Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.115/2025 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 14 aprile 2025 nella causa n.115/2025 R.G.A.C.C. promossa da nato a [...] il 1° gennaio 1958 (c.f. Parte_1 [...]
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Francesco BUCCERONI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Guardiagrele alla via Occidentale n.52, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
– ricorrente – CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Silvio DI DOMIZIO e dall'avv. Maria Rita SALUTE, presso il cui studio legale, sito in Chieti al viale Abruzzo n.35 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
– resistente –
e nata a [...] il [...] (c.f. CP_2 C.F._3
) e residente in [...], in proprio e in qualità di
[...] genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori (c.f. Persona_1
) e (c.f. ), CodiceFiscale_4 Persona_2 CodiceFiscale_5 nate a Chieti il 9 agosto 2015 e residenti in [...];
– resistenti – contumaci –
MOTIVAZIONE 1
Con ricorso depositato telematicamente il 1° febbraio 2025, Parte_1 ha proposto opposizione, ai sensi degli artt.170 D.P.R. n.115/2002 e 15 D.lgs. n.150/2011, avverso il decreto, datato 30 dicembre 2024, con cui il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica civile, ha liquidato in favore del C.T.U. la somma Controparte_1 di € 6.000,00 a titolo di onorario per l'attività prestata nell'ambito del giudizio iscritto al n.1020/2023 R.G.A.C.C. Il ricorrente ha esposto che il predetto C.T.U., nominato all'udienza del giorno 11 dicembre 2023 nell'ambito del procedimento civile sopra emarginato, veniva incaricato di ricostruire, sulla base dell'esame della relativa documentazione contabile, le quote di competenza delle parti in causa del conto corrente bancario n.1000/368 e del conto di deposito amministrato n.1094781, accesi presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e formalmente cointestati all'odierno ricorrente e al di lui defunto fratello
[...]
, operazione in relazione alla quale al medesimo veniva dapprima concesso Parte_2 un acconto di € 500,00 e successivamente liquidato un onorario di € 4.200,00 con decreto del 29 maggio 2024. A fronte di ulteriori osservazioni formulate nel corso del giudizio, il Magistrato procedente assegnava al il compito di verificare la destinazione CP_1 della somma disinvestita in seguito al decesso del cui Parte_2 seguiva la liquidazione, operata con il decreto oggetto del presente giudizio, della somma di
€ 6.000,00. Ritiene il ricorrente che il compenso riconosciuto dal Giudice di prime cure al C.T.U. resistente risulti manifestamente eccessivo e sproporzionato, dal momento che, in primis, quantificato in base non al valore della controversia, come sancito dall'art.1 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, bensì al valore dell'oggetto dell'accertamento, superiore al primo, e dunque con riferimento ad un diverso e scorretto scaglione ex art.2 delle citate Tabelle;
in secondo luogo, in quanto liquidato in violazione del principio di onnicomprensività dell'onorario, alla stregua del quale le attività strumentali ed accessorie al compimento dell'incarico, seppur non previste al momento del conferimento dello stesso, che danno luogo ad accertamenti non indipendenti ed autonomi rispetto a quello principale, andrebbero ricomprese nell'unica liquidazione spettante al professionista. Nel caso di specie, risultando il secondo accertamento totalmente accessorio e strumentale al primo incarico, la seconda liquidazione, avente tra l'altro ad oggetto una verifica di natura esclusivamente documentale, avrebbe dovuto essere calcolata, da un lato, prendendo in considerazione del valore della controversia e, dall'altro, tenendo conto della somma già liquidata. Domanda dunque il ricorrente, previa revoca del decreto opposto, che il compenso spettante al C.T.U. venga rideterminato nella somma di € 691,82, corrispondente alla differenza tra il valore massimo liquidabile a fronte del primo incarico e quanto effettivamente liquidato o, in subordine, ove si ritenga comunque opportuno procedere ad una seconda liquidazione, che l'onorario venga calcolato in base al valore della controversia o, in caso contrario, quantificato in una somma più equa e misurata di quella individuata nel provvedimento impugnato. Il resistente costituitosi con comparsa depositata il 28 marzo Controparte_1
2025, sostiene in primo luogo che lo scaglione considerato dal Giudice di prime cure non sia affatto errato, dal momento che l'importo dei disinvestimenti accertati è risultato ben superiore al valore della causa e, in secondo luogo, che l'indagine oggetto del secondo
2 incarico non sia affatto sovrapponibile alla prima, comportando accertamenti su una copiosa mole di documenti distinta da quella acquisita in precedenza, e risulti dunque meritevole di autonoma liquidazione. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia di CP_2
e ritualmente evocate in giudizio, è Persona_1 Persona_2 agevole rilevare come la domanda si appalesi parzialmente fondata. Ai sensi dell'art.1 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, infatti, per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la consulenza tecnica, al valore della controversia, il quale è dato, ai sensi dell'art.10 c.p.c., dal valore della domanda, a nulla rilevando che oggetto dell'accertamento sia stata, in concreto, una somma più elevata (cfr. Cass. civ., sez. I, n.1976/2023). Dal momento che il valore della controversia principale, come rappresentato da entrambe le parti in causa, ammontava ad € 103.110,72, è sulla base di detto valore che si sarebbe dovuto individuare lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione. Quanto invece alla seconda questione sollevata con l'atto di opposizione, inerente al principio di onnicomprensività della liquidazione del compenso, è opportuno premettere che, in base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'unitarietà degli incarichi e dell'onorario discende dall'unicità o pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali richieste al C.T.U. (a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività, delle risposte o dei quesiti conferiti) e, pertanto, dal rapporto di autosufficienza o di interdipendenza che connoti tali accertamenti (ex multis, Cass. civ., sez.VI, n.32099/2022; Cass. civ. sez. II, n.21487/2019; Cass. civ., sez. II, n.36292/2021). Nel caso di specie, è possibile constatare il formale conferimento di due distinti incarichi: il primo, conferito in data 11 dicembre 2023, volto ad determinare le quote spettanti al ricorrente e agli eredi del di lui fratello in relazione al conto corrente e al conto di deposito amministrato ai medesimi cointestati;
il secondo, più specifico e conferito all'udienza del 1° luglio 2024, finalizzato a individuare la destinazione della somma disinvestita in seguito al decesso del predetto A fronte della duplicità degli Parte_2 incarichi e della diversità dei quesiti corrisponde, a ben vedere, un'effettiva convergenza delle operazioni demandate al C.T.U. verso il medesimo scopo, nonché un'evidente ripetitività delle attività richieste al C.T.U., consistenti, come evidenziato, principalmente nell'analisi di documentazione contabile (tra l'altro finalizzata, anche nel primo incarico, a valutare le operazioni poste in essere nei due rapporti bancari, tra cui, in particolare, i disinvestimenti). Il secondo incarico, tuttavia, risulta avere ad oggetto un più esteso periodo di accertamento (fino al 30 giugno 2024) ed un quesito, come già anticipato, più specifico, che ha reso necessaria attività di indagine aggiuntiva, nonché la redazione di una nuova e distinta relazione tecnica. Considerata, dunque, la circostanza che i due incarichi sono stati conferiti in momenti differenti e che le due indagini, sebbene dirette verso il medesimo fine, non possono dirsi totalmente interdipendenti, ma conservano, al contrario, un margine di autonomia, anche in relazione alle operazioni ulteriori e più mirate richieste al consulente, non può che considerarsi equa la liquidazione di un secondo e distinto compenso, da calcolarsi, tuttavia, in base al valore della controversia e alla stregua del più adeguato valore minimo, posto che la ripetitività dell'attività di analisi e la solo parziale sovrapponibilità dei due incarichi giustificano una riduzione di quanto liquidato in precedenza. 3 Alla luce di quanto precede, si impone il parziale accoglimento del ricorso. Considerata la reciproca soccombenza delle parti costituite e la contumacia di CP_2
e ritualmente evocate in
[...] Persona_1 Persona_2 giudizio, risulta equo non procedere ad alcuna statuizione di condanna in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.115/2025 R.G.A.C.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in contumacia delle resistenti e così CP_2 Persona_1 Persona_2 provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto opposto e liquida in favore di la complessiva somma di € 2.446,31, da cui vanno Controparte_1 detratti gli acconti eventualmente già corrisposti, ponendola a carico di tutte le parti in solido;
b) dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 14 maggio, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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