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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 40519/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maia Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 08/01/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
17/4/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/04/2025 promossa
DA
(C.F. ) nata in [...] Parte_1 C.F._1
(COLOMBIA) il 11/12/1996 rappresentata e difesa dall'avv. Franca Miccolis suo studio in Milano,
Via Perugino 9, presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dell'avv. Sonja Siracusa, con studio in Milano Viale E. Jenner, 40/A presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 22.1.2024
OGGETTO: Ricorso ex art. 337 bis e 337 ter e segg.ti c.c. CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1) sul regime di affido dei minori: fermo il collocamento dei minori nato il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
15/10/2021 presso la madre in Assago, prevedere, anche solo temporaneamente per un anno l'affido esclusivo dei minori alla madre, al fine di facilitare la loro gestione con rivalutazione, fino a definizione di una progettualità a lungo termine per eliminare le possibili tensioni derivate dal prendere decisioni comuni che al momento i genitori faticano a compiere;
in subordine, affidare i minori all'ente Comune di Assago, per un periodo non superiore ad un anno, con rivalutazione, fino a definizione di una progettualità a lungo termine per eliminare le possibili tensioni derivate dal prendere decisioni comuni che al momento i genitori faticano a compiere.
Delegare i Servizi a “sostenere le funzioni materne, anche in direzione di una sempre maggiore autonomia, con interventi di tipo psicologico e educativo, nello specifico: prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare su tutti i minori;
supporto psicosociale alla genitorialità attraverso colloqui periodici presso il servizio di Assago;
mantenimento costante del supporto psicoterapeutico individuale”. 2) Delegare i Servizi Sociali di Cornaredo per la presa in carico e sostegno alla genitorialità del resistente CP_1
3) integrare l'ordinanza 29.05.2024 con le parti sottoindicate in grassetto e le cancellazioni sotto evidenziate:
2. Dispone che fino al compimento da parte di del sesto anno di età le frequentazioni Persona_2 padre/ figli si svolgano secondo il seguente calendario: il padre starà con i figli due volte al mese dal sabato 8.30 fino alla domenica alle ore 21,00. Tutti i venerdì dalle 19:30 al sabato alle ore 21.00.
In caso il resistente non riesca ad andare a prendere i figli a casa della madre potranno andare i nonni paterni previo avviso. Il padre si dichiara disponibile a che, previo avviso la madre possa passare un we con i figli dal venerdì alla domenica;
in tal caso, iI padre poi recupererà i giorni con
i figli. Il padre dovrà prendere e riportare i figli a casa della madre rispettando gli orari sopra indicati.
Vacanze estive: una settimana ad agosto con il padre;
due settimane a cavallo di ferragosto ad agosto con la madre;
la quarta settimana con la madre, fatti salvo miglior accordi con le parti settimane consecutive. Qualora il padre avesse la disponibilità può andare a prendere i bambini un giorno infrasettimanale (tranne che nelle due settimane di agosto di competenza della madre) previo accordo e stare anche i minori un giorno in più.
A luglio i minori staranno con i nonni materni fatto salve le frequentazioni con il padre che questi .I nonni materni si impegnano rispettare le frequentazioni con il padre almeno per due weekend in detto mese.
A Natale e Pasqua i minori staranno con il padre in via alternata coma ha proposto il resistente;
nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre (dalle ore 8.30 del 23.12 alle ore 21.00 del 30.12) oppure nel periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio (dalle ore 21.30 del 30.12 sino alle ore 21.00 del 6.01) A Pasqua vi sarà la suddivisione tra le parti dell'intero periodo di chiusura scolastica, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo (da considerarsi uniti) da alternarsi di anno in anno;
i compleanni dei bambini saranno passati assieme ad entrambi i genitori. I minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della loro sorellina (25 febbraio). Persona_3
Dopo il compimento di sei anni da parte del figlio piccolo il padre starà con i figli Persona_2 un giorno infrasettimanale in più dando congruo preavviso e riaccompagnando la sera i bambini a casa della madre alle ore 21,00. Quanto alle previsioni economiche, preso atto che la misura dell'assegno è stata stabilita in € 500,00 per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno, con assegno unico per la famiglia percepito in parti uguali da entrambi i genitori, si chiede:
1) di prevedere che il padre contribuisca al pagamento almeno di una attività sportiva all'anno per ciascun figlio senza preventivo accordo. In caso contrario, essendo impossibile negare ai figli di svolgere almeno un'attività sportiva (i bambini frequentano nuoto anche per necessità medico- posturali), detta spesa ricadrebbe interamente sulla madre.
2) In considerazione del fatto che i tempi di collocamento dei minori sono totalmente squilibrati a carico materno, l'assegno unico per la famiglia deve essere percepito dalla madre. Si chiede pertanto la seguente modifica dell'ordinanza sul punto:
3. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 500 (250 a figlio) a decorrere dalla data del deposito del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2025) oltre al 50% delle spese extra-assegno (inclusa la spesa per una attività sportiva annua per ciascun figlio senza preventivo accordo), somma da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito interamente dalla madre al 50% da entrambe le parti;
Infine, si chiede di: disporre che il padre versi su libretto e/o conto corrente postale intestato ad entrambi i minori con vincolo pupillare gli importi in denaro contante ricevuti a scopo di donazione/regali dai parenti in occasione del battesimo dei minori e comunque versi sul conto dei minori un importo non inferiore ad € 1.800,00 (valore dei regali dei parenti della ricorrente). detto importo è esattamente corrispondente ai regali fatti dai parenti della alla nascita dei minori Pt_1
e perciò, si tratta di somme di spettanza dei minori a loro donate. disporre che il padre versi alla ricorrente, gli arretrati per contributo al mantenimento dei figli a decorrere dal mese di agosto 2023 sino alla data di deposito del presente ricorso (quattro mesi) per € 2.000,00 (500 € mensili) per entrambi i figli, detratte € 100,00 mensili già versate e così, € 1.900,00. Vittoria di spese e onorari del giudizio. “
Per : CP_1 Come da comparsa di costituzione non opponendosi inoltre:
“all'attivazione di un supporto psicosociale alla genitorialità per attraverso colloqui Parte_1 periodici presso il Servizio sociale di Assago/Buccinasco, mantenendo anche un costante supporto psicoterapeutico in favore della ricorrente, oltre alla prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare su tutti i minori.
Allo stesso modo, si ritiene utile che anche i nonni materni, i quali a loro volta si trovano comunque gravati da un ruolo particolarmente oneroso, possano beneficiare di colloqui di supporto al loro ruolo educativo e familiare, come proposto dal Servizio Sociale territorialmente competente. Si ritiene, inoltre, opportuno che codesto Tribunale voglia estendere l'indagine psicosociale anche nei riguardi del fratello della ricorrente, , anche per comprendere quale sia stato e Persona_4 sia il suo attuale rapporto con i propri genitori adottivi (quindi sia prima che dopo l'uscita da casa), con la sorella e con i suoi nipoti (figli delle odierne parti in lite). Pt_1
Quanto al sig. da ultimo, nulla osta a che anche il padre dei minori venga sottoposto ad CP_1 indagine psicosociale, pure esteso ai nonni paterni, dando formale incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per il Comune di Cornaredo, ove il resistente è attualmente residente.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: e anno intrattenuto una relazione more uxorio , dichiarata Parte_1 CP_1 come stabile convivenza di fatto ai sensi dell'art 1 commi 36 e segg. legge 20.05.2016 n. 445/2000,
dalla relazione nascevano i figli (13.12.2020) e (15.10.2021), Persona_5 Persona_2 con ricorso depositato l'8.1.2024 la chiedeva che il Tribunale disciplinasse la Pt_1
responsabilità genitoriale, prevedendo l'affidamento condiviso dei minori, il collocamento prevalente presso di sé, attualmente nella casa dei genitori in Assago via del Parco n 3, dove era già tornata a vivere lasciando la casa familiare di , la frequentazione padre/figli secondo i tempi e le Per_6
modalità dettagliatamente indicati in ricorso, un assegno perequativo per il loro mantenimento da porsi a carico del padre nella misura di € 400 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale, oltre al
50% delle spese extrassegno,
assumeva di aver deciso di porre fine alla convivenza a causa di insanabili fratture determinate dal carattere divenuto estremamente controllante del compagno, che pretendeva anche di limitarle i rapporti con la propria famiglia, che sempre l'aveva supportata nella gestione anche pratica ed economica dei minori, affermava di essere dovuta andare via di casa poiché il nonostante CP_1
una formale comunicazione per discutere del punto, ignorava l'argomento rendendo la convivenza nociva anche per i figli e per la bambina che lei aveva avuto da una precedente relazione, Per_3
(nata [...]) non riconosciuta dal padre biologico e da sempre cresciuta anche dal resistente,
deduceva di aver già comunicato l'evento ai Servizi sociali di , dai quali il nucleo Per_6
familiare era seguito, dal punto di vista economico evidenziava di essere titolare della impresa individuale di estetica esercitata a Corsico dal 2019, ma attualmente in perdita e pertanto di essere sempre stata supportata economicamente dai propri genitori, mentre il compagno lavorava come autista ed era regolarmente stipendiato, con comparsa depositata il 27 aprile 2024 si costituiva il aderendo alla domanda di CP_1
affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, indicando i tempi da trascorrere con loro e mostrandosi disponibile a contribuire al loro mantenimento versando un assegno mensile complessivo di € 250,00 oltre al 50% delle spese extra, tuttavia contemporaneamente acconsentendo a che l'assegno unico per il nucleo familiare fosse interamente percepito dalla compagna, in subordine chiedeva prevedersi il mantenimento in € 500,00 ma con tale previdenza suddivisa al 50%, contestava fermamente la ricostruzione della ricorrente circa le motivazione della loro rottura che ascriveva esclusivamente alla incisiva ingerenza dei genitori della ricorrente, che aveva provocato le prime liti e l'inizio della crisi di coppia, nonché alla successiva scoperta di una relazione sentimentale che la ricorrente medesima aveva intrapreso con un altro uomo, contestava di aver avuto una comunicazione formale della decisione di lasciare la casa familiare, di aver personalmente scoperto che la ricorrente stava programmando di trasferirsi altrove, come poi era avvenuto, e di aver ricevuto esclusivamente un messaggio in cui gli era stata comunicata tale intenzione, sotto il profilo economico deduceva di lavorare presso come autista per lo Controparte_2
stipendio lordo mensile di € 1.367,65, di aver comprato casa a Cornaredo addossandosi un mutuo di
€ 427 mensili oltre ad un finanziamento Findomestic di € 70,00, all'udienza di prima comparizione del 28 maggio 2024, le parti venivano diffusamente sentite ed insistevano ciascuna nelle proprie domande, tuttavia trovando un parziale accordo sulle frequentazioni paterne, rispetto alle quali residuavano contrasti non rilevanti, non riuscendo invece a definire l'aspetto economico;
fornivano, inoltre, differenti versioni circa il ruolo dei servizi sociali di che la insisteva col definire a supporto del nucleo -essendo loro una coppia molto Per_6 Pt_1
giovane con necessità di aiuto - ruolo che il misconosceva dichiarando di essersi al loro rivolti CP_1
solo per aiuto finalizzato ad ottenere dei bonus, con ordinanza riservata del 29.5.2024 il G.D. emetteva i provvedimenti provvisori ed indifferibili così statuendo:
“Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre a Assago via del Parco n 2 , anche ai fini della residenza anagrafica;
2. Dispone che fino al compimento da parte di del sesto anno di età le frequentazioni Persona_2
padre/ figli svolgano secondo il seguente calendario: il padre starà con i figli due volte al mese dal sabato 8.30 fino alla domenica alle ore 18.Tutti i venerdì dalle 19:30 al sabato. In caso il resistente non riesca ad andare a prendere i figli a casa della madre potranno andare i nonni paterni previo avviso.Il padre si dichiara disponibile a che previo avviso la madre possa passare un we con i figli dal venerdì alla domenica;
Il padre poi recupererà i giorni con i figli.Vacanze estive: una settimana ad agosto con il padre;
due settimane ad agosto con la madre;
la quarta settimana con la madre, fatti salvo miglior accordi con le parti settimane consecutive. Qualora il padre avesse la disponibilità può andare a prendere i bambini un giorno infrasettimanale previo accordo e stare anche i minori un giorno in più. A luglio i minori staranno con i nonni materni fatto salve le frequentazioni, con il padre .I nonni materni si impegnano rispettare le frequentazioni con il padre. Natale e Pasqua i minori staranno con il padre in via alternata coma ha proposto il resistente;
i compleanni dei bambini saranno passati assieme ad entrambi i genitori. Dopo il compimento di sei anni da parte del figlio piccolo il padre starà con i figli un giorno infrasettimanale in più. Per_2
3. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 500 ( 250 a figlio) a decorrere dalla data del deposito del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione gennaio 2025) oltre al 50% delle spese extrassegno, somma da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito al 50% da entrambe le parti;
5. Dispone la presa in carico da parte dei Servizi sociali di in collaborazione con quelli Per_6
di Assago, luogo di domicilio della ricorrente, del nucleo familiare, con incarico di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo, allargato anche ai genitori della ricorrente, con attivazione di educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni, e supporto alla genitorialità per le parti che si son dichiarate disponibili.
6. Assegna ai Servizi sociali termine fino al 30.9.2024 per depositare relazione
7. Invita le parti a trovare intese comuni nel preminente interesse dei minori segnalando fin d'ora che in caso di perdurante litigiosità tra le parti il Tribunale potrà adottare provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale “,
quindi rinviava la causa ai sensi dell'art 473 bis n 22 cpc al 10.10.2024 ai sensi dell'art127 ter cpc con termine per note fino alla udienza, poi successivamente al 30.1.2025 non essendo stata depositata la relazione dei servizi sociali incaricati,
depositate le note sostitutive di udienza, avendo i servizi sociali richiesto una proroga per il deposito dell'elaborato il G.D. concedeva nuovo termine al 30.3.2025, rinviando per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis n.22 cpc, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, sicché depositate le note di udienza contenenti le istanze e le deduzioni delle parti, con ordinanza del 17.4.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione la causa, quindi, veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 23.4.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che ,dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti. Le parti non hanno formulato apposite istanze ed gli elementi di prova raccolti sono adeguati e sufficienti a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, con l'ausilio della diffusa relazione dei servizi sociali incaricati, quanto alle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n.
25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale, collocamento e tempi di permanenza della minore con i genitori.
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti il G.D. ha disposto l'affidamento condiviso ai genitori dei minori, tuttavia disponendo una dettagliata indagine da parte dei servizi sociali di e di Assago, luogo di nuova residenza dei minori con la madre, proprio perché già Per_6 emergevano dei profili di conflittualità tra le parti e debolezze nell'esercizio della responsabilità genitoriale , tanto che l'ordinanza aveva paventato limitazioni della stessa in caso di perdurante atteggiamento.
Le parti, invero, che alle spalle avevano già una condizione personale che necessitava di aiuto qualificato, sono diventati genitori molto giovani, poco più che ventenni, e non sono riusciti da soli a gestire in maniera del tutto autonoma e serena la crescita dei bambini. Da qui l'intervento dei servizi sociali già citato.
La breve storia di coppia delle parti, inoltre, è stata connotata da modalità comportamentali tenute da entrambi, che inevitabilmente hanno determinato l'impossibilità di un sereno dialogo.
Di fatto, allo stato, gli elaborati dei servizi di Assago e della cooperativa sociale che ha effettuato le indagini domiciliari, restituiscono un quadro che non depone verso una totale incapacità, quanto piuttosto verso una immaturità dei genitori che non risultano, attualmente, dotati degli strumenti necessari per crescere da soli i minori, e prendere per loro le decisioni importanti di indirizzo della loro vita. Presentano, inoltre, fragilità personali a causa delle quali hanno bisogno costante del supporto di terzi soggetti, che nel caso della si identificano anche con i genitori, Pt_1
dai quali però deve rendersi più autonoma per poter a pieno esercitare il compito di madre. Sebbene, infatti, il ruolo dei nonni in questa situazione sia determinate, purtuttavia è costante fonte di dissapori tra le parti ed in ogni caso non può il Tribunale legittimarne la centralità.
Gli elaborati già citati non lasciano ombra di dubbio. Ferma restando, infatti, la piena collaborazione di entrambe le parti con i servizi di Assago e sebbene il ancora non sia stato CP_1
preso in carico da quelli di Cornaredo, le conclusioni, che si riportano, risultano eloquenti:
“Il sig. i è presentato al colloquio con la scrivente assistente sociale mostrandosi collaborante CP_1
e disponibile a raccontare la sua storia.
Il sig. residente a Cornaredo e non è stato ancora chiamato dal servizio referente, le scriventi CP_1 hanno inviato la documentazione al Comune ma gli operatori della tutela non hanno ricevuto ancora nulla. Appare urgente un incarico dall'Autorità Giudiziaria. Il sig. racconta di essere stato adottato e di avere avuto tuttavia un'infanzia serena. CP_1
Rispetto al suo rapporto con , lui racconta di essere preoccupato del rapporto che la madre Pt_1 dei suoi figli ha con i genitori troppo invadenti nelle sue scelte personali. Il sig. acconta di un periodo molto difficile della separazione dove a suo dire lo tradiva CP_1 Pt_1
e gli diceva tante bugie;
riferendo che in più occasioni era da solo a gestire i figli. Attualmente vede i suoi figli con regolarità seppur con le fatiche legate al rapporto con . Pt_1
Si ritiene indispensabile per fare un progetto completo che il sig. faccia il percorso di CP_1 indagine psicosociale.
La genitorialità della madre appare ancora in fase di consolidamento, al momento molto sostenuta dalla convivenza con i nonni materni. Si ritiene importante sostenere le funzioni materne, anche in direzione di una sempre maggiore autonomia, con interventi di tipo psicologico e educativo, nello specifico: prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare su tutti i minori;
supporto psicosociale alla genitorialità attraverso colloqui periodici presso il servizio scrivente;
mantenimento costante del supporto psicoterapeutico individuale. Rispetto al regime di affido si propone di ripensare l'attuale affido congiunto prevedendo una fase di affido all'ente per due anni con rivalutazione, fino a definizione di una progettualità a lungo termine per eliminare le possibili tensioni derivate dal prendere decisioni comuni che al momento i genitori faticano a compiere
Rispetto ai nonni materni si propongono colloqui di supporto al loro ruolo educativo e familiare”.
Dal corpo della relazione, peraltro, emerge chiaramente che i bambini, ancora molto piccoli, hanno ancora, al momento, un livello di serenità, fiducia negli adulti e un'adeguatezza di sviluppo rispetto all'età, che il Collegio reputa indispensabile non mettere a rischio a causa di banali incomprensioni e frizioni tra i genitori, in quanto relative al rapporto di coppia – recriminazioni per gelosie, tradimenti ,bugie, iper controllo – ma che inevitabilmente verrebbero ribaltate sui piccoli, che vanno tutelati.
Pertanto, risulta allo stato indispensabile disporre l'affidamento di e Persona_5 Per_2
ai servizi sociali dell'Ente Comunale di residenza, attualmente Assago. Affidamento che
[...]
considerata loro tenerissima età ed il tempo che certamente si renderà necessario affinché i servizi sociali e specialistici dei due diversi comuni di residenza ( Assago e Cornaredo) in collaborazione tra loro possano serenamente lavorare prima sulle parti singolarmente e poi sulla coppia genitoriale, ai sensi degli artt. 333 c.c. e, analogicamente, 5 bis l. n. 184/83 deve essere disposto per un periodo di anni due, decorso il quale questo tornerà condiviso tra i genitori, salvo che almeno tre mesi prima della scadenza, il servizio affidatario segnali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'affidamento condiviso.
In conseguenza dell'affidamento sopra indicato il Collegio limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per e relative alla Persona_5 Persona_2
salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio . Quanto alla collocazione dei minori, non sussiste sul punto alcun attrito, in quanto entrambe le parti hanno chiesto che i bambini vivano prevalentemente con la mamma e con lei presso i nonni, in Assago Via del Parco n.3, dove avranno anche la residenza anagrafica. Ritiene inoltre il Collegio che la madre, genitore collocatario, con la quale i bambini trascorrono la maggior parte del tempo e che comunque può contare sul valido e qualificato supporto dei propri genitori, sia comunque in grado in grado di poter gestire il quotidiano dei minori e prendere per loro quelle decisioni, spesso necessariamente immediate, che non incidono sul percorso di crescita e sviluppo dei bambini. Ritiene pertanto il Collegio che la , previo avviso ai Servizi affidatari Pt_1 ed all'altro genitore, possa assumere le decisioni e compiere gli atti, anche con firma disgiunta, che dettagliatamente verranno indicati in dispositivo.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, le parti avevano sul punto raggiunto un accordo che il Collegio, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, ritiene di dover confermare, soltanto con qualche piccola precisazione in termini di orari e di tempi di concertazione delle vacanze, che possano coadiuvare ad ulteriormente diminuire i motivi di inutile contrasto, senza però accogliere integralmente le eccessive puntualizzazione della , ritenute più indirizzate ad una propria Pt_1
comodità di gestione piuttosto che ad una reale esigenza dei bimbi.
Ovviamente tali determinazioni potranno essere modificate o rimodulate dai servizi sociali affidatari, di concerto a quelli anche specialistici competenti in base alla residenza del - CP_1 soprattutto a seguito dell'esecuzione dell'indagine psico sociali su quest'ultimo, come dettagliatamente demandata in dispositivo - che potranno eventualmente indicare i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore di entrambi i genitori.
I servizi affidatari, di concerto con quelli anche specialistici anche di residenza paterna, proseguiranno inoltre con tutti gli interventi demandati ed attivati ed attiveranno gli eventuali residui, come da dispositivo, mantenendo il costante monitoraggio sul nucleo familiare allargato ai nonni materni e paterni ed ai rapporti dei bambini con la sorellina segnalando immediatamente alla Per_3
Procura della Repubblica presso il T.M. eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Il mantenimento dei minori
Dall'ordinanza del G.D. che ha disposto in via provvisoria ed urgente sul punto, che peraltro non è stata reclamata dalla parti, è passato un lasso di tempo brevissimo, nel quale non sono intervenute sostanziali modifiche o, almeno le parti no hanno dedotto alcunchè sul punto..
Il Collegio ritiene pertanto che alla luce delle limitate capacità paterne - che con il proprio reddito lordo annuale medio di € 14.995 non contestato e calcolato, come da disclosure e documentazione allegata, sugli ultimi tre anni ( Cud 2024 € 14277,35 Cud 2023 € 14786,09 e Cud
2022€ 15918,32) deve anche provvedere a sé stesso ed a pagare mutuo e finanziamenti - e delle indubbie seppur non del tutto chiare possibilità di contribuzione della , che non ha spese abitative e viene Pt_1 inoltre costantemente supportata ed aiutata dai genitori, debba esser confermato integralmente tanto il contributo del al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, quanto la suddivisione in regione CP_1 del 50% ciascuno dell'assegna unico per il nucleo familiare, come per legge previsto.
Le spese straordinarie andranno poi concordate tra i genitori come da protocollo e linee guida del
Tribunale di Milano, non apparendo esservi motivazioni sufficienti per derogarvi con riferimento all'attività sportiva dei bambini, comunque molto piccoli.
Le ulteriori domande economiche
Le domande restitutorie avanzate da arte ricorrente vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 40 cpc in quanto non legate da un rapporto di connessione qualificata con la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite
Vista la soccombenza del in ordine alla responsabilità genitoriale e della con CP_1 Pt_1
riferimento alle domande di natura economica, il Collegio compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce.
1. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori (nato il Persona_5
13.12.2020) e (nato il [...]), al Servizio Sociale del Comune di Assago (MI) Persona_2 per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino al successivo affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3. Dispone che il servizio affidatario mantenga il collocamento prevalente dei figli presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. Dispone che fino al compimento da parte di del sesto anno di età le Persona_2
frequentazioni padre/ figli svolgano secondo il seguente calendario: il padre starà con i figli due volte al mese dal sabato 8.30 fino alla domenica alle ore 20 nonché tutti i venerdì dalle 19:30 al sabato alle ore 20 prelevandoli e riaccompagnandoli presso il domicilio materno, salvo diversi accordi con la madre o con i nonni materni. Qualora previo avviso almeno una settimana prima la madre voglia passare un week end con i figli dal venerdì alla domenica il padre poi recupererà i giorni con i figli, concordandoli con la madre o, in caso di mancato accordo trascorrendo con loro il mercoledì successivo dalle ore 19.30 al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola;
Vacanze estive: una settimana ad agosto con il padre;
due settimane ad agosto con la madre;
la quarta settimana con la madre, secondo tempi e modalità concordati tra le parti entro il 30 Aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo minori staranno con il padre ad anni alterni dal 1 al 7 agosto compreso, ed il successivo dal 8 al 15 Agosto compreso, fatti salvo miglior accordi con le parti. Nelle settimane di permanenza con la madre qualora il padre avesse la disponibilità la madre si trovi con i minori presso la sua residenza, il padre potrà prendere e tenere i bambini con sé un giorno infrasettimanale previo accordo con la madre;
nel mese di luglio i minori staranno con i nonni materni ferme restando le ordinarie frequentazioni paterne che questi dovranno garantire;
a Natale e a Pasqua i minori staranno con il padre in via alternata e precisamente nel periodo dal
23 dicembre al 30 dicembre (dalle ore 8.30 del 23.12 alle ore 21.00 del 30.12) oppure nel periodo dal
31 dicembre al 06 gennaio (dalle ore 21.30 del 30.12 sino alle ore 21.00 del 6.01);
A Pasqua vi sarà la suddivisione tra le parti dell'intero periodo di chiusura scolastica, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo da considerarsi unico periodo;
I compleanni dei bambini saranno passati assieme ad entrambi i genitori;
dopo il compimento di sei anni da parte del figlio piccolo il padre starà con i figli un Per_2
giorno infrasettimanale in più.
5. Incarica il Servizio Sociale affidatario, di concerto con quello di residenza paterna, di eventualmente regolamentare e/o rimodulare la frequentazione del padre con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori.
6. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
7. Dispone che la madre, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione alla scuola materna e primaria in struttura pubblica di bacino in relazione alla residenza anagrafica di Per_7
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione
a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF
- Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
d .iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
e. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
f. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre i Servizi Sociali affidatari, sentiti i genitori medesimi, assumano le decisioni e compiano gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente;
9. Dispone che il servizio sociale affidatario, con riferimento agli atti di gestione straordinaria, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, che ove raggiunta verrà attuata dalla madre, genitore collocatario. In caso di persistente disaccordo, i Servizi
Sociali affidatari assumeranno la decisione ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori o segnaleranno la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta migliore.
10. Dispone che i servizi sociali e specialistici di Cornaredo, competenti per territorio in base alla residenza paterna, effettuino l'immediata resa in carico di predisponendo ogni CP_1
intervento ritenuto utile al suo supporto e finalizzato alla implementazione delle sue capacità genitoriali, agendo in concerto con i servizi sociali affidatari.
11. Dispone che i servizi sociali affidatari, in collaborazione con i Servizi sociali competenti per residenza del padre e i servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguano in tutti gli interventi di supporto per i minori e per il nucleo familiare già disposti e attivino quelli già demandati ma non ancora in essere, compreso un percorso comune di sostegno alla genitorialità se accettato dalle parti;
12.Dispone che i Servizi sociali affidatari, di concerto con quelli competenti in relazione alla residenza paterna mantengano un attento monitoraggio sul nucleo familiare- allargato ai nonni materni e paterni - e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
13. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario, del servizio sociale di Cornaredo e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
14. Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 500 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dall'ordinanza del 29.5.2024 (prima rivalutazione
Giugno 2025), oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15 .Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito nella misura del 50% ciascuno da entrambi i genitori
16. Dichiara inammissibili le ulteriori domande economiche avanzate dalla parte ricorrente.
17. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario Assago e al Servizio sociale di Cornaredo
Milano, 23.4.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente
dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maia Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 08/01/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
17/4/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23/04/2025 promossa
DA
(C.F. ) nata in [...] Parte_1 C.F._1
(COLOMBIA) il 11/12/1996 rappresentata e difesa dall'avv. Franca Miccolis suo studio in Milano,
Via Perugino 9, presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dell'avv. Sonja Siracusa, con studio in Milano Viale E. Jenner, 40/A presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 22.1.2024
OGGETTO: Ricorso ex art. 337 bis e 337 ter e segg.ti c.c. CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1) sul regime di affido dei minori: fermo il collocamento dei minori nato il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
15/10/2021 presso la madre in Assago, prevedere, anche solo temporaneamente per un anno l'affido esclusivo dei minori alla madre, al fine di facilitare la loro gestione con rivalutazione, fino a definizione di una progettualità a lungo termine per eliminare le possibili tensioni derivate dal prendere decisioni comuni che al momento i genitori faticano a compiere;
in subordine, affidare i minori all'ente Comune di Assago, per un periodo non superiore ad un anno, con rivalutazione, fino a definizione di una progettualità a lungo termine per eliminare le possibili tensioni derivate dal prendere decisioni comuni che al momento i genitori faticano a compiere.
Delegare i Servizi a “sostenere le funzioni materne, anche in direzione di una sempre maggiore autonomia, con interventi di tipo psicologico e educativo, nello specifico: prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare su tutti i minori;
supporto psicosociale alla genitorialità attraverso colloqui periodici presso il servizio di Assago;
mantenimento costante del supporto psicoterapeutico individuale”. 2) Delegare i Servizi Sociali di Cornaredo per la presa in carico e sostegno alla genitorialità del resistente CP_1
3) integrare l'ordinanza 29.05.2024 con le parti sottoindicate in grassetto e le cancellazioni sotto evidenziate:
2. Dispone che fino al compimento da parte di del sesto anno di età le frequentazioni Persona_2 padre/ figli si svolgano secondo il seguente calendario: il padre starà con i figli due volte al mese dal sabato 8.30 fino alla domenica alle ore 21,00. Tutti i venerdì dalle 19:30 al sabato alle ore 21.00.
In caso il resistente non riesca ad andare a prendere i figli a casa della madre potranno andare i nonni paterni previo avviso. Il padre si dichiara disponibile a che, previo avviso la madre possa passare un we con i figli dal venerdì alla domenica;
in tal caso, iI padre poi recupererà i giorni con
i figli. Il padre dovrà prendere e riportare i figli a casa della madre rispettando gli orari sopra indicati.
Vacanze estive: una settimana ad agosto con il padre;
due settimane a cavallo di ferragosto ad agosto con la madre;
la quarta settimana con la madre, fatti salvo miglior accordi con le parti settimane consecutive. Qualora il padre avesse la disponibilità può andare a prendere i bambini un giorno infrasettimanale (tranne che nelle due settimane di agosto di competenza della madre) previo accordo e stare anche i minori un giorno in più.
A luglio i minori staranno con i nonni materni fatto salve le frequentazioni con il padre che questi .I nonni materni si impegnano rispettare le frequentazioni con il padre almeno per due weekend in detto mese.
A Natale e Pasqua i minori staranno con il padre in via alternata coma ha proposto il resistente;
nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre (dalle ore 8.30 del 23.12 alle ore 21.00 del 30.12) oppure nel periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio (dalle ore 21.30 del 30.12 sino alle ore 21.00 del 6.01) A Pasqua vi sarà la suddivisione tra le parti dell'intero periodo di chiusura scolastica, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo (da considerarsi uniti) da alternarsi di anno in anno;
i compleanni dei bambini saranno passati assieme ad entrambi i genitori. I minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della loro sorellina (25 febbraio). Persona_3
Dopo il compimento di sei anni da parte del figlio piccolo il padre starà con i figli Persona_2 un giorno infrasettimanale in più dando congruo preavviso e riaccompagnando la sera i bambini a casa della madre alle ore 21,00. Quanto alle previsioni economiche, preso atto che la misura dell'assegno è stata stabilita in € 500,00 per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno, con assegno unico per la famiglia percepito in parti uguali da entrambi i genitori, si chiede:
1) di prevedere che il padre contribuisca al pagamento almeno di una attività sportiva all'anno per ciascun figlio senza preventivo accordo. In caso contrario, essendo impossibile negare ai figli di svolgere almeno un'attività sportiva (i bambini frequentano nuoto anche per necessità medico- posturali), detta spesa ricadrebbe interamente sulla madre.
2) In considerazione del fatto che i tempi di collocamento dei minori sono totalmente squilibrati a carico materno, l'assegno unico per la famiglia deve essere percepito dalla madre. Si chiede pertanto la seguente modifica dell'ordinanza sul punto:
3. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 500 (250 a figlio) a decorrere dalla data del deposito del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2025) oltre al 50% delle spese extra-assegno (inclusa la spesa per una attività sportiva annua per ciascun figlio senza preventivo accordo), somma da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito interamente dalla madre al 50% da entrambe le parti;
Infine, si chiede di: disporre che il padre versi su libretto e/o conto corrente postale intestato ad entrambi i minori con vincolo pupillare gli importi in denaro contante ricevuti a scopo di donazione/regali dai parenti in occasione del battesimo dei minori e comunque versi sul conto dei minori un importo non inferiore ad € 1.800,00 (valore dei regali dei parenti della ricorrente). detto importo è esattamente corrispondente ai regali fatti dai parenti della alla nascita dei minori Pt_1
e perciò, si tratta di somme di spettanza dei minori a loro donate. disporre che il padre versi alla ricorrente, gli arretrati per contributo al mantenimento dei figli a decorrere dal mese di agosto 2023 sino alla data di deposito del presente ricorso (quattro mesi) per € 2.000,00 (500 € mensili) per entrambi i figli, detratte € 100,00 mensili già versate e così, € 1.900,00. Vittoria di spese e onorari del giudizio. “
Per : CP_1 Come da comparsa di costituzione non opponendosi inoltre:
“all'attivazione di un supporto psicosociale alla genitorialità per attraverso colloqui Parte_1 periodici presso il Servizio sociale di Assago/Buccinasco, mantenendo anche un costante supporto psicoterapeutico in favore della ricorrente, oltre alla prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare su tutti i minori.
Allo stesso modo, si ritiene utile che anche i nonni materni, i quali a loro volta si trovano comunque gravati da un ruolo particolarmente oneroso, possano beneficiare di colloqui di supporto al loro ruolo educativo e familiare, come proposto dal Servizio Sociale territorialmente competente. Si ritiene, inoltre, opportuno che codesto Tribunale voglia estendere l'indagine psicosociale anche nei riguardi del fratello della ricorrente, , anche per comprendere quale sia stato e Persona_4 sia il suo attuale rapporto con i propri genitori adottivi (quindi sia prima che dopo l'uscita da casa), con la sorella e con i suoi nipoti (figli delle odierne parti in lite). Pt_1
Quanto al sig. da ultimo, nulla osta a che anche il padre dei minori venga sottoposto ad CP_1 indagine psicosociale, pure esteso ai nonni paterni, dando formale incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per il Comune di Cornaredo, ove il resistente è attualmente residente.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: e anno intrattenuto una relazione more uxorio , dichiarata Parte_1 CP_1 come stabile convivenza di fatto ai sensi dell'art 1 commi 36 e segg. legge 20.05.2016 n. 445/2000,
dalla relazione nascevano i figli (13.12.2020) e (15.10.2021), Persona_5 Persona_2 con ricorso depositato l'8.1.2024 la chiedeva che il Tribunale disciplinasse la Pt_1
responsabilità genitoriale, prevedendo l'affidamento condiviso dei minori, il collocamento prevalente presso di sé, attualmente nella casa dei genitori in Assago via del Parco n 3, dove era già tornata a vivere lasciando la casa familiare di , la frequentazione padre/figli secondo i tempi e le Per_6
modalità dettagliatamente indicati in ricorso, un assegno perequativo per il loro mantenimento da porsi a carico del padre nella misura di € 400 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale, oltre al
50% delle spese extrassegno,
assumeva di aver deciso di porre fine alla convivenza a causa di insanabili fratture determinate dal carattere divenuto estremamente controllante del compagno, che pretendeva anche di limitarle i rapporti con la propria famiglia, che sempre l'aveva supportata nella gestione anche pratica ed economica dei minori, affermava di essere dovuta andare via di casa poiché il nonostante CP_1
una formale comunicazione per discutere del punto, ignorava l'argomento rendendo la convivenza nociva anche per i figli e per la bambina che lei aveva avuto da una precedente relazione, Per_3
(nata [...]) non riconosciuta dal padre biologico e da sempre cresciuta anche dal resistente,
deduceva di aver già comunicato l'evento ai Servizi sociali di , dai quali il nucleo Per_6
familiare era seguito, dal punto di vista economico evidenziava di essere titolare della impresa individuale di estetica esercitata a Corsico dal 2019, ma attualmente in perdita e pertanto di essere sempre stata supportata economicamente dai propri genitori, mentre il compagno lavorava come autista ed era regolarmente stipendiato, con comparsa depositata il 27 aprile 2024 si costituiva il aderendo alla domanda di CP_1
affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, indicando i tempi da trascorrere con loro e mostrandosi disponibile a contribuire al loro mantenimento versando un assegno mensile complessivo di € 250,00 oltre al 50% delle spese extra, tuttavia contemporaneamente acconsentendo a che l'assegno unico per il nucleo familiare fosse interamente percepito dalla compagna, in subordine chiedeva prevedersi il mantenimento in € 500,00 ma con tale previdenza suddivisa al 50%, contestava fermamente la ricostruzione della ricorrente circa le motivazione della loro rottura che ascriveva esclusivamente alla incisiva ingerenza dei genitori della ricorrente, che aveva provocato le prime liti e l'inizio della crisi di coppia, nonché alla successiva scoperta di una relazione sentimentale che la ricorrente medesima aveva intrapreso con un altro uomo, contestava di aver avuto una comunicazione formale della decisione di lasciare la casa familiare, di aver personalmente scoperto che la ricorrente stava programmando di trasferirsi altrove, come poi era avvenuto, e di aver ricevuto esclusivamente un messaggio in cui gli era stata comunicata tale intenzione, sotto il profilo economico deduceva di lavorare presso come autista per lo Controparte_2
stipendio lordo mensile di € 1.367,65, di aver comprato casa a Cornaredo addossandosi un mutuo di
€ 427 mensili oltre ad un finanziamento Findomestic di € 70,00, all'udienza di prima comparizione del 28 maggio 2024, le parti venivano diffusamente sentite ed insistevano ciascuna nelle proprie domande, tuttavia trovando un parziale accordo sulle frequentazioni paterne, rispetto alle quali residuavano contrasti non rilevanti, non riuscendo invece a definire l'aspetto economico;
fornivano, inoltre, differenti versioni circa il ruolo dei servizi sociali di che la insisteva col definire a supporto del nucleo -essendo loro una coppia molto Per_6 Pt_1
giovane con necessità di aiuto - ruolo che il misconosceva dichiarando di essersi al loro rivolti CP_1
solo per aiuto finalizzato ad ottenere dei bonus, con ordinanza riservata del 29.5.2024 il G.D. emetteva i provvedimenti provvisori ed indifferibili così statuendo:
“Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre a Assago via del Parco n 2 , anche ai fini della residenza anagrafica;
2. Dispone che fino al compimento da parte di del sesto anno di età le frequentazioni Persona_2
padre/ figli svolgano secondo il seguente calendario: il padre starà con i figli due volte al mese dal sabato 8.30 fino alla domenica alle ore 18.Tutti i venerdì dalle 19:30 al sabato. In caso il resistente non riesca ad andare a prendere i figli a casa della madre potranno andare i nonni paterni previo avviso.Il padre si dichiara disponibile a che previo avviso la madre possa passare un we con i figli dal venerdì alla domenica;
Il padre poi recupererà i giorni con i figli.Vacanze estive: una settimana ad agosto con il padre;
due settimane ad agosto con la madre;
la quarta settimana con la madre, fatti salvo miglior accordi con le parti settimane consecutive. Qualora il padre avesse la disponibilità può andare a prendere i bambini un giorno infrasettimanale previo accordo e stare anche i minori un giorno in più. A luglio i minori staranno con i nonni materni fatto salve le frequentazioni, con il padre .I nonni materni si impegnano rispettare le frequentazioni con il padre. Natale e Pasqua i minori staranno con il padre in via alternata coma ha proposto il resistente;
i compleanni dei bambini saranno passati assieme ad entrambi i genitori. Dopo il compimento di sei anni da parte del figlio piccolo il padre starà con i figli un giorno infrasettimanale in più. Per_2
3. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 500 ( 250 a figlio) a decorrere dalla data del deposito del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione gennaio 2025) oltre al 50% delle spese extrassegno, somma da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. L'assegno unico per la famiglia sarà percepito al 50% da entrambe le parti;
5. Dispone la presa in carico da parte dei Servizi sociali di in collaborazione con quelli Per_6
di Assago, luogo di domicilio della ricorrente, del nucleo familiare, con incarico di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo, allargato anche ai genitori della ricorrente, con attivazione di educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni, e supporto alla genitorialità per le parti che si son dichiarate disponibili.
6. Assegna ai Servizi sociali termine fino al 30.9.2024 per depositare relazione
7. Invita le parti a trovare intese comuni nel preminente interesse dei minori segnalando fin d'ora che in caso di perdurante litigiosità tra le parti il Tribunale potrà adottare provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale “,
quindi rinviava la causa ai sensi dell'art 473 bis n 22 cpc al 10.10.2024 ai sensi dell'art127 ter cpc con termine per note fino alla udienza, poi successivamente al 30.1.2025 non essendo stata depositata la relazione dei servizi sociali incaricati,
depositate le note sostitutive di udienza, avendo i servizi sociali richiesto una proroga per il deposito dell'elaborato il G.D. concedeva nuovo termine al 30.3.2025, rinviando per la discussione ai sensi dell'art. 473 bis n.22 cpc, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, sicché depositate le note di udienza contenenti le istanze e le deduzioni delle parti, con ordinanza del 17.4.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione la causa, quindi, veniva discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 23.4.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che ,dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti. Le parti non hanno formulato apposite istanze ed gli elementi di prova raccolti sono adeguati e sufficienti a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, con l'ausilio della diffusa relazione dei servizi sociali incaricati, quanto alle domande economiche. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n.
25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale, collocamento e tempi di permanenza della minore con i genitori.
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti il G.D. ha disposto l'affidamento condiviso ai genitori dei minori, tuttavia disponendo una dettagliata indagine da parte dei servizi sociali di e di Assago, luogo di nuova residenza dei minori con la madre, proprio perché già Per_6 emergevano dei profili di conflittualità tra le parti e debolezze nell'esercizio della responsabilità genitoriale , tanto che l'ordinanza aveva paventato limitazioni della stessa in caso di perdurante atteggiamento.
Le parti, invero, che alle spalle avevano già una condizione personale che necessitava di aiuto qualificato, sono diventati genitori molto giovani, poco più che ventenni, e non sono riusciti da soli a gestire in maniera del tutto autonoma e serena la crescita dei bambini. Da qui l'intervento dei servizi sociali già citato.
La breve storia di coppia delle parti, inoltre, è stata connotata da modalità comportamentali tenute da entrambi, che inevitabilmente hanno determinato l'impossibilità di un sereno dialogo.
Di fatto, allo stato, gli elaborati dei servizi di Assago e della cooperativa sociale che ha effettuato le indagini domiciliari, restituiscono un quadro che non depone verso una totale incapacità, quanto piuttosto verso una immaturità dei genitori che non risultano, attualmente, dotati degli strumenti necessari per crescere da soli i minori, e prendere per loro le decisioni importanti di indirizzo della loro vita. Presentano, inoltre, fragilità personali a causa delle quali hanno bisogno costante del supporto di terzi soggetti, che nel caso della si identificano anche con i genitori, Pt_1
dai quali però deve rendersi più autonoma per poter a pieno esercitare il compito di madre. Sebbene, infatti, il ruolo dei nonni in questa situazione sia determinate, purtuttavia è costante fonte di dissapori tra le parti ed in ogni caso non può il Tribunale legittimarne la centralità.
Gli elaborati già citati non lasciano ombra di dubbio. Ferma restando, infatti, la piena collaborazione di entrambe le parti con i servizi di Assago e sebbene il ancora non sia stato CP_1
preso in carico da quelli di Cornaredo, le conclusioni, che si riportano, risultano eloquenti:
“Il sig. i è presentato al colloquio con la scrivente assistente sociale mostrandosi collaborante CP_1
e disponibile a raccontare la sua storia.
Il sig. residente a Cornaredo e non è stato ancora chiamato dal servizio referente, le scriventi CP_1 hanno inviato la documentazione al Comune ma gli operatori della tutela non hanno ricevuto ancora nulla. Appare urgente un incarico dall'Autorità Giudiziaria. Il sig. racconta di essere stato adottato e di avere avuto tuttavia un'infanzia serena. CP_1
Rispetto al suo rapporto con , lui racconta di essere preoccupato del rapporto che la madre Pt_1 dei suoi figli ha con i genitori troppo invadenti nelle sue scelte personali. Il sig. acconta di un periodo molto difficile della separazione dove a suo dire lo tradiva CP_1 Pt_1
e gli diceva tante bugie;
riferendo che in più occasioni era da solo a gestire i figli. Attualmente vede i suoi figli con regolarità seppur con le fatiche legate al rapporto con . Pt_1
Si ritiene indispensabile per fare un progetto completo che il sig. faccia il percorso di CP_1 indagine psicosociale.
La genitorialità della madre appare ancora in fase di consolidamento, al momento molto sostenuta dalla convivenza con i nonni materni. Si ritiene importante sostenere le funzioni materne, anche in direzione di una sempre maggiore autonomia, con interventi di tipo psicologico e educativo, nello specifico: prosecuzione dell'intervento educativo domiciliare su tutti i minori;
supporto psicosociale alla genitorialità attraverso colloqui periodici presso il servizio scrivente;
mantenimento costante del supporto psicoterapeutico individuale. Rispetto al regime di affido si propone di ripensare l'attuale affido congiunto prevedendo una fase di affido all'ente per due anni con rivalutazione, fino a definizione di una progettualità a lungo termine per eliminare le possibili tensioni derivate dal prendere decisioni comuni che al momento i genitori faticano a compiere
Rispetto ai nonni materni si propongono colloqui di supporto al loro ruolo educativo e familiare”.
Dal corpo della relazione, peraltro, emerge chiaramente che i bambini, ancora molto piccoli, hanno ancora, al momento, un livello di serenità, fiducia negli adulti e un'adeguatezza di sviluppo rispetto all'età, che il Collegio reputa indispensabile non mettere a rischio a causa di banali incomprensioni e frizioni tra i genitori, in quanto relative al rapporto di coppia – recriminazioni per gelosie, tradimenti ,bugie, iper controllo – ma che inevitabilmente verrebbero ribaltate sui piccoli, che vanno tutelati.
Pertanto, risulta allo stato indispensabile disporre l'affidamento di e Persona_5 Per_2
ai servizi sociali dell'Ente Comunale di residenza, attualmente Assago. Affidamento che
[...]
considerata loro tenerissima età ed il tempo che certamente si renderà necessario affinché i servizi sociali e specialistici dei due diversi comuni di residenza ( Assago e Cornaredo) in collaborazione tra loro possano serenamente lavorare prima sulle parti singolarmente e poi sulla coppia genitoriale, ai sensi degli artt. 333 c.c. e, analogicamente, 5 bis l. n. 184/83 deve essere disposto per un periodo di anni due, decorso il quale questo tornerà condiviso tra i genitori, salvo che almeno tre mesi prima della scadenza, il servizio affidatario segnali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'affidamento condiviso.
In conseguenza dell'affidamento sopra indicato il Collegio limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per e relative alla Persona_5 Persona_2
salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio . Quanto alla collocazione dei minori, non sussiste sul punto alcun attrito, in quanto entrambe le parti hanno chiesto che i bambini vivano prevalentemente con la mamma e con lei presso i nonni, in Assago Via del Parco n.3, dove avranno anche la residenza anagrafica. Ritiene inoltre il Collegio che la madre, genitore collocatario, con la quale i bambini trascorrono la maggior parte del tempo e che comunque può contare sul valido e qualificato supporto dei propri genitori, sia comunque in grado in grado di poter gestire il quotidiano dei minori e prendere per loro quelle decisioni, spesso necessariamente immediate, che non incidono sul percorso di crescita e sviluppo dei bambini. Ritiene pertanto il Collegio che la , previo avviso ai Servizi affidatari Pt_1 ed all'altro genitore, possa assumere le decisioni e compiere gli atti, anche con firma disgiunta, che dettagliatamente verranno indicati in dispositivo.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, le parti avevano sul punto raggiunto un accordo che il Collegio, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, ritiene di dover confermare, soltanto con qualche piccola precisazione in termini di orari e di tempi di concertazione delle vacanze, che possano coadiuvare ad ulteriormente diminuire i motivi di inutile contrasto, senza però accogliere integralmente le eccessive puntualizzazione della , ritenute più indirizzate ad una propria Pt_1
comodità di gestione piuttosto che ad una reale esigenza dei bimbi.
Ovviamente tali determinazioni potranno essere modificate o rimodulate dai servizi sociali affidatari, di concerto a quelli anche specialistici competenti in base alla residenza del - CP_1 soprattutto a seguito dell'esecuzione dell'indagine psico sociali su quest'ultimo, come dettagliatamente demandata in dispositivo - che potranno eventualmente indicare i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore di entrambi i genitori.
I servizi affidatari, di concerto con quelli anche specialistici anche di residenza paterna, proseguiranno inoltre con tutti gli interventi demandati ed attivati ed attiveranno gli eventuali residui, come da dispositivo, mantenendo il costante monitoraggio sul nucleo familiare allargato ai nonni materni e paterni ed ai rapporti dei bambini con la sorellina segnalando immediatamente alla Per_3
Procura della Repubblica presso il T.M. eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Il mantenimento dei minori
Dall'ordinanza del G.D. che ha disposto in via provvisoria ed urgente sul punto, che peraltro non è stata reclamata dalla parti, è passato un lasso di tempo brevissimo, nel quale non sono intervenute sostanziali modifiche o, almeno le parti no hanno dedotto alcunchè sul punto..
Il Collegio ritiene pertanto che alla luce delle limitate capacità paterne - che con il proprio reddito lordo annuale medio di € 14.995 non contestato e calcolato, come da disclosure e documentazione allegata, sugli ultimi tre anni ( Cud 2024 € 14277,35 Cud 2023 € 14786,09 e Cud
2022€ 15918,32) deve anche provvedere a sé stesso ed a pagare mutuo e finanziamenti - e delle indubbie seppur non del tutto chiare possibilità di contribuzione della , che non ha spese abitative e viene Pt_1 inoltre costantemente supportata ed aiutata dai genitori, debba esser confermato integralmente tanto il contributo del al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, quanto la suddivisione in regione CP_1 del 50% ciascuno dell'assegna unico per il nucleo familiare, come per legge previsto.
Le spese straordinarie andranno poi concordate tra i genitori come da protocollo e linee guida del
Tribunale di Milano, non apparendo esservi motivazioni sufficienti per derogarvi con riferimento all'attività sportiva dei bambini, comunque molto piccoli.
Le ulteriori domande economiche
Le domande restitutorie avanzate da arte ricorrente vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 40 cpc in quanto non legate da un rapporto di connessione qualificata con la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite
Vista la soccombenza del in ordine alla responsabilità genitoriale e della con CP_1 Pt_1
riferimento alle domande di natura economica, il Collegio compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce.
1. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori (nato il Persona_5
13.12.2020) e (nato il [...]), al Servizio Sociale del Comune di Assago (MI) Persona_2 per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino al successivo affidamento condiviso dei medesimi ai genitori;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3. Dispone che il servizio affidatario mantenga il collocamento prevalente dei figli presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. Dispone che fino al compimento da parte di del sesto anno di età le Persona_2
frequentazioni padre/ figli svolgano secondo il seguente calendario: il padre starà con i figli due volte al mese dal sabato 8.30 fino alla domenica alle ore 20 nonché tutti i venerdì dalle 19:30 al sabato alle ore 20 prelevandoli e riaccompagnandoli presso il domicilio materno, salvo diversi accordi con la madre o con i nonni materni. Qualora previo avviso almeno una settimana prima la madre voglia passare un week end con i figli dal venerdì alla domenica il padre poi recupererà i giorni con i figli, concordandoli con la madre o, in caso di mancato accordo trascorrendo con loro il mercoledì successivo dalle ore 19.30 al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola;
Vacanze estive: una settimana ad agosto con il padre;
due settimane ad agosto con la madre;
la quarta settimana con la madre, secondo tempi e modalità concordati tra le parti entro il 30 Aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo minori staranno con il padre ad anni alterni dal 1 al 7 agosto compreso, ed il successivo dal 8 al 15 Agosto compreso, fatti salvo miglior accordi con le parti. Nelle settimane di permanenza con la madre qualora il padre avesse la disponibilità la madre si trovi con i minori presso la sua residenza, il padre potrà prendere e tenere i bambini con sé un giorno infrasettimanale previo accordo con la madre;
nel mese di luglio i minori staranno con i nonni materni ferme restando le ordinarie frequentazioni paterne che questi dovranno garantire;
a Natale e a Pasqua i minori staranno con il padre in via alternata e precisamente nel periodo dal
23 dicembre al 30 dicembre (dalle ore 8.30 del 23.12 alle ore 21.00 del 30.12) oppure nel periodo dal
31 dicembre al 06 gennaio (dalle ore 21.30 del 30.12 sino alle ore 21.00 del 6.01);
A Pasqua vi sarà la suddivisione tra le parti dell'intero periodo di chiusura scolastica, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo da considerarsi unico periodo;
I compleanni dei bambini saranno passati assieme ad entrambi i genitori;
dopo il compimento di sei anni da parte del figlio piccolo il padre starà con i figli un Per_2
giorno infrasettimanale in più.
5. Incarica il Servizio Sociale affidatario, di concerto con quello di residenza paterna, di eventualmente regolamentare e/o rimodulare la frequentazione del padre con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori.
6. Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
7. Dispone che la madre, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione alla scuola materna e primaria in struttura pubblica di bacino in relazione alla residenza anagrafica di Per_7
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione
a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF
- Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
d .iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
e. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
f. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre i Servizi Sociali affidatari, sentiti i genitori medesimi, assumano le decisioni e compiano gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente;
9. Dispone che il servizio sociale affidatario, con riferimento agli atti di gestione straordinaria, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, che ove raggiunta verrà attuata dalla madre, genitore collocatario. In caso di persistente disaccordo, i Servizi
Sociali affidatari assumeranno la decisione ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori o segnaleranno la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta migliore.
10. Dispone che i servizi sociali e specialistici di Cornaredo, competenti per territorio in base alla residenza paterna, effettuino l'immediata resa in carico di predisponendo ogni CP_1
intervento ritenuto utile al suo supporto e finalizzato alla implementazione delle sue capacità genitoriali, agendo in concerto con i servizi sociali affidatari.
11. Dispone che i servizi sociali affidatari, in collaborazione con i Servizi sociali competenti per residenza del padre e i servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, proseguano in tutti gli interventi di supporto per i minori e per il nucleo familiare già disposti e attivino quelli già demandati ma non ancora in essere, compreso un percorso comune di sostegno alla genitorialità se accettato dalle parti;
12.Dispone che i Servizi sociali affidatari, di concerto con quelli competenti in relazione alla residenza paterna mantengano un attento monitoraggio sul nucleo familiare- allargato ai nonni materni e paterni - e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
13. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario, del servizio sociale di Cornaredo e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
14. Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 500 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dall'ordinanza del 29.5.2024 (prima rivalutazione
Giugno 2025), oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15 .Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito nella misura del 50% ciascuno da entrambi i genitori
16. Dichiara inammissibili le ulteriori domande economiche avanzate dalla parte ricorrente.
17. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario Assago e al Servizio sociale di Cornaredo
Milano, 23.4.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente
dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai