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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'avv.to Achille Pascià ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in San Giuseppe Vesuviano alla via Scudieri n. 185;
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso giusta in atti dall'avv.to Maria Casillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Marigliano alla via Dante Alighieri n. 5; Resistente
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nola
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 13.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.10.2020 la signora premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 09.09.1993 in San Giuseppe Vesuviano con il sig. e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati tre figli, e , chiedeva pronunciarsi la separazione dal Per_1 Per_2 Per_3
coniuge con addebito, l'assegnazione della casa familiare, un mantenimento per sé e per la prole, con vittoria delle spese di lite.
A seguito della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio il signor il quale instava per una pronuncia di separazione tra i coniugi con addebito alla CP_1
ricorrente, assegnazione della casa familiare, rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, depositate le memorie ex articolo 183 comma VI c.p.c. ed espletata la prova orale, con ordinanza del 13.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Né rileva che parte ricorrente ha impropriamente avanzato, con la memoria integrativa e nei successivi scritti difensivi, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che la domanda di separazione è stata comunque coltivata dal resistente.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Va, altresì accolta la domanda di addebito proposta da parte resistente.
Com'è, noto la dichiarazione di addebito deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo
(ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42.
Da tempo la giurisprudenza ha individuato tra i comportamenti che giustificano l'addebito della separazione la violenza endofamiliare. Numerose pronunce affermano, infatti, che qualora il comportamento di uno dei coniugi si concreti nella aggressione a beni fondamentali – quali l'integrità fisica o morale - non sussistono cause di giustificazione, giacché viene oltrepassata «quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa» verso la personalità del partner
(Cass. n. 8548/2011): la Suprema Corte, del resto, ha affermato che anche un unico episodio non lieve di violenza e percosse, dovuto a motivi banali e futili, permette la pronuncia di addebito in quanto lesivo della dignità della persona (Cass. n. 817/2011). Anche la violazione dell'obbligo di fedeltà viene considerata condotta di gravità tale da giustificare la domanda di addebito.
Ancora, richiamando quanto sopra esposto in ordine alla prova, non solo della violazione del dovere, ma altresì del nesso di causalità tra la violazione e la crisi del matrimonio, va chiarito che, alla luce del principio ex art. 2697 c.c., sarà la parte richiedente che dovrà provare tanto la infedeltà quanto che essa costituisce la causa diretta della crisi coniugale: in altre parole, qualora la crisi fosse preesistente e la convivenza dei coniugi meramente formale, la trasgressione al dovere di fedeltà dovrà essere qualificata come irrilevante (Cass. n. 2059/2012).
Ancora, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui al fine dell'addebitabilità della separazione personale il giudice deve procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio ma, altresì, alla valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, in quanto il comportamento dell'uno non può essere valutato senza un raffronto con quello dell'altro (Cass. n. 14162/2001; Cass. n. 23236/2013). Orbene, trascorrendo al caso di specie, dall'istruttoria svolta è emersa tranquillante prova della riconducibilità della crisi familiare alla relazione extraconiugale intrapresa dalla signora Pt_1
durante la convivenza matrimoniale e certamente a decorrere dall'anno 2018 con tale sig.
[...] [...]
. Invero, la circostanza è confermata dal teste escusso il quale ha Parte_2 Testimone_1
riferito di avere visto la madre in atteggiamenti affettuosi con il sig. e di avere ascoltato una Pt_2
conversazione tra la madre e il fratello nel corso della quale la madre riferiva di avere Per_3
intrapreso una relazione con il sig. dal 2018. Il teste ha altresì riferito che dal 2018 erano Pt_2
frequenti i litigi in casa, caratterizzati da aggressioni fisiche della madre nei confronti dei figli (che si chiudevano in stanza) e del padre che preferiva uscire, insulti nei confronti del figlio e del Per_1
padre stesso. Anche il teste ha confermato di avere ascoltato una conversazione Testimone_2
telefonica nel corso della quale il sig. confermava la relazione con la signora . Né i Pt_2 Pt_1
testi di parte ricorrente ha riferito il contrario. La credibilità delle testimonianze raccolte si fonda, altresì, sulla circostanza che, successivamente alla cessazione della convivenza tra i coniugi, la signora ha proseguito la relazione con il ed è, poi, andata a convivere con questi e Pt_1 Pt_2 tutt'ora convive con il sig. (circostanze pacifiche pure riferite dalla signora in sede Pt_2 Pt_1
di interrogatorio formale). Anche il comportamento dei figli che si sono allontanati dalla madre scegliendo di vivere con il padre confermano la bontà della ricostruzione dei fatti offerta da parte resistente. Né la ricorrente ha fornito prova della ludopatia o dipendenza da sostanze del marito. Né rilevano i referti medici prodotti dalla signora non essendo stata fornita prova della circostanza Pt_1
che le aggressioni furono poste in essere dal marito. Per contro, dagli atti emerge che fino al settembre
2018, periodo in cui i coniugi festeggiavano i venticinque anni di matrimonio, non vi era una evidente crisi coniugale.
La separazione va, per tal via, addebitata alla signora Parte_1
Da quanto precede deriva che nulla sarà dovuto dal sig. alla per il mantenimento CP_1 Pt_1
della moglie.
Va pertanto revocato l'obbligo posto a carico del resistente di provvedere al mantenimento della signora previsto in via provvisoria. Pt_1
Circa la prole, mentre il figlio lavora da tempo ed è pertanto economicamente indipendente, Per_1
non è contestato tra le parti che i figli e siano studenti universitari, pertanto non Per_2 Per_3
economicamente indipendenti, e vivano con il padre.
Da quanto precede deriva che la casa familiare sita in Ottaviano alla via della Lana n. 5 va assegnata al sig. . Quanto al mantenimento dei figli, considerato che il sig. ha Controparte_1 CP_1
chiesto solo una contribuzione alle spese straordinarie per la prole, considerato altresì che la signora non risulta avere un lavoro stabile, ma è abile e capace al lavoro, si prevede che il padre Pt_1
provvederà al mantenimento ordinario dei figli e e che la madre provvederà alla Per_2 Per_3
contribuzione delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021 nella misura del 50%.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di divisione della polizza vita avanzata da parte resistente atteso che la questione è estranea al thema decidendum.
Ancora va dichiarata inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente in mancanza di una pronuncia di separazione.
Non resta, a questo punto, che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la pronuncia di addebito vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014, della controversia di valore indeterminabile a complessità bassa e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi come identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giuseppe Vesuviano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 109, parte II, serie A, del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1993);
c) dichiara che la separazione va addebitata alla signora Parte_1
d) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
e) rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e revoca l'obbligo posto a carico del resistente di provvedere al mantenimento della signora Parte_1
f) assegna la casa familiare sita in sita in Ottaviano alla via della Lana n. 5 al signor;
Controparte_1
e) pone a carico del sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
e ; Per_2 Per_3
f) pone le spese straordinarie per la prole ( e ) individuate come in parte motiva a carico Per_2 Per_3
di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
g) dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente;
h) dichiara inammissibile la domanda di divisione della polizza vita avanzata da parte resistente;
i) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5331,20 per compensi oltre IVA se dovuta, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'avv.to Achille Pascià ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in San Giuseppe Vesuviano alla via Scudieri n. 185;
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso giusta in atti dall'avv.to Maria Casillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Marigliano alla via Dante Alighieri n. 5; Resistente
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nola
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 13.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.10.2020 la signora premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 09.09.1993 in San Giuseppe Vesuviano con il sig. e che dalla Controparte_1
loro unione erano nati tre figli, e , chiedeva pronunciarsi la separazione dal Per_1 Per_2 Per_3
coniuge con addebito, l'assegnazione della casa familiare, un mantenimento per sé e per la prole, con vittoria delle spese di lite.
A seguito della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio il signor il quale instava per una pronuncia di separazione tra i coniugi con addebito alla CP_1
ricorrente, assegnazione della casa familiare, rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, depositate le memorie ex articolo 183 comma VI c.p.c. ed espletata la prova orale, con ordinanza del 13.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Né rileva che parte ricorrente ha impropriamente avanzato, con la memoria integrativa e nei successivi scritti difensivi, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che la domanda di separazione è stata comunque coltivata dal resistente.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Va, altresì accolta la domanda di addebito proposta da parte resistente.
Com'è, noto la dichiarazione di addebito deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo
(ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42.
Da tempo la giurisprudenza ha individuato tra i comportamenti che giustificano l'addebito della separazione la violenza endofamiliare. Numerose pronunce affermano, infatti, che qualora il comportamento di uno dei coniugi si concreti nella aggressione a beni fondamentali – quali l'integrità fisica o morale - non sussistono cause di giustificazione, giacché viene oltrepassata «quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa» verso la personalità del partner
(Cass. n. 8548/2011): la Suprema Corte, del resto, ha affermato che anche un unico episodio non lieve di violenza e percosse, dovuto a motivi banali e futili, permette la pronuncia di addebito in quanto lesivo della dignità della persona (Cass. n. 817/2011). Anche la violazione dell'obbligo di fedeltà viene considerata condotta di gravità tale da giustificare la domanda di addebito.
Ancora, richiamando quanto sopra esposto in ordine alla prova, non solo della violazione del dovere, ma altresì del nesso di causalità tra la violazione e la crisi del matrimonio, va chiarito che, alla luce del principio ex art. 2697 c.c., sarà la parte richiedente che dovrà provare tanto la infedeltà quanto che essa costituisce la causa diretta della crisi coniugale: in altre parole, qualora la crisi fosse preesistente e la convivenza dei coniugi meramente formale, la trasgressione al dovere di fedeltà dovrà essere qualificata come irrilevante (Cass. n. 2059/2012).
Ancora, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui al fine dell'addebitabilità della separazione personale il giudice deve procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio ma, altresì, alla valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti, in quanto il comportamento dell'uno non può essere valutato senza un raffronto con quello dell'altro (Cass. n. 14162/2001; Cass. n. 23236/2013). Orbene, trascorrendo al caso di specie, dall'istruttoria svolta è emersa tranquillante prova della riconducibilità della crisi familiare alla relazione extraconiugale intrapresa dalla signora Pt_1
durante la convivenza matrimoniale e certamente a decorrere dall'anno 2018 con tale sig.
[...] [...]
. Invero, la circostanza è confermata dal teste escusso il quale ha Parte_2 Testimone_1
riferito di avere visto la madre in atteggiamenti affettuosi con il sig. e di avere ascoltato una Pt_2
conversazione tra la madre e il fratello nel corso della quale la madre riferiva di avere Per_3
intrapreso una relazione con il sig. dal 2018. Il teste ha altresì riferito che dal 2018 erano Pt_2
frequenti i litigi in casa, caratterizzati da aggressioni fisiche della madre nei confronti dei figli (che si chiudevano in stanza) e del padre che preferiva uscire, insulti nei confronti del figlio e del Per_1
padre stesso. Anche il teste ha confermato di avere ascoltato una conversazione Testimone_2
telefonica nel corso della quale il sig. confermava la relazione con la signora . Né i Pt_2 Pt_1
testi di parte ricorrente ha riferito il contrario. La credibilità delle testimonianze raccolte si fonda, altresì, sulla circostanza che, successivamente alla cessazione della convivenza tra i coniugi, la signora ha proseguito la relazione con il ed è, poi, andata a convivere con questi e Pt_1 Pt_2 tutt'ora convive con il sig. (circostanze pacifiche pure riferite dalla signora in sede Pt_2 Pt_1
di interrogatorio formale). Anche il comportamento dei figli che si sono allontanati dalla madre scegliendo di vivere con il padre confermano la bontà della ricostruzione dei fatti offerta da parte resistente. Né la ricorrente ha fornito prova della ludopatia o dipendenza da sostanze del marito. Né rilevano i referti medici prodotti dalla signora non essendo stata fornita prova della circostanza Pt_1
che le aggressioni furono poste in essere dal marito. Per contro, dagli atti emerge che fino al settembre
2018, periodo in cui i coniugi festeggiavano i venticinque anni di matrimonio, non vi era una evidente crisi coniugale.
La separazione va, per tal via, addebitata alla signora Parte_1
Da quanto precede deriva che nulla sarà dovuto dal sig. alla per il mantenimento CP_1 Pt_1
della moglie.
Va pertanto revocato l'obbligo posto a carico del resistente di provvedere al mantenimento della signora previsto in via provvisoria. Pt_1
Circa la prole, mentre il figlio lavora da tempo ed è pertanto economicamente indipendente, Per_1
non è contestato tra le parti che i figli e siano studenti universitari, pertanto non Per_2 Per_3
economicamente indipendenti, e vivano con il padre.
Da quanto precede deriva che la casa familiare sita in Ottaviano alla via della Lana n. 5 va assegnata al sig. . Quanto al mantenimento dei figli, considerato che il sig. ha Controparte_1 CP_1
chiesto solo una contribuzione alle spese straordinarie per la prole, considerato altresì che la signora non risulta avere un lavoro stabile, ma è abile e capace al lavoro, si prevede che il padre Pt_1
provvederà al mantenimento ordinario dei figli e e che la madre provvederà alla Per_2 Per_3
contribuzione delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021 nella misura del 50%.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di divisione della polizza vita avanzata da parte resistente atteso che la questione è estranea al thema decidendum.
Ancora va dichiarata inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente in mancanza di una pronuncia di separazione.
Non resta, a questo punto, che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, stante la pronuncia di addebito vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014, della controversia di valore indeterminabile a complessità bassa e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi come identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giuseppe Vesuviano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 109, parte II, serie A, del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1993);
c) dichiara che la separazione va addebitata alla signora Parte_1
d) rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
e) rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e revoca l'obbligo posto a carico del resistente di provvedere al mantenimento della signora Parte_1
f) assegna la casa familiare sita in sita in Ottaviano alla via della Lana n. 5 al signor;
Controparte_1
e) pone a carico del sig. l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
e ; Per_2 Per_3
f) pone le spese straordinarie per la prole ( e ) individuate come in parte motiva a carico Per_2 Per_3
di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
g) dichiara inammissibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente;
h) dichiara inammissibile la domanda di divisione della polizza vita avanzata da parte resistente;
i) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5331,20 per compensi oltre IVA se dovuta, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)