TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7130 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, all'esito dell'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 27990/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Alessio Pignataro (C. F. e Roberta Pignataro C.F._2
C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in C.F._3
Napoli alla via Luigi Mercantini n. 10, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 135 cpc ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso gli indirizzi PEC Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca (C.F. ) e C.F._4
dall'avv. Luca Lepre (C.F. ) con i medesimi elettivamente C.F._5
domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi, 387, giusta procura in atti, (per le comunicazioni di rito, pec: tel.: 081.772.22.99) Email_2
RESISTENTE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, , in epigrafe indicato, Parte_1
premesso di essere stato dipendente senza soluzione di continuità, dapprima della e successivamente all'atto di fusione del 27 dicembre Controparte_2
2012, con il quale l'Azienda è stata incorporata nell' , della Controparte_1
con applicazione del CCNL per la categoria Controparte_3
degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, con mansioni di operaio dall'01.01.2013 fino al 31
/01/2019 e, dal febbraio 2019 fino alla pensione, con mansioni di tecnico amministrativo, ha dedotto che la predetta società datoriale non ha computato nella retribuzione erogata durante il congedo feriale le voci “indennità perequativa a.r. 2011
e compensativa a.r. 2011”, oltre le differenze dovute, trattandosi di contribuzione fissa e continuativa, sul T.F.R. maturato e corrisposto alla data di cessazione del rapporto ed ha convenuto in giudizio l dinanzi all'adito Controparte_4
Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “A. condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 8.464,79 per differenza a titolo di indennità non percepite, ed €
709,74 per incidenza indennità non percette su T.F.R. o di quella somma, maggiore o minore, che Questo Giudice riterrà di determinare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
B. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
La parte convenuta, costituitasi, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione sindacale e, nel merito, la correttezza del proprio operato chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa viene decisa con sentenza con contestuale motivazione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta in ragione della intervenuta conciliazione sindacale tra le parti.
Nel verbale di conciliazione (depositato telematicamente dalla resistente) sottoscritto in data 13.4.22 tra il ricorrente e la resistente in persona del suo legale rappresentante con l'assistenza di FIT CISL Campania e dell'Unione Industriali v'è esplicita la rinuncia del ricorrente a:“…Maggiori retribuzioni - Aumenti periodici di anzianità, gratifica, lavoro straordinario, notturno e festivo, per compensi indennità di qualsiasi genere, per maggiore anzianità. Per qualsiasi titolo contrattuale ed extracontrattuale anche derivante dall'articolo 2087 c.c., nessuno escluso, pur se non espressamente Contr menzionato, comunque connesse con il rapporto di lavoro intrattenuto con con rinuncia ad ogni azione di accertamento di condanna, anche generica, avente ad oggetto i diritti ora menzionati o con questa connessa, dichiara, altresì, di rinunciare alla prosecuzione del giudizio in corso….”
Le domande di cui al presente giudizio, afferenti “indennità perequativa a.r. 2011 e compensativa a.r. 2011”, risultano, pertanto, coperte dall'accordo transattivo così come disciplinato dall'art. 2113 c.c. ultimo comma.
L'art. 2113 c.c., nel testo sostituito con l'art. 6 legge 11 agosto 1973, n. 533, sancisce l'impugnabilità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cpc., ma pone, nell'ultimo comma, eccezioni nel senso dell'inapplicabilità delle disposizioni suddette alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cpc.
Come più volte confermato dalla stessa Corte di Cassazione (vedasi, tra le altre, Cass.
3 luglio 1987 n. 5832), la ratio delle norme contenute nei primi tre commi dell'art. 2113
c.c. deve essere individuata nella considerazione che il lavoratore possa trovarsi in condizioni di soggezione o di inferiorità nei confronti del suo datore di lavoro nel momento in cui, da solo, sottoscrive un atto di rinunzia o di transazione relative ad un diritto derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti ed accordi collettivi e concernente i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.
Il legislatore, quindi, ha voluto predisporre una disciplina di particolare tutela del lavoratore ed ha stabilito che le rinunzie e le transazioni possono essere dal medesimo impugnate, entro un termine perentorio, così introducendo un'ulteriore figura di annullabilità oltre all'azione generale prevista dagli artt. 1425 e segg. c.c.
Questa esigenza di tutela, collegata al rischio che la volontà del lavoratore possa essere coartata ed indirizzata ad un risultato contrario ai suoi interessi, non sussiste, peraltro, quando la conciliazione si realizza in una delle forme previste dagli artt. 185, 410 e 411
c.p.c.
In particolare, poiché il terzo comma dell'art. 2113 c.c. richiama tutto l'art. 411 c.p.c., ai sensi del terzo comma di quest'ultimo articolo, anche le rinunzie e le transazioni concluse in sede sindacale, al pari di quelle concluse in sede giudiziale o davanti alle commissioni conciliative istituite presso l'ufficio del lavoro, sono sottratte alla impugnazione di cui si discute.
Né, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, rileva osservare che la norma di cui all'art., 2113 u.c. c.c. è eccezionale, in quanto volta a paralizzare la norma generale di cui al I comma, e come tale di stretta interpretazione: nella fattispecie non si tratta di allargare, per via interpretativa, i casi in cui la conciliazione resta valida, in quanto, ripetesi, la conciliazione in sede sindacale è proprio uno dei casi previsti dalla norma in esame.
Più specificamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato a un regime giuridico derogatorio della regola generale - stabilita dai commi secondo e terzo della predetta norma - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, perché
l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa o associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore (Cass. 12 giugno 1995 n. 6611). Tanto chiarito è evidente che una volta avvenuta la conciliazione resta perfezionato l'incontro delle volontà delle parti, rispetto alle quali (volontà) gli adempimenti previsti dall'art. 411 c.p.c. (deposito presso ufficio del lavoro;
deposito nella cancelleria del
Tribunale) si pongono come formalità esterne: sono formalità estranee rispetto all'essenza negoziale della conciliazione.
In questo contesto va, innanzitutto, rilevato come il verbale sottoscritto dalle parti contenga gli estremi di una vera e propria transazione effettuata per prevenire l'insorgenza di ogni possibile lite tra gli stipulanti, come emerge dalle reciproche concessioni, evincibili dalla semplice lettura dello stesso, fatte dalle parti.
Pertanto, nel verbale di conciliazione risulta chiara ed inequivoca l'intenzione delle parti di definire, mediante la corresponsione della somma di € 30.000 per differenze retributive dall'1.07.2009 al 31.08.2022, oltre € 1.000,00 a titolo di bonus transattivo generale, ogni possibile controversia in merito al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, con la conseguente accettazione, da parte dell'attuale ricorrente, dell'importo offerto quale corrispettivo della rinuncia da lei effettuata a qualsiasi ulteriore pretesa o impugnativa, con la conseguenza di non avere null'altro a pretendere per nessun motivo, ragione o causa dedotta o deducibile che nel rapporto di lavoro e suo svolgimento possa trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo, rinuncia che, pertanto, va inserita nell'ambito delle reciproche concessioni che qualificano l'atto transattivo.
In definitiva, nella conciliazione in oggetto sono risultati presenti: - la res litigiosa o dubia rappresentata dal potenziale diritto della lavoratrice a far valere diritti connessi all'espletamento del rapporto di lavoro di cui è causa;
- le reciproche concessioni rappresentate, per la resistente, nell'erogazione di una somma di danaro e, per la ricorrente, nella rinuncia a far valere diritti connessi allo svolgimento del rapporto;
- un oggetto determinabile rappresentato da tutte le potenziali liti che la ricorrente poteva far valere, nella sostanza riconducibile al rapporto di lavoro di cui è causa;
- la manifesta volontà della lavoratrice rappresentata dalla rinuncia ad ogni diritto derivante dal rapporto in corso;
- la manifesta consapevolezza della ricorrente di conoscere il contenuto del verbale di accordo sindacale.
Nel verbale di conciliazione di cui è causa risultano, in definitiva, presenti tutti gli elementi determinativi della sua validità, oltre che della sua portata.
In definitiva, per tutte le considerazioni sovra esposte, la domanda giudiziale va dichiarata improponibile e, in applicazione delle citate disposizioni di diritto sostanziale, al negozio transattivo contenuto nella conciliazione va ricollegato l'effetto sostanziale di composizione della lite e quello processuale di preclusione della possibilità di far valere una diversa consistenza della situazione giuridica transatta.
Infatti, alla conciliazione conclusa ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c. deve essere collegato l'effetto processuale di preclusione della pretesa fatta valere dinanzi all'adito
Tribunale, con la conseguente improponibilità della domanda giudiziale.
Le considerazioni svolte hanno valore assorbente nei confronti di ogni altra domanda o eccezione sollevata dalle parti.
La pronuncia limitata al rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato in data 18.12.2024 nei confronti di
[...] [...]
in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente Controparte_1
pronunciando, così provvede:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-compensa le spese di giudizio interamente tra le parti.
Così deciso in Napoli in data 09.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela Ammendola)