ultimi, del residuo 50% delle spese, che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi €
9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi