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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2842/24 del Ruolo Gen.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Pt_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Ricorrente
E
nato a [...] il [...], rapp.to Controparte_1
e difeso unitamente e/o disgiuntamente dall'avv.to Pier Paolo
Zambardino e dall'avv.to Florida Iervolino
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 4.03.2024 l' ha chiesto dichiararsi Pt_1
l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno mensile di assistenza riconosciuto in sede di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. dal ctu dott. in favore di Per_1 Controparte_1
Parte opposta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e
1 l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il sig. all'esito delle operazioni di consulenza, è CP_1 stato ritenuto invalido nella misura del 75%.
L' , avendo depositato tempestivamente il dissenso alla Pt_1 consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo,
l'ente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui ha attribuito alle singole patologie percentuali di invalidità errate e superiori a quelle spettanti.
Avendo rilevato alcune lacune nella consulenza redatta in fase di atp, è stato conferito l'incarico peritale alla dott.ssa la Per_2 quale, dopo avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il sig. risulta affetto, CP_1 anche in relazione alla documentazione medica allegata agli atti, ha riconosciuto al sig.re una invalidità pari al Controparte_1
74%, con decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia dal 25.02.22, in tal modo confermando anche le conclusioni cui era giunto il dott. in fase di atp. Il ctu ha inoltre Per_1 precisato, con chiare argomentazioni, le motivazioni poste alla base dei codici prescelti e delle relative percentuali di invalidità attribuite.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
2 Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto a favore della parte opposta dell'assegno mensile di assistenza dal 25.02.2022 (data di presentazione della domanda amministrativa).
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione è stata riconosciuta sin dalla data della domanda amministrativa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di ctu si pongono a carico dell' e si liquidano come Pt_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di all'assegno mensile di Controparte_1 assistenza dal 25.02.2022 (data di presentazione della domanda amministrativa).
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si Pt_1 liquidano in complessivi euro 2.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano Pt_1 come da separato decreto.
Aversa, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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